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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 04/11/2025, n. 1567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1567 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1404/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1404/2022 avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n. 200/2022 del 11/02/2022, promossa da:
nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Rosario Lo Monaco presso il cui studio in Vittoria è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
– Opponente – contro nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Cristina di Lorenzo e Marco Sirugo, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
– Opposto –
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 01/07/2025.
pagina 1 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ex art. 645 c.p.c., ritualmente notificato, Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 200/22, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 11.2.2022, con il quale le veniva ingiunto il pagamento, in favore di della somma di € 10.000,00 oltre interessi di mora e spese del Controparte_1 procedimento monitorio a titolo di acconto per lavori di ristrutturazione edilizia eseguiti presso l'immobile sito in Vittoria, via R. Settimo n. 45 giusta fattura in atti. Assumendo che il credito azionato fosse da ritenersi insussistente, a fondamento della proposta domanda di accertamento negativo del credito Parte_1 deduceva, in fatto: i) di avere contattato il perché vi era umidità nel suo immobile e CP_1 precisamente nella par resso a piano terra di via P.pe Umberto;
ii) quest'ultimo, comprendendo da subito lo stato psicologico precario della
[...]
rappresentava una situazione di pericolo di tutto lo stabile così Pt_1 facendosi consegnare le chiavi dell'immobile; iii) di non essere affatto debitrice e, anzi, di essere stata raggirata dallo stesso per avere quest'ultimo approfittato del suo precario stato psicologico CP_1 facendosi “corrispondere la somma di quasi €. 100.000,00 per lavori edili mai effettuati o, quantomeno, effettuati nella misura e genere che lo stesso si è fatto quantificare dall'arch. … presuntivamente a suo dire, eseguiti Controparte_2 nel periodo che va dagli inizi di novembre 2019 e fino al mese di aprile 2020 …” (così in citazione). Sulla scorta di tali allegazioni concludeva, pertanto, per la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo avanzando, altresì, in via riconvenzionale, domanda di condanna del convenuto opposto al pagamento delle somme percepite in eccesso rispetto alle lavorazioni effettivamente eseguite da accertarsi a mezzo di espletanda CTU.
Costituendosi in giudizio contestava gli assunti attorei, Controparte_1 affermando la fondatezza delle proprie ragioni creditorie ed insistendo per la concessione della provvisoria esecutorietà del titolo opposto. Concludeva, dunque, per il rigetto integrale della svolta opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., assunte prove orali ed espletata C.T.U. tesa alla quantificazione dell'importo dei lavori edili eseguiti, all'udienza del 01/07/2025, celebrata ex art. 127-ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni come da note scritte ritualmente depositate;
la causa veniva pertanto trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Tanto premesso in punto di fatto, giova osservare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un ordinario giudizio a cognizione piena il cui oggetto non è affatto limitato al controllo di legittimità e validità del decreto ingiuntivo ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa originariamente azionata dal creditore in via monitoria, con riferimento alla pagina 2 di 7 situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della Sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02).
Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, invero, la fase di opposizione a decreto ingiuntivo non si configura come un "giudizio autonomo", bensì come un "ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio" (Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 927/2022), e che si caratterizza per una peculiarità strutturale da individuarsi in un'inversione della posizione delle parti solo di natura processuale, restando, invece, invariata la loro posizione sostanziale. In seguito alla pronuncia del decreto ingiuntivo è quindi rimessa all'ingiunto l'iniziativa di dare ulteriore impulso al processo per la contestazione dei fatti costitutivi della pretesa azionata (soltanto provvisoriamente riconosciuti sussistenti con il decreto) o per l'allegazione di fatti estintivi, modificativi oppure impeditivi della stessa pretesa (che non potevano essere conosciuti al momento della pronuncia del decreto, stante la previsione di un contraddittorio eventuale e differito).
Tale particolare struttura del procedimento in parola si riflette, poi, sulla distribuzione dell'onere della prova in quanto il creditore opposto, pur essendo convenuto in senso processuale, conserva la veste di attore in senso sostanziale e l'ingiunto opponente, pur essendo attore in senso processuale, conserva la veste di convenuto in senso sostanziale. Da tale circostanza deriva che, secondo la consueta articolazione del riparto dell'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., grava sul creditore-opposto, attore in senso sostanziale, l'onere di fornire piena prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, non essendo a tal fine sufficiente, in caso di contestazione della controparte, il materiale probatorio utilizzato nella fase a cognizione sommaria che si è conclusa con la pronuncia del decreto opposto, mentre il debitore-opponente, convenuto in senso sostanziale, ha l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa attorea (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 16340/2009; Cass. Civ. n. 2421/2006).
