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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/02/2025, n. 964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 964 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Milano
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO
DELLA CAUSA N. 4468 DELL'ANNO 2023
FRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GILLI MARTA e dell'avv. Parte_1 C.F._1
, elettivamente domiciliato in VIA FERRARI, 9 21047 SARONNO presso il difensore Parte_1 avv. GILLI MARTA ATTORE
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
CASARICO GIORGIO e elettivamente domiciliato in VICOLO DEL CALDO, 20 21047 SARONNO presso il difensore avv. CASARICO GIORGIO CONVENUTO
Oggi 04/02/2025 innanzi al giudice unico dott. Pietro Paolo Pisani, alle ore 11,31 sono comparsi:
Per , gli avv.ti GILLI MARTA e , in proprio e nella qualità; Parte_1 Parte_1
Per l'avv.to CASARICO GIORGIO Controparte_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti identificando gli avvocati mediante esibizione dei loro tesserini dei Consigli dell'Ordine.
I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto da parte loro collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai propri atti di causa e discutono in conformità e gli avv.ti e Gilli Pt_1 precisano che è cessata la materia del contendere sulla consegna dei documenti a far data dal passaggio delle consegne al nuovo amministratore, mentre l'avv. Casarico eccepisce che la materia del contendere è cessata fin dalla messa a disposizione della documentazione. I procuratori concordano e chiedono di essere esentati dalla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice dato atto, si riserva in camera di consiglio
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
In esito alla camera di consiglio il giudice alle ore 15,30, pronuncia l'allegata sentenza ai sensi dell'art.281 sexies cpc, mediante lettura del dispositivo e di sintetica motivazione ed allegazione a verbale e deposito contestuale. Verbale chiuso alle ore 15,40.
Il Giudice Dott. Pietro Paolo Pisani REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott. Pietro Paolo Pisani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4468/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GILLI MARTA e dell'avv. Parte_1 C.F._1
, elettivamente domiciliato in VIA FERRARI, 9 21047 SARONNO presso il difensore Parte_1 avv. GILLI MARTA ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
CASARICO GIORGIO e elettivamente domiciliato in VICOLO DEL CALDO, 20 21047 SARONNO presso il difensore avv. CASARICO GIORGIO CONVENUTO
- OGGETTO: doveri dell'amministratore di condominio - inadempimento.
- CONCLUSIONI DELLE PARTI: come rassegnate alla udienza del 04/02/2025 ed in formato digitale nel fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO omissis ex art. 58 co. 2 L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi nella pronuncia della Corte di Cassazione, SS.UU., n. 642 del
16/01/2015.
Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att. c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 25/01/2023, l'Avvocato conveniva in Parte_1 giudizio la quale amministratore del Condominio “Residenza Foscolo” in Controparte_1
Garbagnate Milanese, alla Via Foscolo nn.12-20, asserendone l'inadempimento contrattuale ai suoi obblighi di mandato e chiedendo di: condannarlo alla consegna immediata di copia dei verbali delle delibere assembleari e relativi allegati riguardanti i contributi condominiali richiesti all'attore in data 31/08/2022
05/10/2022 30/09/2022; condannarlo ad informarlo circa i giorni e le ore in cui avrebbe potuto prendere visione e ottenere copia della ulteriore eventuale documentazione;
nonché condannarlo ai sensi dell'articolo 614 bis cpc per ogni giorno di ritardo;
infine con vittoria di spese.
Si costituiva la eccependo in via pregiudiziale la intervenuta cessazione Controparte_1 della materia del contendere e chiedendo l'estinzione del giudizio e, comunque, nel merito chiedendo di respingere la domanda attorea perché infondata in fatto e diritto.
All'esito della prima udienza, tentata la conciliazione della lite, venivano assegnati i termini ex art. 183 c. VI
c.p.c. su richiesta delle parti.
Effettuati i depositi delle memorie, all'esito della successiva udienza, a scioglimento della riserva presa in tale occasione, veniva disposta la comparizione personale delle parti per tentare nuovamente la conciliazione della lite.
Svolta la stessa con esito infruttuoso, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione dei sensi dell'art. 281 sexies cpc all'udienza del 14/10/2024 e, nelle more di tale successiva udienza, attesa l'istanza di acquisizione documentale formulata da parte attrice, veniva fissata la udienza del
21/2/2024 per esaminarla nel contraddittorio delle parti.
Svolta detta udienza e disattesa l'istanza di acquisizione documentale, veniva confermata la già fissata udienza del 14/10/2024 per la precisazione delle conclusioni e per la discussione.
Nelle more il giudice assegnatario, dottoressa dr.ssa Zuffada, a seguito della sua assegnazione ad altra sezione di questo Tribunale, veniva sostituita da questo giudice.
Le parti precisavano le seguenti conclusioni.
