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Sentenza 4 novembre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 04/11/2024, n. 1543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1543 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
358/ 2024 r.g.a.c.c.
Tribunale Ordinario di Trani
VERBALE UDIENZA DEL 04.11.2024
Alle ore 09.36, con l'assistenza del funzionario , dott.ssa Chiara Dinoia, viene chiamato il Pt_1
procedimento in epigrafe.
È presente per l'avv. DI NOIA PAOLO. CP_1
È presente per il Controparte_2
funzionario delegato MICHELE OV MO in sostituzione di . Controparte_3
Il Giudice
invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
Si dà ingresso alla discussione orale.
L'avv. DI NOIA PAOLO precisa le conclusioni riportandosi agli scritti difensivi e alle note conclusive chiede l'accoglimento dell'opposizione per le ragioni ampiamente esposte.
Il dott. MICHELE OV MO precisa le conclusioni riportandosi agli scritti difensivi e alle note conclusive, chiedendo il rigetto dell'opposizione proposta stante l'infondatezza della stessa.
A questo punto, i procuratori delle parti chiedono che la causa venga decisa.
Il Giudice
decide come da allegata sentenza.
Trani, 04.11.2024 Il Giudice
dott.ssa Roberta Picardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Giudice in composizione monocratica, Roberta Picardi, all'udienza del 4.11.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1 nella causa civile iscritta al n. 358/2024 del Ruolo Generale
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa come da CP_1
procura alle liti in atti dall'avv. Paolo Di Noia,presso il cui studio è elettivamente domiciliata
-opponente-
E
, rappresentata e difesa a mezzo del Funzionario delegato, Avv. CP_2 CP_3
, con domicilio eletto a Foggia presso la via Marchese de Rosa
[...]
-convenuta-
OGGETTO: “opposizione ordinanza ingiunzione ex art. 22 l. 689/1981 e art. 6, comma 4, lett. d)
d.lgs 150/2011”
CONCLUSIONI: Come da atti introduttivi e verbale dell'odierna udienza di cui la sentenza costituisce parte integrante
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01.02.2024, in persona del suo legale rappresentante CP_1
pro tempore, ha opposto l'Ordinanza di Confisca amministrativa e di Distruzione della merce sequestrata n. 230/2023/BAT, emessa in data 09/01/2024 (con prot. AOO_149/8726) dalla
[...]
di Foggia, con la quale si ordina e ingiunge alla Controparte_4
ricorrente la confisca amministrativa e la distruzione «di nr. 2000 articoli OC [Materiale ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti] (per complessivi 300 kg) di cartoncini alto spessore accoppiato alluminio plastificato da barriera per la realizzazione di vassoi per dolci (OC)», per aver detenuto e stoccato nel proprio deposito-magazzino tali articoli in assenza della prescritta D.I.A.
(Dichiarazione Inizio Attività), in violazione a quanto stabilito dalle disposizioni di cui all'art. 6, commi
1-4 del D.lgs. n. 29/20071, così come descritto nel verbale di sequestro amministrativo n. 12/404 di prot.
2 (690) redatto in data 16 ottobre 2023 dal Comando Carabinieri N.A.S. di Bari.
A fondamento dell'opposizione, ha dedotto di non aver commesso la violazione CP_1
contestata e tanto per le seguenti ragioni: gli articoli OC erano stati acquistati il 7/14.9.2020 da altra ditta, di , che aveva esercitato la sua attività fino al mese di settembre 2023 nei locali Persona_1
sede della ditta opponente ove aveva lasciato in giacenza quel materiale, cui l'opponente è pertanto estranea;
produce imballi secondari e terziari e non è pertanto tenuta alla CP_1
comunicazione prevista dall'art. 6 d.lgs 29/2017, fatto questo verbalizzato anche da personale dell'ASL
BT, interpellata a riguardo dalla stessa opponente;
il materiale rinvenuto sulle pedana è privo di etichette che lo rendano qualificabile come in ogni caso, non era destinato alla vendita e pertanto non CP_5
risultava immesso sul mercato come invece prevede l'art. 2 del Regolamento 1935/2004.
