Rigetto
Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 07/05/2026, n. 3563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3563 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03563/2026REG.PROV.COLL.
N. 05058/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5058 del 2025, proposto da
NG RV S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio De Portu e Matteo Corbo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gestore dei RV Energetici - GSE S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Cesare San Mauro e Antonio Pugliese, con domicilio eletto presso l’avv. Cesare San Mauro in Roma, via Guido D'Arezzo 2;
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 5841/2025, resa tra le parti, relativa alla impugnazione del provvedimento ricevuto il 24 maggio 2021 di rigetto del Progetto standardizzato (PS) n. CB0000000962, nonché di tutti gli altri atti connessi precedenti e/o conseguenti, incluso in via subordinata l'art. 2, comma 1 del D.M. 10 maggio 2018, e per l'accertamento del diritto alla percezione dei Certificati Bianchi spettanti e la relativa condanna.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Gestore dei RV Energetici - GSE S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 aprile 2026 il Cons. EC VI e udito per la parte appellante l’avvocato Claudio De Portu e per il GSE l’avv. Maria Cristina Iannini per l’avv. Cesare San Mauro;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e TO
La società NG RV S.p.a. il 28 giugno 2019 presentava al GSE un “Progetto standardizzato” (PS n. CB0000000962) per il rilascio dei certificati bianchi, ai sensi del D.M. 11 gennaio 2017 come modificato dal D.M. 10 maggio 2018, per un progetto di installazione di LED per l’illuminazione stradale del Comune di Grottaglie, dichiarando di avere iniziato i lavori il 28 marzo 2018.
Il 30 settembre 2019 il GSE richiedeva la presentazione di integrazioni, fornite il 13 luglio 2020; in particolare, nelle integrazioni sono stati descritti “ gli impianti alimentati da energia elettrica attraverso POD collegati alla rete del distributore locale e in grado di misurare in modo certificato dal distributore stesso i consumi di elettricità, sia nella situazione ante che nella situazione post ”; è stata indicata la mancata installazione di nuovi misuratori dedicati, il cui costo “ risulterebbe rilevante e tale da compromettere la convenienza economica del progetto e il beneficio economico derivante dai TEE ottenibili. Per gli interventi di relamping di pubblica illuminazione è inoltre comprovata la potenziale ripetitività degli interventi…in contesti simili ”.
Con nota del 2 settembre 2020 il GSE ha comunicato alla società il preavviso di rigetto, richiedendo ulteriori integrazioni. La società presentava osservazioni il 26 febbraio 2021.
Con provvedimento del 24 maggio 2021 il GSE ha respinto la richiesta richiamando l’art. 9 del D.M. 10 gennaio 2017, in quanto “ tutti gli impianti nella situazione ante intervento e post intervento risultano dotati di misuratore di energia elettrica ”; inoltre, “ il progetto non rispetta quanto previsto dall'Art. 2, comma 1, lettera n) del D.M. 11 gennaio 2017, il quale definisce un progetto di efficienza energetica come intervento o insieme di interventi realizzati dal medesimo soggetto titolare del progetto presso uno o più stabilimenti, edifici o siti comunque denominati. Infatti, sulla base della documentazione trasmessa una quota parte degli interventi riconducibili al progetto di Retrofit di sistemi per l'illuminazione pubblica è finanziata dall’amministrazione comunale, mentre la restante parte dal fornitore, ovverosia IO & lighting S.p.A .” Il GSE ha altresì richiamato l’art.2, comma 2, del D.M. 10 maggio 2018, escludendo la possibilità di “conversione” (in base ai principi di ragionevolezza e buona fede) del progetto standardizzato (PS) in progetto a consuntivo (PC), osservando che “ in base alla documentazione trasmessa il progetto non è conforme a quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera o) del D.M. 11 gennaio 2017, che limita l'accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi ai progetti in cui la data di avvio della realizzazione del progetto è successiva alla data di presentazione dell'istanza di accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi”.
