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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 16/12/2025, n. 1866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1866 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di GE
Sezione Lavoro
N.R.G. 209/2025
Il Giudice ET OR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1
CO FR e UL IM ZI
ricorrente contro rappresentato e Controparte_1
difeso dal Dott. CONTI GIAMPIERO resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 21.1.2025 chiedeva di accertare e Parte_1
dichiarare l'illegittimità e conseguente la nullità e/o inefficacia dei bollettini afferenti dal primo turno di nomina per l'a.s. 2024/2025, nella classe di concorso A027, e di tutti quelli successivi nella parte in cui non lo includono quale soggetto destinatario di proposta di contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, 30/6/2025; per l'effetto accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta del
[...]
del merito consistita nella mancata proposta al ricorrente di Controparte_1
conferimento d'incarico a tempo determinato presso le diverse istituzioni scolastiche individuate a partire dal primo turno di nomina per l'a.s.
2024/2025, nella classe di concorso A027, e di tutti quelli successivi nella parte in cui non includono il docente quale soggetto Parte_1
destinatario di proposta di contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, 30/6/2025 (con tutte le correlative pretese ripristinatorie e risarcitorie).
Esponeva:
- di aver presentato rituale istanza telematica per la classe di concorso
A027 Matematica e Fisica, per l'inserimento nella graduatoria provinciale e d'istituto per le supplenze di cui all'art. 4 commi 6-bis e 6-ter della legge
3.05.1999 n.124 per il conferimento delle relative supplenze (in tutti i
Comuni della Provincia di GE), risultando 55 ° in graduatoria (con punti 67) per la classe A027;
-che, in particolare, a partire dal 19° incarico conferito, erano stati scelti quattro docenti tutti collocati in una posizione successiva e con punteggio inferiore e segnatamente i docenti , Persona_1 Persona_2
(anche se per il vero occorre fin Persona_3 Persona_4
d'ora, tuttavia, evidenziare che tale assunto risulta corretto solo in relazione a tali ultimi due nominativi posto Che il registrava punti 89 e Per_1
l' punti 79); Per_2
- che analoga situazione si era verificata per i vari turni successivi dal secondo al quinto (v. elenchi alle pagg. 4 e 5 del ricorso introduttivo) e che esso istante avrebbe dovuto essere nominato al posto del suddetto prof.
(v. sopra), posizione 57 punti 63. Per_3
La questione involge una questione ben nota in questo Tribunale.
Pag. 2 di 6 Secondo l'interpretazione fornita dal Ministero in ordine al contenuto dell'articolo 12 dell'ordinanza ministeriale n. 88/2024, ove i candidati
(come nella specie) non scelgano tutte le (150) sedi disponibili, potrebbero andare incontro ad una situazione quale quella qui in esame: ovvero, se nel turno di nomina in cui viene preso in considerazione il proprio posto in graduatoria non vi sia una sede per cui è stata espressa la preferenza, non solo si viene esclusi da quel turno (il che appare ragionevole) ma non si viene più chiamati, neppure in seguito.
Recita il comma 4 dell'art. 12 cit.:
“la mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui
l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi
e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento”.
Vi è però che qui, prima di pronunciarsi circa la legittimità o meno di tale procedura, vi è che, come evidenziato dal nelle sue difese, anche CP_1
nella teorica ipotesi di “ripescaggio” dell'istante, risulta ex actis che vi
Pag. 3 di 6 erano tanti altri docenti con punteggio superiore al ricorrente nella GPS 2^ fascia per la cl. A027, parimenti considerati rinunciatari, secondo la particolare procedura di che trattasi.
Infatti, come può evincersi dall'esame del primo bollettino di nomina, dalla posizione successiva alla docente (pos.37 GPS 2 Fascia Persona_2
A027) alla posizione 55 occupata dal ricorrente vi sono stati tanti altri docenti considerati parimenti rinunciatari della proposta di assunzione elaborata dal sistema per la sede del Liceo Majorana di Lampedusa che avrebbero, pertanto, sulla base delle motivazioni vantate dalla controparte, il teorico diritto di ripartecipare alle operazioni per l'assegnazione della cattedra (e/o delle cattedre) liberatasi successivamente (cfr. Allegato nr.2 ed Allegati da nr.10 a nr.22 non contestati da parte ricorrente).