L'opponente ha quindi concluso chiedendo annullare l'ordinanza ingiunzione e dichiarare non tenuta la ricorrente alla distruzione del materiale confiscato.
Ritualmente notificato il ricorso e il pedissequo decreto, con comparsa di costituzione e risposta del
27.3.2024 si è costituita la che nell'allegare che CP_2
della Salute - Nas di Bari ha fondatamente accertato la violazione delle disposizioni di cui all'art. 6 del
D.Lgs. n. 29 del 2007, avendo riscontrato che la el proprio deposito aveva detenuto e CP_1
stoccato -in assenza della prescritta D.I.A.- gli anzidetti “cartoncini alto spessore accoppiato alluminio plastificato da barriera per la realizzazione di vassoi per dolci”> e che la detenzione equivale alla immissione sul mercato, ha chiesto il rigetto dell'opposizione, deducendone la assoluta infondatezza.
Disattese le richieste istruttorie formulate dalle parti, la causa, di natura documentale, è stata quindi rinviata per discussione orale e decisione all'odierna udienza e invitate le parti a precisare le conclusioni, udita la discussione orale, al termine, la causa viene decisa con deposito del dispositivo e della contestuale motivazione.
****
L'opposizione proposta da in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
3 avverso l'ordinanza del 9.1.2024, di confisca amministrativa e distruzione della merce sequestrata,
tempestivamente proposta con ricorso dell'1.2.2024, è infondata.
Nella vicenda in parola, Carabinieri dei NAS di Bari, in seguito ad un accesso ispettivo del
16.10.2023, finalizzato alla ricerca di prodotti pericolosi per la salute del consumatore, hanno rinvenuto all'interno dello stabilimento, nr. 2000 articoli OC [Materiale ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti] (per complessivi 300 kg) di cartoncini alto spessore accoppiato alluminio plastificato da barriera per la realizzazione di vassoi per dolci (OC).
Il materiale in questione risulta acquistato il 7/14.10.2020 da , titolare della ditta Persona_1
individuale “ , cessata il 17.3.2023 (cfr. visura camerale), cui è subentrata di cui CP_1 CP_1
legale rappresentante è la moglie del , la quale ha nella sostanza dedotto di essere estranea alla Per_1
violazione contestata per non essere riferibile alla sua società né l'acquisto né l'utilizzo dei cartoncini in sequestro, acquistati da altro soggetto, , ma da questi mai utilizzati e lasciati in Persona_1
giacenza presso i medesimi locali in vista di una successiva dismissione.
Tanto è stato dalla ricorrente a più riprese evidenziato, sia negli scritti difensivi inviati alla CP_2
(autorità competente ad irrogare la sanzione) che in sede di audizione personale.
[...]
La violazione contestata è di carattere formale, non attiene alla produzione di materiale idoneo al contatto con gli alimenti, ma si appunta sull'omesso assolvimento degli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 6, commi 1-4 del d.lgs 29/2017, denominato “Decreto sanzionatorio OC” per la violazione di disposizioni di cui ai regolamenti in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti, tra cui innanzitutto il Reg. (CE) 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e il Reg. (CE) 2023/2006
sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
Nella prospettazione dell'autorità amministrativa, per il fatto di avere detenuto nel CP_1
proprio stabilimento cartoncini per la realizzazione di vassoi per dolci e dunque destinati al contatto con
4 alimenti, avrebbe dovuto inoltrare la prescritta comunicazione all'autorità sanitaria territorialmente competente per consentire l'effettuazione di controlli ufficiali sulle buone pratiche di fabbricazione dei
OC.
In effetti, l'obbligo di denunciare il materiale destinato al contatto con alimenti discende dalla detenzione dello stesso nello stabilimento della azienda.
subentrando alla ditta individuale in persona di , coniuge CP_1 CP_1 Persona_1
della legale rappresentante della società odierna ricorrente, è subentrata anche nella detenzione del magazzino, che ricomprendeva una quantità assai considerevole di cartoncini alto spessore accoppiato alluminio plastificato da barriera per la realizzazione di vassoi per dolci (circa 2000 articoli).
