Ordinanza cautelare 10 giugno 2025
Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 11/05/2026, n. 2978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2978 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02978/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02478/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2478 del 2025, proposto da
Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (E.N.A.C.), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Eleonora Papi Rea, Antonio Luca Santorelli e Paolo Felix Iurich, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Segretariato Regionale Ministero della Cultura per la Campania - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento e Agenzia del Demanio Direzione Regionale Campania, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico legale presso la sede di questa, in Napoli, via A. Diaz, n. 11;
Comune di PU, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
nei confronti
E.N.A.C. Servizi S.r.l., Centro Italiano di Ricerche Aerospaziali, Sky Services S.p.a., Aero Club Città di PU, Ditta Magliulo Edoardo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituiti in giudizio;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Costruzioni Aereonautiche Tecnam S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Marco D'Amico, Giovanni Scognamiglio e Daniela Matino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
del decreto n. 569 dell’11/2/2025, del Ministero della Cultura - Segretariato Regionale per la Campania - Commissione Regionale per il patrimonio culturale della Campania, comunicato in data 21/2/2025, con il quale « Gli immobili ubicati in PU (CE), alla via dell’Aeroporto, distinti in N.C.T. al Foglio 20, p.lla A; al Foglio 21, p.lla A; al Foglio 22 p.lla A, B, C, 41, 42, 112, 113, ricadenti nell’area ove insiste l’aeroporto “Oreste Salomone” meglio individuati nelle premesse e descritti negli allegati, sono dichiarati di interesse archeologico ai sensi dell’articolo 10, comma 1 del Codice dei Beni Culturali e restano, quindi, sottoposti a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto Decreto Legislativo » e con il quale viene altresì disposto che: « Il presente Decreto è trascritto presso l’Agenzia delle Entrate – Servizio Pubblicità Immobiliare a cura della competente Soprintendenza ed avrà efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene », nonché dell’allegata relazione storico archeologica;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ivi compresi, per quanto occorrer possa, della comunicazione del Ministero della Cultura - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento, priva di data, trasmessa all’E.N.A.C. il giorno 2/10/2024 ed avente ad oggetto: « PU (CE), Aeroporto “Oreste Salomone” Segnalazione lavori privi del parere di competenza della Soprintendenza e richiesta sopralluogo. URGENTE »;
- dell’ordinanza del Ministero della Cultura - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento di sospensione dei lavori presso l’aeroporto di PU comunicata all’E.N.A.C. in data 22/10/2024;
- della comunicazione prot. 24497 del 21/11/2024 del Ministero della Cultura - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 10 comma 1, 12 e 14 del D. Lgs.42/2004 e dell'art. 7 della legge 241/90 e ss. ii. e mm. per la dichiarazione dell’interesse archeologico degli immobili siti nell’aeroporto di PU, in Via dell'Aeroporto censiti in Catasto Terreni al foglio 20 part. A; foglio 21 part. A; foglio 22 part. A, 8, C, 41, 42,112,113 con contestuale applicazione immediata delle disposizioni previste dal Capo 11, dalla Sezione 1 del Capo 111 e della sezione 1 del Capo IV del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ivi compresa l’allegata relazione storico archeologica;
- ogni altro atto presupposto e/o consequenziale non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Segretariato Regionale Ministero della Cultura per la Campania - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento e dell’Agenzia del Demanio Direzione Regionale Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2026 la dott.ssa NN AB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA
L’Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) ricorrente (ente pubblico non economico dotato di autonomia regolamentare, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, istituito con il d.lgs. 25 luglio 1997 n. 250 e al quale sono assegnati in uso gratuito i beni del demanio aeroportuale per il successivo affidamento in gestione, come affermato dal suddetto decreto legislativo, all’art. 8 «Patrimonio», comma 2), con ricorso notificato il 22/04/2025 e depositato in giudizio il 19/05/2025, impugna il decreto n. 569 dell’11/2/2025, del Ministero della Cultura - Segretariato Regionale per la Campania - Commissione Regionale per il patrimonio culturale della Campania, comunicato in data 21/2/2025, con il quale « Gli immobili ubicati in PU (CE), alla via dell’Aeroporto, distinti in N.C.T. al Foglio 20, p.lla A; al Foglio 21, p.lla A; al Foglio 22 p.lla A, B, C, 41, 42, 112, 113, ricadenti nell’area ove insiste l’aeroporto “Oreste Salomone” meglio individuati nelle premesse e descritti negli allegati, sono dichiarati di interesse archeologico ai sensi dell’articolo 10, comma 1 del Codice dei Beni Culturali e restano, quindi, sottoposti a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto Decreto Legislativo » e con il quale viene altresì disposto che: « Il presente Decreto è trascritto presso l’Agenzia delle Entrate – Servizio Pubblicità Immobiliare a cura della competente Soprintendenza ed avrà efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene », nonché l’allegata relazione storico archeologica; ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ivi compresi, per quanto occorrer possa, la comunicazione del Ministero della Cultura - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento, priva di data, trasmessa all’E.N.A.C. il giorno 2/10/2024 ed avente ad oggetto: « PU (CE), Aeroporto “Oreste Salomone” Segnalazione lavori privi del parere di competenza della Soprintendenza e richiesta sopralluogo. URGENTE »; l’ordinanza del Ministero della Cultura - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento di sospensione dei lavori presso l’aeroporto di PU comunicata all’E.N.A.C. in data 22/10/2022; la comunicazione prot. 24497 del 21/11/2024 del Ministero della Cultura - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 10 comma 1, 12 e 14 del D. Lgs.42/2004 e dell''art. 7 della legge 241/90 e ss. ii. e mm. per la dichiarazione dell’interesse archeologico degli immobili siti nell’aeroporto di PU, in Via dell'Aeroporto censiti in Catasto Terreni al foglio 20 part. A; foglio 21 part. A; foglio 22 part. A, 8, C, 41, 42,112,113 con contestuale applicazione immediata delle disposizioni previste dal Capo 11, dalla Sezione 1 del Capo 111 e della sezione 1 del Capo IV del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ivi compresa l’allegata relazione storico archeologica; ogni altro atto presupposto e/o consequenziale.
A sostegno del ricorso deduce le seguenti censure:
1. Violazione di legge: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 687, 693 e 702 cod. nav. e degli artt. 2 e 8 d.lgs. n. 250/1997; violazione degli artt. 2, 3 e 10 l. n. 241/1990; eccesso di potere per difetto di motivazione.
2. Violazione dell’art. 97 Cost. e dell’art. 1 l. n. 241/1990; eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà e sproporzionalità della misura.
Il 21/05/2025, si è costituito in giudizio il Segretariato Regionale Ministero della Cultura per la Campania - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento e l’Agenzia del Demanio Direzione Regionale Campania, con la difesa dell’Avvocatura dello Stato, depositando all’uopo un atto di costituzione formale per resistere al ricorso.
Il 21/05/2025, il Ministero della Cultura ha depositato in giudizio una memoria difensiva, nella quale ha replicato alle censure di parte ricorrente e ha insistito per il rigetto della istanza di sospensiva e del ricorso perché inammissibili ed infondati.
Ad esito della Camera di Consiglio del 05/06/2025, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare di parte ricorrente, questa Sezione, con ordinanza n. 1262 del 10/06/2025, ha fissato per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 26 febbraio 2026, con la seguente motivazione: “ Ritenuto che le esigenze cautelari di parte ricorrente, tenuto conto dello stato del procedimento e di tutte le circostanze di fatto rilevanti, possano essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell’udienza di discussione del ricorso, da individuarsi, nel rispetto delle esigenze di carico della sezione, alla data del 26 febbraio 2026; ”.
Il 20/06/2025, la Società intimata cointeressata Costruzioni Aeronautiche Tecnam S.p.A. ha depositato in giudizio un atto di intervento ad adiuvandum (non notificato), chiedendo l’accoglimento del ricorso principale R.G. 202502478 e della incidentale domanda di sospensione.
Il 23/01/2026, l’Ente ricorrente ha depositato in giudizio una memoria difensiva per replicare ai motivi di diritto dedotti dalle amministrazioni resistenti con le memorie di costituzione, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
Il 26/01/2026, la cointeressata Costruzioni Aeronautiche Tecnam S.p.A. ha depositato una memoria difensiva per ribadire la propria piena adesione alle censure e alle conclusioni formulate dalla ricorrente E.N.A.C.
Nella pubblica udienza del 26/02/2026, ad esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
TO
0. - Il ricorso è infondato nel merito e, pertanto, deve essere respinto.