Per parte attrice, come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in atti, che di seguito si trascrivono:
“voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare che le condotte della convenuta, esposte in atti, sono contrarie a buona fede, alla diligenza del buon padre di famiglia e costituiscono, altresì, inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di mandato quale amministratore del Condominio
“Residenza Foscolo”.
Con vittoria di spese e competenze professionali anche del procedimento di mediazione, ai sensi del d.m.
55/2014, comprese spese forfettarie al 15%, cpa e iva come per legge..”.
In via istruttoria reiterava poi l'istanza di esibizione in giudizio degli originali dei registri dei verbali delle assemblee, di nomina e revoca dell'amministratore e di contabilità ai sensi dell'art. 1130 n. 7 c.c., nonché quelle istruttorie orali già formulate nelle sue memorie ex art. 183 VI comma cpc cpc
Per parte convenuta, come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in atti, che di seguito si trascrivono:
“in via preliminare: disporsi l'espunzione dal fascicolo di causa della documentazione prodotta da parte avversa irritualmente, e comunque ininfluente ai fini della decisione.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio sulle domande nuove formulate da controparte.
* in via principale
- dichiararsi l'inammissibilità della nuova domanda attorea, avendo con la memoria ex art. 183 VI co. n. 1 cpc mutato la “causa petendi” fondandola su situazioni giuridiche e presupposti di fatto diversi da quelle prospettati nell'atto introduttivo del giudizio.
- dichiararsi inammissibile la terza memoria attorea ex art. 183 co. 6^ cpc nella parte in cui è dedicata non alla contestazione della rilevanza ed ammissibilità delle istanze istruttorie dell'odierno convenuto e alla eventuale subordinata richiesta di prova contraria, bensì ad una ulteriore controreplica alle repliche che la parte convenuta, nella sua seconda memoria ex art. 183 co. 6^ cpc abbia rivolto alla prima memoria ex art.
183 co. 6^ cpc.
- in subordine -:* in via pregiudiziale: dichiararsi cessata la materia del contendere e, conseguentemente, l'estinzione del giudizio;
- nel merito -:respingere la domanda attorea perché infondata in fatto e diritto.
Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre al rimborso forfettario 15% spese generali ed accessori di legge..”
All'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione orale, oggi la causa viene decisa con lettura in udienza del dispositivo e di sintetica motivazione della presente sentenza.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
A sostegno delle sue domande l'attore ha allegato e provato in atti, quanto segue:
- l'attore acquistava la proprietà (superficiaria) di una unità immobiliare ad uso commerciale, sita al piano terra del Condominio convenuto con decreto di trasferimento, emesso dal Tribunale di Monza, depositato il
14.09.2021, trascritto in data 24.09.2021, nell'ambito della procedura di concordato preventivo n. 74/2013 relativa alla già costruttore del fabbricato condominiale (doc. 01); Controparte_2
- dopo l'acquisto la aveva comunicato con e-mail del 29/07/2022 alla società CP_2 amministratrice del Condominio, la convenuta che. “In data 03/09/2021 le Controparte_1 unità immobiliari residue e precisamente il negozio al mapp. 437 sub. 3 – posti auto al mapp. 424 sub. 69 e
70 per totale millesimi 29,888, sono state cedute con decreto nr. 341/2021 di rep. Del 14/09/21 al signor
, residente in [...]– (doc. 03); Parte_1 Email_1
- con email del 31/08/2022, la convenuta inviava all'attore una prima Controparte_1 richiesta di versamento di contributi condominiali (doc. 03), e l'attore provvedeva a corrisponderli con bonifico del 05/09/2022 (doc. 04);
- con lettera del 5/10/2022, la convenuta chiedeva all'attore il versamento di Controparte_1 altri contributi condominiali (doc. 05) e, in risposta a tale richiesta l'attore chiedeva di fornirgli la documentazione relativa a detti contributi “per essere edotto della causale del pagamento richiesto e, in particolare, copia dell'avviso di convocazione a me indirizzato (mai ricevuto) e del verbale dell'assemblea condominiale (mai ricevuto) che ha deliberato i lavori in parola”. Nell'occasione specificava anche “che ogni comunicazione mi può essere spedita, più celermente e senza spese postali, presso questo recapito digitale”, indicando lo stesso (doc. 06);
- tale ultima comunicazione non riceveva riscontro dalla società convenuta che, invece, con sua raccomandata del 30/09/2022 chiedeva all'attore un ulteriore pagamento di contributi condominiali (doc.7) e, poi, con sua e-mail del 21/11/2022, chiedeva all'attore il suo codice fiscale “per aggiornare l'anagrafe” condominiale (doc. 18);
- l'attore instaurava quindi procedimento di mediazione specificando quali “RAGIONI DELLA PRETESA”:
“Richiesta con lettera ricevuta il 21.10.2022 e raccomandata ricevuta il 27.10.2022 da parte di
[...] di versamento di quote per spese ordinarie e straordinarie senza relativo Controparte_1 giustificativo. Omesso riscontro da parte di alle richieste, a mezzo pec Controparte_1 del 24.10. 2022, di chiarimenti e documenti. Omesso invio dell'avviso di convocazione e dei relativi verbali delle delibere assembleari approvative delle predette spese e dei relativi rendiconti. Nullità/annullamento della delibera allo stato sconosciuta” (doc. 8);
- la società convenuta non partecipava al procedimento e non forniva alcun chiarimento né la documentazione richiesta;
- l'attore provvedeva al pagamento integrale delle spese condominiali richiestegli fino a quel momento con espressa riserva di ripetizione (docc. 10, 11, e 12);
- successivamente, poi, la società convenuta con sua raccomandata del 16/12/2022 chiedeva un ulteriore pagamento di contributi condominiali (doc. 16).
