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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 20/10/2025, n. 1253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1253 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5968/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa CL MI Presidente rel.
Dott.ssa Michela Benedetta Bordieri Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
16.9.2025, assunto in decisione in data 13.10.2025 e vertente tra
(c.f. ) nata in [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ), nato in [...] il [...], entrambi con Parte_2 C.F._2
l'avvocato Valerio Pozzoni ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Monza, via Vittorio Emanuele
II 26;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
• pronunciare la separazione personale dei coniugi e ai sensi Parte_1 Parte_2 dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.;
• ordinare al Comune di Monza di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si e sciolta a far tempo dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) La casa coniugale viene assegnata alla moglie che la abiterà insieme alle figlie minorenni e Per_1
con tutti gli arredi e/o beni mobili ivi staggiti, mentre il marito trasferirà la propria residenza altrove;
Per_2
3) La moglie s'impegna ad acquistare la quota della casa di proprietà del marito che accetta a fronte del versamento della somma di €35000,00 (conquantottomila,00), accollandosi altresì la quota di mutuo residuo in misura del 100% impegnandosi a sottoscrivere formale atto di accollo
I coniugi hanno raggiunto l'intesa che quale elemento funzionale ed indispensabile al raggiungimento dell'accordo consensuale di separazione il marito s'impegni come in effetti si impegna a cedere la quota del
50% della sua proprietà dell'immobile in via San Rocco N°29, Monza (MB), (foglio 116, particella 189, sub
103, cat A-3, vani 5 e cantina, alla moglie che accetta
La moglie s'impegna a versare la somma di €35000,00 al marito che accetta a fronte del trasferimento del
50% della casa coniugale come sopra e contestualmente s'impegna ad accollarsi la somma di mutuo residua
Il marito s'impegna a continuare a versare la quota del finanziamento N°03960783 per l'auto BMW (auto intestata al Sig finanziamento intestato alla Sigra impegnandosi altresì a intestarlo a proprio Pt_2 Pt_1 nome
4) Il padre contribuirà, a decorrere dal mese successivo al deposito del presente ricorso, al mantenimento delle figlie fino alla loro autosufficienza economica, nella misura mensile pari ad Euro 500,00 (Euro 500/00), per dodici mensilità l'anno, da corrispondersi alla madre in via anticipata, entro il 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario;
tale somma sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT costo vita a decorrere dal luglio 2025;
Il marito s'impegna altresì a cedere la propria quota di assegno unico alla moglie di €200,00 integrando, pertanto, la sua quota di mantenimento per le figlie in €700,00
Il padre si impegna a contribuire alle spese extra assegno relative alle figlie nella misura dell'50%, secondo i criteri delle “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di
Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati pagina 2 di 5 dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale;- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche
o da enti territoriali);- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare
e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.;
10) tutti gli arredi, i beni mobili e le suppellettili della casa familiare rimarranno alla signora Pt_1
10) i coniugi acconsentono al reciproco rilascio del passaporto per le figlie;
11) le spese legali saranno compensate tra le parti, anche i contributi unificati saranno ripartiti al 50%.
pagina 3 di 5 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 22.5.2017 a Durazzo Parte_1 Parte_2
(Albania), trascritto al n. 218 p. 2 s. c anno 2024 a Monza;
- Dall'unione sono nate , in data 15.5.2020 e in data 8.12.2021. Per_1 Per_2
-i coniugi sono comparsi avanti al Presidente designato alla udienza in data 13.10.2025, svoltasi con la trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( , 15.5.2020 e 8.12.2021) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un Per_1 Per_2 quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
- avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
P Q M
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 18.9.2025 da Pt_1
e ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
[...] Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in data 22.5.2017 in Durazzo (Albania), prendendo atto delle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Monza, per le annotazioni di legge (atto n.
2018 parte II serie C anno 2024);
3. rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 16.10.2025.
pagina 4 di 5 Il Presidente est.