1. - Con il primo motivo di gravame, l’E.N.A.C. lamenta, sotto il profilo della violazione di legge, dell’eccesso di potere, del difetto di istruttoria e di motivazione, l’illegittimità del gravato decreto ministeriale n. 569 dell’11/02/2025 “ laddove lo stesso ha applicato, ai terreni individuati con la comunicazione di avvio del procedimento, le tutele previste dal d.lgs. n. 42/2004 senza alcun preventivo confronto collaborativo con ENAC nonostante l’espressa richiesta avanzata a tal fine dall’Ente con le osservazioni infraprocedimentali del 12/12/2024 (doc. 12) e senza tener conto della specifica destinazione d’uso ormai impressa a detti terreni sui quali sorge la pista di atterraggio e decollo dello scalo ”, evidenziando che, nelle premesse del suddetto decreto, si legge che l’E.N.A.C. non ha presentato osservazioni, e, pertanto, che il provvedimento impugnato è affetto da difetto di istruttoria, giacché la MI resistente non ha vagliato il contributo apportato da E.N.A.C. in sede di partecipazione al procedimento e “ non solo ha ignorato la specialità del sito, quale bene destinato alle operazioni di volo, e le correlate attribuzioni di ENAC ma ha altresì, omesso di specificare per quali ragioni l’interesse archeologico è stato ritenuto prevalente rispetto a quello della sicurezza aeronautica ”.
Le predette censure vanno complessivamente disattese.
Occorre, anzitutto, premettere che, secondo la condivisibile giurisprudenza del Consiglio di Stato, « La disciplina del provvedimento di imposizione del vincolo di interesse culturale sui beni di proprietà privata (in tutti i testi normativi succedutisi nel corso degli anni: dalla legge n. 1089 del 1939, al d.lgs. n. 490 del 1999, sino al vigente d.lgs. n. 42 del 2004) non prevedono, almeno al momento dell’imposizione del vincolo, una distinzione delle forme di tutela legata ad un diverso livello di intensità dell’interesse culturale da tutelare.
Al contrario, il legislatore configura in maniera unitaria sia la consistenza dell’interesse culturale che l’MI è chiamata ad accertare, sia gli effetti derivanti dall’imposizione del relativo vincolo che consegue al riconoscimento di tale interesse.
L’imposizione del vincolo, pertanto, determina effetti tendenzialmente unitari, che consistono nell’attribuzione al bene di un nuovo regime giuridico, che non è più quello “comune” della proprietà privata, ma quello “speciale” e “derogatorio” della proprietà privata di interesse pubblico, che, in nome dell’interesse culturale da salvaguardare, fa sorgere in capo al proprietario obblighi di conservazione e limitazioni all’uso del bene.
Il riconoscimento dell’interesse culturale sottopone, quindi, il bene ad un regime speciale, conformando la proprietà in ragione dell’esigenza di proteggere l’interesse culturale. Tale regime si sostanzia per lo più in un regime di previa autorizzazione amministrativa diretto a verificare, di volta in volta, la compatibilità tra gli usi del bene che il proprietario si propone e la salvaguardia dell’interesse culturale.
Si tratta di un regime giuridico che assume carattere unitario e non conosce differenziazioni dipendenti dal maggiore o minore livello di intensità dell’interesse culturale.
In altri termini, e in sintesi, l’interesse culturale o esiste o non esiste: non sono previste forme intermedie, di un interesse culturale che esiste ma in forma “minore” o “attenuata”, con conseguente riconoscimento di una tutela meno intensa e, quindi, di una minore conformazione pubblicistica della proprietà privata.
La maggiore o minore intensità dell’interesse culturale da salvaguardare assumerà rilievo semmai non al momento dell’imposizione del vincolo, ma successivamente, al momento della “gestione” dello stesso da parte delle competenti autorità, al momento cioè del rilascio delle autorizzazioni che, di volta in volta, il proprietario che intende intervenire sul bene dovrà ottenere » (Consiglio di Stato, Sezione VI, 22/01/2015, n. 227).