Va, inoltre, richiamato l'insegnamento costante della Suprema Corte di Cassazione secondo cui “le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, hanno tal valore esclusivamente nella fase monitoria del procedimento, mentre nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, come in ogni altro giudizio di cognizione, le fatture, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale non integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse indicato e non comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an o sul quantum del credito vantato in giudizio” (Cass. 9685/2000).
Ebbene, tanto chiarito in via di inquadramento generale, giova precisare che il credito azionato in via monitoria scaturisce da un appalto – che, com'è noto, è un contratto non soggetto a rigore di forme e, pertanto, per la sua stipulazione non è richiesta la forma scritta, né ad substantiam, né ad probationem, potendo dunque essere concluso anche oralmente o per facta concludentia (cfr. Cass., Sez. I, 26.10.2009, n. 22616; Cass., Sez. I, 5.8.2016, n. 16530; Cass., Sez. II, 26.01.2023, n. 2386, Cass. civ., Sez. II, Ord., 26/01/2023, n. 2386) – avente ad oggetto i lavori di ristrutturazione edilizia sul fabbricato di proprietà della sito in Vittoria, Pt_1 alla via Ruggero Settimo n. 45 e la cui esistenza non soltanto è rimasta incontestata pagina 3 di 7 ma è stata ulteriormente suffragata dalle deposizioni testimoniali rese dai testi di parte opposta.
Piuttosto, l'oggetto principale del presente giudizio di opposizione consiste nella verifica del diritto al corrispettivo vantato da e, Controparte_1 consequenzialmente, nell'accertamento delle lavorazioni eseguite.
A tal ultimo riguardo, è dirimente l'accertamento eseguito dal nominato CTU arch.
le cui conclusioni vengono pienamente condivise e recepite Persona_1 integralmente siccome non smentite da congrue e adeguatamente comprovate osservazioni contrarie di parte;
all'esito dell'espletamento del mandato ricevuto, dopo accertamenti attenti e valutazioni apprezzabili, il CTU ha ritenuto che, in adozione del prezzario Regione Sicilia 2019, le lavorazioni eseguite – descritte nel Computo Metrico Estimativo di perizia redatto dal tecnico dell'opposto – ammontassero ad €. 16.685,29 (cfr. controdeduzioni alle osservazioni).
Determinato l'importo delle lavorazioni eseguite nel periodo gennaio 2019 - aprile 2020 in forza del contratto di appalto, deve ora procedersi a valutare la fondatezza della pretesa di pagamento azionata dal creditore opposto alla luce delle deduzioni sollevate dall'attrice opponente e della documentazione dalla stessa prodotta in atti con cui si assume il pagamento di somme notevolmente maggiori rispetto alle lavorazioni effettivamente eseguite e delle quali, in via riconvenzionale, veniva chiesta la condanna alla restituzione.
Ebbene, dall'esame della documentazione versata in atti emerge che nei primi mesi dell'anno 2020 – intervallo temporale coincidente con l'esecuzione delle lavorazioni oggetto di appalto – il ha ricevuto tramite bonifici bancari disposti a suo CP_1 Contr nome il complessivo importo di €. 20.000,00 (cfr. estratto conto dal quale si evincono le seguenti disposizioni di pagamento: € 10.000,00 il 16.1.2020, €
2.500,00 il 21.1.2020, € 2.500,00 il 11.2.2020, € 2.500,00 il 2.2.2020 nonché estratto BancoPosta da cui si evince un ulteriore bonifico per € 2.500,00 in data
3.2.2020). D'altra parte, che il avesse ricevuto dei pagamenti per le lavorazioni CP_1 eseguite emerge anche dalla deposizione del teste che, chiamato a Testimone_1 rispondere sull'articolato 3 della memoria ex art. 183 c.p.c. di parte opposta, dichiarava “so che sono stati saldati una parte dei lavori mediante bonifici, per averlo saputo dal non so dire se vi fossero bonifici anche in favore della figlia del CP_1
. CP_1 so, anche a fronte dell'assenza di specifiche contestazioni sul punto, non si rinvengono elementi tali da fare ritenere che i bonifici de quo, pur in mancanza di una causale espressa, possano trovare una diversa giustificazione rispetto al contratto di appalto in essere.