CL MI
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa CL MI Presidente rel.
Dott.ssa Michela Benedetta Bordieri Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
16.9.2025, assunto in decisione in data 13.10.2025 e vertente tra
(c.f. ) nata in [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ), nato in [...] il [...], entrambi con Parte_2 C.F._2
l'avvocato Valerio Pozzoni ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Monza, via Vittorio Emanuele
II 26;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
• pronunciare la separazione personale dei coniugi e ai sensi Parte_1 Parte_2 dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.;
• ordinare al Comune di Monza di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si e sciolta a far tempo dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) La casa coniugale viene assegnata alla moglie che la abiterà insieme alle figlie minorenni e Per_1
con tutti gli arredi e/o beni mobili ivi staggiti, mentre il marito trasferirà la propria residenza altrove;
Per_2
3) La moglie s'impegna ad acquistare la quota della casa di proprietà del marito che accetta a fronte del versamento della somma di €35000,00 (conquantottomila,00), accollandosi altresì la quota di mutuo residuo in misura del 100% impegnandosi a sottoscrivere formale atto di accollo
I coniugi hanno raggiunto l'intesa che quale elemento funzionale ed indispensabile al raggiungimento dell'accordo consensuale di separazione il marito s'impegni come in effetti si impegna a cedere la quota del
50% della sua proprietà dell'immobile in via San Rocco N°29, Monza (MB), (foglio 116, particella 189, sub
103, cat A-3, vani 5 e cantina, alla moglie che accetta
La moglie s'impegna a versare la somma di €35000,00 al marito che accetta a fronte del trasferimento del
50% della casa coniugale come sopra e contestualmente s'impegna ad accollarsi la somma di mutuo residua
Il marito s'impegna a continuare a versare la quota del finanziamento N°03960783 per l'auto BMW (auto intestata al Sig finanziamento intestato alla Sigra impegnandosi altresì a intestarlo a proprio Pt_2 Pt_1 nome
4) Il padre contribuirà, a decorrere dal mese successivo al deposito del presente ricorso, al mantenimento delle figlie fino alla loro autosufficienza economica, nella misura mensile pari ad Euro 500,00 (Euro 500/00), per dodici mensilità l'anno, da corrispondersi alla madre in via anticipata, entro il 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario;
tale somma sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT costo vita a decorrere dal luglio 2025;
Il marito s'impegna altresì a cedere la propria quota di assegno unico alla moglie di €200,00 integrando, pertanto, la sua quota di mantenimento per le figlie in €700,00
Il padre si impegna a contribuire alle spese extra assegno relative alle figlie nella misura dell'50%, secondo i criteri delle “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di
Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati pagina 2 di 5 dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale;- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche
o da enti territoriali);- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare
e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.;
10) tutti gli arredi, i beni mobili e le suppellettili della casa familiare rimarranno alla signora Pt_1
10) i coniugi acconsentono al reciproco rilascio del passaporto per le figlie;
11) le spese legali saranno compensate tra le parti, anche i contributi unificati saranno ripartiti al 50%.
pagina 3 di 5 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 22.5.2017 a Durazzo Parte_1 Parte_2
(Albania), trascritto al n. 218 p. 2 s. c anno 2024 a Monza;
- Dall'unione sono nate , in data 15.5.2020 e in data 8.12.2021. Per_1 Per_2
-i coniugi sono comparsi avanti al Presidente designato alla udienza in data 13.10.2025, svoltasi con la trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( , 15.5.2020 e 8.12.2021) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un Per_1 Per_2 quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
- avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
P Q M
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 18.9.2025 da Pt_1
e ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
[...] Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in data 22.5.2017 in Durazzo (Albania), prendendo atto delle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Monza, per le annotazioni di legge (atto n.
2018 parte II serie C anno 2024);
3. rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 16.10.2025.
pagina 4 di 5 Il Presidente est.
CL MI
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