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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 03/12/2025, n. 3574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3574 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4185/2023 R.G.
T R A
(P. Iva: , corrente in Ugento (LE), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Vito Nicola Ciullo come da mandato in atti, ricorrente
E
(c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Direttore p.t. dott.ssa e del Responsabile del Processo Legale dott.ssa Controparte_2
rappresentato e difeso dai funzionari dott.ssa dott. Controparte_3 Controparte_3
, dott.ssa dott.ssa , dott. Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 [...]
e dott.ssa ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.Lgs. CP_7 Controparte_8
14 settembre 2015, n. 149, resistente avente ad oggetto: opposizione all'ordinanza ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. 689/81
Conclusioni delle parti: Nell'udienza di discussione del 03 dicembre 2025 venivano precisate le conclusioni nei termini di cui in verbale.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso in opposizione ex art. 22 L. 689/81 depositato il 12.06.2023 Parte_1 impugnava dinanzi al Tribunale di Lecce l'ordinanza ingiunzione n. 267/2023, emessa dall' di il 15.03.2023 per complessivi € 14.421,30 Controparte_9 CP_1 chiedendo: - in via preliminare, sospenderne, anche con decreto inaudita altera parte,
l'efficacia esecutiva;
- nel merito, accertarne e dichiararne la nullità e/o l'inefficacia; - per l'effetto, annullare il provvedimento impugnato e dichiarare non dovute le sanzioni con lo stesso irrogate;
- con vittoria, in ogni caso, di spese e competenze di giudizio.
Esponeva: - di aver subito, in data 02.07.2021, una verifica da parte della Tenenza di Tricase della Guardia di Finanza presso il suo cantiere in Via Settembrini in Torre San Giovanni;
- che, a seguito di tale ispezione, gli agenti le avevano notificato, in pari data, verbale di primo accesso ispettivo, con cui avevano dato atto della presenza di quattro dipendenti, invitando la società a esibire la documentazione della loro assunzione;
- che la aveva prodotto i contratti di assunzione del 02.07.2021 e l'attestazione di Parte_1 adempimento degli obblighi contributivi;
- che, conclusa l'attività di verifica, gli agenti accertatori avevano notificato in data 27.08.2021 verbale unico di accertamento e notificazione di illecito amministrativo n. 004 di pari data, contestandole la violazione dell'art. 3 comma 3 D.L. 12/2002, convertito dalla L. 73/2002, modificato dall'art.22 co.1
D.Lgs. 151/2015 e dall'art.1 co. 445 lett. d) L. 145/2018, per aver impiegato, il 02.07.2021, quattro lavoratori dipendenti senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro;
- che, in data 16.05.2023, l' Controparte_10 le aveva notificato l'opposta ordinanza-ingiunzione per complessivi € 14.421,30, di cui €
8.400,00 per sanzione amministrativa, di cui sosteneva l'infondatezza e illegittimità per i seguenti motivi: 1) estinzione del diritto per intervenuta decadenza, stante la tardiva notifica dell'ordinanza ingiunzione, trasmessa solo il 16.05.2023 a 627 giorni dalla notifica del verbale unico di accertamento, avvenuta in data 27.08.2021; 2) inapplicabilità nella specie dell'obbligo di comunicazione preventiva di assunzione, trattandosi di assunzioni effettuate a causa di forza maggiore ovvero di avvenimenti di carattere straordinario che il datore di lavoro non avrebbe potuto oggettivamente prevedere con l'esercizio dell'ordinaria diligenza e tali da imporre un'assunzione immediata;
in ogni caso, esenzione dall'applicazione della maxi sanzione per avvenuta regolarizzazione del rapporto di lavoro e assolvimento degli obblighi di natura contributiva.
Fissata udienza di comparizione delle parti;
ritualmente notificati ricorso e decreto;
con comparsa depositata il 09.11.2023 si costituiva in giudizio l' Controparte_1 che, contestate le avverse deduzioni e richieste, chiedeva: 1) rigettare la richiesta di
[...] sospensione della esecutorietà della ordinanza ingiunzione opposta, per carenza di fumus boni iuris e periculum in mora;
2) rigettare l'opposizione, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dall'Amministrazione per resistere in giudizio, con applicazione delle previsioni di cui all'art. 9, comma 2, D.lgs. 149/2015.
Con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 20.12.2023 il Tribunale sospendeva l'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Escussi i testi indicati e ammessi;
disposta la sostituzione del magistrato assegnatario della causa;
nell'udienza del 03.12.2025, previo deposito di note conclusive, venivano precisate le conclusioni e, all'esito della discussione, il Tribunale decideva il ricorso, leggendo in udienza dispositivo e motivazione, dopo la Camera di Consiglio ed in assenza dei difensori, nelle more autorizzati ad allontanarsi.
