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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Imperia, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Imperia |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 31/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di IMPERIA Sezione 1, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BOCCHIARDO GIOVANNI MARIA, Presidente e Relatore
BOERI MAURIZIO, Giudice
TROPINI MARIO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 170/2024 depositato il 27/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. EN Direzione Provinciale Imperia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5030300578/2023 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5030300578/2023 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 35/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Estinzione del giudizio. Spese di lite interamente compensate tra le parti.
Resistente/Appellato: Estinzione del giudizio. Spese di lite interamente compensate tra le parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 13/5/2024 la srl Ricorrente_1 corrente in San Bartolomeo al Mare, in persona del suo legale rappresentante sig. Nominativo_1, impugnava tempestivamente davanti a questa Corte l'avviso di accertamento n. TL5030300578/2023 alla stessa notificato in data 25/3/2024 ad iniziativa dell'Agenzia delle EN –Direzione Provinciale di Imperia di conseguenza ad un PVC , relativo all'anno d'imposta 2017, con il quale i verbalizzanti avevano contestato , come non deducibili, costi per € 20.000,00 , interessi per
€ 60.627,19 legati a finanziamenti concessi a società partecipate , nonchè oneri accessori ad essi connessi per € 6.906,00. Parte ricorrente , premettendo che , a seguito di memoria difensiva presentata ex art. 12 co. 7 Legge 212/2000, l'Ufficio aveva in parte rivisto la sua posizione , riconoscendo la deducibilità dei costi per € 20.000,00 , nonché ridimensionando notevolmente il recupero per gli interessi sui concessi finanziamenti e per i relativi oneri, comunque contestava in questa sede la rideterminazione del maggior reddito cha ancora veniva confermato ai fini IRES ed IRAP per l'anno oggetto di verifica. In ogni caso la stessa , in via assolutamente pregiudiziale, eccepiva l'intervenuto termine di decadenza di cui all'art., 43
Dpr 600/73 , avendo l'Ufficio notificato l'avviso di accertamento oggetto dell'odierna impugnazione ben oltre il termine previsto del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi. La doglianza della medesima ricorrente si incentrava, in particolare , nella erronea applicazione , ritenuta da parte dell'Ufficio per giustificare l'evidente ritardo nella notificazione dell'avviso impugnato, del periodo di sospensione di 85 giorni durante in periodo COVID, previsto per gli Enti impositori dall'art. 67 D.L. 18/2020 , non solo con riferimento all'anno pandemico (2020) , ma anche agli anni successivi. A sostegno della contrariamente affermata impossibilità di tener conto di tale periodo al di fuori del periodo pandemico, la ricorrente richiamava invero alcune decisioni di merito medio termine intervenute che , peraltro, si allineavano tutte ai costanti contributi dottrinali sull'argomento. In ogni caso , per quanto riguarda lo stretto merito della controversia, con l'inoltrato ricorso veniva altresì dedotta una carenza di motivazione dello stesso avviso impugnato, nonché una errata applicazione degli artt. 96 e 109 del TUIR e, quindi, dell'ininfluenza dell'eventuale antieconomicità delle operazioni contabili contestate , che dovevano , a tutti gli effetti, ritenersi corrette, anche in ossequio ad autorevoli interventi del Supremo Consiglio che venivano richiamati. In forza di tutte tali argomentazioni , lo stesso ricorso concludeva pertanto con la richiesta , in via pregiudiziale, di declaratoria di intervenuta decadenza della potestà impositiva dell'Ufficio per violazione dei termini di legge utili per il relativo esercizio;
nel merito veniva , comunque , richiesta declaratoria di annullamento dell'avviso impugnato in forza di diverse argomentazioni. Con piena vittoria, in ogni caso , delle spese di lite.