Alla luce di quanto esposto, dunque, l'eventuale declaratoria di illegittimità della procedura non avrebbe alcuna attuale e concreta utilita per la ricorrente, la quale non era in posizione utile per il conseguimento dell'incarico di supplenza in questione.
Per cui non risulta soddisfatto il requisito dell'interesse ad agire ex art. 100
c.p.c., dovendo altresì sussistere, in concreto, ragionevoli possibilità per parte ricorrente di ottenere l'utilità richiesta, anche al fine di evitare la creazione di aspettative giudiziarie meramente ipotetiche o del tutto eventuali;
in altre parole l'istante avrebbe dovuto qui dimostrare di aver diritto ad un risarcimento del danno da perdita di chance.
A tale riguardo il , a mero titolo esemplificativo, ha indicato ben CP_1
13 docenti i quali hanno pacificamente indicato le medesime preferenze dell'istante e che, pur precedendolo in graduatoria, sono stati parimenti
Pag. 4 di 6 ritenuti rinunciatari per non aver inserito la sede di Lampedusa.
Né la ridetta prova di resistenza risulta assolta tramite le mere – ed ipotetiche - allegazioni (tra l'altro affatto documentate) contenute nelle note difensive dell'attore dell'11.4.2025 e del 15.12.2025 posto che da queste ultime è dato di evincere solo che i tredici “rinunciatari” di cui sopra sono risultati definitivamente “esclusi”; in altre parole, alcunchè di preciso è dato di sapere in ordine a quella che avrebbe potuto (rectius dovuto) essere la corretta graduatoria definitiva ove l'algoritmo fosse stato applicato nel senso propugnato dal ricorrente, assegnando cioè, a chi precedeva l'istante, le sedi richieste secondo il rispettivo ordine di preferenza;
tanto più che, contrariamente a quanto dedotto dall'istante in sede di ricorso introduttivo, quest'ultimo, a ben vedere, nell'originaria domanda non aveva chiesto di essere nominato “in tutti i comuni della provincia di GE” (cosa che, ove corretta, avrebbe comportato l'assegnazione di una cattedra) ma soltanto in 7 dei 43 comuni (ovvero , Per_5 Per_6 Per_7 Per_8
GE ed , il che comporta che l'eventuale Persona_9 Per_10
simulazione andrebbe in ogni caso compiuta tenendo conto di tale differente emergenza.
Inoltre, in base a quanto prospettato nel ricorso (v. pag. 6), la causa petendi
è stata prospettata nel senso che l'istante avrebbe dovuto essere destinatario della cattedra completa assegnata al docente dal 6.9.2024 (v. Per_3
anche le relative conclusioni), laddove si è visto ampiamente sopra, che ben altri, a tutto voler concedere, erano gli aspiranti che avrebbe potuto semmai ambire a tale cattedra.
Senza contare che come evidenziato e documentato dal e non CP_1
contestato dall'istante, risulta pure che quest'ultimo ha ottenuto la nomina
Pag. 5 di 6 dalle Graduatorie d'Istituto, per la classe di concorso A027 sino al termine delle attività didattiche, esattamente, dal 09.01.2025 al 31.06.2025 presso l' di il che gli consente in Controparte_2 Per_5
ogni caso di maturare il punteggio reclamato di 12 punti (massimo conseguibile, corrispondente all'anno di servizio o almeno 180 gg.), oltre, ovviamente, ad essere retribuito per l'intero periodo.
Va da sé che la domanda va integralmente disattesa come da dispositivo.
Le spese possono essere integralmente compensate attesa l'obiettiva complessità in fatto ed in diritto della questione.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando così provvede: rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
compensa integralmente le spese tra le parti.
