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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/02/2025, n. 1965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1965 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 24 FEBBRAIO 2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 20917/2023
Il Giudice, preliminarmente dà atto che l' udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, autorizzate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con precedente decreto;
dà ancora atto che ambo le parti hanno depositato le predette note, ove sono state rassegnate le rispettive conclusioni, rilevato, dunque, che la causa proviene da rinvio ex art 281 sexies c.p.c., decide la controversia con pronuncia della seguente sentenza, incorporata al presente provvedimento
Il Giudice dott.ssa Flora Vollero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Flora Vollero pronunzia la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 20917 / 2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi e vertente
TRA
P. IVA con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
Poggiomarino (NA) alla via Nuova San Marzano, n. 194, rappresentata e difesa dall'Avv. Donato
D'Ambrosio, elettivamente dom. presso lo Studio Associato D'Ambrosio sito in San Giuseppe
Vesuviano (NA) alla via G. Saviano, n. 7, come da mandato in atti
OPPONENTE
E
c.f. e p.iva. con sede in Napoli alla via Controparte_1 P.IVA_2
Saverio Baldacchini, 11, in persona dell'amministratrice e legale rapp.te p.t., sig.ra CP_2 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni D'Ambrosio, con il quale è elett.te dom.ta in Napoli alla P.zza
Nicola Amore, 6, come da mandato in atti
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate da ambo le parti in sostituzione dell'udienza del 24 febbraio 2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 28.07.2023 il Tribunale di Napoli emetteva decreto ingiuntivo n. 4897/2023, con il quale veniva ingiunto alla ditta di pagare in favore di Parte_1 [...]
l'importo di € 100583,81, oltre interessi e spese della procedura, quale corrispettivo, iva Controparte_1 compresa, della vendita di gr 1683,95 di “ oreficeria assortita” come descritta nella fattura n. 104 del
28.04.2023 ( con scadenza al 30.04.2023). titolare della predetta ditta, proponeva tempestiva opposizione al suindicato Parte_1 decreto ingiuntivo, eccependo in via preliminare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Napoli in favore del Tribunale di Torre Annunziata, ai sensi dell'art 19 c.p.c. e 20 c.p.c. avuto riguardo ai criteri di collegamento territoriale della residenza del debitore e del luogo ove l'obbligazione di pagamento del prezzo avrebbe dovuto adempiersi. Nel merito, deduceva di non aver mai acquistato, né mai ricevuto in data 28/04/2023 dalla società assortita per la quantità di Controparte_3
1.683,95 g di oro e per un costo, comprensivo di IVA, pari ad € 103.583,81 come indicato nella fattura n. 104 del 28/04/2023 di cui al ricorso monitorio. Sottolineava che alcuna ricevuta o diverso documento comprovava l'acquisto e la consegna di tale merce, contrariamente a quanto assunto da controparte, e che nulla poteva a tal proposito comprovare la sola esibizione della fattura. Evidenziava
l'opponente, d'altronde, che l'importante acquisto di cui trattasi era del tutto incompatibile con le piccole dimensioni della propria impresa, che non contava dipendenti, essendo ad esclusiva gestione familiare, ed aveva un esiguo fatturato annuo, come dimostrato dai libri fiscali che produceva. Quanto agli assegni, incassati da controparte, ed esibiti in sede monitoria, deduceva che essi attenevano ad operazioni avulse rispetto a quelle riportate nella contestata fattura n. 104 del 28-04-23. Invero, esponeva l'opponete che tali titoli erano stati emessi in occasione dell'acquisto effettuato a titolo personale da sua moglie, sig. , di due fedi nunziali per il matrimonio del figlio. Parte_2
In accoglimento dei motivi di opposizione, l'opponente concludeva quindi chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Costituita in giudizio l'opposta resisteva all'opposizione. Evidenziava che la competenza per territorio del Tribunale di Napoli doveva ritersi radicata quale forum destanitae solutionis e, nel merito, deduceva che l'acquisto di oreficeria, di cui trattasi, si era concluso in data 28 aprile 2023 tra le 13,30 e le 15.00, presso il punto vendita della sito in Napoli alla via Baldacchini n. 11, Controparte_1 allorquando il sig titolare della al dichiarato di fine di Parte_1 Controparte_4 riassortire l'offerta del proprio negozio, sceglieva il quantitativo di 1.683,95 grammi di oreficeria assortita, come riportato nella fattura n. 104/2023, chiedendo che gli venisse consentito l'acquisto di tale merce nonostante la possibilità di versare nell'immediato unicamente due assegni di € 1500,00 ognuno, rispettivamente con scadenza il 30 aprile 2023 e 31 maggio 2023, per poi predisporre in via successiva un puntuale piano di pagamento. Deduceva l'opposta che in ragione dei pregressi e consolidati rapporti di commerciali e di amicizia con il padre, sig. dell'attuale Persona_1 amministratrice della tale possibilità veniva accordata all'opposto. Tuttavia, Controparte_1
