Articolo 275 del Codice della navigazione
Articolo 276Articolo 278
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21 aprile 1942
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10 agosto 2012
Art. 275.
(Limitazione del debito dell'armatore).

Per le obbligazioni contratte in occasione e per i bisogni di un viaggio, e per le obbligazioni sorte da fatti o atti compiuti durante lo stesso viaggio, ad eccezione di quelle derivanti da proprio dolo o colpa grave, l'armatore ((di una nave di stazza lorda inferiore alle 300 tonnellate)) puo' limitare il debito complessivo ad una somma pari al valore della nave e all'ammontare del nolo e di ogni altro provento del viaggio.

Sulla somma alla quale e' limitato il debito dell'armatore concorrono i creditori soggetti alla limitazione secondo l'ordine delle rispettive cause di prelazione e ad esclusione di ogni altro creditore.
Entrata in vigore il 10 agosto 2012
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