È irrilevante che abbia quale oggetto sociale la realizzazione di imballaggi secondari e CP_1
terziari, ben potendo la società alienare a terzi lo stock di OC rinvenuto nel deposito magazzino ed è
pretestuoso affermare che il materiale era solo custodito gratuitamente per mera cortesia nei confronti del . Per_1
Quanto alla rilevanza del verbale ASL del 3.11.2023, non solo in esso si coglie la mera trasposizione degli scritti difensivi già inoltrati dal legale rappresentante di all'(unica) autorità CP_1
competente ad emettere la sanzione (la su segnalazione dei NAS), ma alcun controllo è fatto CP_2
circa la idoneità del materiale rinvenuto a venire a contatto con gli alimenti.
La dichiarazione va infatti rilasciata per tutti i materiali destinati al contatto con gli CP_5
alimenti.
Il Regolamento (CE) 1935/2004 sui M.O.C.A., che ne detta la disciplina generale, indica che tutti i materiali ed oggetti devono essere prodotti conformemente alle buone pratiche di fabbricazione affinché, in condizioni d'impiego normal(mente) prevedibili, essi non trasferiscano ai prodotti alimentari componenti in quantità tale da essere nocivi.
Laddove esistono misure specifiche comunitarie o nazionali, il Regolamento (CE) 1935/2004 prevede una dichiarazione di conformità scritta e una documentazione appropriata per dimostrare tale conformità
5 da rendere disponibile alle autorità competenti che ne fanno richiesta.
Ai fini dell'accertamento della violazione contestata rileva unicamente che all'interno di una unità
produttiva vi fosse detenuto materiale idoneo al contatto con gli alimenti potenzialmente suscettibile di essere immesso sul mercato e venduto a terzi.
Ebbene, incontestato che alcuna segnalazione è stata inviata al SUAP e che dunque alcun controllo di conformità era stato eseguito, in difformità rispetto agli obblighi imposti dalla normativa comunitaria
(Regolamento (CE) 1935/2004) e nazionale (d.lgs 29/2017), la violazione contestata- ovvero l'omessa
DIA all'autorità sanitaria competente – è certamente sussistente.
La detenzione all'interno di uno stabilimento di materiale idoneo al contatto con gli alimenti,
potenzialmente pregiudizievole per la salute dei consumatori va infatti segnalato alla competente autorità sanitaria perché effettui controlli che nella specie non sono stati svolti essendo risultata omessa la prescritta segnalazione.
In conclusione, accertata la violazione degli obblighi di comunicazione prescritti dall'art. 6, commi 1-
4 d.lgs 29/2017, assorbita ogni altra questione, l'opposizione è rigettata e l'ordinanza di Confisca
amministrativa e di Distruzione della merce sequestrata n. 230/2023/BAT, emessa in data 09/01/2024
(con prot. AOO_149/8726) dalla , per Controparte_6
l'effetto, confermata.
Nonostante la soccombenza dell'opponente nulla deve stabilirsi quanto alle spese di lite.
In tema di giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa,
l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente che sia soccombente al pagamento dei diritti di procuratore e agli onorari d'avvocato, in difetto delle relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, ma ha solo diritto alla rifusione delle spese, diverse da quelle generali, che essa abbia concretamente affrontato per lo svolgimento della difesa, da indicarsi in apposita nota (Cassazione civile sez. II, 27/05/2011, n.11816;
6 Cassazione civile sez. II, 20/12/2017, n.30597).
Nella specie, la si è costituita a mezzo di un funzionario delegato e non ha documentato di aver CP_2
sostenuto esborsi.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione proposta da in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con ricorso dell'1.2.2024, CP_1
assorbita e/o disattesa ogni altra istanza, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'ordinanza ingiunzione opposta;
b) nulla per le spese.
