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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. VI, sentenza 28/01/2026, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 42/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 6, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 16:30 con la seguente composizione collegiale:
LUCIOTTI LUCIO, Presidente
SISTO AN, Relatore
CANOSA DOMENICO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 329/2025 depositato il 09/04/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Chieti - Viale Unita' D''Italia N.90-92 66013 Chieti CH
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 405/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CHIETI sez. 2 e pubblicata il 10/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TAZ01PF00288 ADDIZ.LI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TAZ01PF00288 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TAZ01PF00288 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 15/2026 depositato il 23/01/2026 Richieste delle parti:
Come in atti e da discussione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello N. 329/2025 l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Chieti, impugnava la sentenza
N. 405/2/24 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Chieti, depositata il 10/10/2024, non notificata, con la quale veniva accolto il ricorso avente ad oggetto l'avviso di accertamento n.
TAZ01PF00288/2023 notificato il 01 marzo 2024 con il quale, per l'anno d'imposta 2017, veniva accertato un reddito imponibile di euro 50.779,00 in luogo del dichiarato pari ad euro 29.541,00 ed un Volume d'affari ai fini VA di eur 87.954,00 a fronte di omessa dichiarazione.
La rettifica della dichiarazione presentata dal sig. Resistente_1, esercente attività di Commercio di energia elettrica (351400) si basava, ai fini Irpef, sull'omessa dichiarazione di una parte di ricavi per totali euro 21.074,00 e ai fini VA sull'omissione assoluta della dichiarazione del Volume d'affari per cui da una parte lo stesso era stato ricostruito dall'Ufficio accertandolo nella misura di euro 87.954,00 dall'altra le operazioni attive effettuate nell'anno erano state tutte assoggettate ad VA considerando l'errata applicazione per le fatture emesse a partire dal primo luglio 2017 del cosiddetto meccanismo dello split payment.
Il tutto era stato ricostruito nei prospetti allegati all'atto di accertamento differenziando, ai fini VA, le operazioni già assoggettate ad imposta, effettuate fino al 30 giugno 2017, da quelle invece ritenute emesse in Regime di scissione dei pagamenti ex art. 17-ter DPR 633/72.
L'accertamento prendeva le mosse dall'Invito n. I00102/2023, notificato in data 12/05/2023 tramite Pec con prot. 44438/2024, emesso ai sensi degli artt. 51 DPR 633/72 e 32 DPR 600/73 a seguito del quale la parte aveva prodotto copia delle fatture emesse nell'anno 2017.
L'ufficio a seguito del controllo della documentazione prodotta dal sig. Resistente_1 ed insistendo per l'errata applicazione del meccanismo dello split payment ai sensi e per gli effetti dell'art. 17ter DPR 633/72, notificava in data 06/10/2023 tramite Pec con prot.98173/2024 l'Invito a comparire ex art.
5-ter del D. Lgs n. 218/1997 per l'instaurazione del contraddittorio.
Il Signor Resistente_1 non ottemperava all'invito e, quindi l'Ufficio, in data 01/03/2024 con Pec prot. 19679/2024 notificava al sig. Resistente_1 l'accertamento in questa sede impugnato, con il quale, oltre ad accertare un maggior reddito ai fini Irpef per operazioni attive non dichiarate, rettificava la dichiarazione VA per mancato riconoscimento del meccanismo della scissione dei pagamenti attuato dal ricorrente per le fatture emesse nell'anno d'imposta 2017.
Il Contribuente proponeva ricorso, eccependo la nullità dell'impugnato atto per intervenuta decadenza dell'azione accertatrice dell'ufficio in quanto ai sensi degli artt. 43 DPR 600/73 e 57 DPR 633/72, per l'anno d'imposta 2017 il relativo avviso doveva essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del
2023 a nulla valendo la cosiddetta proroga ID e nel merito, l'errata applicazione dello split payment regolato dall'art. 17ter del DPR 633/72.
Sulla costituzione dell'Ufficio che rigettava l'eccezione preliminare di decadenza e quella di errata applicazione dello split payment, la Corte di Giustizia di Primo Grado di Chieti accoglieva il ricorso.