16/12/2025 Il Giudice
ET OR
Pag. 6 di 6
Sezione Lavoro
N.R.G. 209/2025
Il Giudice ET OR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1
CO FR e UL IM ZI
ricorrente contro rappresentato e Controparte_1
difeso dal Dott. CONTI GIAMPIERO resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 21.1.2025 chiedeva di accertare e Parte_1
dichiarare l'illegittimità e conseguente la nullità e/o inefficacia dei bollettini afferenti dal primo turno di nomina per l'a.s. 2024/2025, nella classe di concorso A027, e di tutti quelli successivi nella parte in cui non lo includono quale soggetto destinatario di proposta di contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, 30/6/2025; per l'effetto accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta del
[...]
del merito consistita nella mancata proposta al ricorrente di Controparte_1
conferimento d'incarico a tempo determinato presso le diverse istituzioni scolastiche individuate a partire dal primo turno di nomina per l'a.s.
2024/2025, nella classe di concorso A027, e di tutti quelli successivi nella parte in cui non includono il docente quale soggetto Parte_1
destinatario di proposta di contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, 30/6/2025 (con tutte le correlative pretese ripristinatorie e risarcitorie).
Esponeva:
- di aver presentato rituale istanza telematica per la classe di concorso
A027 Matematica e Fisica, per l'inserimento nella graduatoria provinciale e d'istituto per le supplenze di cui all'art. 4 commi 6-bis e 6-ter della legge
3.05.1999 n.124 per il conferimento delle relative supplenze (in tutti i
Comuni della Provincia di GE), risultando 55 ° in graduatoria (con punti 67) per la classe A027;
-che, in particolare, a partire dal 19° incarico conferito, erano stati scelti quattro docenti tutti collocati in una posizione successiva e con punteggio inferiore e segnatamente i docenti , Persona_1 Persona_2
(anche se per il vero occorre fin Persona_3 Persona_4
d'ora, tuttavia, evidenziare che tale assunto risulta corretto solo in relazione a tali ultimi due nominativi posto Che il registrava punti 89 e Per_1
l' punti 79); Per_2
- che analoga situazione si era verificata per i vari turni successivi dal secondo al quinto (v. elenchi alle pagg. 4 e 5 del ricorso introduttivo) e che esso istante avrebbe dovuto essere nominato al posto del suddetto prof.
(v. sopra), posizione 57 punti 63. Per_3
La questione involge una questione ben nota in questo Tribunale.
Pag. 2 di 6 Secondo l'interpretazione fornita dal Ministero in ordine al contenuto dell'articolo 12 dell'ordinanza ministeriale n. 88/2024, ove i candidati
(come nella specie) non scelgano tutte le (150) sedi disponibili, potrebbero andare incontro ad una situazione quale quella qui in esame: ovvero, se nel turno di nomina in cui viene preso in considerazione il proprio posto in graduatoria non vi sia una sede per cui è stata espressa la preferenza, non solo si viene esclusi da quel turno (il che appare ragionevole) ma non si viene più chiamati, neppure in seguito.
Recita il comma 4 dell'art. 12 cit.:
“la mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui
l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi
e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento”.
Vi è però che qui, prima di pronunciarsi circa la legittimità o meno di tale procedura, vi è che, come evidenziato dal nelle sue difese, anche CP_1
nella teorica ipotesi di “ripescaggio” dell'istante, risulta ex actis che vi
Pag. 3 di 6 erano tanti altri docenti con punteggio superiore al ricorrente nella GPS 2^ fascia per la cl. A027, parimenti considerati rinunciatari, secondo la particolare procedura di che trattasi.
Infatti, come può evincersi dall'esame del primo bollettino di nomina, dalla posizione successiva alla docente (pos.37 GPS 2 Fascia Persona_2
A027) alla posizione 55 occupata dal ricorrente vi sono stati tanti altri docenti considerati parimenti rinunciatari della proposta di assunzione elaborata dal sistema per la sede del Liceo Majorana di Lampedusa che avrebbero, pertanto, sulla base delle motivazioni vantate dalla controparte, il teorico diritto di ripartecipare alle operazioni per l'assegnazione della cattedra (e/o delle cattedre) liberatasi successivamente (cfr. Allegato nr.2 ed Allegati da nr.10 a nr.22 non contestati da parte ricorrente).
