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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 30/09/2025, n. 866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 866 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei magistrati
Andrea Pappalardo - Presidente
Günter Morandell - Giudice relatore
Morris Recla - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al ruolo generale n. 1260/2025 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...], codice fiscale: Parte_1
, con l'avv. LINSER PETER, C.F._1
- parte ricorrente -;
contro
, nata il [...] a [...], CP_1
pagina 1 di 7 codice fiscale: , C.F._2
- parte resistente, contumace -;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO,
- parte intervenuta - ;
avente per oggetto: ricorso per separazione giudiziale dei coniugi in cumulo con lo scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c.
causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
della parte ricorrente:
IN VIA PRINCIPALE:
⎯ accertare e dichiarare che il ricorrente ha prestato il proprio consenso al matrimonio con la resistente a causa di un errore essenziale sulla sua qualità personale derivante dall'ingannevole omissione da parte della resistente di informare il ricorrente della sua professione di prostituta;
⎯ dichiarare, per tale ragione, l'annullamento del matrimonio celebrato tra i Sigg.ri e in data 30.08.2023, trascritto nel registro dello Parte_1 CP_1
stato civile del Comune di Lana, atto n. 18 parte I, anno 2023, ordinando al competente
Ufficiale di stato civile di effettuare le necessarie annotazioni;
pagina 2 di 7 IN VIA SUBORDINATA:
⎯ dichiarare la separazione personale dei coniugi attraverso sentenza parziale sullo status, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto, con addebito alla parte resistente, giuste le ragioni riportate in narrativa;
⎯ dichiarare entrambi i coniugi economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento;
⎯ dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3,
comma terzo, L. 1 dicembre 1970, n. 898;
⎯ una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione,
pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i sigg. e Parte_1
in data 30.08.23 e trascritto nel registro dello stato civile del Comune di CP_1
Lana, atto n. 18 parte I anno 2023, ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni;
⎯ in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio con rimborso spese generali al 15 %, maggiorati dei contributi fiscali e previdenziali, come per legge.
del Pubblico Ministero: “Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle
conclusioni presentate da parte ricorrente”.
pagina 3 di 7 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 22/04/2025 la parte ricorrente Parte_1
ha adito il Tribunale di BO chiedendo in via principale l'annullamento del matrimonio a causa di un errore essenziale sulla qualità personale della moglie derivante dall'ingannevole omissione da parte della resistente di informare il ricorrente della sua professione di prostituta.
2. Il tentativo di conciliazione dinanzi al Giudice relatore non ha potuto essere esperito,
non essendo comparsa, neppure personalmente, la parte convenuta, dichiarata contumace, data la regolarità della notifica alla stessa.
3. Alla detta udienza il procuratore del ricorrente ha rinunciato alla richiesta di annullamento del matrimonio.
4. Dagli atti emerge quanto segue:
- le parti hanno contratto matrimonio civile in data 30/08/2023 a Lana (BZ), trascritto presso lo stato civile del Comune di Lana;
- dal matrimonio non sono nati figli.
5. Dal ricorso si apprende che il matrimonio delle parti è fallito: l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza risulta sufficientemente corroborata dalla circostanza che il ricorrente ha chiesto alla resistente di abbandonare il comune domicilio e la stessa si è
di seguito allontanata senza mai più comparire, neppure, come detto, all'odierna udienza;
si ritiene altamente improbabile una ripresa della comunione di vita. Sussistono
pagina 4 di 7 quindi i presupposti dell'art. 151 cc e deve essere, di conseguenza, pronunciata la separazione personale dei coniugi giusta richiesta della parte ricorrente in atti.
6. Il Collegio non può accogliere, invece, la richiesta del ricorrente di addebito della separazione perché lo stesso riteneva che la resistente avesse omesso di dichiarare il proprio coinvolgimento in attività di prostituzione;
in realtà, l'accusa in questione non convince, in quanto anche il ricorrente stesso risulta indagato per avere favorito la prostituzione (tra altre donne) di sua moglie (cfr. decreto di Persona_1
perquisizione: doc. 11 del ricorrente).
7. In punto spese di lite si osserva che la parte resistente ha dato causa al processo non aderendo spontaneamente alla richiesta di separazione, rendendo necessario il ricorso all'autorità giudiziaria. Come evidenziato dalla Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n.