Riconducibile ad un ulteriore acconto è, poi, l'importo di €. 2.000,00 rappresentato dal costo sostenuto dall'opponente per l'acquisto della stufa a pellet specificatamente compravenduta per conto del Tale acquisto, invero, ben CP_1 integra un pagamento che può avvenire anche tramite la c.d. datio in solutum, ossia mediante la prestazione di un bene diverso da quello dovuto, purché vi sia l'accettazione da parte del creditore (art. 1192 c.c.) che, nel caso in esame, emerge pagina 4 di 7 incontrovertibilmente dalla stessa dichiarazione resa dal in sede di CP_1 interrogatorio formale, avendo, per l'appunto, riferito che la stufa veniva acquistata per sé.
Né, ancora, può dubitarsi che il abbia altresì ricevuto, a titolo di CP_1 pagamento, l'importo di €. 5.880,00 disponibile sulla Postepay rimasta in uso allo stesso dal mese di giugno 2020 e sino alla data del 31/07/2020, come peraltro ammesso in sede di interrogatorio formale. Invero, del tutto incontestata è rimasta la circostanza dedotta dall'opponente secondo cui le somme presenti sulla carta prepagata in uso sarebbero state per l'appunto versate a titolo di corrispettivo per le lavorazioni oggetto dell'appalto de quo.
A tale riguardo può farsi applicazione del c.d. principio di non contestazione, codificato dall'art. 115, comma I, c.p.c., il cui effetto consiste nella relevatio ad onere probandi ovvero nella mera inversione dell'onere della prova a carico della parte non contestante. In altri termini, “la mancata contestazione da parte del convenuto di un fatto costitutivo del diritto azionato dall'attore esonera quest'ultimo dall'onere probatorio relativamente al fatto non contestato, determinando il venir meno del thema probandum e conferendo al giudice la possibilità di considerare il fatto come pacificamente ammesso agli atti” (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 19/02/2025, n. 4410).
Orbene, il sopra richiamato principio trova concreta applicazione anche in merito alle disposizioni di bonifico effettuate in favore della figlia del (bonifici CP_1 postali di € 2.500,00 il 3.2.2020 ed € 2.500,00 il 21.2.2020; bonifico bancario di € 2.500,00 il 21.2.2020). A tal proposito osserva il Tribunale come il principio generale in materia di obbligazioni preveda, ex art. 1188, comma 1, c.c., che il pagamento debba essere effettuato al creditore o a persona da questi legittimata a riceverlo, tra cui vi rientra senz'altro l'indicatario ovvero colui che viene designato dal creditore al fine di ricevere il pagamento al di fuori di un rapporto di rappresentanza.
Ebbene, dalle difese svolte dall'opposto risulta per l'appunto incontestato quanto dedotto dall'opponente e cioè che i bonifici effettuati in favore della figlia del fossero stati effettuati su indicazione dello stesso creditore ed a titolo di CP_1 pagamento per l'esecuzione dei lavori appaltati. Ne consegue, pertanto, che anche tali versamenti devono essere conteggiati tra gli acconti ricevuti per l'esecuzione dell'appalto.
Il sopra richiamato principio di non contestazione non può, invece, trovare applicazione in relazione agli importi di cui agli assegni emessi in bianco né con riferimento alle somme oggetto di prelevamento ed asseritamente consegnate brevi manu al In tal caso, infatti, si osserva come le affermazioni contenute negli CP_1 atti di parte opponente siano prive dei requisiti di specificità richiesti ex lege per l'applicabilità del principio in parola, non potendosi tale specificità desumersi dalla documentazione versata in atti.
Nello specifico, per quanto riguarda gli assegni, in citazione l'opponente deduce genericamente che si era fatto “consegnare assegni postali e bancari in CP_1 bianco che poi utilizzava per fini personali”. Solo con la memoria ex art. 183 comma 6 pagina 5 di 7 n. 2) c.p.c. del 18/10/2022 l'opponente specifica l'importo e i beneficiari degli assegni, ma si tratta di deduzioni tardive in quanto il termine delle preclusioni assertive era maturato il 18/09/2022, con la scadenza del primo termine ex art. 183 comma 6 c.p.c..