Si segnala che nelle more della costituzione in giudizio l'Ufficio, valutata la documentazione in atti e la normativa riguardante lo split payment. disapplicata per le fatture emesse a partire dal primo luglio 2017 e la prassi dell' Agenzia delle Entrate (Cir 27/E del 27/11/2017) riteneva che il sig. Resistente_1 avesse correttamente applicato la normativa per la scissione dei pagamenti ex art. 17-ter DPR 633/72 e di conseguenza emetteva un provvedimento di autotutela parziale n. TAZ01PF00288/2023, rideterminando l'imposta VA su un imponibile al 22% di € 39.698,60 in € 8.733,70.
Considerato che il ricorrente nulla aveva eccepito in merito alla rideterminazione del maggior imponibile e alla ricostruzione del volume d'affari era da ritenersi definitiva la pretesa ai fini delle imposte dirette, mentre per l'VA l'Ufficio abbandonava la lite in relazione all'importo di euro 10.616,00 dato dalla differenza tra l'imposta VA accertata pari ad euro 28.247,00 e l'imposta VA rideterminata in autotutela pari ad euro 8.733,70.
Avverso tale sentenza si oppone l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Chieti evidenziando che le maggiori imposte deriverebbero, a fronte dell'omessa dichiarazione ai fini VA, dal recupero di tale imposta per l'intero anno 2017.
Il Giudice di prime cure, secondo l'appellante avrebbe correttamente interpretato la norma riguardante la scissione dei pagamenti, che fissa per il 2017 un discrimine temporale per l'applicazione dello stesso, ma poi avrebbe erroneamente ritenuto che nel, caso di specie, l'VA a debito accertata fosse dovuta interamente all'utilizzo di tale regime.
Secondo l'Ufficio il recupero ai fini VA deriva essenzialmente da due debiti d'imposta:
1) VA a debito sulle fatture emesse dal primo gennaio 2017 al 30 giugno dello stesso anno in quanto per la normativa e la Circolare n. 27/E del 27/11/2017 era da assoggettare ad VA;
2) VA a debito sulle fatture emesse al primo luglio 2017 al 30 dicembre 2017 ritenute dall'Uffici da assoggettare ad VA per disconoscimento del meccanismo dello split-payment o scissione dei pagamenti.
Si costituiva il Signor Resistente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, il quale riteneva che l'Ufficio non aveva operato alcuna differenziazione di origine del debito d'imposta tra primo e secondo semestre dell'annualità accertata, avendo limitato la motivazione del recupero VA, presente nell'avviso di accertamento nell'estensione del meccanismo della scissione dei pagamenti a tutte le società controllate in misura non inferiore al 70% dallo Stato “con effetto dal 1° gennaio 2018”.
Continua l'appellato osservando che non vi sarebbe nessun riferimento all'omessa presentazione della dichiarazione VA nell'avviso di accertamento, circostanza che l'Agenzia delle Entrate, dedurrebe per la prima volta soltanto nell'atto di appello per sostenere che lo Resistente_1 fosse comunque tenuto al versamento dell'imposta nel periodo antecedente all'entrata in vigore dello split payment.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminando l'avviso di accertamento si legge testualmente che il contribuente “ha omesso la presentazione della dichiarazione IVA per l'anno di imposta 2017, a fronte di operazioni rilevanti a fini IVA” e poi si afferma, senza operare alcuna distinzione che “Lei, nell'anno 2017, ha emesso fatture nei confronti dei seguenti clienti 34 fatture nei confronti di Società_1 s.pa. per € 74.690,50 e 20 fatture nei confronti di Società_2 s.p.a. per € 13.697,00, per un totale di € 88.387,50, indicando poi in un successivo elenco tutte “le fatture elettroniche emesse nell'anno 2017 dalla n. 1 alla n. 54” prodotte dal contribuente in data
19.06.2023. Prosegue l'avviso di accertamento, affermando che “in data 19.06.2023, Lei si é presentato in Ufficio ed ha dichiarato di svolgere servizi afferenti l'energia domestica per Società_1 s.p.a. e Società_2 s.p.a. e che le fatture emesse sono entrate nel regime di scissione dei pagamenti”.