L'attore quindi ha lamentato di non essere stato messo in grado di conoscere le causali delle richieste di pagamento al fine di verificare se le stesse fossero conformi all'obbligo di solidarietà previsto dall'art. 63 delle disp att. cc e di non essere riuscito ad ottenere dall'amministratore del condominio copia della documentazione ad esse riferita al fine di comprendere l'esattezza e la natura della contribuzione richiesta.
Ha quindi eccepito che il comportamento tenuto dalla società convenuta fosse contrario alla diligenza del buon padre di famiglia ed ai doveri di buona fede e correttezza e costituisse inadempimento contrattuale agli obblighi di mandato.
Di contro la società convenuta ha eccepito che l'amministratore condominiale non ha l'obbligo di inviare al condomino la documentazione che gli venisse richiesta, ma soltanto di metterla a disposizione per prenderne visione e eventualmente a sue spese estrarne copia;
nonchè di aver comunque provveduto in data 24/03/2023
a inviargli detta documentazione pur non essendovi tenuta e, in data 06/04/2023, a comunicargli i giorni e gli orari di apertura dello studio al fine di consentirgli di prenderne visione ed estrarne copia.
Conseguentemente ha eccepito che fosse cessata la materia del contendere e che comunque fosse infondata la domanda attorea.
Nel corso del giudizio, a partire dalla prima memoria ex art 183 VI comma cpc l'attore ha poi ampliato le sue doglianze ed allegazioni anche documentali in ordine agli asseriti inadempimenti contrattuali e irregolarità nella gestione amministrativa del condominio e nella conduzione della pratica inerente i lavori di manutenzione straordinaria condominiale, nei quali sarebbe incorsa la società convenuta;
mentre la convenuta contestava tali ampliamenti della domanda originaria e delle allegazioni e richieste di prova e ne eccepiva la inammissibilità. La eccezione è fondata e va dichiarata la inammissibilità della introduzione di queste ulteriori doglianze e la irrilevanza e superfluità delle allegazioni documentali e delle prove orali articolate a loro sostegno, perché la stessa costituisce una inammissibile “mutatio libelli”, non conseguenziale a quanto richiesto nell'atto di citazione introduttivo, né conseguente alle difese di parte convenuta.
Con la conseguenza che tali doglianze non potranno essere oggetto di esame e decisione in questo giudizio.
Va poi osservato che è provato in atti che, a seguito dell'invito del Giudice formulato alla udienza del
10/5/2023, le parti si sono incontrate presso lo studio della e che l'attore ha Controparte_1 richiesto tutta la documentazione condominiale dall'anno 2012 al 2023, la quale non gli è stata materialmente consegnata ma è stata messa a sua disposizione per il ritiro presso tale studio.
Parte convenuta ha quindi insistito nella intervenuta cessazione della materia del contendere in Conseguenza della messa a disposizione della documentazione presso lo studio dell'amministratore.
Parte attrice ha, dal suo canto, dichiarato che la materia del contendere fosse cessata a seguito del passaggio delle consegne al nuovo amministratore e ha insistito solo nella domanda di accertamento e declaratoria dell'inadempimento del convenuto, come da foglio di precisazione delle conclusioni.
Va ritenuto che la indicazione dei giorni ed orari nei quali visionare la documentazione richiesta dall'attore ed eventualmente estrarne copia e la messa a disposizione della stessa presso lo studio della società convenuta, seppure successivi alla notifica della citazione, hanno determinato un mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio con raggiungimento dello scopo a cui tendevano le domande dell'attore.
Ma, non avendo entrambe le parti rinunciato all'accertamento delle proprie ragioni, va anche operata la valutazione sulla soccombenza virtuale dell'una o dell'altra parte ai fini della attribuzione delle spese di giudizio in considerazione delle conclusioni formulate in atti (Cass. SS.UU. n. 13969 del 2004).
