CGT2
Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 28/01/2026, n. 802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 802 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 802/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
COSTANZO MASSIMO AR, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1916/2024 depositato il 22/04/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6883/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
12 e pubblicata il 08/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 293 2022 90094187 64000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320000012534979000 IVA-ALTRO a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione il 28.10.22 il sig. Resistente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 2932022900941876400 notificatagli il 03.08.2022 limitatamente alla cartella di pagamento n..29320000012534979000 Deduceva a fondamento delle sue domande l'omessa notifica della cartella sottesa e conseguente la nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento e comunque la prescrizione del credito. L' Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio eccependo la carenza di interesse del contribuente ad impugnare l' intimazione di pagamento che non è altro che un mero sollecito privo di autonoma efficacia esecutiva. Veniva eccepita inoltre l'infondatezza della domanda volta a dichiarare l'illegittimita' dell'intimazione per omessa notifica della cartella di pagamento posto che la stessa risulta notificata in data 17.10.2000 come provato dall'estratto di ruolo e da cartolina di notifica postale ricevuta dal destinatario presso la sua residenza. E' stata poi argomentata l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione in quanto il contribuente, prima di ricevere l'intimazione che ha opposto, aveva ricevuto, in data 21.05.2010, l'avviso di intimazione di pagamento n. 29320109014208383000 che ha interrotto i termini di prescrizione e di ciò ne è stata fornita prova mediante deposito della relativa cartolina di ricevimento eseguito in data 16.10.2023. La causa veniva trattata alla udienza del 27.10.23
e trattenuta in decisione.
Con sentenza n. 6883/23 che oggi si appella, la Corte ha accolto il ricorso condannando l'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese di lite nella misura di € 1.000,00, oltre oneri accessori se dovuti. A fondamento dell'accoglimento l'adita Corte ha dedotto il decorso dei termini prescrizionali ritenendo non documentata la notifica dell'intimazione di pagamento n.
29320109014208383000 che l'Agente della Riscossione aveva indicato come atto interruttivo della prescrizione.
L'Agenzia Entrate Riscossione propone appello in quanto 1) la Corte non ha tenuto conto di un documento decisivo per la definizione del giudizio;
2) perché detto documento, producibile anche in appello, dimostra la tempestiva e corretta interruzione del termine di prescrizione;
3) perché dunque le somme sono dovute, la cartella è valida in quanto non è decorso il termine di prescrizione.
L'appellato contribuente si è costituito con propria memoria contestando la notifica a persona non convivente ed allegando certificato anagrafico.
In data odierna la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Secondo Cassazione ordinanza 15 settembre 2021, n. 24880 in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, eseguita mediante consegna dell'atto a persona di famiglia che conviva, anche temporaneamente, con il destinatario, il rapporto di convivenza, almeno provvisorio, può essere presunto sulla base del fatto che il familiare si sia trovato nell'abitazione del destinatario ed abbia preso in consegna l'atto da notificare, con la conseguente rilevanza esclusiva della prova della non convivenza, che il destinatario ha l'onere di fornire (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 28591 del 29/11/2017; Sez. 5, Sentenza n. 27587 del 30/10/2018).
L'intimazione di pagamento n. 293320109014208383000, come già documentato anche in primo grado, è stata notificata in data 21/05/2010 tramite raccomandata consegnata a familiare convivente, qualificatasi come moglie.
Il sig. Resistente_1 asserisce l'erroneità della notifica perché non avrebbe individuato correttamente le generalità della persona legittimata al ritiro della raccomandata.
A tal proposito si ricorda che il preliminare accertamento eseguito e dichiarato dal messo fa fede fino a querela di falso essendo assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. (Cass. sent. 11708 del
27.5.11; Cass. sentenza 9111 del 6.6.12).
L'attestazione del messo, infatti, rappresenta il frutto di informazioni assunte presso terzi e la constatazione di fatti avvenuti in sua presenza ed il ricevimento delle dichiarazioni resegli, limitatamente al loro contenuto estrinseco, sono dotati di pubblica fede.
In merito al termine prescrizionale la cartella di pagamento relativa al recupero RP e VA è stata notificata il 17/10/2010 per cui la l'intimazione di pagamento, opposta, è stata notificata notificata in data 21/05/2010, entro il termine decennale, interrompendo i termini.
La sentenza deve essere riformata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado accoglie l'appello dell'Agenzia delle Entrate Riscossione ed in riforma della sentenza impugnata dichiara legittimo l'atto impugnato.
Condanna il signor Resistente_1 al pagamento delle spese di primo grado a favore dell'appellante Agenzia delle Entrate Riscossione che si liquidano in euro 500,00 oltre IVA, diritti e rimborso delle spese generali al 15%
e rimborso del contributo unificato, e al pagamento delle spese di secondo grado che si liquidano in euro
600,00 oltre IVA, diritti e rimborso delle spese generali al 15% e rimborso del contributo unificato.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della XIII sezione della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia il 22 gennaio 2026.