Avverso tale provvedimento la società NG ha proposto ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, formulando un primo motivo di violazione dell’art. 9, comma 1, lett. b) e dell’allegato 1 punto 2 del DM 11 gennaio 2017, eccesso di potere per difetto di istruttoria, con cui ha contestato la qualificazione operata dal GSE, che ha escluso la natura di progetto standardizzato solo in quanto gli impianti di illuminazione erano già forniti di misuratori, sostenendo che il progetto sarebbe comunque da considerare standardizzato in quanto non è prevista la nuova installazione di misuratori; né potrebbero rilevare i misuratori già installati, dal momento che l’installazione di misuratori per gli impianti di illuminazione pubblica era già obbligatoria, per cui non si potrebbe mai verificare la possibilità di un progetto standardizzato, pur essendo previsti tali impianti tra i progetti finanziabili nell’elenco allegato al D.M. 11 gennaio 2017; ha dedotto che, in ogni caso, la presenza dei misuratori ha consentito di presentare un progetto standardizzato maggiormente adeguato ai consumi essendo correttamente misurato il campione rappresentativo.
Con un ulteriore motivo, presentato in via subordinata, ha lamentato la violazione del principio di uguaglianza sostanziale di cui all’art. 3 Cost., del principio di non discriminazione, del d.lgs. 28/2011, del principio di buona amministrazione di cui all’art. 97 Cost., l’eccesso di potere per manifesta contraddittorietà del D.M. 10 maggio 2018, premettendo che il riferimento alla impossibilità di conversione indicato dal GSE non costituirebbe un ulteriore motivo di rigetto e contestando l’affermazione del GSE, per cui non sarebbe possibile la conversione del progetto in progetto a consuntivo in relazione all’avvenuto avvio dell’intervento; ha dedotto che il progetto non sarebbe stato presentabile in base al D.M. 11 gennaio 2017 in relazione al criterio di addizionalità allora previsto, mentre il D.M. 10 maggio 2018 aveva consentito l’ammissione dei progetti già avviati tra il 4 aprile 2017 e l’11 luglio 2018, in deroga alla regola generale dell’incentivabilità di soli progetti non ancora avviati, sostenendo la illegittimità del detto D.M. per disparità di trattamento, irragionevolezza e contraddittorietà per non avere previsto la deroga anche per i progetti a consuntivo.
Con un motivo indicato come “ secondo” ha lamentato la violazione dell’art. 2, comma 1, lett. n) e lett. w) del D.M. 11.1.2017, l’eccesso di potere per travisamento del fatto, deducendo che vi sarebbe comunque un unico soggetto titolare del progetto in quanto la società IO & lighting, una controllata della NG, aggiudicataria di un lotto della convenzione “Consip Luce 3”, che ha stipulato un contratto con il comune di Grottaglie nel cui ambito è previsto anche l’intervento in questione, mentre gli ulteriori profili contrattuali sarebbero irrilevanti per il GSE.
Nel giudizio di primo grado si è costituito il GSE sostenendo l’infondatezza del ricorso in relazione alla distinzione tra il metodo a consuntivo, caratterizzato dalla misura puntuale dei consumi di energia tramite appositi misuratori, da quello standardizzato, in cui i consumi sono misurati solo su una parte dell’intervento e estesi alla porzione di intervento non misurato, mentre i sistemi di illuminazione pubblica non necessariamente sono dotati di misuratore, essendo intervenuto l’obbligo solo nel 2019. Ha poi contestato le argomentazioni della società ricorrente in ordine alla impossibilità di presentare un progetto a consuntivo per impianti di illuminazione pubblica prima del D.M. 10 maggio 2018 e ha dedotto che comunque il progetto in questione non poteva essere ammesso come progetto a consuntivo, essendo stato già avviato l’intervento prima della domanda. Deduceva quindi che “ il progetto di NG RV è risultato non conforme alle previsioni normative di cui al d.m. 11 gennaio 2017, essendo emerso il mancato rispetto: I) quale progetto standardizzato, di quanto previsto dall’art. 9, comma 1, lett. b); II) quale progetto a consuntivo, di quanto disposto dal citato art. 2, comma 1, lett. o) ”. Sosteneva altresì l’infondatezza del motivo relativo alla titolarità del progetto e al suo finanziamento da parte del Comune.