A tali limitati fini va osservato quanto segue.
La società convenuta ha eccepito di non essere stata messa in condizione di conoscere prima del 22/12/2022 che l'attore avesse acquistato l'immobile in questione sostenendo che non le fossero stati forniti tempestivamente i dati per l'aggiornamento della anagrafe condominiale ex art. 1130 cc. e che per questo non avesse risposto alle sue richieste.
L'eccezione è destituita di fondamento atteso quanto provato in atti dall'attore e sopra richiamato ed il chiaro disposto dell'art 1130, I comma n°6) c.c..
In forza di tale norma l'amministratore è tenuto, tra l'altro, a ”curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell'edificio. Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all'amministratore in forma scritta entro sessanta giorni.
L'amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l'amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili”
Per quanto sopra riportato la società , in ottemperanza al suo obbligo di legge, aveva comunicato CP_2 all'amministrazione condominiale il subentro dell'attore nella proprietà dell'immobile acquistato da quest'ultimo e lo stesso aveva poi ricevuto, subito dopo, le richieste di pagamento dall'amministrazione condominiale e aveva fornito a quest'ultima, su sua richiesta, anche il codice fiscale al fine di aggiornare l'anagrafe condominiale.
L'amministrazione, d'altra parte, non ha mai lamentato prima della comparsa di costituzione nel presente giudizio che vi fosse stata “inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni” della o CP_2 dell'attore in merito alla comunicazione del trasferimento della proprietà; nè di aver richiesto altri dati oltre il codice fiscale dell'attore ai fini dell'aggiornamento della anagrafe condominiale e di non averli ricevuti;
nè di aver dovuto acquisire altrimenti “le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili”.
Deve quindi ritenersi che l'amministrazione condominiale fosse in possesso da subito di tutti gli elementi che le abbiano consentito di avere conoscenza del trasferimento di proprietà e di poter aggiornare l'anagrafe condominiale nonché di poter richiedergli il pagamento dei contributi condominiali.
Così da non potersi giustificare il suo rifiuto di fornire all'attore le informazioni ripetutamente richieste come in atti ed in particolare i chiarimenti in merito agli importi per spese condominiali imputatigli ed alla documentazione posta a fondamento delle stesse.
Va detto che la custodia, la estrazione di copia e la consegna dei documenti condominiali e nello specifico di quelli oggetto di causa, sono compiti ai quali è obbligato l'amministratore quale mandatario dei condomini ai sensi degli artt.1129, VII comma e XIII comma n°7 e 1130, I comma n°6) e 1136 c.c..
Parte convenuta non ha fornito in atti prova documentale che i documenti oggetto della domanda dell'attore siano stati consegnati, come da lei sostenuto, o che l'attore sia stato posto in condizione di visionarli presso lo studio dell'amministratore ed eventualmente estrarne copia, prima della notifica dell'atto di citazione introduttivo.
Invece l'attore ha provato di avere un interesse giuridicamente rilevante e meritevole di tutela a compiere queste attività, atteso che tramite esse avrebbe potuto verificare la congruità degli importi per contributi condominiali richiesti e la attinenza degli stessi alla annualità in corso al momento dell'acquisto dell'immobile ed a quella precedente ad esso, a termini dell'art. 63 disp. Att. Cc.
In definitiva è provato in atti che l'amministratore, quale mandatario dei condomini, si è reso inadempiente ai suoi obblighi di legge su quanto oggetto della doglianza dell'attore e che nello svolgimento del mandato conferitogli non abbia agito con la diligenza del buon padre di famiglia.
Ne consegue la soccombenza virtuale della convenuta ai fini del governo dei compensi e delle spese del presente giudizio e della mediazione.
Con assorbimento, infine, nella presente pronuncia di ogni altra domanda ed eccezione sollevata nel presente in giudizio, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" (Cass. Sez. U, n. 9936 del
08/05/2014; Cass. n. 12002 del 28/05/2014; Cass. civ. Sez. V Ord., 08/06/2018, n. 15008). Le spese e competenze del presente giudizio e della mediazione atteso l'esito del giudizio seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e vanno poste a carico della convenuta società ed a favore dell'attore e vanno liquidate come in dispositivo, determinandolo sulla scorta dei parametri dettati del D.M. Giustizia
n°55 del 10/03/2014, in considerazione del valore della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa, rigettata o assorbita, così provvede:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere tra l'attore e la convenuta società Parte_1 su quanto oggetto di giudizio. Controparte_1
- Condanna la convenuta società a corrispondere all'attore Controparte_1 Parte_1 le spese e competenze di lite e di mediazione, liquidate in €.350,00 per spese ed €.4.000,00 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15% dei compensi ed a cpa e Iva di legge.