Il Giudice estensore Il Presidente
IM AR TA DO ST
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
COSTANZO MASSIMO AR, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1916/2024 depositato il 22/04/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6883/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
12 e pubblicata il 08/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 293 2022 90094187 64000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320000012534979000 IVA-ALTRO a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione il 28.10.22 il sig. Resistente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 2932022900941876400 notificatagli il 03.08.2022 limitatamente alla cartella di pagamento n..29320000012534979000 Deduceva a fondamento delle sue domande l'omessa notifica della cartella sottesa e conseguente la nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento e comunque la prescrizione del credito. L' Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio eccependo la carenza di interesse del contribuente ad impugnare l' intimazione di pagamento che non è altro che un mero sollecito privo di autonoma efficacia esecutiva. Veniva eccepita inoltre l'infondatezza della domanda volta a dichiarare l'illegittimita' dell'intimazione per omessa notifica della cartella di pagamento posto che la stessa risulta notificata in data 17.10.2000 come provato dall'estratto di ruolo e da cartolina di notifica postale ricevuta dal destinatario presso la sua residenza. E' stata poi argomentata l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione in quanto il contribuente, prima di ricevere l'intimazione che ha opposto, aveva ricevuto, in data 21.05.2010, l'avviso di intimazione di pagamento n. 29320109014208383000 che ha interrotto i termini di prescrizione e di ciò ne è stata fornita prova mediante deposito della relativa cartolina di ricevimento eseguito in data 16.10.2023. La causa veniva trattata alla udienza del 27.10.23
e trattenuta in decisione.
Con sentenza n. 6883/23 che oggi si appella, la Corte ha accolto il ricorso condannando l'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese di lite nella misura di € 1.000,00, oltre oneri accessori se dovuti. A fondamento dell'accoglimento l'adita Corte ha dedotto il decorso dei termini prescrizionali ritenendo non documentata la notifica dell'intimazione di pagamento n.
29320109014208383000 che l'Agente della Riscossione aveva indicato come atto interruttivo della prescrizione.
L'Agenzia Entrate Riscossione propone appello in quanto 1) la Corte non ha tenuto conto di un documento decisivo per la definizione del giudizio;
2) perché detto documento, producibile anche in appello, dimostra la tempestiva e corretta interruzione del termine di prescrizione;
3) perché dunque le somme sono dovute, la cartella è valida in quanto non è decorso il termine di prescrizione.
L'appellato contribuente si è costituito con propria memoria contestando la notifica a persona non convivente ed allegando certificato anagrafico.
In data odierna la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Secondo Cassazione ordinanza 15 settembre 2021, n. 24880 in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, eseguita mediante consegna dell'atto a persona di famiglia che conviva, anche temporaneamente, con il destinatario, il rapporto di convivenza, almeno provvisorio, può essere presunto sulla base del fatto che il familiare si sia trovato nell'abitazione del destinatario ed abbia preso in consegna l'atto da notificare, con la conseguente rilevanza esclusiva della prova della non convivenza, che il destinatario ha l'onere di fornire (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 28591 del 29/11/2017; Sez. 5, Sentenza n. 27587 del 30/10/2018).
L'intimazione di pagamento n. 293320109014208383000, come già documentato anche in primo grado, è stata notificata in data 21/05/2010 tramite raccomandata consegnata a familiare convivente, qualificatasi come moglie.
Il sig. Resistente_1 asserisce l'erroneità della notifica perché non avrebbe individuato correttamente le generalità della persona legittimata al ritiro della raccomandata.
A tal proposito si ricorda che il preliminare accertamento eseguito e dichiarato dal messo fa fede fino a querela di falso essendo assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. (Cass. sent. 11708 del
27.5.11; Cass. sentenza 9111 del 6.6.12).
L'attestazione del messo, infatti, rappresenta il frutto di informazioni assunte presso terzi e la constatazione di fatti avvenuti in sua presenza ed il ricevimento delle dichiarazioni resegli, limitatamente al loro contenuto estrinseco, sono dotati di pubblica fede.
In merito al termine prescrizionale la cartella di pagamento relativa al recupero RP e VA è stata notificata il 17/10/2010 per cui la l'intimazione di pagamento, opposta, è stata notificata notificata in data 21/05/2010, entro il termine decennale, interrompendo i termini.
La sentenza deve essere riformata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado accoglie l'appello dell'Agenzia delle Entrate Riscossione ed in riforma della sentenza impugnata dichiara legittimo l'atto impugnato.
Condanna il signor Resistente_1 al pagamento delle spese di primo grado a favore dell'appellante Agenzia delle Entrate Riscossione che si liquidano in euro 500,00 oltre IVA, diritti e rimborso delle spese generali al 15%
e rimborso del contributo unificato, e al pagamento delle spese di secondo grado che si liquidano in euro
600,00 oltre IVA, diritti e rimborso delle spese generali al 15% e rimborso del contributo unificato.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della XIII sezione della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia il 22 gennaio 2026.
Il Giudice estensore Il Presidente
IM AR TA DO ST