A fronte di detta dichiarazione, però, l'Ufficio, procede all'accertamento ed al recupero dell'IVA e verifica che “come evidenziato nella tabella sopra riportata, la parte si è avvalsa dalla fattura N. 25 del meccanismo dello split payment”. Quindi, relativamente alle predette fatture dalla N. 25 alla N. 54, emesse nel secondo semestre del 2017 e che riportano nella colonna finale l'indicazione “scissione pagamenti art. 17-ter DPR
633/72”, puntualmente elencate in una tabella riportata a pagina 7 e 8 dell'avviso di accertamento, insieme a tutte le altre fatture dell'anno 2017, elencate dal N. 1 al numero 24, emesse nel primo semestre del 2017, che non riportano, invece, nella colonna finale alcuna indicazione, si dispone che “le operazioni sopradescritte non potevano avvalersi del meccanismo della scissione dei pagamenti” perché era entrato in vigore il D.L.
148/2017 convertito dalla legge 172/2017 , che prevedeva che il meccanismo della scissione dei pagamenti fosse operativo a decorrere da 01.01.2018.
Ma per la rimanente parte dell'avviso di accertamento, quindi relativamente alle fatture dalla N. 1 alla N. 24, emesse nel primo semestre del 2017 e che non riportano nella colonna finale dell'elenco fornito dallo stesso contribuente l'indicazione “scissione pagamenti art. 17-ter DPR 633/72” il recupero dell'IVA non assolta e non dichiarata rimaneva giustificato dall'iniziale motivazione concernente l'indagine dell'Ufficio controlli e la scoperta di operazioni IVA non dichiarate e imposta dovuta e non pagata.
Risulta evidente, quindi, dallo stesso avviso di accertamento che il recupero ai fini VA deriva essenzialmente da due debiti d'imposta:
1) VA a debito sulle fatture emesse dal primo gennaio 2017 al 30 giugno dello stesso anno in quanto per la normativa e la Circolare n. 27/E del 27/11/2017 era da assoggettare ad VA;
2) VA a debito sulle fatture emesse al primo luglio 2017 al 30 dicembre 2017 ritenute dall'Uffici da assoggettare ad VA per disconoscimento del meccanismo dello split-payment o scissione dei pagamenti.
Quindi nel caso di specie la parte, per l'anno d'imposta accertato, al netto delle imposte annullate in autotutela parziale, era comunque a debito di imposta VA semplicemente perché tale imposta, dovuta per il primo semestre del 2017, quando ancora non era applicabile la normativa dello split payment, non era stata né liquidata , né versata e nemmeno dichiarata. Né vale obiettare che il contribuente non era tenuto a presentare la dichiarazione VA e a versare la relativa imposta in quanto soggetto nel regime dei minimi, affermazione vera, solo fino all'anno 2016, ma nell'anno 2017, il ricorrente non ha inserito nel modello PF il quadro LM riservato ai soggetti che determinano il proprio reddito nel regime forfetario ai sensi dell'art .1, commi da 54
a 89 della L. 190/2014, cosiddetto regime dei minimi.
Pertanto, a prescindere dalla omissione della dichiarazione ai fini VA, resta incontrovertibile e confermato anche dal ricorrente, sia nel ricorso sia nelle memorie, che le fatture emesse dal primo gennaio al trenta giugno 2017 dovevano essere assoggettate ad VA - in quanto la scissione dei pagamenti si applicava dal primo luglio - VA che non è mai stata versata dal contribuente.
L'autotutela parziale, quindi, trova il suo fondamento nell'iniziale riconoscimento del meccanismo dello split- payment sulle fatture emesse a partire dal 1° luglio 2017, così come sancito dalla normativa, con conseguente azzeramento del debito VA accertato per errato disconoscimento del meccanismo della scissione dei pagamenti sulle fatture dalla n. 25 alla n. 54, mentre l'avviso di accertamento rimane confermato e valido relativamente al recupero dell'VA addebitata, ma non versata, conseguente alle fatture dalla n. 1 alla n. 24 per un importo pari ad euro 8.733,70.