Per quanto riguarda i contanti, parte opponente non indica in maniera chiara e dettagliata gli importi e le date in cui il contante sarebbe stato consegnato brevi manu al limitandosi piuttosto ad effettuare un conteggio globale di quanto CP_1 dallo stesso percepito nei mesi di vigenza del rapporto contrattuale.
L'onere di specifica contestazione ad opera della parte costituita, invero, presuppone, a monte, un'allegazione altrettanto puntuale a carico della parte onerata della prova, giacché il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 07/09/2018, n. 21871). Peraltro, come precisato dalla Corte di Cassazione, la non contestazione può rilevare solo a condizione che l'altra parte alleghi in modo preciso, analitico e dettagliato le circostanze su cui fonda la propria domanda o le proprie eccezioni (Cass. civ. ord. n. 12374/2025; C. 6448/2025; C. 21871/2018; C. 21311/2018; C. 21847/2014). In altri termini, “in tema di procedimento civile, il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi” (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 29/08/2018, n. 21311).
In conclusione, risultano provati pagamenti in favore dell'opposto per un importo complessivo pari ad €. 35.380,00, somma di gran lunga superiore rispetto al corrispettivo rideterminato dal C.T.U. in €. 16.685,29.
Pertanto, la spiegata opposizione deve essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Merita altresì accoglimento la domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente, residuando in favore della un credito nei confronti dell'opposto di €. Pt_1
18.694,71, quale somma versata in eccedenza rispetto a quanto dovuto in esecuzione del contratto di appalto così come rimodulato nell'importo dal C.T.U.; deve pertanto essere condannato a restituire a Controparte_1 Parte_1 la somma di € 18.694,71 oltre agli interessi legali dall'aprile 2022 (data della domanda) fino al soddisfo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e devono essere poste a carico della parte opposta.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1404/2022 R.G., così provvede: In accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 200/22, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 11/02/2022; In accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna al Controparte_1 pagamento in favore di , della somma di €. 18.694,71, oltre agli Parte_1 interessi legali dall'aprile 2022 fino al soddisfo;
Condanna alla rifusione in favore dell'opponente delle spese del Controparte_1 presente giudizio che liquida in € 2.755,80 per spese, ivi compreso il compenso al CTU, ed € 5.077,00 per compenso, oltre rimborso forfettario e accessori come per legge. Ragusa, 04/11/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1404/2022 avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n. 200/2022 del 11/02/2022, promossa da:
nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Rosario Lo Monaco presso il cui studio in Vittoria è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
– Opponente – contro nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Cristina di Lorenzo e Marco Sirugo, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
– Opposto –
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 01/07/2025.
pagina 1 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ex art. 645 c.p.c., ritualmente notificato, Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 200/22, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 11.2.2022, con il quale le veniva ingiunto il pagamento, in favore di della somma di € 10.000,00 oltre interessi di mora e spese del Controparte_1 procedimento monitorio a titolo di acconto per lavori di ristrutturazione edilizia eseguiti presso l'immobile sito in Vittoria, via R. Settimo n. 45 giusta fattura in atti. Assumendo che il credito azionato fosse da ritenersi insussistente, a fondamento della proposta domanda di accertamento negativo del credito Parte_1 deduceva, in fatto: i) di avere contattato il perché vi era umidità nel suo immobile e CP_1 precisamente nella par resso a piano terra di via P.pe Umberto;
ii) quest'ultimo, comprendendo da subito lo stato psicologico precario della
[...]
rappresentava una situazione di pericolo di tutto lo stabile così Pt_1 facendosi consegnare le chiavi dell'immobile; iii) di non essere affatto debitrice e, anzi, di essere stata raggirata dallo stesso per avere quest'ultimo approfittato del suo precario stato psicologico CP_1 facendosi “corrispondere la somma di quasi €. 100.000,00 per lavori edili mai effettuati o, quantomeno, effettuati nella misura e genere che lo stesso si è fatto quantificare dall'arch. … presuntivamente a suo dire, eseguiti Controparte_2 nel periodo che va dagli inizi di novembre 2019 e fino al mese di aprile 2020 …” (così in citazione). Sulla scorta di tali allegazioni concludeva, pertanto, per la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo avanzando, altresì, in via riconvenzionale, domanda di condanna del convenuto opposto al pagamento delle somme percepite in eccesso rispetto alle lavorazioni effettivamente eseguite da accertarsi a mezzo di espletanda CTU.