l'atteggiamento elusivo del alle successive richieste avanzate per le vie brevi, induceva essa Pt_1 opposta a diffidare l'opponente all'immediato pagamento di quanto dovuto già con lettera di messa in mora del 3 maggio 2023. Le parti depositavano rituali memorie ai sensi dell'art 171 ter c.p.c. Alla prima udienza di trattazione, veniva disattesa l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e la causa veniva rinviata, sulla documentazione in atti, direttamente per la precisazione delle conclusioni e la discussione all'udienza del 24 febbraio 2025. Sostituita tale udienza ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta, la causa viene quindi decisa con la presente sentenza, resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Preliminarmente deve evidenziarsi che parte opponente non ha più ribadito in sede conclusionale l'eccezione di incompetenza territoriale, formulata in citazione. Invero alcuna argomentazione è stata spesa per sostenerne la fondatezza, formulandosi un generico richiamo alle memorie già depositate. Ma soprattutto, in sede di precisazione delle conclusioni ( v. note conclusive autorizzate), l'opponente risulta aver insistito per la decisione nel merito della opposizione, mentre in via preliminare, senza fornire alcun richiamo alla incompetenza ab origine eccepita, ha solo fatto riferimento ad una diversa questione preliminare, ossia quella di improcedibilità della domanda, di cui è stata chiesta la declaratoria, per mancato espletamento della procedura di mediazione.
Tale contegno appare significativo di una rinuncia all' eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Napoli, rispetto alla quale il Giudice non è tenuto a pronunciarsi.
Quanto all'eccezione di improcedibilità della domanda, la stessa deve in via assorbente ritenersi tardiva, in quanto non formulata entro la prima udienza ex art 183 c.p.c.
Ciò posto, deve quindi procedersi al vaglio nel merito della controversia.
Deve, allora, osservarsi che in base al combinato disposto degli articoli 2697 e 1218 c.c., il creditore che intenda far valere il proprio diritto di credito ha l'onere di provare la fonte del proprio credito, potendo allegare l'inadempimento del debitore mentre quest'ultimo ha l'onere di provare di avere adempiuto ovvero che l'inadempimento dell'obbligazione dedotta è dipeso da una causa a lui non imputabile. Secondo l'interpretazione ormai consolidata, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, il riparto dell'onere probatorio segue la disciplina sostanziale del rapporto obbligatorio.
Pertanto, spetta alla parte opposta, convenuta in senso processuale ma attrice in senso sostanziale, provare la fonte del proprio diritto mentre spetta all'opponente, attore in senso processuale ma convenuto in senso sostanziale, dimostrare di avere adempiuto ovvero dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento.
Nel caso di specie, a fronte della netta e specifica contestazione dell'esistenza stessa dei rapporti tra le parti nonché dell'acquisto e consegna di qualsivoglia merce ( sostenuta dall'esposizione di circostanze del tutto incompatibili con l'acquisto di cui trattasi, come riportate nella prima e seconda memoria ex art 171 ter c.p.c. depositate dall'opponente), sarebbe spettato all'opposta fornire prova della vendita, rispetto alla quale viene lamentato l'inadempimento dell'obbligazione di pagamento del prezzo.
La prova rigorosa di tale rapporto contrattuale avrebbe, quindi, implicato la prova dell'accordo tra le parti, del relativo oggetto e della relativa esecuzione, vale dire la prova del credito nell'an e nel quantum, avendo l'opponente riferito di non aver mai né acquistato né ricevuto la merce di cui viene reclamato il pagamento ed evidenziato l'assoluta genericità della descrizione della merce riportata in fattura ( Oreficeria assortita”, pari a 1.683,95 g di oro per un valore, comprensivo di IVA, pari ad €
103.583,8), tale da non consentire di individuarne il numero, il peso e il prezzo unitario degli articoli presuntivamente acquistati dal in data 28/04/2023. Pt_1
Chiarita la ripartizione degli oneri probatori, in fatto rileva il Giudice che secondo la prospettazione offerta da parte opposta il sig. titolare della Parte_1 Controparte_4
si sarebbe recato presso il punto vendita della il giorno 28 aprile
[...] Controparte_1
2023, tra le 13:30 e le 15:00 circa, e in quella occasione, dichiarando di voler riassortire l'offerta del proprio negozio per rilanciarlo, avrebbe scelto il quantitativo di 1.683,95 grammi di oreficeria assortita ( come riportato nella fattura n. 104/2023), chiedendo che gli venisse consentito l'acquisto nonostante la possibilità di versare nell'immediato unicamente due assegni di € 1500,00 ognuno, rispettivamente con scadenza il 30 aprile 2023 e 31 maggio 2023 ( prodotti nel fascicolo monitorio), e questo, in virtù dei pregressi e consolidati rapporti di commerciali e di amicizia che avrebbe intrattenuto con il padre, sig.
dell'attuale amministratrice della , e assicurando che nei successivi Persona_1 Controparte_1 giorni avrebbe preso contatti per predisporre un puntuale piano di pagamento dell'intera somma.
