TAR Napoli, sez. VII, sentenza 11/05/2026, n. 2978
TAR
Ordinanza cautelare 10 giugno 2025
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TAR
Sentenza 11 maggio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione di legge e eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione

    Il giudice ritiene che l'imposizione del vincolo culturale non richieda una valutazione comparativa degli interessi al momento dell'imposizione, ma solo al momento della gestione del vincolo. La mancata considerazione delle osservazioni dell'ENAC è considerata un vizio formale irrilevante ai fini dell'annullamento.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 97 Cost. e eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà e sproporzionalità

    Il giudice rileva che l'autorizzazione pregressa era del 2015 e non copriva le modifiche apportate. La Soprintendenza ha agito correttamente segnalando la violazione delle norme sull'archeologia preventiva e sospendendo i lavori per verificare la presenza di reperti. La misura è ritenuta proporzionata data la presenza di reperti archeologici anche all'interno dell'area aeroportuale.

  • Rigettato
    Sproporzionalità della misura e natura dei beni archeologici

    Il giudice afferma che la tutela archeologica si estende al contesto di giacenza e alle aree circostanti per proteggere l'intero complesso archeologico. La motivazione della relazione archeologica giustifica il vincolo sull'area data la presenza di reperti e la probabilità di ulteriori ritrovamenti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. VII, sentenza 11/05/2026, n. 2978
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 2978
    Data del deposito : 11 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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