L'Ufficio si costituiva in regolare contraddittorio , contestando sotto tutti profili il ricorso della contribuente di cui richiedeva , quindi, la reiezione con il favore delle spese. In particolare , lo stesso ribadiva la tempestività della propria iniziativa accertativa ritenendo che , a suo dire, la proroga di 85 giorni sancita dall'art. 67 del
D.L. 18/2020 si dovesse a ragione applicare non solo alle annualità in decadenza nell'anno 2020 , ma anche a tutti gli anni accertabili in quell'anno, con effetto quindi a cascata. Per quanto riguardava poi il residuo oggetto del contendere tra le parti, l'Ufficio confermava la correttezza del proprio operato, evidenziando comunque come le operazioni contabili contestate avessero concretato un evidente comportamento
“antieconomico” da parte della stessa contribuente , in ordine al quale quest'ultima ben avrebbe dovuto fornire idonee spiegazioni al fine di evitare la conferma della validità dell'accertamento.
Con successiva memoria illustrativa in data 8/11/204 la ricorrente ribadiva , nella sostanza, la fondatezza delle proprie contestazioni. In particolare, la stessa ribadiva con forza la propria convinzione che la nota proroga di 85 giorni del termine prescrizione/decadenza si dovesse applicare solo per l'anno d'imposta i cui termini scadevano nel 2020, e non anche per i periodi d'imposta successivi , i cui termini erano solo “di passaggio” nel 2020 . Orientamento , peraltro, a suo dire, in oggi condiviso dalla quasi totalità delle Corti di merito, anche di quelle che, in un primo tempo, si erano allineate con la tesi sostenuta dall'Ufficio. Ancora la ricorrente ribadiva la correttezza delle proprie contestazioni relativamente alla piena deducibilità degli interessi, e dei relativi accessori, così come esposti nella propria dichiarazione dei redditi, richiamando in suo favore il contenuto di una risoluzione della stessa Agenzia delle EN ( la n. 178 del 9/11/2001) . Tale
Risoluzione, infatti, aveva statuito che “la deducibilità degli interessi passivi sia comunque del tutto indipendente dal collegamento ad attività produttive di ricavi o proventi imponibili”.
All' udienza del 26/1/26 parte ricorrente , prospettando una conciliazione della lite richiedeva, d'intesa con l'Ufficio un rinvio del processo.
Nelle more della nuova udienza l'Agenzia delle EN, con nota depositata in atti in data 29/1/2026 , comunicava l'intervenuta conciliazione giudiziale tra le parti relativamente allo stretto merito del ricorso.
All'udienza del 16/02/2026 , fissata per la discussione nel merito del ricorso, la Corte tratteneva dunque la controversia a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato che l'accordo conciliativo tra le parti ha avuto per oggetto solo lo stretto merito del ricorso, ritiene questo Collegio di dover , comunque, valutare la preliminare eccezione di prescrizione del potere accertativo dell'Ufficio sollevata dalla ricorrente. La relativa soluzione non può dunque che incentrarsi sulla effettiva portata della disposizione di cui al comma 1 dell'art. 67 del D.L. n. 18/2020 , convertito dalla Legge
27/2020. Tale disposizione, ricordiamo , ha rappresentato il fulcro della risposta legislativa all'emergenza pandemica al tempo del COVID per quanto riguarda i termini tributari. La stessa ha previsto infatti la sospensione, per il periodo ricompreso tra l'8 di marzo ed il 31 maggio 2020 ( per un totale di 85 giorni) , dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo , accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli uffici degli Enti impositori. Un aspetto assai rilevante di tale intervento normativo è stata , pertanto, la deroga esplicita dell'art. 3 , comma 3 , della Legge 212/2000 ( c.d. Statuto dei Diritti del Contribuente) che prevede il divieto di proroga dei termini di accertamento. Peraltro tale deroga ad un corpus normativo che mantiene comunque il suo riconosciuto rango di legge ordinaria, è da ritenersi sia stata pienamente legittima anche sul piano della gerarchia delle fonti , in ossequio al noto principio espresso dal brocardo latino lex posterior derogat priori. Ora è tuttavia avvenuto che l'applicazione dl richiamato art. 67 abbia generato un acceso dibattito a livello sia dottrinale che giurisprudenziale , polarizzato su due tesi contrapposte . La prima tesi , detta della “ proroga a cascata” sostenuta dall'Agenzia delle EN ha dunque interpretato l'indicata sospensione come una proroga generalizzata . Tale interpretazione ha dunque postulato che la sospensione di 85 giorni non si limitasse a posticipare le scadenze del 2020 , ma producesse uno slittamento generalizzato per tutte le annualità il cui termine di decadenza era ancora pendente durante il periodo pandemico. La seconda tesi, invece, della c.d. “proroga limitata” ha proposto un differente orientamento , elaborato soprattutto dalla prevalenza delle , Corti tributarie di merito. Secondo tale tesi, una proroga generalizzata sarebbe stata irragionevole e sproporzionata se estesa oltre l'anno 2020, anno in cui i contribuenti avevano, per contro, beneficiato della sospensione dei versamenti. Venuto meno tale beneficio per le annualità successive, non ci sarebbe stata dunque ragione di concedere invece un vantaggio temporale al Fisco.