Le considerazioni che precedono - che si ritengono applicabili, mutatis mutandis , anche in caso di imposizione del vincolo archeologico su beni di proprietà pubblica (nella specie nei confronti del complesso immobiliare denominato “Aeroporto civile Oreste Salomone”), nel senso che il riconoscimento dell’interesse archeologico sottopone il bene pubblico al regime “speciale” e “derogatorio” dei beni culturali di cui all’art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 42/2004 - escludono anche che l’MI, contrariamente a quanto ritenuto dall’Ente ricorrente, al momento dell’imposizione del vincolo debba, oltre che motivare in ordine all’esistenza dell’interesse archeologico, effettuare una valutazione comparativa tra i diversi interessi coesistenti sul bene aeroportuale ovvero tra l’interesse archeologico e gli interessi pubblici di cui l’Ente ricorrente è portatore e, quindi, specificare per quali ragioni l’interesse archeologico sia ritenuto prevalente rispetto a quello della sicurezza aeronautica, nel mentre una ponderazione tra i diversi interessi coesistenti sul bene aeroportuale andrà svolta compiutamente e motivatamente al momento della “gestione” del vincolo stesso da parte delle competenti autorità, al momento cioè del rilascio delle autorizzazioni che, di volta in volta, E.N.A.C., che intende intervenire sul bene, dovrà ottenere.
Né, nella particolare fattispecie di causa, il provvedimento impugnato può ritenersi annullabile in ragione della mancata considerazione, da parte della P.A. resistente, delle osservazioni dell’E.N.A.C., contenute nella nota del 12/12/2024 (recante in oggetto “ PU (CE) - Aeroporto "Oreste Salomone". Immobili siti in Via dell'Aeroporto censiti in Catasto Terreni al foglio 20 part. A; foglio 21 part. A; foglio 22 part. A, B, C, 41, 42, 112, 113. Comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi degli artt. 10 comma 1, 12 e 14 del D. Lgs. 42/2004 e dell'art. 7 della legge 241/90 e ss. ii. e mm. – osservazioni ”), che, come ammesso in giudizio dalla stessa MI resistente, effettivamente sono state ritenute erroneamente inesistenti, in quanto trattasi, nella specie, di un mero vizio formale/procedimentale, irrilevante anche ai sensi dell’art. 21 octies , secondo comma, seconda parte, della L. n. 241/1990, sia per la genericità della suddetta nota (in cui parte ricorrente si è limitata a rappresentare alla Soprintendenza che “… si sta realizzando un intervento di pavimentazione della pista in erba con lo scopo di migliorare i livelli di safety dell’infrastruttura aeroportuale ” e che “ Pertanto, Codesta MI, nell’esercizio del proprio potere discrezionale, dovrà contemperare compiutamente e motivatamente i diversi interessi coesistenti sul bene, graduando gli effetti del vincolo e l’estensione dello stesso al fine di non inibire lo sviluppo, l’operatività e la sicurezza dell’aeroporto di PU ” e a chiedere di “ addivenire ad un accordo al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero di procedere alla sottoscrizione di uno specifico protocollo ”, senza, tuttavia, evidenziare specificamente le possibili interferenze tra il vincolo, e il conseguente regime di autorizzazione preventiva che ne sarebbe derivato, e la possibilità di garantire la sicurezza dell’aeroporto di PU), il “ cui apporto nella decisione dell’imposizione del vincolo oggetto del ricorso, si può ritenere di fatto nullo ed ininfluente ”, come dedotto nella memoria difensiva della Soprintendenza del 21/05/2025, la quale ha dimostrato in giudizio che, nonostante la mancata considerazione delle osservazioni, il contenuto dispositivo del provvedimento impugnato non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (perché le osservazioni erano irrilevanti), sia perché, come sopra detto, la valutazione comparativa e motivata tra i diversi interessi coesistenti sul bene non deve essere svolta già al momento della imposizione del vincolo, in cui l’Autorità procedente è tenuta a motivare in ordine all’esistenza o meno dell’interesse culturale, ma solo al momento della “gestione” del vincolo stesso da parte delle competenti autorità, ovvero al momento del rilascio delle autorizzazioni che, di volta in volta, si dovranno chiedere ed ottenere per intervenire sul bene, essendo evidente che l’imposizione del vincolo archeologico non potrebbe, comunque, impedire l’attuazione di opere essenziali per la sicurezza dell’aeroporto. Peraltro, nella specie, risulta che, in pendenza del procedimento della verifica d’ufficio dell’interesse culturale dei beni in questione di cui all’art. 10, comma 1, del D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004, il cui avvio è stato comunicato con nota prot. 24407 del 21/11/2024, la Soprintendenza, con provvedimento del 21/01/2025 (recante in oggetto “ Aeroporto “Oreste Salomone”. Lavori di realizzazione della pavimentazione della pista in erba dell’aeroporto di PU ed opere complementari. Rinnovo autorizzazione ex art. 21, comma 5, del D. Lgs. n. 42/2004. ”), ha già rinnovato l’autorizzazione ex art. 21, comma 5, del D. Lgs. n. 42/2004, per i lavori di realizzazione della pavimentazione della pista in erba dell’aeroporto di PU ed opere complementari.