17745 del 27 giugno 2024, "secondo la giurisprudenza di questa Corte, poiché, ai fini
della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio
rivelatore della soccombenza è l'avere dato causa al giudizio, la soccombenza non è
esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta
contumace (così Cass. n. 13498/2018; da ultimo, in tal senso, si veda Cass. n.
5813/2023)". Pertanto, la parte resistente deve rimborsare alla parte ricorrente la metà
delle spese processuali, con compensazione del resto tenuto conto del rigetto della domanda di addebito.
8. La liquidazione della metà del compenso di avvocato, contenuta nel dispositivo,
avviene secondo i seguenti criteri di cui al DM 55/14: tabella n. 2, scaglione pagina 5 di 7 indeterminabile (complessità bassa: un solo atto - una sola udienza), parametri minimi,
considerata la semplicità della causa, per le fasi di studio, introduzione, istruttoria e decisione. Non può essere concesso l'aumento previsto dall'art. 4, comma 1bis, DM cit,
in quanto i link nell'atto rinviano a documenti non ricercabili (pdf. non leggibili).
P.Q.M.
Il Tribunale, riunito in camera di Consiglio, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, visti gli articoli 150 ss. cc., 337bis ss. cc., 473bis. ss. c.p.c.,
pronuncia
la giudiziale separazione dei coniugi
, nato a [...] il [...], Parte_1
e
, nata a [...] il [...], CP_1
coniugatisi a Lana il 30/08/2023, con atto trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato
Civile del Comune di Lana (atto n. 18-I/2023), autorizzando i coniugi a vivere separati,
fermo l'obbligo del reciproco rispetto;
rigetta
la richiesta di addebito del ricorrente;
Parte_1
pagina 6 di 7 condanna
la resistente a rimborsare al ricorrente , a titolo CP_1 Parte_1
di spese di lite, Euro 1.904,50 per compenso di avvocato, oltre 15% spese forfetarie,
CPA ed IVA sulle poste gravate come per legge, Euro 49,00 per spese esenti, e successive occorrende;
ordina
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
provvede
come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice.
Così deciso in BO (BZ), in Camera di Consiglio, il 26/09/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Günter Morandell Andrea Pappalardo
(firma digitale) (firma digitale)
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei magistrati
Andrea Pappalardo - Presidente
Günter Morandell - Giudice relatore
Morris Recla - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al ruolo generale n. 1260/2025 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...], codice fiscale: Parte_1
, con l'avv. LINSER PETER, C.F._1
- parte ricorrente -;
contro
, nata il [...] a [...], CP_1
pagina 1 di 7 codice fiscale: , C.F._2
- parte resistente, contumace -;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO,
- parte intervenuta - ;
avente per oggetto: ricorso per separazione giudiziale dei coniugi in cumulo con lo scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c.
causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
della parte ricorrente:
IN VIA PRINCIPALE:
⎯ accertare e dichiarare che il ricorrente ha prestato il proprio consenso al matrimonio con la resistente a causa di un errore essenziale sulla sua qualità personale derivante dall'ingannevole omissione da parte della resistente di informare il ricorrente della sua professione di prostituta;
⎯ dichiarare, per tale ragione, l'annullamento del matrimonio celebrato tra i Sigg.ri e in data 30.08.2023, trascritto nel registro dello Parte_1 CP_1
stato civile del Comune di Lana, atto n. 18 parte I, anno 2023, ordinando al competente
Ufficiale di stato civile di effettuare le necessarie annotazioni;
pagina 2 di 7 IN VIA SUBORDINATA:
⎯ dichiarare la separazione personale dei coniugi attraverso sentenza parziale sullo status, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto, con addebito alla parte resistente, giuste le ragioni riportate in narrativa;
⎯ dichiarare entrambi i coniugi economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento;
⎯ dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3,
comma terzo, L. 1 dicembre 1970, n. 898;
⎯ una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione,
pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i sigg. e Parte_1
in data 30.08.23 e trascritto nel registro dello stato civile del Comune di CP_1
Lana, atto n. 18 parte I anno 2023, ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni;
⎯ in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio con rimborso spese generali al 15 %, maggiorati dei contributi fiscali e previdenziali, come per legge.
del Pubblico Ministero: “Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle
conclusioni presentate da parte ricorrente”.
pagina 3 di 7 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 22/04/2025 la parte ricorrente Parte_1
ha adito il Tribunale di BO chiedendo in via principale l'annullamento del matrimonio a causa di un errore essenziale sulla qualità personale della moglie derivante dall'ingannevole omissione da parte della resistente di informare il ricorrente della sua professione di prostituta.