Costituendosi in giudizio contestava gli assunti attorei, Controparte_1 affermando la fondatezza delle proprie ragioni creditorie ed insistendo per la concessione della provvisoria esecutorietà del titolo opposto. Concludeva, dunque, per il rigetto integrale della svolta opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., assunte prove orali ed espletata C.T.U. tesa alla quantificazione dell'importo dei lavori edili eseguiti, all'udienza del 01/07/2025, celebrata ex art. 127-ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni come da note scritte ritualmente depositate;
la causa veniva pertanto trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Tanto premesso in punto di fatto, giova osservare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un ordinario giudizio a cognizione piena il cui oggetto non è affatto limitato al controllo di legittimità e validità del decreto ingiuntivo ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa originariamente azionata dal creditore in via monitoria, con riferimento alla pagina 2 di 7 situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della Sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02).
Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, invero, la fase di opposizione a decreto ingiuntivo non si configura come un "giudizio autonomo", bensì come un "ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio" (Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 927/2022), e che si caratterizza per una peculiarità strutturale da individuarsi in un'inversione della posizione delle parti solo di natura processuale, restando, invece, invariata la loro posizione sostanziale. In seguito alla pronuncia del decreto ingiuntivo è quindi rimessa all'ingiunto l'iniziativa di dare ulteriore impulso al processo per la contestazione dei fatti costitutivi della pretesa azionata (soltanto provvisoriamente riconosciuti sussistenti con il decreto) o per l'allegazione di fatti estintivi, modificativi oppure impeditivi della stessa pretesa (che non potevano essere conosciuti al momento della pronuncia del decreto, stante la previsione di un contraddittorio eventuale e differito).
Tale particolare struttura del procedimento in parola si riflette, poi, sulla distribuzione dell'onere della prova in quanto il creditore opposto, pur essendo convenuto in senso processuale, conserva la veste di attore in senso sostanziale e l'ingiunto opponente, pur essendo attore in senso processuale, conserva la veste di convenuto in senso sostanziale. Da tale circostanza deriva che, secondo la consueta articolazione del riparto dell'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., grava sul creditore-opposto, attore in senso sostanziale, l'onere di fornire piena prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, non essendo a tal fine sufficiente, in caso di contestazione della controparte, il materiale probatorio utilizzato nella fase a cognizione sommaria che si è conclusa con la pronuncia del decreto opposto, mentre il debitore-opponente, convenuto in senso sostanziale, ha l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa attorea (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 16340/2009; Cass. Civ. n. 2421/2006).
Va, inoltre, richiamato l'insegnamento costante della Suprema Corte di Cassazione secondo cui “le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, hanno tal valore esclusivamente nella fase monitoria del procedimento, mentre nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, come in ogni altro giudizio di cognizione, le fatture, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale non integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse indicato e non comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an o sul quantum del credito vantato in giudizio” (Cass. 9685/2000).
Ebbene, tanto chiarito in via di inquadramento generale, giova precisare che il credito azionato in via monitoria scaturisce da un appalto – che, com'è noto, è un contratto non soggetto a rigore di forme e, pertanto, per la sua stipulazione non è richiesta la forma scritta, né ad substantiam, né ad probationem, potendo dunque essere concluso anche oralmente o per facta concludentia (cfr. Cass., Sez. I, 26.10.2009, n. 22616; Cass., Sez. I, 5.8.2016, n. 16530; Cass., Sez. II, 26.01.2023, n. 2386, Cass. civ., Sez. II, Ord., 26/01/2023, n. 2386) – avente ad oggetto i lavori di ristrutturazione edilizia sul fabbricato di proprietà della sito in Vittoria, Pt_1 alla via Ruggero Settimo n. 45 e la cui esistenza non soltanto è rimasta incontestata pagina 3 di 7 ma è stata ulteriormente suffragata dalle deposizioni testimoniali rese dai testi di parte opposta.
Piuttosto, l'oggetto principale del presente giudizio di opposizione consiste nella verifica del diritto al corrispettivo vantato da e, Controparte_1 consequenzialmente, nell'accertamento delle lavorazioni eseguite.
A tal ultimo riguardo, è dirimente l'accertamento eseguito dal nominato CTU arch.
le cui conclusioni vengono pienamente condivise e recepite Persona_1 integralmente siccome non smentite da congrue e adeguatamente comprovate osservazioni contrarie di parte;
all'esito dell'espletamento del mandato ricevuto, dopo accertamenti attenti e valutazioni apprezzabili, il CTU ha ritenuto che, in adozione del prezzario Regione Sicilia 2019, le lavorazioni eseguite – descritte nel Computo Metrico Estimativo di perizia redatto dal tecnico dell'opposto – ammontassero ad €. 16.685,29 (cfr. controdeduzioni alle osservazioni).
