Articolo 1 della Legge 9 novembre 1955, n. 1118
Articolo 2
Versione
21 dicembre 1955
Art. 1.
L' art. 2 della legge 16 gennaio 1936, n. 77 , e' cosi' modificato:
"All'assistenza spirituale presso le Forze armate dello Stato provvedono, anche in tempo di pace, sacerdoti cattolici quali cappellani militari con il titolo di cappellani capi e di cappellani. "Per l'Esercito, la Marina, l'Aeronautica, la Guardia di finanza e il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza il servizio e' disimpegnato da cappellani militari inscritti in un ruolo organico unico.
"Per i Corpi militarmente organizzati l'eventuale servizio dell'assistenza spirituale e' disimpegnato da cappellani di un ruolo ausiliario e di un ruolo di riserva di cui al seguente art. 22".
Entrata in vigore il 21 dicembre 1955