Con la sentenza n. 5841 del 2025 il TAR Lazio ha respinto il primo motivo di ricorso in relazione alla distinzione tra progetti a consuntivi e progetti standardizzati, caratterizzata dalla misurazione dei consumi, e quindi dalla presenza dei misuratori, che, nel caso di specie, rende misurabili a consuntivo (e non in via stimata) i consumi, per cui “ non può ritenersi incentivabile con il metodo standardizzato un progetto che si caratterizza per la presenza di misuratori di energia elettrica in tutto l’impianto… Tanto più che dai diversi esiti della misurazione deriva una diversa quantificazione dei benefici premiali per il proponente ”. Inoltre, “ non può escludersi che la scheda PS 2 (approvata con il DM 10 maggio 2018)sia stata predisposta proprio per i casi di assenza o di mancato funzionamento di sistemi di misurazione, la cui installazione è divenuta obbligatoria solo dal 2019, tenuto anche conto della variabilità dei sistemi di gestione del servizio di illuminazione pubblica, e che l’interesse ad una tariffazione specifica e differenziata per i relativi consumi non sia incompatibile con situazioni di fatto in cui tale tariffa non sia invece accordabile per assenza di misuratori fintano che la loro installazione non sia divenuta obbligatoria. Non può, quindi, affermarsi, in senso assoluto, che progetti di efficientamento con lampade a led basati sul metodo standardizzato non fossero ammissibili, dipendendo gli stessi dalla concreta situazione dell’impianto” . Ha quindi assorbito le ulteriori censure trattandosi di atto plurimotivato per cui è sufficiente la legittimità di uno dei presupposti motivazionale. Ha dichiarato inammissibile la censura, proposta in via subordinata, sulla base delle affermazioni della società ricorrente per cui le considerazioni in ordine alla convertibilità del progetto con il metodo a consuntivo non costituirebbero motivazione del provvedimento impugnato né è stata presentata apposita domanda di conversione della istanza di progetto standardizzato in progetto a consuntivo; in ogni caso ha anche esaminato la censura nel merito, affermando che le contestazioni relative alla baseline prevista dal D.M. 11 gennaio 2017 avrebbero dovuto essere proposte avverso tale decreto, mentre quelle avverso il D.M. del 2018 riguardano l’esercizio di poteri discrezionali nella elaborazione di regole generali in materia di efficientamento e di risparmio energetico; comunque la diversa disciplina per i progetti standardizzati era comunque giustificata dalla assenza della predisposizione delle schede per il calcolo dei risparmi sotto la vigenza del D.M. 2017, mentre analoga esigenza non era rinvenibile per i progetti a consuntivo.
Avverso tale sentenza è stato proposto l’appello in esame contestando, con il primo motivo, la reiezione del primo motivo di appello, ribadendo che il presupposto per la configurabilità del progetto standardizzato sarebbe la non convenienza economica della installazione dei misuratori dedicati al progetto; inoltre è stata riproposta la censura di difetto di istruttoria non avendo il GSE valutato gli apporti istruttori della società.
Con il secondo motivo sono state contestate le argomentazioni del giudice di primo grado in ordine alla inammissibilità della censura proposta in via subordinata, deducendo, che nella vigenza del DM del 2017, sarebbe stato precluso presentare un PC avente ad oggetto l’intervento poi oggetto del PS Led, in quanto “ la tecnologia a led costituiva, all’epoca dell’intervento, il pacifico standard di mercato e dunque, applicando tale definizione di baseline, i consumi rendicontabili sarebbero stati pari a zero” circostanza che non sarebbe stata contestata dal GSE; è stata ribadita quindi l’illegittimità del D.M. 10 maggio 2018 per non avere esteso anche ai progetti a consuntivo il nuovo termine di presentazione, dal momento che il correttivo era stato emanato proprio per consentire una maggiore platea di domande.
E’ stato, altresì, riproposto il motivo assorbito dal TAR, relativo alla titolarità del progetto.
Si è costituito il GSE sostenendo, nella memoria, l’infondatezza del primo motivo per la natura di progetto “a consuntivo” presentato con la già avvenuta installazione dei misuratori, diverso quindi dai progetti standardizzati in cui la misurazione avviene tramite l’applicazione all’intero intervento della misura di un campione. Ha sostenuto l’infondatezza del secondo motivo, deducendo che la baseline era rimasta la stessa dal 2012 e nel D.M. del 2017; che la appellante non ha dato la prova della impossibilità di presentare un progetto a consuntivo ai sensi del D.M. del 2017, che comunque la deroga temporale per i soli progetti standardizzati era ragionevole in relazione alla assenza delle schede per il calcolo dei risparmi sotto la vigenza del D.M. 11 gennaio 2017, per cui tali progetti non potevano essere effettivamente presentati, diversamente dai progetti a consuntivo. Ribadiva che il progetto della NG non era ammissibile quale progetto standardizzato, ai sensi di quanto previsto dall’art. 9, comma 1, lett. b) del D.M. del 2017; quale progetto a consuntivo, sulla base di quanto disposto dall’art. 2, comma 1, lett. o) del D.M. del 2017. Ha sostenuto altresì l’infondatezza del motivo assorbito e riproposto, relativo alla titolarità del progetto.