Come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 9591 del
27.04.2006, in assenza di altri termini specifici previsti dalla L. n. 689/1981 deve ritenersi che il temine massimo per l'adozione dell'ordinanza ingiunzione sia quello di cinque anni previsto dall'art. 28 della stessa legge, decorrenti dal giorno in cui la violazione è stata commessa;
termine che nella specie è stato rispettato.
Con il medesimo arresto la Suprema Corte ha sancito il principio secondo cui il procedimento per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, di cui all'art. 18
L, 689/1981, non si deve concludere nel termine di 30 giorni (ora 90 giorni) previsto in via generale per la conclusione del procedimento amministrativo dall'art. 2 della L. 241/1990 ed applicabile in assenza di diverso termine specifico stabilito per legge o da regolamento.
Infatti, la L. 689/1981 delinea un procedimento a carattere contenzioso con una precisa scansione temporale a garanzia degli interessati (90 giorni per la notifica della violazione, se non vi è stata la contestazione immediata;
se ne viene fatta richiesta, revisione delle analisi eventualmente compiute;
nei successivi 60 giorni possibilità di pagamento in misura ridotta;
in mancanza, trasmissione del rapporto all'autorità competente e possibilità per gli interessati -entro 30 giorni dalla contestazione ovvero dalla notifica della violazione- di far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto scritti difensivi e documenti e chiedere di esser sentiti: così rispettivamente gli artt. 14, 15,
16, 17 e 18 della legge de qua).
Coerentemente, quindi, la L. 689/1981 non prevede alcun termine per la conclusione della fase decisoria del procedimento ivi disciplinato, essendo finalizzata la durata di tale fase all'esercizio del diritto di difesa da parte dell'interessato ed alla necessità di assicurare un migliore esercizio dei poteri sanzionatori della Pubblica Amministrazione.
Ne deriva l'infondatezza del primo dei rilievi sollevati da parte opponente.
Nel merito, in giudizio è risultato che: - in data 2.07.2021 militari in servizio presso la Guardia di finanza - Tenenza di Tricase effettuavano un accesso ispettivo presso un cantiere nel corso del quale riscontravano la presenza di quattro soggetti, Parte_1 impegnati in attività lavorativa, dei quali venivano acquisite a verbale spontanee dichiarazioni;
- nello specifico, , intonacatore, riferiva di aver iniziato a Parte_2 prestare attività lavorativa dal 02.07.2021, giorno dell'accesso ispettivo, di non essere stato assunto formalmente, di ricevere direttive dal titolare , e lavorare Controparte_11 insieme ai colleghi e;
riferiva di Parte_3 Parte_4 Controparte_12 aver iniziato a lavorare dal 02.07.2021, giorno dell'accesso ispettivo, in prova, con le mansioni di autista di autobotte, di ricevere le direttive da , e di avere Controparte_11 come collega l'intonacatore ; riferiva di aver iniziato a Parte_3 Parte_3 lavorare in prova dal 02.07.2021, giorno dell'accesso ispettivo, con le mansioni di intonacatore, di non essere stato assunto formalmente, di ricevere le direttive da CP_11
e di avere come colleghi e;
-
[...] Controparte_12 Parte_4 Parte_4
riferiva di aver iniziato a lavorare in prova dal 02.07.2021, giorno dell'accesso
[...] ispettivo, con le mansioni di operaio, di ricevere le direttive da e , in quanto Pt_3 Pt_2 intonacatori e colleghi di lavoro;
- che, in data 12.07.2021, la aveva esibito agli Parte_1 accertatori della G.D.F. comunicazioni di assunzione obbligatoria relativa a detti CP_13 lavoratori, inviate al Centro per l'Impiego in data 02.07.2021, in orario successivo all'accesso ispettivo: - che i militari della G.D.F., reputando irregolare l'assunzione dei lavoratori, avevano notificato a verbale unico di accertamento del 27.08.2021, Parte_1 diffidandola a sanare le inosservanze ed a mantenere in servizio per 90 giorni i suddetti lavoratori;
- che, ritenendo che non avesse ottemperato alla diffida, la G.D.F. Parte_1 trasmetteva rapporto ex art.17 L. 689/81 all'Ispettorato del Lavoro che, valutati gli atti di accertamento, aveva emesso l'ordinanza ingiunzione impugnata: - che, nel corso dell'escussione testimoniale, , , e Parte_2 Parte_3 Controparte_12 [...]
