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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 81/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 2, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CASSANO PAOLO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 969/2025 depositato il 23/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
contro
Comune di Lesina - Indirizzo_2
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 080/1045/2025 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 927/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: discute il ricorso e si riporta ai propri scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. 080/1045/2025 del 31.5.2025, notificatogli il 10.7.25, con il quale il Comune di Lesina gli ha richiesto il pagamento del 50% della IMU 2020 in relazione all'immobile di sua proprietà sito in loc. “Luogo_1” di quel Comune. Ha esposto di aver versato il tributo soltanto nella misura del 50% in quanto l'immobile versa in condizioni di oggettiva inabitabilità, al pari di tutti quelli siti in loc. “Luogo_1”, non essendo l'intera area dotata di rete idrica, elettrica e fognaria.
Ha soggiunto di aver inviato al Comune di Lesina in data 14.202.2017, al fine di beneficiare della riduzione d'imposta, apposita richiesta di perizia per l'accertamento delle oggettive condizioni di inabitabilità dell'immobile, richiesta rimasta inevasa.
Ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato posto che la riduzione d'imposta già prevista dall'art. 8 del d. lgs. n. 504/1992, in tema di ICI, è stata estesa anche all'IMU dall'art. 1, comma 747, della L. n. 160/2019.
Il Comune di Lesina non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che, pur mancando un formale accertamento dell'ufficio tecnico comunale, peraltro debitamente sollecitato dal ricorrente, nonché una formale dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R.
n. 445/2000, lo stato di inabitabilità del fabbricato per carenza di infrastrutture deve intendersi ben noto all'ente impositore, visti i numerosi contenziosi in essere instaurati dallo stesso ricorrente e da altri proprietari di fabbricati insistenti nella medesima località. Agli atti è la perizia giurata del Nom_1 commissionata da altri proprietari, che conferma gli assunti del ricorrente.
Il Comune di Lesina, non costituitosi, nulla ha dedotto per sostenere la legittimità del provvedimento impugnato.
Sussistono, pertanto, tutti i presupposti per la concessione della parziale esenzione dal pagamento del tributo nella misura del 50% ai sensi dell'art. 1, comma 747, della L. n. 160/2019. Di conseguenza, il provvedimento impugnato, con il quale l'ente impositore pretende il pagamento del residuo 50% in aggiunta a quello già versato dal contribuente, deve essere annullato.
Il contribuente, costituitosi personalmente, va rimborsato delle spese sostenute, liquidate forfettariamente in dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato;
condanna il Comune di Lesina al rimborso delle spese di lite sostenute da Ricorrente_1, liquidate in euro 100.
Così deciso in Foggia, il 19 dicembre 2025
Il giudice monocratico
AO SS
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 2, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CASSANO PAOLO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 969/2025 depositato il 23/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
contro
Comune di Lesina - Indirizzo_2
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 080/1045/2025 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 927/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: discute il ricorso e si riporta ai propri scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. 080/1045/2025 del 31.5.2025, notificatogli il 10.7.25, con il quale il Comune di Lesina gli ha richiesto il pagamento del 50% della IMU 2020 in relazione all'immobile di sua proprietà sito in loc. “Luogo_1” di quel Comune. Ha esposto di aver versato il tributo soltanto nella misura del 50% in quanto l'immobile versa in condizioni di oggettiva inabitabilità, al pari di tutti quelli siti in loc. “Luogo_1”, non essendo l'intera area dotata di rete idrica, elettrica e fognaria.
Ha soggiunto di aver inviato al Comune di Lesina in data 14.202.2017, al fine di beneficiare della riduzione d'imposta, apposita richiesta di perizia per l'accertamento delle oggettive condizioni di inabitabilità dell'immobile, richiesta rimasta inevasa.
Ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato posto che la riduzione d'imposta già prevista dall'art. 8 del d. lgs. n. 504/1992, in tema di ICI, è stata estesa anche all'IMU dall'art. 1, comma 747, della L. n. 160/2019.
Il Comune di Lesina non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che, pur mancando un formale accertamento dell'ufficio tecnico comunale, peraltro debitamente sollecitato dal ricorrente, nonché una formale dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R.
n. 445/2000, lo stato di inabitabilità del fabbricato per carenza di infrastrutture deve intendersi ben noto all'ente impositore, visti i numerosi contenziosi in essere instaurati dallo stesso ricorrente e da altri proprietari di fabbricati insistenti nella medesima località. Agli atti è la perizia giurata del Nom_1 commissionata da altri proprietari, che conferma gli assunti del ricorrente.
Il Comune di Lesina, non costituitosi, nulla ha dedotto per sostenere la legittimità del provvedimento impugnato.
Sussistono, pertanto, tutti i presupposti per la concessione della parziale esenzione dal pagamento del tributo nella misura del 50% ai sensi dell'art. 1, comma 747, della L. n. 160/2019. Di conseguenza, il provvedimento impugnato, con il quale l'ente impositore pretende il pagamento del residuo 50% in aggiunta a quello già versato dal contribuente, deve essere annullato.
Il contribuente, costituitosi personalmente, va rimborsato delle spese sostenute, liquidate forfettariamente in dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato;
condanna il Comune di Lesina al rimborso delle spese di lite sostenute da Ricorrente_1, liquidate in euro 100.
Così deciso in Foggia, il 19 dicembre 2025
Il giudice monocratico
AO SS