2. - Con il secondo motivo di gravame, l’Ente ricorrente lamenta, anzitutto, che “ La condotta della Soprintendenza territorialmente competente si rivela ictu oculi irragionevole e contraddittoria nel momento in cui invia all’ENAC, dapprima, la comunicazione del 2/10/2024 (doc. 3) con la quale lamenta l’asserita mancanza del parere istruttorio per i lavori di rifacimento pista dell’aeroporto di PU e, successivamente, l’ordine di sospensione dei lavori in data 22/10/2024 (doc. 4) nonostante detti lavori fossero già stati definitivamente autorizzati con provvedimento della stessa Soprintendenza datato 31/7/2015 (doc. 11) ”.
Il predetto motivo è infondato.
Osserva, infatti, il Collegio che, in disparte il fatto che l’autorizzazione invocata da parte ricorrente risale al 31/07/2015, non sussiste la dedotta contraddittorietà e illogicità nell’operato della Soprintendenza, la quale, prima, con la comunicazione del 02/10/2024 (recante in oggetto “ PU (CE), Aeroporto Oreste Salomone. Segnalazione lavori privi del parere di competenza della Soprintendenza e richiesta sopralluogo ”), segnalando la violazione dell'art 11, comma 3, delle N.T.A. del P.U.C. del Comune di PU (che prevede che, nelle aree di interesse archeologico, tutte le opere che prevedono scavo e movimento terra da chiunque proposte, devono essere sottoposte al preventivo parere della Soprintendenza), nonché l’omessa considerazione dell'art. 28, comma 4, del D.lgs. 42/2004 e dell'art 41, comma 4, del D.lgs. 36/2023 in tema di archeologia preventiva, ha richiesto un sopralluogo congiunto sull’area, “ che è archeologicamente di grande interesse per la presenza nelle zone immediatamente contermini di siti pluristratificati dall’età preistorica (con necropoli e aree abitative) al periodo romano (con ville e fattorie produttive, canalizzazioni e suddivisioni del paesaggio agrario) ”, e, successivamente, con nota del 22/10/2024 (recante in oggetto “ PU (CE), Aeroporto “Oreste Salomone”. Lavori privi del parere di competenza della Soprintendenza. Ordinanza di sospensione. ”), ha adottato l’ordinanza di “ sospensione dei lavori in corso che a qualsiasi titolo interessano il sottosuolo ” (non autonomamente e né tempestivamente impugnata da parte ricorrente), richiedendo, altresì, “ per ogni ulteriore valutazione e atto ai fini della tutela del patrimonio archeologico esistente, ai sensi dell’art. 28, comma 4, del Codice sopra citato, l’esecuzione di saggi archeologici a spese del committente, preceduti da opportuna attività ricognitiva per valutarne il posizionamento ”, “ tenuto conto che nel corso del sopralluogo citato si è evidenziato che, a seguito della pubblicazione dell’aggiudicazione dell’appalto sulla G.U. 5a Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 52 del 08-05-2023, invece della prevista pavimentazione della pista esistente, con le relative opere complementari specificate nel progetto, è stata realizzata una seconda pista non presente nel progetto trasmesso alla Soprintendenza; ”, circostanza non contestata dall’Ente ricorrente né nella sua nota di riscontro all'ordinanza di sospensione del 25/10/2024 (recante in oggetto “ Aeroporto “Oreste Salomone” di PU. Lavori di realizzazione della pavimentazione della pista in erba dell’aeroporto di PU ed opere complementari. Ordinanza di sospensione ”), nella quale l’E.N.A.C. si è limitata ad indicare il professionista incaricato per l’assistenza scientifica, né in sede giudiziaria. Anzi, con la successiva nota del 13/12/2024 (recante in oggetto “ Aeroporto “Oreste Salomone” di PU. Lavori di realizzazione della pavimentazione della pista in erba dell’aeroporto di PU ed opere complementari. Trasmissione piano indagini per la pista sussidiaria ”), l’E.N.A.C., a conferma dei rilievi della Soprintendenza, ha trasmesso all’MI resistente “ una planimetria dell’aeroporto nella quale sono posizionate le aree in cui saranno effettuati i saggi archeologici in riferimento al progetto della Pista di servizio ” e ha affermato che “ Per quanto attiene l’area interessata dai lavori di pavimentazione della pista principale si provvederà ad inviare, nell’immediato, richiesta di rinnovo dell’autorizzazione concessa da codesta spettabile Soprintendenza con nota n. 521 del 31/07/2015 ”, richiesta di rinnovo, poi, inviata con separata nota del 13/12/2024 (recante in oggetto “ Aeroporto “Oreste Salomone” di PU. Lavori di realizzazione della pavimentazione della pista in erba dell’aeroporto di PU ed opere complementari. Richiesta di rinnovo autorizzazione ”) e assentita con prescrizioni dalla Soprintendenza con il provvedimento del 21/01/2025 (recante in oggetto “ Aeroporto “Oreste Salomone”. Lavori di realizzazione della pavimentazione della pista in erba dell’aeroporto di PU ed opere complementari. Rinnovo autorizzazione ex art. 21, comma 5, del D. Lgs. n. 42/2004 .”).
3. - Con il secondo motivo di gravame, l’Ente ricorrente deduce, altresì, che “ la misura appare sproporzionata poiché la relazione storico archeologica allegata sia al decreto 569/2025 che alla comunicazione di avvio del procedimento del 21/11/2024 si concentra per lo più sulle aree circostanti il sedime aeroportuale dedicando a quest’ultimo soltanto gli ultimi paragrafi ” e che “ i beni di interesse archeologico sono i beni mobili descritti nella relazione e rinvenuti nel sedime e non i terreni che costituiscono il sedime stesso: il decreto 569/2025 quindi, si palesa, irragionevole laddove non dichiara l’interesse archeologico sui reperti ma sui terreni indicati nella comunicazione di avvio del procedimento, ed anche sproporzionato nel limite in cui non considera che, essendo detti reperti beni mobili, essi possono essere rimossi senza alcuna necessità di sottoporre a vincolo l’intera area del sedime aeroportuale su cui insiste la pista di volo ”.
Tutte le predette censure sono infondate.
Anzitutto, osserva, il Collegio che la relazione storico archeologica allegata al decreto impugnato, dopo avere descritto geograficamente, morfologicamente e storicamente l’area in cui è ubicato l’Aeroporto "Oreste Salomone" in PU (CE), nonché, dettagliatamente, i numerosi rinvenimenti presenti nell’area circostante l’area aeroportuale, afferma che “ Anche all'interno dell'area aeroportuale è attestata la presenza di ampie concentrazioni di materiale; in particolare si registrano frammenti ceramici riconducibili all'Età del bronzo mentre più numerosi sono i materiali archeologici di età romana (tegole, ceramica da fuoco, vernice nera, sigillata italica e africana, cocciopesto) ad indicare la presenza di un sistema insediativo più complesso. Tali rinvenimenti superficiali hanno poi trovato un ulteriore conferma nei saggi di scavo preventivi effettuati nell'area dell'aeroporto nel 2013-2015 che hanno consentito di individuare un canale di età romana, un paleosuolo con tracce di impronte animali associate a materiali dell'età del bronzo, resti di ossa umane e di un vaso frammentario afferente a sepolture dell'età del bronzo, resti di una struttura muraria in blocchetti di tufo.