La società appellante ha presentato memoria e memoria di replica insistendo nelle proprie ricostruzioni difensive e deducendo che la baseline nel D.M. del 2017 sarebbe stata modificata rispetto al 2012.
All’udienza pubblica del 21 aprile 2026 l’appello è stato trattenuto in decisione.
L’appello è infondato.
Il D.M. 11 gennaio 2017 ha stabilito “ i criteri, le condizioni e le modalità di realizzazione dei progetti di efficienza energetica negli usi finali, per l'accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi ”. In particolare ai sensi della lettera d) dell’art.1 ha definito “ la metodologia di valutazione e certificazione dei risparmi conseguiti e le modalità di riconoscimento dei Certificati Bianchi”.
L’art. 9 infatti ha individuato “ i metodi di valutazione dei risparmi conseguibili attraverso la realizzazione dei progetti di efficienza energetica”: “a) metodo a consuntivo, in conformità ad un programma di misura predisposto secondo quanto previsto dall'Allegato 1, capitolo 1, che consente di quantificare il risparmio addizionale conseguibile mediante il progetto di efficienza energetica realizzato dal medesimo soggetto titolare su uno o più stabilimenti, edifici o siti comunque denominati; b) metodo standardizzato, in conformità ad un programma di misura predisposto sul campione rappresentativo secondo quanto previsto dall'Allegato 1, capitolo 2, che consente di quantificare il risparmio addizionale conseguibile mediante il progetto di efficienza energetica realizzato dal medesimo soggetto titolare su più stabilimenti, edifici o siti comunque denominati per cui sia dimostrata la ripetitività dell'intervento in contesti simili e la non convenienza economica del costo relativo all'installazione di misuratori dedicati ai singoli interventi, a fronte del valore economico indicativo dei Certificati Bianchi ottenibili dalla realizzazione del progetto. Le tipologie di interventi incentivabili attraverso la modalità standardizzata sono approvate con decreto direttoriale del direttore generale DG-MEREEN, del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il direttore generale DG-CLE del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, anche su proposta del GSE elaborata in collaborazione con ENEA e RSE”.
L’art. 2 lettera o) ha definito “ progetto di efficienza energetica ammissibile: progetto di efficienza energetica che genera risparmi energetici addizionali e per il quale si dispone di idonea documentazione attestante che per la messa in opera sono utilizzati nuovi componenti, o componenti rigenerati per i quali non sia stato percepito in precedenza un incentivo a carico del meccanismo dei Certificati Bianchi, al netto degli impianti già esistenti afferenti o funzionali al medesimo progetto, e che la data di avvio della realizzazione del progetto è successiva alla data di presentazione dell'istanza di accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi”.
In base all’art. 7 comma 5 del medesimo D.M. “ Il GME emette i Certificati Bianchi per un ammontare complessivo corrispondente ai risparmi energetici verificati e certificati dal GSE ”.
L’art.2 lettera c) del D.M. 11 gennaio 2017 definiva il “ consumo di baseline: consumo di energia primaria del sistema tecnologico assunto come punto di riferimento ai fini del calcolo dei risparmi energetici addizionali per i quali sono riconosciuti i Certificati Bianchi. Il consumo di baseline è dato dal minor valore tra il consumo antecedente alla realizzazione del progetto di efficienza energetica e il consumo di riferimento” .
Successivamente il D.M. 10 maggio 2018 ha indicato il consumo di baseline “ pari al valore del consumo antecedente alla realizzazione del progetto di efficienza energetica, fermo restando quanto previsto all'art. 6, comma 6” , per cui “ non sono in ogni caso ammessi al sistema dei Certificati Bianchi i progetti di efficienza energetica predisposti per l'adeguamento a vincoli normativi o a prescrizioni di natura amministrativa, fatto salvo il caso in cui si impieghino soluzioni progettuali energeticamente più efficienti rispetto a quelle individuate dai vincoli o prescrizioni suddetti, e che generino risparmi addizionali”.
Il decreto del 2018 ha anche previsto all’art. 2: “ Fermo restando quanto previsto ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 11 gennaio 2017, sono approvate le tipologie di interventi incentivabili attraverso la modalità standardizzata di cui all'Allegato 2 e sono applicabili a tutti gli interventi la cui data di avvio della realizzazione è successiva alla data di entrata in vigore del decreto suddetto”.