Sentenza immediatamente esecutiva, resa ex art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Milano 4 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott. Pietro Paolo Pisani
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO
DELLA CAUSA N. 4468 DELL'ANNO 2023
FRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GILLI MARTA e dell'avv. Parte_1 C.F._1
, elettivamente domiciliato in VIA FERRARI, 9 21047 SARONNO presso il difensore Parte_1 avv. GILLI MARTA ATTORE
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
CASARICO GIORGIO e elettivamente domiciliato in VICOLO DEL CALDO, 20 21047 SARONNO presso il difensore avv. CASARICO GIORGIO CONVENUTO
Oggi 04/02/2025 innanzi al giudice unico dott. Pietro Paolo Pisani, alle ore 11,31 sono comparsi:
Per , gli avv.ti GILLI MARTA e , in proprio e nella qualità; Parte_1 Parte_1
Per l'avv.to CASARICO GIORGIO Controparte_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti identificando gli avvocati mediante esibizione dei loro tesserini dei Consigli dell'Ordine.
I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto da parte loro collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai propri atti di causa e discutono in conformità e gli avv.ti e Gilli Pt_1 precisano che è cessata la materia del contendere sulla consegna dei documenti a far data dal passaggio delle consegne al nuovo amministratore, mentre l'avv. Casarico eccepisce che la materia del contendere è cessata fin dalla messa a disposizione della documentazione. I procuratori concordano e chiedono di essere esentati dalla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice dato atto, si riserva in camera di consiglio
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
In esito alla camera di consiglio il giudice alle ore 15,30, pronuncia l'allegata sentenza ai sensi dell'art.281 sexies cpc, mediante lettura del dispositivo e di sintetica motivazione ed allegazione a verbale e deposito contestuale. Verbale chiuso alle ore 15,40.
Il Giudice Dott. Pietro Paolo Pisani REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott. Pietro Paolo Pisani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4468/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GILLI MARTA e dell'avv. Parte_1 C.F._1
, elettivamente domiciliato in VIA FERRARI, 9 21047 SARONNO presso il difensore Parte_1 avv. GILLI MARTA ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
CASARICO GIORGIO e elettivamente domiciliato in VICOLO DEL CALDO, 20 21047 SARONNO presso il difensore avv. CASARICO GIORGIO CONVENUTO
- OGGETTO: doveri dell'amministratore di condominio - inadempimento.
- CONCLUSIONI DELLE PARTI: come rassegnate alla udienza del 04/02/2025 ed in formato digitale nel fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO omissis ex art. 58 co. 2 L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi nella pronuncia della Corte di Cassazione, SS.UU., n. 642 del
16/01/2015.
Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att. c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 25/01/2023, l'Avvocato conveniva in Parte_1 giudizio la quale amministratore del Condominio “Residenza Foscolo” in Controparte_1
Garbagnate Milanese, alla Via Foscolo nn.12-20, asserendone l'inadempimento contrattuale ai suoi obblighi di mandato e chiedendo di: condannarlo alla consegna immediata di copia dei verbali delle delibere assembleari e relativi allegati riguardanti i contributi condominiali richiesti all'attore in data 31/08/2022
05/10/2022 30/09/2022; condannarlo ad informarlo circa i giorni e le ore in cui avrebbe potuto prendere visione e ottenere copia della ulteriore eventuale documentazione;
nonché condannarlo ai sensi dell'articolo 614 bis cpc per ogni giorno di ritardo;
infine con vittoria di spese.
Si costituiva la eccependo in via pregiudiziale la intervenuta cessazione Controparte_1 della materia del contendere e chiedendo l'estinzione del giudizio e, comunque, nel merito chiedendo di respingere la domanda attorea perché infondata in fatto e diritto.
All'esito della prima udienza, tentata la conciliazione della lite, venivano assegnati i termini ex art. 183 c. VI
c.p.c. su richiesta delle parti.
Effettuati i depositi delle memorie, all'esito della successiva udienza, a scioglimento della riserva presa in tale occasione, veniva disposta la comparizione personale delle parti per tentare nuovamente la conciliazione della lite.
Svolta la stessa con esito infruttuoso, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione dei sensi dell'art. 281 sexies cpc all'udienza del 14/10/2024 e, nelle more di tale successiva udienza, attesa l'istanza di acquisizione documentale formulata da parte attrice, veniva fissata la udienza del
21/2/2024 per esaminarla nel contraddittorio delle parti.
Svolta detta udienza e disattesa l'istanza di acquisizione documentale, veniva confermata la già fissata udienza del 14/10/2024 per la precisazione delle conclusioni e per la discussione.
Nelle more il giudice assegnatario, dottoressa dr.ssa Zuffada, a seguito della sua assegnazione ad altra sezione di questo Tribunale, veniva sostituita da questo giudice.
Le parti precisavano le seguenti conclusioni.
