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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 18/12/2025, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Chieti
Il Tribunale ordinario di Chieti, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Marcello
OZ, all'esito dell'udienza del 10.12.2025 ha rimesso in decisione la causa iscritta al n. 1395/2024 r.g., ed ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c., la seguente
SENTENZA
tra
(C.F. , nato a [...] S. Giovanni il Parte_1 C.F._1
29.10.1969, residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Danilo Creati
del Foro di Pescara
opponente e
(C.F. ), nata a [...] il [...], ivi residente in [...] C.F._2
Fontanelle n. 147, rappresentata e difesa dall'avv. Gabriele Balice del Foro di Chieti
opposta
Oggetto: opposizione a precetto
Conclusioni dell'opponente: accertamento dell'insussistenza di alcun debito da parte sua nei confronti della sig.ra , o, in via subordinata, riduzione del suo debito nei limiti risultanti dall'istruttoria. CP_1
Conclusioni dell'opposta: rigetto dell'opposizione.
FATTO E DIRITTO
Con precetto notificato il 26.11.2024 la sig.ra ha intimato al sig. Controparte_1 Parte_1
il pagamento della somma di € 33.924,17, per omesso versamento, a partire dal mese di
[...]
gennaio 2020, dell'assegno di mantenimento dei due figli ( e ) di € 500,00 mensili, stabilito Per_1 Per_2
con decreto di omologazione della loro separazione coniugale, emesso da questo Tribunale il 24.11.2015
all'esito del procedimento n. 1382/2015 r.g.
Il sig. si è opposto al precetto eccependo di avere versato l'assegno di mantenimento Parte_1
direttamente ai figli, una volta che questi avevano raggiunto la maggiore età, previo accordo con i figli e la sig.ra , con la quale i figli non convivevano più, essendosi recati a Milano per frequentare CP_1 l'università.
Ha chiesto quindi che venga accertato che egli nulla deve alla sig.ra , o, in via subordinata, che CP_1
il suo debito venga ridotto nei limiti risultanti dovuti all'esito dell'istruttoria.
Si è costituita in giudizio la sig.ra , sostenendo l'infondatezza dell'opposizione, non avendo il CP_1
sig. documentato l'avvenuto pagamento del mantenimento direttamente ai figli (se non per n. Parte_1
3 mensilità), evidenziando di essere l'unica legittima destinataria dei pagamenti dell'assegno di mantenimento, ed ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
Respinta con ordinanza del 24.1.2025 la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, ed avendo l'opponente rinunciato alla prova orale richiesta, la causa è stata rimessa in decisione all'udienza del
10.12.2025.
1. L'opposizione è infondata, per le seguenti ragioni.
1.1 Il fatto, documentato in atti, che entrambi i figli, ed non autonomi Per_1 Per_2
economicamente, abbiano raggiunto la maggiore età e non vivano più con la madre sig.ra , CP_1
avrebbe certamente legittimato il sig. a richiedere una modifica delle condizioni di Parte_1
separazione, eventualmente prevedendo il pagamento da parte sua dell'assegno di mantenimento direttamente ai figli.
1.2 Il venir meno del rapporto di convivenza tra i figli e la sig.ra , invece, non autorizza affatto CP_1
il sig. ad interrompere, in via unilaterale e senza ottenere una modifica delle Parte_1
condizioni di separazione, il pagamento alla coniuge dell'assegno per il mantenimento dei figli.
1.3 Il decreto di omologazione delle condizioni di separazione emesso il 24.11.2015, in altri termini,
essendo tuttora efficace, costituisce un valido titolo dell'iniziativa esecutiva minacciata dalla sig.ra con il precetto opposto, poiché prevede che il sig. deve pagare alla coniuge CP_1 Parte_1
l'assegno di € 500,00 mensili per il mantenimento dei figli.
2 Peraltro (fatta esclusione per gli altri bonifici, relativi a causali diverse) il sig. ha Parte_1
provato, per il periodo cui si riferisce il precetto opposto, di avere versato l'assegno di mantenimento direttamente ai figli soltanto per alcune sporadiche mensilità, e per il complessivo ammontare di €
1.750,00, e di avere versato, sempre per il mantenimento dei figli, € 250,00 alla sig.ra , la CP_1
quale ha dato atto di avere ricevuto in pagamento, nel corso del presente procedimento, la somma di
€ 500,00, per il mantenimento dei figli.
2.1 Il medesimo opponente, poi, non ha fornito alcuna prova del dedotto accordo che avrebbe concluso con la sig.ra e con i figli, al fine del versamento diretto a questi ultimi delle somme da egli CP_1 dovute per il loro mantenimento.
3 L'opposizione deve quindi essere respinta, pur dovendo essere ridotto l'importo precettato in misura corrispondente ai versamenti documentati dall'opponente (per complessivi € 2.000,00), ed a quello di
€ 500,00, di cui ha dato atto la stessa opposta.
4 Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenendo conto dei valori minimi di liquidazione stabiliti dalla tabella n. 2 allegata al d.m. n. 55/2014, in considerazione della semplicità delle questioni affrontate, e della natura esclusivamente documentale della controversia, salvo che per la fase istruttoria, in cui è stata discussa una richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, e per la quale si tiene conto del valore medio (fase di studio € 850,50,
fase introduttiva € 602,00, fase istruttoria € 1.806,00, fase decisionale € 1.452,50).
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal sig. Parte_1
nei confronti della sig.ra , così decide:
[...] Controparte_1
• respinge l'opposizione, dichiarando che la sig.ra ha diritto di procedere ad esecuzione CP_1
forzata nei confronti del sig. per la somma indicata nel precetto opposto, al netto Parte_1
dei versamenti documentati in atti e di quelli avvenuti in corso di causa, del complessivo importo di € 2.500,00;
• condanna l'opponente a rifondere le spese di lite sostenute da parte opposta, liquidate in complessivi € 4.711,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario delle spese generali,
c.p.a. ed i.v.a. come per legge, di cui dispone la distrazione in favore del procuratore di parte opposta, dichiaratosi antistatario.
Chieti, 18/12/2025
Il giudice
Marcello OZ