Trani, 4.11.2024
Il Giudice
dott. Roberta Picardi
7
Tribunale Ordinario di Trani
VERBALE UDIENZA DEL 04.11.2024
Alle ore 09.36, con l'assistenza del funzionario , dott.ssa Chiara Dinoia, viene chiamato il Pt_1
procedimento in epigrafe.
È presente per l'avv. DI NOIA PAOLO. CP_1
È presente per il Controparte_2
funzionario delegato MICHELE OV MO in sostituzione di . Controparte_3
Il Giudice
invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
Si dà ingresso alla discussione orale.
L'avv. DI NOIA PAOLO precisa le conclusioni riportandosi agli scritti difensivi e alle note conclusive chiede l'accoglimento dell'opposizione per le ragioni ampiamente esposte.
Il dott. MICHELE OV MO precisa le conclusioni riportandosi agli scritti difensivi e alle note conclusive, chiedendo il rigetto dell'opposizione proposta stante l'infondatezza della stessa.
A questo punto, i procuratori delle parti chiedono che la causa venga decisa.
Il Giudice
decide come da allegata sentenza.
Trani, 04.11.2024 Il Giudice
dott.ssa Roberta Picardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Giudice in composizione monocratica, Roberta Picardi, all'udienza del 4.11.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1 nella causa civile iscritta al n. 358/2024 del Ruolo Generale
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa come da CP_1
procura alle liti in atti dall'avv. Paolo Di Noia,presso il cui studio è elettivamente domiciliata
-opponente-
E
, rappresentata e difesa a mezzo del Funzionario delegato, Avv. CP_2 CP_3
, con domicilio eletto a Foggia presso la via Marchese de Rosa
[...]
-convenuta-
OGGETTO: “opposizione ordinanza ingiunzione ex art. 22 l. 689/1981 e art. 6, comma 4, lett. d)
d.lgs 150/2011”
CONCLUSIONI: Come da atti introduttivi e verbale dell'odierna udienza di cui la sentenza costituisce parte integrante
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01.02.2024, in persona del suo legale rappresentante CP_1
pro tempore, ha opposto l'Ordinanza di Confisca amministrativa e di Distruzione della merce sequestrata n. 230/2023/BAT, emessa in data 09/01/2024 (con prot. AOO_149/8726) dalla
[...]
di Foggia, con la quale si ordina e ingiunge alla Controparte_4
ricorrente la confisca amministrativa e la distruzione «di nr. 2000 articoli OC [Materiale ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti] (per complessivi 300 kg) di cartoncini alto spessore accoppiato alluminio plastificato da barriera per la realizzazione di vassoi per dolci (OC)», per aver detenuto e stoccato nel proprio deposito-magazzino tali articoli in assenza della prescritta D.I.A.
(Dichiarazione Inizio Attività), in violazione a quanto stabilito dalle disposizioni di cui all'art. 6, commi
1-4 del D.lgs. n. 29/20071, così come descritto nel verbale di sequestro amministrativo n. 12/404 di prot.
2 (690) redatto in data 16 ottobre 2023 dal Comando Carabinieri N.A.S. di Bari.
A fondamento dell'opposizione, ha dedotto di non aver commesso la violazione CP_1
contestata e tanto per le seguenti ragioni: gli articoli OC erano stati acquistati il 7/14.9.2020 da altra ditta, di , che aveva esercitato la sua attività fino al mese di settembre 2023 nei locali Persona_1
sede della ditta opponente ove aveva lasciato in giacenza quel materiale, cui l'opponente è pertanto estranea;
produce imballi secondari e terziari e non è pertanto tenuta alla CP_1
comunicazione prevista dall'art. 6 d.lgs 29/2017, fatto questo verbalizzato anche da personale dell'ASL
BT, interpellata a riguardo dalla stessa opponente;
il materiale rinvenuto sulle pedana è privo di etichette che lo rendano qualificabile come in ogni caso, non era destinato alla vendita e pertanto non CP_5
risultava immesso sul mercato come invece prevede l'art. 2 del Regolamento 1935/2004.
