Art. 1.
La Reale Accademia dei Lincei, ricostituita a norma dell' art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 359 , e' retta dallo statuto approvato con R. decreto 15 gennaio 1920, n. 95 , salvo quanto e' disposto nel secondo alinea del presente articolo. Il R. decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 2309 , che sostituiva un nuovo statuto a quello gia' ricordato, e' abrogato.
La Classe di scienze morali, storiche e filologiche assumera' il nuovo nome di Classe di scienze morali, storiche, critiche e filologiche ed avra', oltre le categorie gia' esistenti, una nuova categoria di Critica della poesia e delle arti.
La Reale Accademia dei Lincei, ricostituita a norma dell' art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 359 , e' retta dallo statuto approvato con R. decreto 15 gennaio 1920, n. 95 , salvo quanto e' disposto nel secondo alinea del presente articolo. Il R. decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 2309 , che sostituiva un nuovo statuto a quello gia' ricordato, e' abrogato.
La Classe di scienze morali, storiche e filologiche assumera' il nuovo nome di Classe di scienze morali, storiche, critiche e filologiche ed avra', oltre le categorie gia' esistenti, una nuova categoria di Critica della poesia e delle arti.