Senonché, ancora nella prospettazione dei fatti riportata dall'opposta, sarebbe avvenuto che nei successivi giorni il sig. non solo non si sarebbe adoperato, come da intese intercorse il 28 aprile Pt_1
2023, ma avrebbe eluso ogni richiesta avanzata per le vie brevi.
Orbene, a comprova dell'avvenuta vendita, nei suddetti termini, parte opposta non fornisce alcun adeguato elemento documentale, posto che il valore probatorio della fattura elettronica, posta a corredo della domanda monitoria, scema in fase di opposizione, rappresentando tale documento atto di provenienza unilaterale ex parte( peraltro oggetto di immediata contestazione da parte dell'opponente -
v. contestazioni dell'8 maggio 2023 e del 10 luglio 2023 , ove veniva da subito negata la vendita e la consegna della merce oggetto di fatturazione ).
La prova del negozio offerta in via testimoniale dalla convenuta, mediante i capi indicati nell'atto di costituzione ( la cui ammissione è stata peraltro richiesta dall'opposta solo in via subordinata per il caso di ammissione della prova ex adverso formulata in citazione) si rivela, poi, inammissibile, scontrandosi con il divieto imposto dall'art 2721 c.c., tempestivamente eccepito dall'opponente ( v. memoria ex art 171 ter c.p.c. primo termine). Come è noto, la disciplina sostanziale della prova testimoniale contenuta nel codice civile pone una serie di rigorosi limiti al suo libero utilizzo, tra cui quello fissato con l'art. 2721 c.c., primo comma, che di fatto esclude la prova per testimoni dei contratti quando il valore dell'oggetto eccede euro 2,50.
L'esiguo valore indicato nel primo comma della norma comporterebbe in concreto la pressoché generalizzata limitazione della possibilità di provare l'esistenza di un contratto a mezzo testimoni. La
Cassazione si è più volte soffermata sull'art. 2721 c.c. e ha consolidato nel tempo alcuni principi utili circa i criteri dell'ammissibilità della prova testimoniale in merito all'accertamento dell'esistenza di un contratto precisando che i limiti di ammissibilità della prova testimoniale stabiliti dall'art. 2721 c.c. e ss non sono applicabili quando ci si riferisca alla prova dei meri fatti storici sia pur connessi con la sua stipulazione ma restano efficaci quando attengano all'esistenza del contratto stesso (Cass. 15/07/2009
n. 16538, Cass 24/05/2012 n. 8236) e confermando che il limite di cui al primo comma opera quando il contratto sia dedotto come fonte di reciproche obbligazioni tra le parti (Cass. 18/11/2005 n. 24395,
Cass. 17/01/2002 n. 566).
Orbene, nel caso di specie la prova testimoniale dedotta dall'opposta (capp. a-f) risulta formulata non per fornire prova di semplici fatti storici ma proprio al fine di integrare la prova della ridetta pattuizione tra le parti e quindi l'esistenza del contratto quale fonte di diritti e di obblighi, così risultando, in applicazione dei principi espressi, inammissibile.
E' poi vero che il giudice può ammettere la prova testimoniale in deroga al limite fissato dall'art. 2721, comma 1 c.c. per il valore eccedente quello di euro 2,58, atteso che l'art. 2721, comma 2 c.c., gli attribuisce un potere discrezionale il cui esercizio è ricollegato alla qualità delle parti, alla natura del contratto ed ad ogni altra circostanza, purché venga fornita adeguata motivazione della scelta operata (
Cass. n. 21411/2022).
Nel caso in esame tuttavia, posto che tale potere non è stato nemmeno sollecitato all'esito dell'eccezione di controparte, emergerebbe in ogni caso la richiesta di prova di una transazione di natura commerciale, tra soggetti esercenti attività di impresa, di notevole importo economico, che, secondo ordinaria diligenza, avrebbe imposto la traccia scritta degli accordi in essere tra i contraenti, quanto meno, mediante emissione di ricevuta della consegna della merce oggetto della assunta vendita.