Anche questa stessa Corte Tributaria si è dunque trovata, in un recente passato, in serio e condiviso imbarazzo decisionale: invero, dopo essersi in esordio pronunziata in favore dell'Amministrazione
NZ ( come ricordato dall'Ufficio nella propria memoria difensiva) , in seguito aveva ritenuto di adeguarsi alla prevalente giurisprudenza di merito che si stava affermando in tutto il territorio nazionale , emettendo quindi pronunzia in favore dei contribuenti ( come ricordato nelle memorie di parte ricorrente). La vexata quaestio è tuttavia di recente approdata al vaglio della Suprema Corte , la quale ha così potuto dirimere l'acceso contrasto interpretativo. I Supremi Giudici con la recente ordinanza n. 960/2025 hanno dunque, per la prima volta , affermato che “la sospensione di 85 giorni non opera soltanto per le attività che dovevano essere espletate all'interno dell'arco temporale 8 marzo/31 maggio 2020, ma è destinata a produrre una slittamento generalizzato del decorso di tutti i termini di prescrizione in corso durante l'indicato periodo di emergenza da COVID”. In altri termini , la sospensione non si è limitata a differire le sole scadenze che ricadevano nell'indicato periodo di 85 giorni ma, di fatto, ha congelato il decorso di tutti i termini in corso in quello stesso periodo, facendoli riprendere esattamente dal punto in cui si erano interrotti, con conseguente slittamento in avanti di tutte le scadenze finali pari alla durata della sospensione stessa. L'autorevolezza di tale principio è stata definitivamente, ed in maniera ravvicinata, consacrata poi dal decreto n. 1630 del
23/01/2025 delle Sezioni Unite e, di seguito, ribadito da ulteriori pronunzie , in particolare dalla sentenza n. 21765 del 29/7/2025 che ha consolidato viepiù tale orientamento, estendendolo a casi specifici proprio di accertamento fiscale , confermando quindi la legittimità degli atti notificati entro il termine prorogato di 85 giorni. Allo stato, questa Corte ritiene quindi di non poter ignorare, ovvero non poter disattendere tali recenti ed autorevoli arresti ai quali, pertanto non può che conformarsi. In tal ottica , facendo proprie le argomentazioni espresse nell'occasione dallo stesso Supremo Collegio, questo Collegio ritiene quindi di dover respingere la pregiudiziale eccezione sollevata dalla ricorrente, confermando, al contempo, la tempestività dell'accertamento alla stessa notificato.
Venendo ora ad esaminare lo stretto merito del ricorso , la Corte non può che prendere atto della intervenuta cessazione della materia del contendere tra le parti, a seguito di raggiunta conciliazione giudiziale , così come comunicato dall'Ufficio con la richiamata nota del 29/1/26 in atti. Di conseguenza , s'impone una pronunzia di estinzione del giudizio.