2. Il tentativo di conciliazione dinanzi al Giudice relatore non ha potuto essere esperito,
non essendo comparsa, neppure personalmente, la parte convenuta, dichiarata contumace, data la regolarità della notifica alla stessa.
3. Alla detta udienza il procuratore del ricorrente ha rinunciato alla richiesta di annullamento del matrimonio.
4. Dagli atti emerge quanto segue:
- le parti hanno contratto matrimonio civile in data 30/08/2023 a Lana (BZ), trascritto presso lo stato civile del Comune di Lana;
- dal matrimonio non sono nati figli.
5. Dal ricorso si apprende che il matrimonio delle parti è fallito: l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza risulta sufficientemente corroborata dalla circostanza che il ricorrente ha chiesto alla resistente di abbandonare il comune domicilio e la stessa si è
di seguito allontanata senza mai più comparire, neppure, come detto, all'odierna udienza;
si ritiene altamente improbabile una ripresa della comunione di vita. Sussistono
pagina 4 di 7 quindi i presupposti dell'art. 151 cc e deve essere, di conseguenza, pronunciata la separazione personale dei coniugi giusta richiesta della parte ricorrente in atti.
6. Il Collegio non può accogliere, invece, la richiesta del ricorrente di addebito della separazione perché lo stesso riteneva che la resistente avesse omesso di dichiarare il proprio coinvolgimento in attività di prostituzione;
in realtà, l'accusa in questione non convince, in quanto anche il ricorrente stesso risulta indagato per avere favorito la prostituzione (tra altre donne) di sua moglie (cfr. decreto di Persona_1
perquisizione: doc. 11 del ricorrente).
7. In punto spese di lite si osserva che la parte resistente ha dato causa al processo non aderendo spontaneamente alla richiesta di separazione, rendendo necessario il ricorso all'autorità giudiziaria. Come evidenziato dalla Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n.
17745 del 27 giugno 2024, "secondo la giurisprudenza di questa Corte, poiché, ai fini
della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio
rivelatore della soccombenza è l'avere dato causa al giudizio, la soccombenza non è
esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta
contumace (così Cass. n. 13498/2018; da ultimo, in tal senso, si veda Cass. n.
5813/2023)". Pertanto, la parte resistente deve rimborsare alla parte ricorrente la metà
delle spese processuali, con compensazione del resto tenuto conto del rigetto della domanda di addebito.
8. La liquidazione della metà del compenso di avvocato, contenuta nel dispositivo,
avviene secondo i seguenti criteri di cui al DM 55/14: tabella n. 2, scaglione pagina 5 di 7 indeterminabile (complessità bassa: un solo atto - una sola udienza), parametri minimi,
considerata la semplicità della causa, per le fasi di studio, introduzione, istruttoria e decisione. Non può essere concesso l'aumento previsto dall'art. 4, comma 1bis, DM cit,
in quanto i link nell'atto rinviano a documenti non ricercabili (pdf. non leggibili).
P.Q.M.
Il Tribunale, riunito in camera di Consiglio, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, visti gli articoli 150 ss. cc., 337bis ss. cc., 473bis. ss. c.p.c.,
pronuncia
la giudiziale separazione dei coniugi
, nato a [...] il [...], Parte_1
e
, nata a [...] il [...], CP_1
coniugatisi a Lana il 30/08/2023, con atto trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato
Civile del Comune di Lana (atto n. 18-I/2023), autorizzando i coniugi a vivere separati,
fermo l'obbligo del reciproco rispetto;
rigetta
la richiesta di addebito del ricorrente;
Parte_1
pagina 6 di 7 condanna
la resistente a rimborsare al ricorrente , a titolo CP_1 Parte_1
di spese di lite, Euro 1.904,50 per compenso di avvocato, oltre 15% spese forfetarie,
CPA ed IVA sulle poste gravate come per legge, Euro 49,00 per spese esenti, e successive occorrende;
ordina
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
provvede
come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice.
Così deciso in BO (BZ), in Camera di Consiglio, il 26/09/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Günter Morandell Andrea Pappalardo
(firma digitale) (firma digitale)
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