Per parte attrice, come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in atti, che di seguito si trascrivono:
“voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare che le condotte della convenuta, esposte in atti, sono contrarie a buona fede, alla diligenza del buon padre di famiglia e costituiscono, altresì, inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di mandato quale amministratore del Condominio
“Residenza Foscolo”.
Con vittoria di spese e competenze professionali anche del procedimento di mediazione, ai sensi del d.m.
55/2014, comprese spese forfettarie al 15%, cpa e iva come per legge..”.
In via istruttoria reiterava poi l'istanza di esibizione in giudizio degli originali dei registri dei verbali delle assemblee, di nomina e revoca dell'amministratore e di contabilità ai sensi dell'art. 1130 n. 7 c.c., nonché quelle istruttorie orali già formulate nelle sue memorie ex art. 183 VI comma cpc cpc
Per parte convenuta, come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in atti, che di seguito si trascrivono:
“in via preliminare: disporsi l'espunzione dal fascicolo di causa della documentazione prodotta da parte avversa irritualmente, e comunque ininfluente ai fini della decisione.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio sulle domande nuove formulate da controparte.
* in via principale
- dichiararsi l'inammissibilità della nuova domanda attorea, avendo con la memoria ex art. 183 VI co. n. 1 cpc mutato la “causa petendi” fondandola su situazioni giuridiche e presupposti di fatto diversi da quelle prospettati nell'atto introduttivo del giudizio.
- dichiararsi inammissibile la terza memoria attorea ex art. 183 co. 6^ cpc nella parte in cui è dedicata non alla contestazione della rilevanza ed ammissibilità delle istanze istruttorie dell'odierno convenuto e alla eventuale subordinata richiesta di prova contraria, bensì ad una ulteriore controreplica alle repliche che la parte convenuta, nella sua seconda memoria ex art. 183 co. 6^ cpc abbia rivolto alla prima memoria ex art.
183 co. 6^ cpc.
- in subordine -:* in via pregiudiziale: dichiararsi cessata la materia del contendere e, conseguentemente, l'estinzione del giudizio;
- nel merito -:respingere la domanda attorea perché infondata in fatto e diritto.
Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre al rimborso forfettario 15% spese generali ed accessori di legge..”
All'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione orale, oggi la causa viene decisa con lettura in udienza del dispositivo e di sintetica motivazione della presente sentenza.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
A sostegno delle sue domande l'attore ha allegato e provato in atti, quanto segue:
- l'attore acquistava la proprietà (superficiaria) di una unità immobiliare ad uso commerciale, sita al piano terra del Condominio convenuto con decreto di trasferimento, emesso dal Tribunale di Monza, depositato il
14.09.2021, trascritto in data 24.09.2021, nell'ambito della procedura di concordato preventivo n. 74/2013 relativa alla già costruttore del fabbricato condominiale (doc. 01); Controparte_2
- dopo l'acquisto la aveva comunicato con e-mail del 29/07/2022 alla società CP_2 amministratrice del Condominio, la convenuta che. “In data 03/09/2021 le Controparte_1 unità immobiliari residue e precisamente il negozio al mapp. 437 sub. 3 – posti auto al mapp. 424 sub. 69 e
70 per totale millesimi 29,888, sono state cedute con decreto nr. 341/2021 di rep. Del 14/09/21 al signor
, residente in [...]– (doc. 03); Parte_1 Email_1
- con email del 31/08/2022, la convenuta inviava all'attore una prima Controparte_1 richiesta di versamento di contributi condominiali (doc. 03), e l'attore provvedeva a corrisponderli con bonifico del 05/09/2022 (doc. 04);
- con lettera del 5/10/2022, la convenuta chiedeva all'attore il versamento di Controparte_1 altri contributi condominiali (doc. 05) e, in risposta a tale richiesta l'attore chiedeva di fornirgli la documentazione relativa a detti contributi “per essere edotto della causale del pagamento richiesto e, in particolare, copia dell'avviso di convocazione a me indirizzato (mai ricevuto) e del verbale dell'assemblea condominiale (mai ricevuto) che ha deliberato i lavori in parola”. Nell'occasione specificava anche “che ogni comunicazione mi può essere spedita, più celermente e senza spese postali, presso questo recapito digitale”, indicando lo stesso (doc. 06);
- tale ultima comunicazione non riceveva riscontro dalla società convenuta che, invece, con sua raccomandata del 30/09/2022 chiedeva all'attore un ulteriore pagamento di contributi condominiali (doc.7) e, poi, con sua e-mail del 21/11/2022, chiedeva all'attore il suo codice fiscale “per aggiornare l'anagrafe” condominiale (doc. 18);
- l'attore instaurava quindi procedimento di mediazione specificando quali “RAGIONI DELLA PRETESA”:
“Richiesta con lettera ricevuta il 21.10.2022 e raccomandata ricevuta il 27.10.2022 da parte di
[...] di versamento di quote per spese ordinarie e straordinarie senza relativo Controparte_1 giustificativo. Omesso riscontro da parte di alle richieste, a mezzo pec Controparte_1 del 24.10. 2022, di chiarimenti e documenti. Omesso invio dell'avviso di convocazione e dei relativi verbali delle delibere assembleari approvative delle predette spese e dei relativi rendiconti. Nullità/annullamento della delibera allo stato sconosciuta” (doc. 8);
- la società convenuta non partecipava al procedimento e non forniva alcun chiarimento né la documentazione richiesta;
- l'attore provvedeva al pagamento integrale delle spese condominiali richiestegli fino a quel momento con espressa riserva di ripetizione (docc. 10, 11, e 12);
- successivamente, poi, la società convenuta con sua raccomandata del 16/12/2022 chiedeva un ulteriore pagamento di contributi condominiali (doc. 16).