Alla luce di quanto esposto, dunque, l'eventuale declaratoria di illegittimità della procedura non avrebbe alcuna attuale e concreta utilita per la ricorrente, la quale non era in posizione utile per il conseguimento dell'incarico di supplenza in questione.
Per cui non risulta soddisfatto il requisito dell'interesse ad agire ex art. 100
c.p.c., dovendo altresì sussistere, in concreto, ragionevoli possibilità per parte ricorrente di ottenere l'utilità richiesta, anche al fine di evitare la creazione di aspettative giudiziarie meramente ipotetiche o del tutto eventuali;
in altre parole l'istante avrebbe dovuto qui dimostrare di aver diritto ad un risarcimento del danno da perdita di chance.
A tale riguardo il , a mero titolo esemplificativo, ha indicato ben CP_1
13 docenti i quali hanno pacificamente indicato le medesime preferenze dell'istante e che, pur precedendolo in graduatoria, sono stati parimenti
Pag. 4 di 6 ritenuti rinunciatari per non aver inserito la sede di Lampedusa.
Né la ridetta prova di resistenza risulta assolta tramite le mere – ed ipotetiche - allegazioni (tra l'altro affatto documentate) contenute nelle note difensive dell'attore dell'11.4.2025 e del 15.12.2025 posto che da queste ultime è dato di evincere solo che i tredici “rinunciatari” di cui sopra sono risultati definitivamente “esclusi”; in altre parole, alcunchè di preciso è dato di sapere in ordine a quella che avrebbe potuto (rectius dovuto) essere la corretta graduatoria definitiva ove l'algoritmo fosse stato applicato nel senso propugnato dal ricorrente, assegnando cioè, a chi precedeva l'istante, le sedi richieste secondo il rispettivo ordine di preferenza;
tanto più che, contrariamente a quanto dedotto dall'istante in sede di ricorso introduttivo, quest'ultimo, a ben vedere, nell'originaria domanda non aveva chiesto di essere nominato “in tutti i comuni della provincia di GE” (cosa che, ove corretta, avrebbe comportato l'assegnazione di una cattedra) ma soltanto in 7 dei 43 comuni (ovvero , Per_5 Per_6 Per_7 Per_8
GE ed , il che comporta che l'eventuale Persona_9 Per_10
simulazione andrebbe in ogni caso compiuta tenendo conto di tale differente emergenza.
Inoltre, in base a quanto prospettato nel ricorso (v. pag. 6), la causa petendi
è stata prospettata nel senso che l'istante avrebbe dovuto essere destinatario della cattedra completa assegnata al docente dal 6.9.2024 (v. Per_3
anche le relative conclusioni), laddove si è visto ampiamente sopra, che ben altri, a tutto voler concedere, erano gli aspiranti che avrebbe potuto semmai ambire a tale cattedra.
Senza contare che come evidenziato e documentato dal e non CP_1
contestato dall'istante, risulta pure che quest'ultimo ha ottenuto la nomina
Pag. 5 di 6 dalle Graduatorie d'Istituto, per la classe di concorso A027 sino al termine delle attività didattiche, esattamente, dal 09.01.2025 al 31.06.2025 presso l' di il che gli consente in Controparte_2 Per_5
ogni caso di maturare il punteggio reclamato di 12 punti (massimo conseguibile, corrispondente all'anno di servizio o almeno 180 gg.), oltre, ovviamente, ad essere retribuito per l'intero periodo.
Va da sé che la domanda va integralmente disattesa come da dispositivo.
Le spese possono essere integralmente compensate attesa l'obiettiva complessità in fatto ed in diritto della questione.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando così provvede: rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
compensa integralmente le spese tra le parti.
16/12/2025 Il Giudice
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