Determinato l'importo delle lavorazioni eseguite nel periodo gennaio 2019 - aprile 2020 in forza del contratto di appalto, deve ora procedersi a valutare la fondatezza della pretesa di pagamento azionata dal creditore opposto alla luce delle deduzioni sollevate dall'attrice opponente e della documentazione dalla stessa prodotta in atti con cui si assume il pagamento di somme notevolmente maggiori rispetto alle lavorazioni effettivamente eseguite e delle quali, in via riconvenzionale, veniva chiesta la condanna alla restituzione.
Ebbene, dall'esame della documentazione versata in atti emerge che nei primi mesi dell'anno 2020 – intervallo temporale coincidente con l'esecuzione delle lavorazioni oggetto di appalto – il ha ricevuto tramite bonifici bancari disposti a suo CP_1 Contr nome il complessivo importo di €. 20.000,00 (cfr. estratto conto dal quale si evincono le seguenti disposizioni di pagamento: € 10.000,00 il 16.1.2020, €
2.500,00 il 21.1.2020, € 2.500,00 il 11.2.2020, € 2.500,00 il 2.2.2020 nonché estratto BancoPosta da cui si evince un ulteriore bonifico per € 2.500,00 in data
3.2.2020). D'altra parte, che il avesse ricevuto dei pagamenti per le lavorazioni CP_1 eseguite emerge anche dalla deposizione del teste che, chiamato a Testimone_1 rispondere sull'articolato 3 della memoria ex art. 183 c.p.c. di parte opposta, dichiarava “so che sono stati saldati una parte dei lavori mediante bonifici, per averlo saputo dal non so dire se vi fossero bonifici anche in favore della figlia del CP_1
. CP_1 so, anche a fronte dell'assenza di specifiche contestazioni sul punto, non si rinvengono elementi tali da fare ritenere che i bonifici de quo, pur in mancanza di una causale espressa, possano trovare una diversa giustificazione rispetto al contratto di appalto in essere.
Riconducibile ad un ulteriore acconto è, poi, l'importo di €. 2.000,00 rappresentato dal costo sostenuto dall'opponente per l'acquisto della stufa a pellet specificatamente compravenduta per conto del Tale acquisto, invero, ben CP_1 integra un pagamento che può avvenire anche tramite la c.d. datio in solutum, ossia mediante la prestazione di un bene diverso da quello dovuto, purché vi sia l'accettazione da parte del creditore (art. 1192 c.c.) che, nel caso in esame, emerge pagina 4 di 7 incontrovertibilmente dalla stessa dichiarazione resa dal in sede di CP_1 interrogatorio formale, avendo, per l'appunto, riferito che la stufa veniva acquistata per sé.
Né, ancora, può dubitarsi che il abbia altresì ricevuto, a titolo di CP_1 pagamento, l'importo di €. 5.880,00 disponibile sulla Postepay rimasta in uso allo stesso dal mese di giugno 2020 e sino alla data del 31/07/2020, come peraltro ammesso in sede di interrogatorio formale. Invero, del tutto incontestata è rimasta la circostanza dedotta dall'opponente secondo cui le somme presenti sulla carta prepagata in uso sarebbero state per l'appunto versate a titolo di corrispettivo per le lavorazioni oggetto dell'appalto de quo.
A tale riguardo può farsi applicazione del c.d. principio di non contestazione, codificato dall'art. 115, comma I, c.p.c., il cui effetto consiste nella relevatio ad onere probandi ovvero nella mera inversione dell'onere della prova a carico della parte non contestante. In altri termini, “la mancata contestazione da parte del convenuto di un fatto costitutivo del diritto azionato dall'attore esonera quest'ultimo dall'onere probatorio relativamente al fatto non contestato, determinando il venir meno del thema probandum e conferendo al giudice la possibilità di considerare il fatto come pacificamente ammesso agli atti” (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 19/02/2025, n. 4410).