Tali circostanze inducono, quindi, ad escludere in ogni caso la ammissibilità della prova richiesta oltre il limite di cui all'art 2721 c.c. D'altronde, resta valido, in proposito, e pienamente riferibile al caso di specie il principio espresso dalla Cassazione secondo cui La somma di lire 5.000 indicata dall'art. 2721 cod. civ. non costituisce più un criterio di distinzione ai fini della prova testimoniale del contratto, tuttavia, per
l'ammissibilità di detta prova, occorre sempre la valutazione dell'importanza economica del contratto, essendo tuttora esistente e valida la ratio legis del richiamato art. 2721 cod. civ., inteso ad escludere, in linea di massima, la prova orale delle obbligazioni di notevole valore economico, che vengono di solito documentate con atto scritto e in ordine alle quali la genuinità dei testi potrebbe essere compromessa dall'entità degli interessi in discussione ( v. Cass. n. 4600/1984, che, proprio individuando nei suddetti termini la possibilità da parte del giudice di merito di adattare il limite di ammissibilità della prova testimoniale al mutamento dell'espressione monetaria, ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell' art. 2721 cod. civ..).
D'altronde, e ferme le considerazioni innanzi espresse, emerge un ulteriore profilo di inammissibilità, o meglio, irrilevanza della prova testimoniale di cui ha proposto richiesta parte opposta.
Invero, la prova testimoniale per come formulata dall'opposta in comparsa ( e poi anche integrata nel secondo termine di cui all'art 171 ter c.p.c) non avrebbe in alcun modo consentito, anche ove espletata, di acquisire come dimostrata al processo la circostanza della consegna della merce, per come oggetto solo di asserzione: difatti con i capitoli di prova formulati dall'opposta mai viene richiesto ai testimoni di confermare che il giorno 28 aprile 2023 il sig. , dopo ave scelto la merce, avrebbe Pt_1 poi provveduto a ritirarla e a portala via con lui. Ai testi sarebbe stato possibile chiedere di riferire, infatti, con riguardo a quanto accaduto in quella data, solo sulle seguenti circostanza oggetto di articolazione: d) “vero è che il sig. , titolare della gioielleria si recava presso il Parte_1 Parte_1 punto vendita della sito in Napoli alla via Baldacchini n. 11, il giorno 28 aprile 2023 tra le Controparte_1
13:30 e le 15:00 circa e, dichiarando di voler riassortire l'offerta del proprio negozio per rilanciarlo, sceglieva il quantitativo di 1.683,95 grammi di oreficeria assortita come riportato nella fattura n. 104/2023”; e) “vero è che, in quell'occasione chiedeva gli venisse consentito l'acquisto nonostante la possibilità di lasciare nell'immediato unicamente due assegni di €1500,00 ognuno, rispettivamente con scadenza il 30 aprile 2023 e 31 maggio 2023, proprio in virtù degli accennati pregressi e consolidati rapporti commerciali e di amicizia con il padre, sig. dell'attuale Persona_1 amministratrice, la sig.ra ; f) “vero è che trattandosi di un acquisto importante assicurava che nei CP_2 successivi giorni si sarebbero sentiti per predisporre un puntuale piano di pagamento dell'intera somma”;
Nessuna di tali circostanze riferisce del ritiro, in quella sede, della merce che si assume prescelta ed acquistata e d'altronde appare quanto mai improbabile che il abbia portato via dal negozio Pt_1 un così importante quantitativo d'oro senza previo rilascio di una ricevuta di consegna, anche informale.
Infine, non comprovano la vendita la produzione, da parte dell'opposta, dei due assegni dell'importo di euro 1500,00 ciascuno ( v. fasc. monitorio), rispetto ai quali non vi è contestazione dell'incasso, tratti su conto corrente intestato alla moglie del e rispetto ai quali non vi è prova Pt_1 che li colleghi alla transazione di cui trattasi e che essi possano costituire, dunque, un acconto di un maggiore avere, maggiore aver di cui comunque non può ritenersi acquisita la prova. Peraltro tale circostanza appare incompatibile con le scadenze impresse in tali titoli e con il fatto che l'opposta abbia contestato il pagamento già prima della scadenza del secondo assegno ( 31 maggio 2023). Alla luce delle osservazioni che precedono, non raggiunta la prova del credito azionato in via monitoria, si impone l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opposta e vengono liquidate, come da dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 ( come aggiornati dal DM n. 147/2022), tenuto conto della media complessità delle questioni controverse e della effettiva attività processuale espletata.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) Condanna l'opposta al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_1 dell'opponente, , che liquida in euro 9.142,00, per Parte_1 compensi di avvocato, cui aggiungere rimb. spese forf. nella misura del 15% del compenso, oltre Iva e CPA se dovuta, con distrazione all'avv.to Donato D'Ambrosio per dichiarato anticipo.