Lo stato di conservazione di questi contesti risulta inoltre particolarmente importante in quanto l'area non ha conosciuto le distruzioni dovute alla meccanizzazione dell'agricoltura introdotta nel secondo dopoguerra; infatti la presenza a partire dagli anni 20 del XX secolo dapprima del Campo di Aviazione Maggiore "Oreste Salomone" fino ad oggi con l'aeroporto civile "Oreste Salomone" ha garantito una conservazione dei contesti archeologici sepolti maggiore rispetto alle aree circostanti ”, concludendo, quindi, che “ le particelle riportate nel comune di PU in catasto al foglio 20 particella A, foglio 21 particella A, foglio 22 particelle A, B, C, 41, 42, 112, 113, in cui ricade l'immobile presentano un interesse archeologico in quanto in un area con elevate presenze archeologiche databili dall'Età del Bronzo fino alla tarda Età romana attestate da attività di ricerca di superficie e da indagini di scavo archeologico; se ne propone dunque la dichiarazione di interesse culturale ai sensi dell'art.10 comma 1 e dell'art. 12 del D. D.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, al fine di garantire la tutela delle evidenze archeologiche individuate e di quelle non ancora portate in luce ”. Pertanto, “ Ricordato che la Soprintendenza dispone di un’ampia discrezionalità tecnico - specialistica circa la valutazione se emettere o meno la declaratoria del particolare interesse archeologico di un immobile …, nonché ricordato che tale valutazione è sindacabile in sede giurisdizionale soltanto per difetto di motivazione, illogicità manifesta, inattendibilità della valutazione stessa ovvero errore di fatto conclamato, senza che il giudice possa sostituirsi all’MI nello svolgimento di valutazioni alla stessa riservate ” (Consiglio di Stato, Sezione VI, 16/02/2023, n. 1658), la motivazione innanzi richiamata resiste alle censure dedotte da parte ricorrente, poiché, da un lato, nella suddetta relazione storico archeologica, bene si evidenzia l’importanza, per quantità e per qualità, dei reperti archeologici rinvenuti (in superficie e nei saggi di scavo) anche all’interno dell’area aeroportuale e, dall’altro lato, il vincolo archeologico “ viene imposto sui beni o sulle aree nei quali sono stati rinvenuti reperti archeologici, o in relazione ai quali vi è la certezza dell’esistenza, della localizzazione e dell’importanza del bene archeologico ” (Consiglio di Stato, Sezione VI, 16/02/2023, n. 1658, cit.), ovvero la tutela non si limita al singolo oggetto, ma si estende al contesto di giacenza per proteggere l'intero complesso archeologico e garantirne la salvaguardia, spesso includendo anche le aree circostanti. Il Consiglio di Stato infatti, ha rilevato che, “ ai fini della tutela vincolistica archeologica, l'effettiva esistenza delle cose da tutelare può esser dimostrata anche per presunzioni, essendo a tal scopo non rilevante ex se che i materiali da tutelare siano stati già portati alla luce o siano ancora interrati. A tal riguardo, infatti, basta che il complesso delle aree archeologiche risulti adeguatamente definito e che la misura adottata col vincolo appaia, rebus sic stantibus ed alla luce delle risultanze ottenute, plausibile sotto l’aspetto scientifico ed adeguata alla finalità di pubblico interesse cui il vincolo è preordinato ”, ed ha precisato “ esser misura proporzionata e congruente con questi ultimi scopi la apposizione del vincolo archeologico, quale misura di tutela di un’area abitata nell'antichità nel suo complesso, quand’anche non fosse cinta da mura. Tanto perché le esigenze di salvaguardia hanno per oggetto non solo i reperti in sé o solo se addossati gli uni agli altri, ma tutta la complessiva superficie destinata in illo tempore all'insediamento umano (arg. ex Cons. St., VI, 29 gennaio 2013 n. 522; id., 9 aprile 2013 n. 1906; cfr. pure id., 15 dicembre 2014 n. 6152, sulla legittimità di sottoporre a vincolo archeologico un'intera zona, considerata come complesso archeologico, purché dalla motivazione del relativo atto e dall'attività istruttoria svolta emergano le concrete ragioni che giustificano la valutazione unitaria di tale area) ”, e che, alla stregua del principio “ (cfr., di recente, Cons. St., VI, 2 marzo 2015 n. 1000) per cui, quale nozione di comune esperienza, il ritrovamento di resti di insediamenti di epoche passate in una determinata area rende probabile la presenza di altri resti nelle immediate vicinanze. È invero ragionevole e plausibile, sotto il profilo tecnico e scientifico, la scelta della P.A. di vincolare non solo i terreni in cui i reperti archeologici son stati esattamente stati ritrovati, ma pure tutta la zona circostante e che coincida con la presunta area d’estensione dell’insediamento ” (Consiglio di Stato, Sezione VI, 19/01/2018, n. 347).
4. - Per tutto quanto innanzi sinteticamente illustrato, il ricorso deve essere respinto.