I certificati bianchi o titoli di efficienza energetica (TEE) costituiscono i documenti attestanti il risparmio energetico che comporta la realizzazione del progetto. Il sistema dei certificati bianchi, connesso agli obiettivi nazionali del risparmio energetico, si basa infatti proprio sul cd. “risparmio addizionale”, che deriva dall’intervento realizzato, in funzione degli obiettivi complessivi di risparmio energetico. Tale risparmio deve essere previamente accertato per l’emissione dei certificati bianchi. Ne consegue che è connaturale al sistema l’esigenza di una quantificazione il più possibile esatta e veritiera del risparmio energetico addizionale conseguito attraverso la realizzazione del progetto di efficienza energetica.
Tra i due sistemi di calcolo dei risparmi energetici addizionali, quindi, quello ottimale, che garantisce il completo raggiungimento dell’obiettivo delle verifica del risparmio addizionale, è il metodo a consuntivo, in quanto basato su una misurazione puntuale delle grandezze caratteristiche, mentre nel metodo standardizzato la misurazione diretta è effettuata unicamente su un campione rappresentativo, che viene poi applicata alle altre parti dell’intervento, in quanto ripetitivo, e per l’appunto “standardizzato”, applicando quindi un valore “stimato” del risparmio complessivo.
L’allegato 1 al D.M. del 2017 ha specificato le caratteristiche e i requisiti dei metodi di valutazione e certificazione dei risparmi. In particolare, al punto 2 ha indicato: “ 2.1. Il metodo di valutazione standardizzato, caratterizzante del progetto standardizzato di cui all'art. 9 del presente decreto, quantifica il risparmio energetico addizionale conseguibile attraverso progetti, realizzati dal medesimo titolare, presso uno o più stabilimenti, edifici o siti comunque denominati per cui sia dimostrabile: a) la ripetitività del progetto, ovvero degli interventi che lo compongono, in contesti assimilabili e a pari condizioni operative; b) la non convenienza economica dell'investimento per l'installazione di misuratori dedicati ai singoli interventi, a fronte del valore economico indicativo dei Certificati Bianchi ottenibili in virtù del risparmio energetico conseguibile dalla realizzazione del progetto”.
Anche da tale indicazione si trae la conseguenza che il sistema ottimale sia rappresentato dal progetto a consuntivo, il quale consente il veritiero ed effettivo accertamento del risparmio addizionale conseguibile, mentre il progetto a standardizzato è ammesso - evidentemente in via residuale - nella misura in cui sia tecnicamente possibile una valutazione solo “stimata”, in relazione alla “ripetitività” per cui è sufficiente la misura di un campione, e non risulti economicamente conveniente installare i misuratori, che consentirebbero una valutazione effettiva, ma i cui costi renderebbero l’intervento complessivamente non sostenibile. Da tale rapporto tra i due sistemi di misurazione del risparmio deriva che, se i misuratori sono stati già installati, non possono che essere considerati utili e necessari all’accertamento dei consumi e conseguentemente dei risparmi in via diretta e non meramente “stimata”.
Proprio il presupposto della non convenienza economica della installazione dei misuratori, che la società deduce sussistente nel progetto, dimostra la priorità che viene riservata dal regolatore al metodo a consuntivo, che, come detto, risponde pienamente alla necessità che l’emissione dei certificati bianchi corrisponda a risparmi energetici verificati e certificati.
Pertanto, i due metodi non sono fungibili con la conseguenza che, qualora non occorra procedere all’installazione di sistemi di misurazione, in quanto già presenti, non può farsi luogo all’applicazione del metodo standardizzato, in quanto ne difettano le condizioni (qualora, poi, i misuratori fossero presenti solo in parte o solo in parte funzionanti, la questione si sposterebbe sulla dimostrazione, il cui onere incombe al proponente, della non economicità dell’intervento d’integrazione o sostituzione della rete di misuratori a fronte dell’incentivo ottenibile).
La società NG, nella domanda di incentivo presentata il 28 giugno 2019, dà atto di avere avviato il progetto il 5 giugno 2018, quindi, alla data della domanda non avrebbe potuto presentare una domanda di progetto a consuntivo, ostandovi la previsione espressa dell’art.2 lettera o) del D.M. del 2017, per cui la data di avvio della realizzazione del progetto deve essere successiva alla data di presentazione dell'istanza di accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi.
Sotto tale profilo si deve considerare che, per i soli progetti standardizzati, il D.M. 11 maggio 2018, all’art.2, ha previsto una deroga, consentendo la presentazione delle relative domande anche per gli interventi la cui realizzazione era stata avviata successivamente al 4 aprile 2017 (data di entrata in vigore del decreto 11 gennaio 2017).