Quanto alle spese di lite, in ossequio anche all'accordo raggiunto sul punto dalle parti, non par dubbio che le stesse debbano essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta conciliazione giudiziale. Spese di lite interamente compensate tra le parti. Il Presidente Est. Giovanni Maria Bocchiardo
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di IMPERIA Sezione 1, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BOCCHIARDO GIOVANNI MARIA, Presidente e Relatore
BOERI MAURIZIO, Giudice
TROPINI MARIO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 170/2024 depositato il 27/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. EN Direzione Provinciale Imperia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5030300578/2023 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5030300578/2023 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 35/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Estinzione del giudizio. Spese di lite interamente compensate tra le parti.
Resistente/Appellato: Estinzione del giudizio. Spese di lite interamente compensate tra le parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 13/5/2024 la srl Ricorrente_1 corrente in San Bartolomeo al Mare, in persona del suo legale rappresentante sig. Nominativo_1, impugnava tempestivamente davanti a questa Corte l'avviso di accertamento n. TL5030300578/2023 alla stessa notificato in data 25/3/2024 ad iniziativa dell'Agenzia delle EN –Direzione Provinciale di Imperia di conseguenza ad un PVC , relativo all'anno d'imposta 2017, con il quale i verbalizzanti avevano contestato , come non deducibili, costi per € 20.000,00 , interessi per
€ 60.627,19 legati a finanziamenti concessi a società partecipate , nonchè oneri accessori ad essi connessi per € 6.906,00. Parte ricorrente , premettendo che , a seguito di memoria difensiva presentata ex art. 12 co. 7 Legge 212/2000, l'Ufficio aveva in parte rivisto la sua posizione , riconoscendo la deducibilità dei costi per € 20.000,00 , nonché ridimensionando notevolmente il recupero per gli interessi sui concessi finanziamenti e per i relativi oneri, comunque contestava in questa sede la rideterminazione del maggior reddito cha ancora veniva confermato ai fini IRES ed IRAP per l'anno oggetto di verifica. In ogni caso la stessa , in via assolutamente pregiudiziale, eccepiva l'intervenuto termine di decadenza di cui all'art., 43
Dpr 600/73 , avendo l'Ufficio notificato l'avviso di accertamento oggetto dell'odierna impugnazione ben oltre il termine previsto del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi. La doglianza della medesima ricorrente si incentrava, in particolare , nella erronea applicazione , ritenuta da parte dell'Ufficio per giustificare l'evidente ritardo nella notificazione dell'avviso impugnato, del periodo di sospensione di 85 giorni durante in periodo COVID, previsto per gli Enti impositori dall'art. 67 D.L. 18/2020 , non solo con riferimento all'anno pandemico (2020) , ma anche agli anni successivi. A sostegno della contrariamente affermata impossibilità di tener conto di tale periodo al di fuori del periodo pandemico, la ricorrente richiamava invero alcune decisioni di merito medio termine intervenute che , peraltro, si allineavano tutte ai costanti contributi dottrinali sull'argomento. In ogni caso , per quanto riguarda lo stretto merito della controversia, con l'inoltrato ricorso veniva altresì dedotta una carenza di motivazione dello stesso avviso impugnato, nonché una errata applicazione degli artt. 96 e 109 del TUIR e, quindi, dell'ininfluenza dell'eventuale antieconomicità delle operazioni contabili contestate , che dovevano , a tutti gli effetti, ritenersi corrette, anche in ossequio ad autorevoli interventi del Supremo Consiglio che venivano richiamati. In forza di tutte tali argomentazioni , lo stesso ricorso concludeva pertanto con la richiesta , in via pregiudiziale, di declaratoria di intervenuta decadenza della potestà impositiva dell'Ufficio per violazione dei termini di legge utili per il relativo esercizio;
nel merito veniva , comunque , richiesta declaratoria di annullamento dell'avviso impugnato in forza di diverse argomentazioni. Con piena vittoria, in ogni caso , delle spese di lite.