L'attore quindi ha lamentato di non essere stato messo in grado di conoscere le causali delle richieste di pagamento al fine di verificare se le stesse fossero conformi all'obbligo di solidarietà previsto dall'art. 63 delle disp att. cc e di non essere riuscito ad ottenere dall'amministratore del condominio copia della documentazione ad esse riferita al fine di comprendere l'esattezza e la natura della contribuzione richiesta.
Ha quindi eccepito che il comportamento tenuto dalla società convenuta fosse contrario alla diligenza del buon padre di famiglia ed ai doveri di buona fede e correttezza e costituisse inadempimento contrattuale agli obblighi di mandato.
Di contro la società convenuta ha eccepito che l'amministratore condominiale non ha l'obbligo di inviare al condomino la documentazione che gli venisse richiesta, ma soltanto di metterla a disposizione per prenderne visione e eventualmente a sue spese estrarne copia;
nonchè di aver comunque provveduto in data 24/03/2023
a inviargli detta documentazione pur non essendovi tenuta e, in data 06/04/2023, a comunicargli i giorni e gli orari di apertura dello studio al fine di consentirgli di prenderne visione ed estrarne copia.
Conseguentemente ha eccepito che fosse cessata la materia del contendere e che comunque fosse infondata la domanda attorea.
Nel corso del giudizio, a partire dalla prima memoria ex art 183 VI comma cpc l'attore ha poi ampliato le sue doglianze ed allegazioni anche documentali in ordine agli asseriti inadempimenti contrattuali e irregolarità nella gestione amministrativa del condominio e nella conduzione della pratica inerente i lavori di manutenzione straordinaria condominiale, nei quali sarebbe incorsa la società convenuta;
mentre la convenuta contestava tali ampliamenti della domanda originaria e delle allegazioni e richieste di prova e ne eccepiva la inammissibilità. La eccezione è fondata e va dichiarata la inammissibilità della introduzione di queste ulteriori doglianze e la irrilevanza e superfluità delle allegazioni documentali e delle prove orali articolate a loro sostegno, perché la stessa costituisce una inammissibile “mutatio libelli”, non conseguenziale a quanto richiesto nell'atto di citazione introduttivo, né conseguente alle difese di parte convenuta.
Con la conseguenza che tali doglianze non potranno essere oggetto di esame e decisione in questo giudizio.
Va poi osservato che è provato in atti che, a seguito dell'invito del Giudice formulato alla udienza del
10/5/2023, le parti si sono incontrate presso lo studio della e che l'attore ha Controparte_1 richiesto tutta la documentazione condominiale dall'anno 2012 al 2023, la quale non gli è stata materialmente consegnata ma è stata messa a sua disposizione per il ritiro presso tale studio.
Parte convenuta ha quindi insistito nella intervenuta cessazione della materia del contendere in Conseguenza della messa a disposizione della documentazione presso lo studio dell'amministratore.
Parte attrice ha, dal suo canto, dichiarato che la materia del contendere fosse cessata a seguito del passaggio delle consegne al nuovo amministratore e ha insistito solo nella domanda di accertamento e declaratoria dell'inadempimento del convenuto, come da foglio di precisazione delle conclusioni.
Va ritenuto che la indicazione dei giorni ed orari nei quali visionare la documentazione richiesta dall'attore ed eventualmente estrarne copia e la messa a disposizione della stessa presso lo studio della società convenuta, seppure successivi alla notifica della citazione, hanno determinato un mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio con raggiungimento dello scopo a cui tendevano le domande dell'attore.
Ma, non avendo entrambe le parti rinunciato all'accertamento delle proprie ragioni, va anche operata la valutazione sulla soccombenza virtuale dell'una o dell'altra parte ai fini della attribuzione delle spese di giudizio in considerazione delle conclusioni formulate in atti (Cass. SS.UU. n. 13969 del 2004).