Così deciso in Napoli, in data 25 febbraio 2025
Il Giudice
dott. ssa Flora Vollero
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 24 FEBBRAIO 2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 20917/2023
Il Giudice, preliminarmente dà atto che l' udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, autorizzate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con precedente decreto;
dà ancora atto che ambo le parti hanno depositato le predette note, ove sono state rassegnate le rispettive conclusioni, rilevato, dunque, che la causa proviene da rinvio ex art 281 sexies c.p.c., decide la controversia con pronuncia della seguente sentenza, incorporata al presente provvedimento
Il Giudice dott.ssa Flora Vollero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Flora Vollero pronunzia la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 20917 / 2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi e vertente
TRA
P. IVA con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
Poggiomarino (NA) alla via Nuova San Marzano, n. 194, rappresentata e difesa dall'Avv. Donato
D'Ambrosio, elettivamente dom. presso lo Studio Associato D'Ambrosio sito in San Giuseppe
Vesuviano (NA) alla via G. Saviano, n. 7, come da mandato in atti
OPPONENTE
E
c.f. e p.iva. con sede in Napoli alla via Controparte_1 P.IVA_2
Saverio Baldacchini, 11, in persona dell'amministratrice e legale rapp.te p.t., sig.ra CP_2 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni D'Ambrosio, con il quale è elett.te dom.ta in Napoli alla P.zza
Nicola Amore, 6, come da mandato in atti
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate da ambo le parti in sostituzione dell'udienza del 24 febbraio 2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 28.07.2023 il Tribunale di Napoli emetteva decreto ingiuntivo n. 4897/2023, con il quale veniva ingiunto alla ditta di pagare in favore di Parte_1 [...]
l'importo di € 100583,81, oltre interessi e spese della procedura, quale corrispettivo, iva Controparte_1 compresa, della vendita di gr 1683,95 di “ oreficeria assortita” come descritta nella fattura n. 104 del
28.04.2023 ( con scadenza al 30.04.2023). titolare della predetta ditta, proponeva tempestiva opposizione al suindicato Parte_1 decreto ingiuntivo, eccependo in via preliminare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Napoli in favore del Tribunale di Torre Annunziata, ai sensi dell'art 19 c.p.c. e 20 c.p.c. avuto riguardo ai criteri di collegamento territoriale della residenza del debitore e del luogo ove l'obbligazione di pagamento del prezzo avrebbe dovuto adempiersi. Nel merito, deduceva di non aver mai acquistato, né mai ricevuto in data 28/04/2023 dalla società assortita per la quantità di Controparte_3
1.683,95 g di oro e per un costo, comprensivo di IVA, pari ad € 103.583,81 come indicato nella fattura n. 104 del 28/04/2023 di cui al ricorso monitorio. Sottolineava che alcuna ricevuta o diverso documento comprovava l'acquisto e la consegna di tale merce, contrariamente a quanto assunto da controparte, e che nulla poteva a tal proposito comprovare la sola esibizione della fattura. Evidenziava
l'opponente, d'altronde, che l'importante acquisto di cui trattasi era del tutto incompatibile con le piccole dimensioni della propria impresa, che non contava dipendenti, essendo ad esclusiva gestione familiare, ed aveva un esiguo fatturato annuo, come dimostrato dai libri fiscali che produceva. Quanto agli assegni, incassati da controparte, ed esibiti in sede monitoria, deduceva che essi attenevano ad operazioni avulse rispetto a quelle riportate nella contestata fattura n. 104 del 28-04-23. Invero, esponeva l'opponete che tali titoli erano stati emessi in occasione dell'acquisto effettuato a titolo personale da sua moglie, sig. , di due fedi nunziali per il matrimonio del figlio. Parte_2
In accoglimento dei motivi di opposizione, l'opponente concludeva quindi chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Costituita in giudizio l'opposta resisteva all'opposizione. Evidenziava che la competenza per territorio del Tribunale di Napoli doveva ritersi radicata quale forum destanitae solutionis e, nel merito, deduceva che l'acquisto di oreficeria, di cui trattasi, si era concluso in data 28 aprile 2023 tra le 13,30 e le 15.00, presso il punto vendita della sito in Napoli alla via Baldacchini n. 11, Controparte_1 allorquando il sig titolare della al dichiarato di fine di Parte_1 Controparte_4 riassortire l'offerta del proprio negozio, sceglieva il quantitativo di 1.683,95 grammi di oreficeria assortita, come riportato nella fattura n. 104/2023, chiedendo che gli venisse consentito l'acquisto di tale merce nonostante la possibilità di versare nell'immediato unicamente due assegni di € 1500,00 ognuno, rispettivamente con scadenza il 30 aprile 2023 e 31 maggio 2023, per poi predisporre in via successiva un puntuale piano di pagamento. Deduceva l'opposta che in ragione dei pregressi e consolidati rapporti di commerciali e di amicizia con il padre, sig. dell'attuale Persona_1 amministratrice della tale possibilità veniva accordata all'opposto. Tuttavia, Controparte_1