L'Ufficio si costituiva in regolare contraddittorio , contestando sotto tutti profili il ricorso della contribuente di cui richiedeva , quindi, la reiezione con il favore delle spese. In particolare , lo stesso ribadiva la tempestività della propria iniziativa accertativa ritenendo che , a suo dire, la proroga di 85 giorni sancita dall'art. 67 del
D.L. 18/2020 si dovesse a ragione applicare non solo alle annualità in decadenza nell'anno 2020 , ma anche a tutti gli anni accertabili in quell'anno, con effetto quindi a cascata. Per quanto riguardava poi il residuo oggetto del contendere tra le parti, l'Ufficio confermava la correttezza del proprio operato, evidenziando comunque come le operazioni contabili contestate avessero concretato un evidente comportamento
“antieconomico” da parte della stessa contribuente , in ordine al quale quest'ultima ben avrebbe dovuto fornire idonee spiegazioni al fine di evitare la conferma della validità dell'accertamento.
Con successiva memoria illustrativa in data 8/11/204 la ricorrente ribadiva , nella sostanza, la fondatezza delle proprie contestazioni. In particolare, la stessa ribadiva con forza la propria convinzione che la nota proroga di 85 giorni del termine prescrizione/decadenza si dovesse applicare solo per l'anno d'imposta i cui termini scadevano nel 2020, e non anche per i periodi d'imposta successivi , i cui termini erano solo “di passaggio” nel 2020 . Orientamento , peraltro, a suo dire, in oggi condiviso dalla quasi totalità delle Corti di merito, anche di quelle che, in un primo tempo, si erano allineate con la tesi sostenuta dall'Ufficio. Ancora la ricorrente ribadiva la correttezza delle proprie contestazioni relativamente alla piena deducibilità degli interessi, e dei relativi accessori, così come esposti nella propria dichiarazione dei redditi, richiamando in suo favore il contenuto di una risoluzione della stessa Agenzia delle EN ( la n. 178 del 9/11/2001) . Tale
Risoluzione, infatti, aveva statuito che “la deducibilità degli interessi passivi sia comunque del tutto indipendente dal collegamento ad attività produttive di ricavi o proventi imponibili”.
All' udienza del 26/1/26 parte ricorrente , prospettando una conciliazione della lite richiedeva, d'intesa con l'Ufficio un rinvio del processo.
Nelle more della nuova udienza l'Agenzia delle EN, con nota depositata in atti in data 29/1/2026 , comunicava l'intervenuta conciliazione giudiziale tra le parti relativamente allo stretto merito del ricorso.
All'udienza del 16/02/2026 , fissata per la discussione nel merito del ricorso, la Corte tratteneva dunque la controversia a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato che l'accordo conciliativo tra le parti ha avuto per oggetto solo lo stretto merito del ricorso, ritiene questo Collegio di dover , comunque, valutare la preliminare eccezione di prescrizione del potere accertativo dell'Ufficio sollevata dalla ricorrente. La relativa soluzione non può dunque che incentrarsi sulla effettiva portata della disposizione di cui al comma 1 dell'art. 67 del D.L. n. 18/2020 , convertito dalla Legge
27/2020. Tale disposizione, ricordiamo , ha rappresentato il fulcro della risposta legislativa all'emergenza pandemica al tempo del COVID per quanto riguarda i termini tributari. La stessa ha previsto infatti la sospensione, per il periodo ricompreso tra l'8 di marzo ed il 31 maggio 2020 ( per un totale di 85 giorni) , dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo , accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli uffici degli Enti impositori. Un aspetto assai rilevante di tale intervento normativo è stata , pertanto, la deroga esplicita dell'art. 3 , comma 3 , della Legge 212/2000 ( c.d. Statuto dei Diritti del Contribuente) che prevede il divieto di proroga dei termini di accertamento. Peraltro tale deroga ad un corpus normativo che mantiene comunque il suo riconosciuto rango di legge ordinaria, è da ritenersi sia stata pienamente legittima anche sul piano della gerarchia delle fonti , in ossequio al noto principio espresso dal brocardo latino lex posterior derogat priori. Ora è tuttavia avvenuto che l'applicazione dl richiamato art. 67 abbia generato un acceso dibattito a livello sia dottrinale che giurisprudenziale , polarizzato su due tesi contrapposte . La prima tesi , detta della “ proroga a cascata” sostenuta dall'Agenzia delle EN ha dunque interpretato l'indicata sospensione come una proroga generalizzata . Tale interpretazione ha dunque postulato che la sospensione di 85 giorni non si limitasse a posticipare le scadenze del 2020 , ma producesse uno slittamento generalizzato per tutte le annualità il cui termine di decadenza era ancora pendente durante il periodo pandemico. La seconda tesi, invece, della c.d. “proroga limitata” ha proposto un differente orientamento , elaborato soprattutto dalla prevalenza delle , Corti tributarie di merito. Secondo tale tesi, una proroga generalizzata sarebbe stata irragionevole e sproporzionata se estesa oltre l'anno 2020, anno in cui i contribuenti avevano, per contro, beneficiato della sospensione dei versamenti. Venuto meno tale beneficio per le annualità successive, non ci sarebbe stata dunque ragione di concedere invece un vantaggio temporale al Fisco.