L'accoglimento dell'appello comporta la riforma della sentenza di primo grado, con compensazione delle relative spese di lite. Quanto alle spese del giudizio di appello, per il principio della soccombenza, l'appellato va condannato alle spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie l'appello, compensa le spese del primo grado e condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 3.200,00 per compensi, oltre spese.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 6, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 16:30 con la seguente composizione collegiale:
LUCIOTTI LUCIO, Presidente
SISTO AN, Relatore
CANOSA DOMENICO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 329/2025 depositato il 09/04/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Chieti - Viale Unita' D''Italia N.90-92 66013 Chieti CH
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 405/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CHIETI sez. 2 e pubblicata il 10/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TAZ01PF00288 ADDIZ.LI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TAZ01PF00288 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TAZ01PF00288 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 15/2026 depositato il 23/01/2026 Richieste delle parti:
Come in atti e da discussione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello N. 329/2025 l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Chieti, impugnava la sentenza
N. 405/2/24 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Chieti, depositata il 10/10/2024, non notificata, con la quale veniva accolto il ricorso avente ad oggetto l'avviso di accertamento n.
TAZ01PF00288/2023 notificato il 01 marzo 2024 con il quale, per l'anno d'imposta 2017, veniva accertato un reddito imponibile di euro 50.779,00 in luogo del dichiarato pari ad euro 29.541,00 ed un Volume d'affari ai fini VA di eur 87.954,00 a fronte di omessa dichiarazione.
La rettifica della dichiarazione presentata dal sig. Resistente_1, esercente attività di Commercio di energia elettrica (351400) si basava, ai fini Irpef, sull'omessa dichiarazione di una parte di ricavi per totali euro 21.074,00 e ai fini VA sull'omissione assoluta della dichiarazione del Volume d'affari per cui da una parte lo stesso era stato ricostruito dall'Ufficio accertandolo nella misura di euro 87.954,00 dall'altra le operazioni attive effettuate nell'anno erano state tutte assoggettate ad VA considerando l'errata applicazione per le fatture emesse a partire dal primo luglio 2017 del cosiddetto meccanismo dello split payment.
Il tutto era stato ricostruito nei prospetti allegati all'atto di accertamento differenziando, ai fini VA, le operazioni già assoggettate ad imposta, effettuate fino al 30 giugno 2017, da quelle invece ritenute emesse in Regime di scissione dei pagamenti ex art. 17-ter DPR 633/72.
L'accertamento prendeva le mosse dall'Invito n. I00102/2023, notificato in data 12/05/2023 tramite Pec con prot. 44438/2024, emesso ai sensi degli artt. 51 DPR 633/72 e 32 DPR 600/73 a seguito del quale la parte aveva prodotto copia delle fatture emesse nell'anno 2017.
L'ufficio a seguito del controllo della documentazione prodotta dal sig. Resistente_1 ed insistendo per l'errata applicazione del meccanismo dello split payment ai sensi e per gli effetti dell'art. 17ter DPR 633/72, notificava in data 06/10/2023 tramite Pec con prot.98173/2024 l'Invito a comparire ex art.
5-ter del D. Lgs n. 218/1997 per l'instaurazione del contraddittorio.
Il Signor Resistente_1 non ottemperava all'invito e, quindi l'Ufficio, in data 01/03/2024 con Pec prot. 19679/2024 notificava al sig. Resistente_1 l'accertamento in questa sede impugnato, con il quale, oltre ad accertare un maggior reddito ai fini Irpef per operazioni attive non dichiarate, rettificava la dichiarazione VA per mancato riconoscimento del meccanismo della scissione dei pagamenti attuato dal ricorrente per le fatture emesse nell'anno d'imposta 2017.
Il Contribuente proponeva ricorso, eccependo la nullità dell'impugnato atto per intervenuta decadenza dell'azione accertatrice dell'ufficio in quanto ai sensi degli artt. 43 DPR 600/73 e 57 DPR 633/72, per l'anno d'imposta 2017 il relativo avviso doveva essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del
2023 a nulla valendo la cosiddetta proroga ID e nel merito, l'errata applicazione dello split payment regolato dall'art. 17ter del DPR 633/72.
Sulla costituzione dell'Ufficio che rigettava l'eccezione preliminare di decadenza e quella di errata applicazione dello split payment, la Corte di Giustizia di Primo Grado di Chieti accoglieva il ricorso.