L'opponente ha quindi concluso chiedendo annullare l'ordinanza ingiunzione e dichiarare non tenuta la ricorrente alla distruzione del materiale confiscato.
Ritualmente notificato il ricorso e il pedissequo decreto, con comparsa di costituzione e risposta del
27.3.2024 si è costituita la che nell'allegare che CP_2
della Salute - Nas di Bari ha fondatamente accertato la violazione delle disposizioni di cui all'art. 6 del
D.Lgs. n. 29 del 2007, avendo riscontrato che la el proprio deposito aveva detenuto e CP_1
stoccato -in assenza della prescritta D.I.A.- gli anzidetti “cartoncini alto spessore accoppiato alluminio plastificato da barriera per la realizzazione di vassoi per dolci”> e che la detenzione equivale alla immissione sul mercato, ha chiesto il rigetto dell'opposizione, deducendone la assoluta infondatezza.
Disattese le richieste istruttorie formulate dalle parti, la causa, di natura documentale, è stata quindi rinviata per discussione orale e decisione all'odierna udienza e invitate le parti a precisare le conclusioni, udita la discussione orale, al termine, la causa viene decisa con deposito del dispositivo e della contestuale motivazione.
****
L'opposizione proposta da in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
3 avverso l'ordinanza del 9.1.2024, di confisca amministrativa e distruzione della merce sequestrata,
tempestivamente proposta con ricorso dell'1.2.2024, è infondata.
Nella vicenda in parola, Carabinieri dei NAS di Bari, in seguito ad un accesso ispettivo del
16.10.2023, finalizzato alla ricerca di prodotti pericolosi per la salute del consumatore, hanno rinvenuto all'interno dello stabilimento, nr. 2000 articoli OC [Materiale ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti] (per complessivi 300 kg) di cartoncini alto spessore accoppiato alluminio plastificato da barriera per la realizzazione di vassoi per dolci (OC).
Il materiale in questione risulta acquistato il 7/14.10.2020 da , titolare della ditta Persona_1
individuale “ , cessata il 17.3.2023 (cfr. visura camerale), cui è subentrata di cui CP_1 CP_1
legale rappresentante è la moglie del , la quale ha nella sostanza dedotto di essere estranea alla Per_1
violazione contestata per non essere riferibile alla sua società né l'acquisto né l'utilizzo dei cartoncini in sequestro, acquistati da altro soggetto, , ma da questi mai utilizzati e lasciati in Persona_1
giacenza presso i medesimi locali in vista di una successiva dismissione.
Tanto è stato dalla ricorrente a più riprese evidenziato, sia negli scritti difensivi inviati alla CP_2
(autorità competente ad irrogare la sanzione) che in sede di audizione personale.
[...]
La violazione contestata è di carattere formale, non attiene alla produzione di materiale idoneo al contatto con gli alimenti, ma si appunta sull'omesso assolvimento degli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 6, commi 1-4 del d.lgs 29/2017, denominato “Decreto sanzionatorio OC” per la violazione di disposizioni di cui ai regolamenti in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti, tra cui innanzitutto il Reg. (CE) 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e il Reg. (CE) 2023/2006
sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
Nella prospettazione dell'autorità amministrativa, per il fatto di avere detenuto nel CP_1
proprio stabilimento cartoncini per la realizzazione di vassoi per dolci e dunque destinati al contatto con
4 alimenti, avrebbe dovuto inoltrare la prescritta comunicazione all'autorità sanitaria territorialmente competente per consentire l'effettuazione di controlli ufficiali sulle buone pratiche di fabbricazione dei
OC.
In effetti, l'obbligo di denunciare il materiale destinato al contatto con alimenti discende dalla detenzione dello stesso nello stabilimento della azienda.
subentrando alla ditta individuale in persona di , coniuge CP_1 CP_1 Persona_1
della legale rappresentante della società odierna ricorrente, è subentrata anche nella detenzione del magazzino, che ricomprendeva una quantità assai considerevole di cartoncini alto spessore accoppiato alluminio plastificato da barriera per la realizzazione di vassoi per dolci (circa 2000 articoli).