l'atteggiamento elusivo del alle successive richieste avanzate per le vie brevi, induceva essa Pt_1 opposta a diffidare l'opponente all'immediato pagamento di quanto dovuto già con lettera di messa in mora del 3 maggio 2023. Le parti depositavano rituali memorie ai sensi dell'art 171 ter c.p.c. Alla prima udienza di trattazione, veniva disattesa l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e la causa veniva rinviata, sulla documentazione in atti, direttamente per la precisazione delle conclusioni e la discussione all'udienza del 24 febbraio 2025. Sostituita tale udienza ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta, la causa viene quindi decisa con la presente sentenza, resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Preliminarmente deve evidenziarsi che parte opponente non ha più ribadito in sede conclusionale l'eccezione di incompetenza territoriale, formulata in citazione. Invero alcuna argomentazione è stata spesa per sostenerne la fondatezza, formulandosi un generico richiamo alle memorie già depositate. Ma soprattutto, in sede di precisazione delle conclusioni ( v. note conclusive autorizzate), l'opponente risulta aver insistito per la decisione nel merito della opposizione, mentre in via preliminare, senza fornire alcun richiamo alla incompetenza ab origine eccepita, ha solo fatto riferimento ad una diversa questione preliminare, ossia quella di improcedibilità della domanda, di cui è stata chiesta la declaratoria, per mancato espletamento della procedura di mediazione.
Tale contegno appare significativo di una rinuncia all' eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Napoli, rispetto alla quale il Giudice non è tenuto a pronunciarsi.
Quanto all'eccezione di improcedibilità della domanda, la stessa deve in via assorbente ritenersi tardiva, in quanto non formulata entro la prima udienza ex art 183 c.p.c.
Ciò posto, deve quindi procedersi al vaglio nel merito della controversia.
Deve, allora, osservarsi che in base al combinato disposto degli articoli 2697 e 1218 c.c., il creditore che intenda far valere il proprio diritto di credito ha l'onere di provare la fonte del proprio credito, potendo allegare l'inadempimento del debitore mentre quest'ultimo ha l'onere di provare di avere adempiuto ovvero che l'inadempimento dell'obbligazione dedotta è dipeso da una causa a lui non imputabile. Secondo l'interpretazione ormai consolidata, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, il riparto dell'onere probatorio segue la disciplina sostanziale del rapporto obbligatorio.
Pertanto, spetta alla parte opposta, convenuta in senso processuale ma attrice in senso sostanziale, provare la fonte del proprio diritto mentre spetta all'opponente, attore in senso processuale ma convenuto in senso sostanziale, dimostrare di avere adempiuto ovvero dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento.
Nel caso di specie, a fronte della netta e specifica contestazione dell'esistenza stessa dei rapporti tra le parti nonché dell'acquisto e consegna di qualsivoglia merce ( sostenuta dall'esposizione di circostanze del tutto incompatibili con l'acquisto di cui trattasi, come riportate nella prima e seconda memoria ex art 171 ter c.p.c. depositate dall'opponente), sarebbe spettato all'opposta fornire prova della vendita, rispetto alla quale viene lamentato l'inadempimento dell'obbligazione di pagamento del prezzo.
La prova rigorosa di tale rapporto contrattuale avrebbe, quindi, implicato la prova dell'accordo tra le parti, del relativo oggetto e della relativa esecuzione, vale dire la prova del credito nell'an e nel quantum, avendo l'opponente riferito di non aver mai né acquistato né ricevuto la merce di cui viene reclamato il pagamento ed evidenziato l'assoluta genericità della descrizione della merce riportata in fattura ( Oreficeria assortita”, pari a 1.683,95 g di oro per un valore, comprensivo di IVA, pari ad €
103.583,8), tale da non consentire di individuarne il numero, il peso e il prezzo unitario degli articoli presuntivamente acquistati dal in data 28/04/2023. Pt_1
Chiarita la ripartizione degli oneri probatori, in fatto rileva il Giudice che secondo la prospettazione offerta da parte opposta il sig. titolare della Parte_1 Controparte_4
si sarebbe recato presso il punto vendita della il giorno 28 aprile
[...] Controparte_1
2023, tra le 13:30 e le 15:00 circa, e in quella occasione, dichiarando di voler riassortire l'offerta del proprio negozio per rilanciarlo, avrebbe scelto il quantitativo di 1.683,95 grammi di oreficeria assortita ( come riportato nella fattura n. 104/2023), chiedendo che gli venisse consentito l'acquisto nonostante la possibilità di versare nell'immediato unicamente due assegni di € 1500,00 ognuno, rispettivamente con scadenza il 30 aprile 2023 e 31 maggio 2023 ( prodotti nel fascicolo monitorio), e questo, in virtù dei pregressi e consolidati rapporti di commerciali e di amicizia che avrebbe intrattenuto con il padre, sig.
dell'attuale amministratrice della , e assicurando che nei successivi Persona_1 Controparte_1 giorni avrebbe preso contatti per predisporre un puntuale piano di pagamento dell'intera somma.