Si segnala che nelle more della costituzione in giudizio l'Ufficio, valutata la documentazione in atti e la normativa riguardante lo split payment. disapplicata per le fatture emesse a partire dal primo luglio 2017 e la prassi dell' Agenzia delle Entrate (Cir 27/E del 27/11/2017) riteneva che il sig. Resistente_1 avesse correttamente applicato la normativa per la scissione dei pagamenti ex art. 17-ter DPR 633/72 e di conseguenza emetteva un provvedimento di autotutela parziale n. TAZ01PF00288/2023, rideterminando l'imposta VA su un imponibile al 22% di € 39.698,60 in € 8.733,70.
Considerato che il ricorrente nulla aveva eccepito in merito alla rideterminazione del maggior imponibile e alla ricostruzione del volume d'affari era da ritenersi definitiva la pretesa ai fini delle imposte dirette, mentre per l'VA l'Ufficio abbandonava la lite in relazione all'importo di euro 10.616,00 dato dalla differenza tra l'imposta VA accertata pari ad euro 28.247,00 e l'imposta VA rideterminata in autotutela pari ad euro 8.733,70.
Avverso tale sentenza si oppone l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Chieti evidenziando che le maggiori imposte deriverebbero, a fronte dell'omessa dichiarazione ai fini VA, dal recupero di tale imposta per l'intero anno 2017.
Il Giudice di prime cure, secondo l'appellante avrebbe correttamente interpretato la norma riguardante la scissione dei pagamenti, che fissa per il 2017 un discrimine temporale per l'applicazione dello stesso, ma poi avrebbe erroneamente ritenuto che nel, caso di specie, l'VA a debito accertata fosse dovuta interamente all'utilizzo di tale regime.
Secondo l'Ufficio il recupero ai fini VA deriva essenzialmente da due debiti d'imposta:
1) VA a debito sulle fatture emesse dal primo gennaio 2017 al 30 giugno dello stesso anno in quanto per la normativa e la Circolare n. 27/E del 27/11/2017 era da assoggettare ad VA;
2) VA a debito sulle fatture emesse al primo luglio 2017 al 30 dicembre 2017 ritenute dall'Uffici da assoggettare ad VA per disconoscimento del meccanismo dello split-payment o scissione dei pagamenti.
Si costituiva il Signor Resistente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, il quale riteneva che l'Ufficio non aveva operato alcuna differenziazione di origine del debito d'imposta tra primo e secondo semestre dell'annualità accertata, avendo limitato la motivazione del recupero VA, presente nell'avviso di accertamento nell'estensione del meccanismo della scissione dei pagamenti a tutte le società controllate in misura non inferiore al 70% dallo Stato “con effetto dal 1° gennaio 2018”.
Continua l'appellato osservando che non vi sarebbe nessun riferimento all'omessa presentazione della dichiarazione VA nell'avviso di accertamento, circostanza che l'Agenzia delle Entrate, dedurrebe per la prima volta soltanto nell'atto di appello per sostenere che lo Resistente_1 fosse comunque tenuto al versamento dell'imposta nel periodo antecedente all'entrata in vigore dello split payment.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminando l'avviso di accertamento si legge testualmente che il contribuente “ha omesso la presentazione della dichiarazione IVA per l'anno di imposta 2017, a fronte di operazioni rilevanti a fini IVA” e poi si afferma, senza operare alcuna distinzione che “Lei, nell'anno 2017, ha emesso fatture nei confronti dei seguenti clienti 34 fatture nei confronti di Società_1 s.pa. per € 74.690,50 e 20 fatture nei confronti di Società_2 s.p.a. per € 13.697,00, per un totale di € 88.387,50, indicando poi in un successivo elenco tutte “le fatture elettroniche emesse nell'anno 2017 dalla n. 1 alla n. 54” prodotte dal contribuente in data
19.06.2023. Prosegue l'avviso di accertamento, affermando che “in data 19.06.2023, Lei si é presentato in Ufficio ed ha dichiarato di svolgere servizi afferenti l'energia domestica per Società_1 s.p.a. e Società_2 s.p.a. e che le fatture emesse sono entrate nel regime di scissione dei pagamenti”.