5. - Va ora scrutinata l’ammissibilità dell’atto di intervento ad adiuvandum , depositato in giudizio in data 20/06/2025, con il quale, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 28, e 50 del Codice del Processo Amministrativo, la cointeressata intimata Costruzioni Aereonautiche Tecnam S.p.a., si è costituita nel presente giudizio, facendo valere un interesse proprio all’annullamento dei provvedimenti impugnati dall’Ente ricorrente, “ quale operatore esercente attività volativa da e per l’aeroporto di PU O. Salomone e quale concessionaria dell’aera demaniale di 2000 mq per la futura realizzazione di un hangar per la espansione delle attività aeronautiche, nonché per attività connesse al ciclo di produzione degli aeromobili ”, e sollevando autonome censure avverso gli atti suddetti (“ Illegittimità del provvedimento per carenza di istruttoria e mancata comparazione di interessi pubblici concorrenti ”, “ Violazione di legge: Violazione degli artt. 2, 3 e 10 della legge 241/1990 ed eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità manifesta e difetto di ponderazione degli interessi coinvolti ”, “ Violazione di legge: Violazione dell’art. 97 e dell’art. 1 della legge 241/1990; eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, illogicità manifesta, difetto di ponderazione degli interessi pubblici e privati coinvolti, nonché sproporzionalità della misura ”).
La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha precisato che “ il cointeressato è un soggetto che, sebbene titolare di una posizione autonoma in quanto direttamente e immediatamente inciso dal provvedimento amministrativo, vanta un interesse coincidente rispetto a quello del ricorrente in primo grado, avente ad oggetto la rimozione del provvedimento impugnato in via principale; il che impedisce di qualificare il cointeressato quale parte necessaria del processo, a prescindere dalla circostanza (invero ascrivibile ad una libera scelta del ricorrente principale) della sua avvenuta evocazione in giudizio ” e che “ Il cointeressato all’impugnazione, invece, non subendo alcun pregiudizio dall’altrui iniziativa processuale, non deve essere intimato in giudizio e, dunque, non assume la posizione di parte necessaria del relativo processo: costui, piuttosto, è onerato ad attivarsi tempestivamente in sede giurisdizionale, potendo scegliere se proporre un autonomo ricorso entro il termine di decadenza all'uopo applicabile ovvero limitarsi ad un intervento tempestivo nel processo inter alios pendente (sempre entro il termine di decadenza al riguardo operante), aderendo al ricorso da altri proposto e accettando lo stato in cui il giudizio si trova al momento della costituzione (ex art. 28, comma 2, c.p.a.). L’eventuale spontanea intimazione in giudizio del cointeressato (su iniziativa del ricorrente) non consentirebbe, invece, di rimettere in termini il cointeressato rispetto all’esercizio di poteri da cui lo stesso sia decaduto ” (cfr. Consiglio di Stato, Sezione VI, 15/02/2023, n. 1580).
Ciò premesso, nella concreta fattispecie di causa, il suddetto atto di intervento ad adiuvandum (che, peraltro, amplia il thema decidendum con la formulazione di autonome censure) è inammissibile poiché (in disparte il fatto che Costruzioni Aereonautiche Tecnam S.p.a., in qualità di cointeressata, aveva l'onere di proporre un ricorso autonomo o un atto di intervento nei termini di decadenza) non è stato notificato al ricorrente principale e alle altre parti del giudizio come previsto dall’art. 50, comma 2, c.p.a. (“ L'atto di intervento è notificato alle altre parti ed è depositato nei termini di cui all'articolo 45; nei confronti di quelle costituite è notificato ai sensi dell'articolo 170 del codice di procedura civile ”).
6. - Quanto alle spese del presente giudizio, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra tutte le parti attesa la peculiarità della fattispecie, nonché per disporre nulla per le spese nei confronti dei soggetti intimati, che non si sono costituiti in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Dichiara l’atto di intervento ad adiuvandum , come in epigrafe proposto, inammissibile nei sensi di cui in motivazione.
Compensa le spese nei confronti del Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento, di Costruzioni Aereonautiche Tecnam S.p.a. e dell’Agenzia del Demanio Direzione Regionale Campania e nulla per le spese nei confronti degli altri soggetti intimati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI UR NA, Presidente
Gabriella Caprini, Consigliere
NN AB, Primo Referendario, Estensore
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| NN AB | RI UR NA |
IL SEGRETARIO