Senonché, ancora nella prospettazione dei fatti riportata dall'opposta, sarebbe avvenuto che nei successivi giorni il sig. non solo non si sarebbe adoperato, come da intese intercorse il 28 aprile Pt_1
2023, ma avrebbe eluso ogni richiesta avanzata per le vie brevi.
Orbene, a comprova dell'avvenuta vendita, nei suddetti termini, parte opposta non fornisce alcun adeguato elemento documentale, posto che il valore probatorio della fattura elettronica, posta a corredo della domanda monitoria, scema in fase di opposizione, rappresentando tale documento atto di provenienza unilaterale ex parte( peraltro oggetto di immediata contestazione da parte dell'opponente -
v. contestazioni dell'8 maggio 2023 e del 10 luglio 2023 , ove veniva da subito negata la vendita e la consegna della merce oggetto di fatturazione ).
La prova del negozio offerta in via testimoniale dalla convenuta, mediante i capi indicati nell'atto di costituzione ( la cui ammissione è stata peraltro richiesta dall'opposta solo in via subordinata per il caso di ammissione della prova ex adverso formulata in citazione) si rivela, poi, inammissibile, scontrandosi con il divieto imposto dall'art 2721 c.c., tempestivamente eccepito dall'opponente ( v. memoria ex art 171 ter c.p.c. primo termine). Come è noto, la disciplina sostanziale della prova testimoniale contenuta nel codice civile pone una serie di rigorosi limiti al suo libero utilizzo, tra cui quello fissato con l'art. 2721 c.c., primo comma, che di fatto esclude la prova per testimoni dei contratti quando il valore dell'oggetto eccede euro 2,50.
L'esiguo valore indicato nel primo comma della norma comporterebbe in concreto la pressoché generalizzata limitazione della possibilità di provare l'esistenza di un contratto a mezzo testimoni. La
Cassazione si è più volte soffermata sull'art. 2721 c.c. e ha consolidato nel tempo alcuni principi utili circa i criteri dell'ammissibilità della prova testimoniale in merito all'accertamento dell'esistenza di un contratto precisando che i limiti di ammissibilità della prova testimoniale stabiliti dall'art. 2721 c.c. e ss non sono applicabili quando ci si riferisca alla prova dei meri fatti storici sia pur connessi con la sua stipulazione ma restano efficaci quando attengano all'esistenza del contratto stesso (Cass. 15/07/2009
n. 16538, Cass 24/05/2012 n. 8236) e confermando che il limite di cui al primo comma opera quando il contratto sia dedotto come fonte di reciproche obbligazioni tra le parti (Cass. 18/11/2005 n. 24395,
Cass. 17/01/2002 n. 566).
Orbene, nel caso di specie la prova testimoniale dedotta dall'opposta (capp. a-f) risulta formulata non per fornire prova di semplici fatti storici ma proprio al fine di integrare la prova della ridetta pattuizione tra le parti e quindi l'esistenza del contratto quale fonte di diritti e di obblighi, così risultando, in applicazione dei principi espressi, inammissibile.
E' poi vero che il giudice può ammettere la prova testimoniale in deroga al limite fissato dall'art. 2721, comma 1 c.c. per il valore eccedente quello di euro 2,58, atteso che l'art. 2721, comma 2 c.c., gli attribuisce un potere discrezionale il cui esercizio è ricollegato alla qualità delle parti, alla natura del contratto ed ad ogni altra circostanza, purché venga fornita adeguata motivazione della scelta operata (
Cass. n. 21411/2022).
Nel caso in esame tuttavia, posto che tale potere non è stato nemmeno sollecitato all'esito dell'eccezione di controparte, emergerebbe in ogni caso la richiesta di prova di una transazione di natura commerciale, tra soggetti esercenti attività di impresa, di notevole importo economico, che, secondo ordinaria diligenza, avrebbe imposto la traccia scritta degli accordi in essere tra i contraenti, quanto meno, mediante emissione di ricevuta della consegna della merce oggetto della assunta vendita.