confermavano di aver iniziato a lavorare per il 02 07.2021, Parte_4 Parte_1 giorno dell'accesso ispettivo (così : “confermo che, come dichiarato ai Parte_2 militari della Guardia di Finanza, ho iniziato a lavorare il 2 luglio 2021, giorno dell'ispezione; … la sera del 1 luglio, mi chiamava pregandomi di Controparte_11 presentarmi la mattina dopo sul cantiere perché doveva finire in tempo dei lavori per via di alcuni finanziamenti”; così : ”vero che la sera del 1/07/2021 venivo Parte_3 contattato da , socio della per iniziare a lavorare la Controparte_11 Parte_1 mattina successiva, il 2/07/2021, presso il cantiere in Torre San CP_14
Giovanni, in quanto erano assenti due operai … vero che il giorno 02/07/2021 non vi erano sul cantiere i sigg. e , che ho conosciuto Parte_5 Controparte_15 successivamente …; vero che ho iniziato a lavorare in prova presso il cantiere in data
2/07/2021 … non vi era comunicazione di assunzione perché ero in prova”; così CP_12
: “confermo di aver iniziato a lavorare alle dipendenze di il 02/07/2021,
[...] Pt_1 giorno dell'ispezione da parte della Guardia di Finanza … vero che nella serata dell'1 luglio 2021, il sig. mi contattava per chiedermi di andare a lavorare Controparte_11 la mattina successiva perché aveva necessità di manodopera”; così : Parte_4
“vero che come dichiarato ai militari della GdF iniziai a lavorare presso il cantiere oggetto di ispezione il giorno2/07/2021 ossia il giorno dell'accesso ispettivo … vero che dichiarai di aver iniziato quel giorno in prova … vero che venni assunto quel giorno … fui contattato dal titolare della Sigma perché avevano bisogno di manodopera”).
Può, quindi, ritenersi dimostrato in giudizio: - che i rapporti di lavoro accertati avevano avuto inizio il giorno stesso della verifica;
- che i lavoratori in questione erano stati chiamati per ragioni di forza maggiore (derivanti dall'imprevista assenza dal cantiere di due dipendenti, e e dalla natura agevolata dei lavori, Controparte_16 Controparte_15 prevista dal progetto , in forza della quale doveva essere rispettato il previsto CP_17 termine di completamento, a pena di revoca dell'agevolazione); - che l'assunzione era stata formalizzata nel medesimo giorno di inizio dell'attività subordinata, nel rispetto delle disposizioni di cui alla Circolare n. 440/2007 del Ministero del Lavoro.
Con detta circolare, infatti, il Ministero del Lavoro ha regolamentato alcuni casi di assunzione dei lavoratori in esenzione dall'obbligo di comunicazione entro il giorno antecedente a quello dell'assunzione, stabilendo che per le assunzioni effettuate a causa di forza maggiore (ovvero di avvenimenti di carattere straordinario che il datore di lavoro non avrebbe potuto oggettivamente prevedere con l'esercizio dell'ordinaria diligenza e che siano tali da rendere necessaria un'assunzione immediata), la relativa comunicazione ai competenti Uffici deve essere effettuata entro il primo giorno utile e, comunque, non oltre il quinto giorno successivo all'assunzione, come nella specie effettuato.
Ne deriva la fondatezza, sotto detto profilo, della proposta opposizione, con conseguente annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata e delle sanzioni con essa irrogate.
All'accoglimento del ricorso segue il regolamento delle spese e competenze di lite, liquidate come in dispositivo, secondo i valori medi dei parametri di cui al d.m. 37/2018 per lo scaglione di riferimento, e per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria/di trattazione e decisionale, ridotti del 30% per l'assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, I Sezione civile, in composizione monocratica in persona del Giudice
Onorario Avv. Silvia Rosato, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, così provvede:
1) in accoglimento dell'opposizione, annulla l'ordinanza ingiunzione n. 267/2023 emessa dall' di il 15.03.2023; Controparte_9 CP_1
2) condanna l al pagamento in favore Controparte_10 della ricorrente delle spese e competenze di lite, liquidate in complessivi € Parte_1
3.797,70, di cui € 243,80 per esborsi ed € 3.553,90 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, cap e iva nelle misure dovute sulle voci soggette. Esecutività come per legge.
Lecce, addì 03 dicembre 2025 Il Giudice Onorario
(Avv. Silvia Rosato)
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, I Sezione civile, in composizione monocratica in persona del Giudice
Onorario Avv. Silvia Rosato, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, così provvede:
1) rigetta l'opposizione,;
2) compensa integralmente fra le parti le spese e competenze di lite.
Esecutività come per legge.
Lecce, addì 13 marzo 2024 Il Giudice Onorario
(Avv. Silvia Rosato)