A tali limitati fini va osservato quanto segue.
La società convenuta ha eccepito di non essere stata messa in condizione di conoscere prima del 22/12/2022 che l'attore avesse acquistato l'immobile in questione sostenendo che non le fossero stati forniti tempestivamente i dati per l'aggiornamento della anagrafe condominiale ex art. 1130 cc. e che per questo non avesse risposto alle sue richieste.
L'eccezione è destituita di fondamento atteso quanto provato in atti dall'attore e sopra richiamato ed il chiaro disposto dell'art 1130, I comma n°6) c.c..
In forza di tale norma l'amministratore è tenuto, tra l'altro, a ”curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell'edificio. Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all'amministratore in forma scritta entro sessanta giorni.
L'amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l'amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili”
Per quanto sopra riportato la società , in ottemperanza al suo obbligo di legge, aveva comunicato CP_2 all'amministrazione condominiale il subentro dell'attore nella proprietà dell'immobile acquistato da quest'ultimo e lo stesso aveva poi ricevuto, subito dopo, le richieste di pagamento dall'amministrazione condominiale e aveva fornito a quest'ultima, su sua richiesta, anche il codice fiscale al fine di aggiornare l'anagrafe condominiale.
L'amministrazione, d'altra parte, non ha mai lamentato prima della comparsa di costituzione nel presente giudizio che vi fosse stata “inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni” della o CP_2 dell'attore in merito alla comunicazione del trasferimento della proprietà; nè di aver richiesto altri dati oltre il codice fiscale dell'attore ai fini dell'aggiornamento della anagrafe condominiale e di non averli ricevuti;
nè di aver dovuto acquisire altrimenti “le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili”.
Deve quindi ritenersi che l'amministrazione condominiale fosse in possesso da subito di tutti gli elementi che le abbiano consentito di avere conoscenza del trasferimento di proprietà e di poter aggiornare l'anagrafe condominiale nonché di poter richiedergli il pagamento dei contributi condominiali.
Così da non potersi giustificare il suo rifiuto di fornire all'attore le informazioni ripetutamente richieste come in atti ed in particolare i chiarimenti in merito agli importi per spese condominiali imputatigli ed alla documentazione posta a fondamento delle stesse.
Va detto che la custodia, la estrazione di copia e la consegna dei documenti condominiali e nello specifico di quelli oggetto di causa, sono compiti ai quali è obbligato l'amministratore quale mandatario dei condomini ai sensi degli artt.1129, VII comma e XIII comma n°7 e 1130, I comma n°6) e 1136 c.c..
Parte convenuta non ha fornito in atti prova documentale che i documenti oggetto della domanda dell'attore siano stati consegnati, come da lei sostenuto, o che l'attore sia stato posto in condizione di visionarli presso lo studio dell'amministratore ed eventualmente estrarne copia, prima della notifica dell'atto di citazione introduttivo.
Invece l'attore ha provato di avere un interesse giuridicamente rilevante e meritevole di tutela a compiere queste attività, atteso che tramite esse avrebbe potuto verificare la congruità degli importi per contributi condominiali richiesti e la attinenza degli stessi alla annualità in corso al momento dell'acquisto dell'immobile ed a quella precedente ad esso, a termini dell'art. 63 disp. Att. Cc.
In definitiva è provato in atti che l'amministratore, quale mandatario dei condomini, si è reso inadempiente ai suoi obblighi di legge su quanto oggetto della doglianza dell'attore e che nello svolgimento del mandato conferitogli non abbia agito con la diligenza del buon padre di famiglia.
Ne consegue la soccombenza virtuale della convenuta ai fini del governo dei compensi e delle spese del presente giudizio e della mediazione.
Con assorbimento, infine, nella presente pronuncia di ogni altra domanda ed eccezione sollevata nel presente in giudizio, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" (Cass. Sez. U, n. 9936 del
08/05/2014; Cass. n. 12002 del 28/05/2014; Cass. civ. Sez. V Ord., 08/06/2018, n. 15008). Le spese e competenze del presente giudizio e della mediazione atteso l'esito del giudizio seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e vanno poste a carico della convenuta società ed a favore dell'attore e vanno liquidate come in dispositivo, determinandolo sulla scorta dei parametri dettati del D.M. Giustizia
n°55 del 10/03/2014, in considerazione del valore della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa, rigettata o assorbita, così provvede:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere tra l'attore e la convenuta società Parte_1 su quanto oggetto di giudizio. Controparte_1
- Condanna la convenuta società a corrispondere all'attore Controparte_1 Parte_1 le spese e competenze di lite e di mediazione, liquidate in €.350,00 per spese ed €.4.000,00 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15% dei compensi ed a cpa e Iva di legge.
Sentenza immediatamente esecutiva, resa ex art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Milano 4 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott. Pietro Paolo Pisani