Anche questa stessa Corte Tributaria si è dunque trovata, in un recente passato, in serio e condiviso imbarazzo decisionale: invero, dopo essersi in esordio pronunziata in favore dell'Amministrazione
NZ ( come ricordato dall'Ufficio nella propria memoria difensiva) , in seguito aveva ritenuto di adeguarsi alla prevalente giurisprudenza di merito che si stava affermando in tutto il territorio nazionale , emettendo quindi pronunzia in favore dei contribuenti ( come ricordato nelle memorie di parte ricorrente). La vexata quaestio è tuttavia di recente approdata al vaglio della Suprema Corte , la quale ha così potuto dirimere l'acceso contrasto interpretativo. I Supremi Giudici con la recente ordinanza n. 960/2025 hanno dunque, per la prima volta , affermato che “la sospensione di 85 giorni non opera soltanto per le attività che dovevano essere espletate all'interno dell'arco temporale 8 marzo/31 maggio 2020, ma è destinata a produrre una slittamento generalizzato del decorso di tutti i termini di prescrizione in corso durante l'indicato periodo di emergenza da COVID”. In altri termini , la sospensione non si è limitata a differire le sole scadenze che ricadevano nell'indicato periodo di 85 giorni ma, di fatto, ha congelato il decorso di tutti i termini in corso in quello stesso periodo, facendoli riprendere esattamente dal punto in cui si erano interrotti, con conseguente slittamento in avanti di tutte le scadenze finali pari alla durata della sospensione stessa. L'autorevolezza di tale principio è stata definitivamente, ed in maniera ravvicinata, consacrata poi dal decreto n. 1630 del
23/01/2025 delle Sezioni Unite e, di seguito, ribadito da ulteriori pronunzie , in particolare dalla sentenza n. 21765 del 29/7/2025 che ha consolidato viepiù tale orientamento, estendendolo a casi specifici proprio di accertamento fiscale , confermando quindi la legittimità degli atti notificati entro il termine prorogato di 85 giorni. Allo stato, questa Corte ritiene quindi di non poter ignorare, ovvero non poter disattendere tali recenti ed autorevoli arresti ai quali, pertanto non può che conformarsi. In tal ottica , facendo proprie le argomentazioni espresse nell'occasione dallo stesso Supremo Collegio, questo Collegio ritiene quindi di dover respingere la pregiudiziale eccezione sollevata dalla ricorrente, confermando, al contempo, la tempestività dell'accertamento alla stessa notificato.
Venendo ora ad esaminare lo stretto merito del ricorso , la Corte non può che prendere atto della intervenuta cessazione della materia del contendere tra le parti, a seguito di raggiunta conciliazione giudiziale , così come comunicato dall'Ufficio con la richiamata nota del 29/1/26 in atti. Di conseguenza , s'impone una pronunzia di estinzione del giudizio.
Quanto alle spese di lite, in ossequio anche all'accordo raggiunto sul punto dalle parti, non par dubbio che le stesse debbano essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta conciliazione giudiziale. Spese di lite interamente compensate tra le parti. Il Presidente Est. Giovanni Maria Bocchiardo