A fronte di detta dichiarazione, però, l'Ufficio, procede all'accertamento ed al recupero dell'IVA e verifica che “come evidenziato nella tabella sopra riportata, la parte si è avvalsa dalla fattura N. 25 del meccanismo dello split payment”. Quindi, relativamente alle predette fatture dalla N. 25 alla N. 54, emesse nel secondo semestre del 2017 e che riportano nella colonna finale l'indicazione “scissione pagamenti art. 17-ter DPR
633/72”, puntualmente elencate in una tabella riportata a pagina 7 e 8 dell'avviso di accertamento, insieme a tutte le altre fatture dell'anno 2017, elencate dal N. 1 al numero 24, emesse nel primo semestre del 2017, che non riportano, invece, nella colonna finale alcuna indicazione, si dispone che “le operazioni sopradescritte non potevano avvalersi del meccanismo della scissione dei pagamenti” perché era entrato in vigore il D.L.
148/2017 convertito dalla legge 172/2017 , che prevedeva che il meccanismo della scissione dei pagamenti fosse operativo a decorrere da 01.01.2018.
Ma per la rimanente parte dell'avviso di accertamento, quindi relativamente alle fatture dalla N. 1 alla N. 24, emesse nel primo semestre del 2017 e che non riportano nella colonna finale dell'elenco fornito dallo stesso contribuente l'indicazione “scissione pagamenti art. 17-ter DPR 633/72” il recupero dell'IVA non assolta e non dichiarata rimaneva giustificato dall'iniziale motivazione concernente l'indagine dell'Ufficio controlli e la scoperta di operazioni IVA non dichiarate e imposta dovuta e non pagata.
Risulta evidente, quindi, dallo stesso avviso di accertamento che il recupero ai fini VA deriva essenzialmente da due debiti d'imposta:
1) VA a debito sulle fatture emesse dal primo gennaio 2017 al 30 giugno dello stesso anno in quanto per la normativa e la Circolare n. 27/E del 27/11/2017 era da assoggettare ad VA;
2) VA a debito sulle fatture emesse al primo luglio 2017 al 30 dicembre 2017 ritenute dall'Uffici da assoggettare ad VA per disconoscimento del meccanismo dello split-payment o scissione dei pagamenti.
Quindi nel caso di specie la parte, per l'anno d'imposta accertato, al netto delle imposte annullate in autotutela parziale, era comunque a debito di imposta VA semplicemente perché tale imposta, dovuta per il primo semestre del 2017, quando ancora non era applicabile la normativa dello split payment, non era stata né liquidata , né versata e nemmeno dichiarata. Né vale obiettare che il contribuente non era tenuto a presentare la dichiarazione VA e a versare la relativa imposta in quanto soggetto nel regime dei minimi, affermazione vera, solo fino all'anno 2016, ma nell'anno 2017, il ricorrente non ha inserito nel modello PF il quadro LM riservato ai soggetti che determinano il proprio reddito nel regime forfetario ai sensi dell'art .1, commi da 54
a 89 della L. 190/2014, cosiddetto regime dei minimi.
Pertanto, a prescindere dalla omissione della dichiarazione ai fini VA, resta incontrovertibile e confermato anche dal ricorrente, sia nel ricorso sia nelle memorie, che le fatture emesse dal primo gennaio al trenta giugno 2017 dovevano essere assoggettate ad VA - in quanto la scissione dei pagamenti si applicava dal primo luglio - VA che non è mai stata versata dal contribuente.
L'autotutela parziale, quindi, trova il suo fondamento nell'iniziale riconoscimento del meccanismo dello split- payment sulle fatture emesse a partire dal 1° luglio 2017, così come sancito dalla normativa, con conseguente azzeramento del debito VA accertato per errato disconoscimento del meccanismo della scissione dei pagamenti sulle fatture dalla n. 25 alla n. 54, mentre l'avviso di accertamento rimane confermato e valido relativamente al recupero dell'VA addebitata, ma non versata, conseguente alle fatture dalla n. 1 alla n. 24 per un importo pari ad euro 8.733,70.
L'accoglimento dell'appello comporta la riforma della sentenza di primo grado, con compensazione delle relative spese di lite. Quanto alle spese del giudizio di appello, per il principio della soccombenza, l'appellato va condannato alle spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie l'appello, compensa le spese del primo grado e condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 3.200,00 per compensi, oltre spese.