È irrilevante che abbia quale oggetto sociale la realizzazione di imballaggi secondari e CP_1
terziari, ben potendo la società alienare a terzi lo stock di OC rinvenuto nel deposito magazzino ed è
pretestuoso affermare che il materiale era solo custodito gratuitamente per mera cortesia nei confronti del . Per_1
Quanto alla rilevanza del verbale ASL del 3.11.2023, non solo in esso si coglie la mera trasposizione degli scritti difensivi già inoltrati dal legale rappresentante di all'(unica) autorità CP_1
competente ad emettere la sanzione (la su segnalazione dei NAS), ma alcun controllo è fatto CP_2
circa la idoneità del materiale rinvenuto a venire a contatto con gli alimenti.
La dichiarazione va infatti rilasciata per tutti i materiali destinati al contatto con gli CP_5
alimenti.
Il Regolamento (CE) 1935/2004 sui M.O.C.A., che ne detta la disciplina generale, indica che tutti i materiali ed oggetti devono essere prodotti conformemente alle buone pratiche di fabbricazione affinché, in condizioni d'impiego normal(mente) prevedibili, essi non trasferiscano ai prodotti alimentari componenti in quantità tale da essere nocivi.
Laddove esistono misure specifiche comunitarie o nazionali, il Regolamento (CE) 1935/2004 prevede una dichiarazione di conformità scritta e una documentazione appropriata per dimostrare tale conformità
5 da rendere disponibile alle autorità competenti che ne fanno richiesta.
Ai fini dell'accertamento della violazione contestata rileva unicamente che all'interno di una unità
produttiva vi fosse detenuto materiale idoneo al contatto con gli alimenti potenzialmente suscettibile di essere immesso sul mercato e venduto a terzi.
Ebbene, incontestato che alcuna segnalazione è stata inviata al SUAP e che dunque alcun controllo di conformità era stato eseguito, in difformità rispetto agli obblighi imposti dalla normativa comunitaria
(Regolamento (CE) 1935/2004) e nazionale (d.lgs 29/2017), la violazione contestata- ovvero l'omessa
DIA all'autorità sanitaria competente – è certamente sussistente.
La detenzione all'interno di uno stabilimento di materiale idoneo al contatto con gli alimenti,
potenzialmente pregiudizievole per la salute dei consumatori va infatti segnalato alla competente autorità sanitaria perché effettui controlli che nella specie non sono stati svolti essendo risultata omessa la prescritta segnalazione.
In conclusione, accertata la violazione degli obblighi di comunicazione prescritti dall'art. 6, commi 1-
4 d.lgs 29/2017, assorbita ogni altra questione, l'opposizione è rigettata e l'ordinanza di Confisca
amministrativa e di Distruzione della merce sequestrata n. 230/2023/BAT, emessa in data 09/01/2024
(con prot. AOO_149/8726) dalla , per Controparte_6
l'effetto, confermata.
Nonostante la soccombenza dell'opponente nulla deve stabilirsi quanto alle spese di lite.
In tema di giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa,
l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente che sia soccombente al pagamento dei diritti di procuratore e agli onorari d'avvocato, in difetto delle relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, ma ha solo diritto alla rifusione delle spese, diverse da quelle generali, che essa abbia concretamente affrontato per lo svolgimento della difesa, da indicarsi in apposita nota (Cassazione civile sez. II, 27/05/2011, n.11816;
6 Cassazione civile sez. II, 20/12/2017, n.30597).
Nella specie, la si è costituita a mezzo di un funzionario delegato e non ha documentato di aver CP_2
sostenuto esborsi.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione proposta da in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con ricorso dell'1.2.2024, CP_1
assorbita e/o disattesa ogni altra istanza, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'ordinanza ingiunzione opposta;
b) nulla per le spese.
Trani, 4.11.2024
Il Giudice
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