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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 26/06/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Paola Belvedere Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A definitiva nella causa civile iscritta al n. 3166/2025 del Ruolo Generale promossa dai coniugi
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato BOSCAGLIA KATIA
e
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_2 C.F._2 dall'Avvocato BOSCAGLIA KATIA
con il parere del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
IL TR I B U N A L E vista la domanda congiunta proposta da Parte_1 Parte_2 con ricorso depositato il 29/04/2025 per la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, unione celebrata a Parma il 22/05/2010; rilevato che dall'unione dei coniugi è nata in data [...] la figlia;
Per_1
pagina 1 di 3 rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni posto che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi in data
23/07/2018 davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione definito con decreto di omologa del Tribunale di Parma del 17/08/2018;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla determinazione espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
preso atto del fatto che le parti hanno ribadito in udienza la volontà di sottoporre la domanda congiunta alle condizioni di cui al ricorso;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alla figlia minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto il parere favorevole espresso dal P.M.; visto l'art. 473 bis.51, comma 4, c.p.c.;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra nato a [...] il [...], e Parte_1 [...] nata a [...] il [...], celebrato a PARMA il Pt_2
22/05/2010 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
PARMA al n. 34, parte 2, Serie A, anno 2010;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle condizioni di cui al ricorso congiunto, qui da intendersi integralmente trascritte;
3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di PARMA di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
pagina 2 di 3 4. nulla sulle spese.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 26/06/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
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