Tali circostanze inducono, quindi, ad escludere in ogni caso la ammissibilità della prova richiesta oltre il limite di cui all'art 2721 c.c. D'altronde, resta valido, in proposito, e pienamente riferibile al caso di specie il principio espresso dalla Cassazione secondo cui La somma di lire 5.000 indicata dall'art. 2721 cod. civ. non costituisce più un criterio di distinzione ai fini della prova testimoniale del contratto, tuttavia, per
l'ammissibilità di detta prova, occorre sempre la valutazione dell'importanza economica del contratto, essendo tuttora esistente e valida la ratio legis del richiamato art. 2721 cod. civ., inteso ad escludere, in linea di massima, la prova orale delle obbligazioni di notevole valore economico, che vengono di solito documentate con atto scritto e in ordine alle quali la genuinità dei testi potrebbe essere compromessa dall'entità degli interessi in discussione ( v. Cass. n. 4600/1984, che, proprio individuando nei suddetti termini la possibilità da parte del giudice di merito di adattare il limite di ammissibilità della prova testimoniale al mutamento dell'espressione monetaria, ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell' art. 2721 cod. civ..).
D'altronde, e ferme le considerazioni innanzi espresse, emerge un ulteriore profilo di inammissibilità, o meglio, irrilevanza della prova testimoniale di cui ha proposto richiesta parte opposta.
Invero, la prova testimoniale per come formulata dall'opposta in comparsa ( e poi anche integrata nel secondo termine di cui all'art 171 ter c.p.c) non avrebbe in alcun modo consentito, anche ove espletata, di acquisire come dimostrata al processo la circostanza della consegna della merce, per come oggetto solo di asserzione: difatti con i capitoli di prova formulati dall'opposta mai viene richiesto ai testimoni di confermare che il giorno 28 aprile 2023 il sig. , dopo ave scelto la merce, avrebbe Pt_1 poi provveduto a ritirarla e a portala via con lui. Ai testi sarebbe stato possibile chiedere di riferire, infatti, con riguardo a quanto accaduto in quella data, solo sulle seguenti circostanza oggetto di articolazione: d) “vero è che il sig. , titolare della gioielleria si recava presso il Parte_1 Parte_1 punto vendita della sito in Napoli alla via Baldacchini n. 11, il giorno 28 aprile 2023 tra le Controparte_1
13:30 e le 15:00 circa e, dichiarando di voler riassortire l'offerta del proprio negozio per rilanciarlo, sceglieva il quantitativo di 1.683,95 grammi di oreficeria assortita come riportato nella fattura n. 104/2023”; e) “vero è che, in quell'occasione chiedeva gli venisse consentito l'acquisto nonostante la possibilità di lasciare nell'immediato unicamente due assegni di €1500,00 ognuno, rispettivamente con scadenza il 30 aprile 2023 e 31 maggio 2023, proprio in virtù degli accennati pregressi e consolidati rapporti commerciali e di amicizia con il padre, sig. dell'attuale Persona_1 amministratrice, la sig.ra ; f) “vero è che trattandosi di un acquisto importante assicurava che nei CP_2 successivi giorni si sarebbero sentiti per predisporre un puntuale piano di pagamento dell'intera somma”;
Nessuna di tali circostanze riferisce del ritiro, in quella sede, della merce che si assume prescelta ed acquistata e d'altronde appare quanto mai improbabile che il abbia portato via dal negozio Pt_1 un così importante quantitativo d'oro senza previo rilascio di una ricevuta di consegna, anche informale.
Infine, non comprovano la vendita la produzione, da parte dell'opposta, dei due assegni dell'importo di euro 1500,00 ciascuno ( v. fasc. monitorio), rispetto ai quali non vi è contestazione dell'incasso, tratti su conto corrente intestato alla moglie del e rispetto ai quali non vi è prova Pt_1 che li colleghi alla transazione di cui trattasi e che essi possano costituire, dunque, un acconto di un maggiore avere, maggiore aver di cui comunque non può ritenersi acquisita la prova. Peraltro tale circostanza appare incompatibile con le scadenze impresse in tali titoli e con il fatto che l'opposta abbia contestato il pagamento già prima della scadenza del secondo assegno ( 31 maggio 2023). Alla luce delle osservazioni che precedono, non raggiunta la prova del credito azionato in via monitoria, si impone l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opposta e vengono liquidate, come da dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 ( come aggiornati dal DM n. 147/2022), tenuto conto della media complessità delle questioni controverse e della effettiva attività processuale espletata.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) Condanna l'opposta al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_1 dell'opponente, , che liquida in euro 9.142,00, per Parte_1 compensi di avvocato, cui aggiungere rimb. spese forf. nella misura del 15% del compenso, oltre Iva e CPA se dovuta, con distrazione all'avv.to Donato D'Ambrosio per dichiarato anticipo.
Così deciso in Napoli, in data 25 febbraio 2025
Il Giudice
dott. ssa Flora Vollero