Orbene, il sopra richiamato principio trova concreta applicazione anche in merito alle disposizioni di bonifico effettuate in favore della figlia del (bonifici CP_1 postali di € 2.500,00 il 3.2.2020 ed € 2.500,00 il 21.2.2020; bonifico bancario di € 2.500,00 il 21.2.2020). A tal proposito osserva il Tribunale come il principio generale in materia di obbligazioni preveda, ex art. 1188, comma 1, c.c., che il pagamento debba essere effettuato al creditore o a persona da questi legittimata a riceverlo, tra cui vi rientra senz'altro l'indicatario ovvero colui che viene designato dal creditore al fine di ricevere il pagamento al di fuori di un rapporto di rappresentanza.
Ebbene, dalle difese svolte dall'opposto risulta per l'appunto incontestato quanto dedotto dall'opponente e cioè che i bonifici effettuati in favore della figlia del fossero stati effettuati su indicazione dello stesso creditore ed a titolo di CP_1 pagamento per l'esecuzione dei lavori appaltati. Ne consegue, pertanto, che anche tali versamenti devono essere conteggiati tra gli acconti ricevuti per l'esecuzione dell'appalto.
Il sopra richiamato principio di non contestazione non può, invece, trovare applicazione in relazione agli importi di cui agli assegni emessi in bianco né con riferimento alle somme oggetto di prelevamento ed asseritamente consegnate brevi manu al In tal caso, infatti, si osserva come le affermazioni contenute negli CP_1 atti di parte opponente siano prive dei requisiti di specificità richiesti ex lege per l'applicabilità del principio in parola, non potendosi tale specificità desumersi dalla documentazione versata in atti.
Nello specifico, per quanto riguarda gli assegni, in citazione l'opponente deduce genericamente che si era fatto “consegnare assegni postali e bancari in CP_1 bianco che poi utilizzava per fini personali”. Solo con la memoria ex art. 183 comma 6 pagina 5 di 7 n. 2) c.p.c. del 18/10/2022 l'opponente specifica l'importo e i beneficiari degli assegni, ma si tratta di deduzioni tardive in quanto il termine delle preclusioni assertive era maturato il 18/09/2022, con la scadenza del primo termine ex art. 183 comma 6 c.p.c..
Per quanto riguarda i contanti, parte opponente non indica in maniera chiara e dettagliata gli importi e le date in cui il contante sarebbe stato consegnato brevi manu al limitandosi piuttosto ad effettuare un conteggio globale di quanto CP_1 dallo stesso percepito nei mesi di vigenza del rapporto contrattuale.
L'onere di specifica contestazione ad opera della parte costituita, invero, presuppone, a monte, un'allegazione altrettanto puntuale a carico della parte onerata della prova, giacché il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 07/09/2018, n. 21871). Peraltro, come precisato dalla Corte di Cassazione, la non contestazione può rilevare solo a condizione che l'altra parte alleghi in modo preciso, analitico e dettagliato le circostanze su cui fonda la propria domanda o le proprie eccezioni (Cass. civ. ord. n. 12374/2025; C. 6448/2025; C. 21871/2018; C. 21311/2018; C. 21847/2014). In altri termini, “in tema di procedimento civile, il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi” (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 29/08/2018, n. 21311).
In conclusione, risultano provati pagamenti in favore dell'opposto per un importo complessivo pari ad €. 35.380,00, somma di gran lunga superiore rispetto al corrispettivo rideterminato dal C.T.U. in €. 16.685,29.
Pertanto, la spiegata opposizione deve essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Merita altresì accoglimento la domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente, residuando in favore della un credito nei confronti dell'opposto di €. Pt_1
18.694,71, quale somma versata in eccedenza rispetto a quanto dovuto in esecuzione del contratto di appalto così come rimodulato nell'importo dal C.T.U.; deve pertanto essere condannato a restituire a Controparte_1 Parte_1 la somma di € 18.694,71 oltre agli interessi legali dall'aprile 2022 (data della domanda) fino al soddisfo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e devono essere poste a carico della parte opposta.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1404/2022 R.G., così provvede: In accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 200/22, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 11/02/2022; In accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna al Controparte_1 pagamento in favore di , della somma di €. 18.694,71, oltre agli Parte_1 interessi legali dall'aprile 2022 fino al soddisfo;
Condanna alla rifusione in favore dell'opponente delle spese del Controparte_1 presente giudizio che liquida in € 2.755,80 per spese, ivi compreso il compenso al CTU, ed € 5.077,00 per compenso, oltre rimborso forfettario e accessori come per legge. Ragusa, 04/11/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
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