La società deduce di non avere potuto presentare la domanda per un progetto a consuntivo preventivamente alla modifica della baseline operata con il D.M. 10 maggio 2018, in quanto la domanda PC non sarebbe stata ammessa per la mancanza dei risparmi addizionali.
A prescindere dalla effettiva valutazione di tale circostanza, contestata dal GSE, i dati di fatto della presente controversia sono costituiti dalla avvenuta presentazione della domanda il 28 giugno 2019 e dalla presentazione a tale data di un progetto standardizzato.
Costituisce circostanza pacifica che al momento in cui è stata presentata la domanda, il progetto a consuntivo non potesse essere più presentato in quanto l’intervento era stato già avviato (e si presume anche realizzato essendo trascorso più di un anno dal suo avvio).
Dunque il GSE, a tale data, non avrebbe potuto in nessun caso ammettere come “progetto standardizzato” un progetto, nel quale era possibile tecnicamente la misurazione effettiva dei risparmi, ma non era più presentabile come progetto a consuntivo per la avvenuto avvio dell’intervento prima della presentazione della domanda (mentre quale progetto standardizzato la domanda era resa temporalmente ammissibile dall’art.2 del D.M. 10 maggio 2018). Né era necessario alcun approfondimento istruttorio, trattandosi di circostanze espressamente dichiarate dalla società nella domanda e nelle integrazioni, fornite a seguito della richiesta del GSE.
Ne consegue l’infondatezza del primo motivo di appello.
Venendo al secondo motivo di appello, in sostanza è impugnato il decreto ministeriale del 10 maggio 2018, nella parte in cui non ha consentito una deroga temporale anche per i progetti a consuntivo.
In primo luogo, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, un progetto a consuntivo non è mai stato presentato, con conseguente carenza di interesse alla censura.
La stessa appellante ha riconosciuto che le osservazioni sulla convertibilità del progetto (in progetto a consuntivo) contenute nel provvedimento sono una digressione e non una ulteriore causa di rigetto.
Inoltre, la supposta impossibilità, peraltro di fatto e non di diritto, di presentazione (tempestiva) di un progetto a consuntivo in relazione all’intervento di efficientamento in questione non muta le condizioni di ammissibilità di un progetto standardizzato, quale è quello effettivamente presentato dall’appellante, e queste non risultano soddisfatte nel caso di specie, come si è diffusamente visto poc’anzi.
In ogni caso, a voler prescindere dalla inammissibilità dichiarata dal TAR - che comunque ha esaminato nel merito la censura - poiché il D.M. 10 maggio 2018 è un atto normativo, la scelta in ordine al regime applicabile alle domande rientra nella discrezionalità del regolatore ed essa, nella fattispecie, non appare irragionevolmente esercitata essendo legata all’approvazione delle tipologie degli interventi incentivabili. Infatti, solo per i progetti standard vi era stata l’effettiva impossibilità di presentazione della domanda per la mancanza delle “schede tecniche”, mentre per i progetti a consuntivo tale asserita impossibilità derivava solo dalle caratteristiche tecniche del progetto, in relazione ai requisiti di risparmio addizionale indicati nel D.M. del 2017 per l’ammissibilità dei progetti stessi, requisiti rientranti nel merito delle scelte del regolatore.
Correttamente, quindi, il GSE ha ritenuto che la domanda non potesse essere considerata come progetto standardizzato non avendone le caratteristiche tecniche, né potesse essere qualificata - considerando il dato sostanziale in applicazione dei principi di collaborazione e buona fede, ai sensi dell’art.1 comma 2 bis della legge n. 241 del 1990 - come progetto a consuntivo, non essendo rispettati i relativi limiti temporali, essendo stata presentata la domanda, pacificamente, dopo l’avvio della realizzazione del progetto.
L’infondatezza di tali motivi comporta l’assorbimento dell’ulteriore censura relativa alla titolarità del progetto, che risulta irrilevante rispetto alla mancanza degli altri presupposti di ammissibilità del progetto presentato.
In conclusione l’appello deve essere respinto.
La novità delle questioni giustifica la compensazione delle spese del presente grado del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
GI MI NT, Presidente FF
Francesco Frigida, Consigliere
EC VI, Consigliere, Estensore
Francesco Guarracino, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| EC VI | GI MI NT |
IL SEGRETARIO