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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 21/10/2025, n. 1331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1331 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3870/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3870/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SPINELLO DAVID Parte_1 C.F._1 e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DELLE CARRA 22 50144 FIRENZEpresso il difensore avv. SPINELLO DAVID (C.F. , con il patrocinio dell'avv. SPINELLO Parte_2 C.F._2 DAVID e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DELLE CARRA 22 50144 FIRENZEpresso il difensore avv. SPINELLO DAVID
Parte ricorrente contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
contumace
. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 12 dicembre 2024 e notificato il giorno 18 aprile 2025, e , citavano in giudizio il Parte_1 Parte_2 [...]
allegando di essere docenti con profilo di educatori, in Controparte_2
servizio presso l'Educandato Statale SS. Annunziata di Firenze, la prima in virtù di contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 01/09/1999 e la seconda in virtù di contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 01/09/2007 e di non aver ricevuto la somma annua di euro 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali ( la c.d. Carta elettronica del docente) prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
Sostenevano, in particolare, che le attività contrattualmente svolte quali educatrici rientravano nella definizione di docenza e concludevano chiedendo la condanna
1 dell'amministrazione al contributo alla formazione prevista e riconosciuta dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015 per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito di udienza di discussione tenutasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
E' documentale e non contestato che le ricorrenti hanno svolto attività di docenza alle dipendenze dell'Amministrazione convenuta, in qualità di docenti di ruolo e con inquadramento nell'area personale docente – profilo personale educativo, negli anni scolastici indicati in ricorso.
L'art. 1 comma 121 L. n. 107/2015 prevede il beneficio in esame, stabilendo “121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_3 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”
In attuazione del successivo comma 122, il D.P.C.M. 23/09/2015 ha definito i criteri e le modalità di assegnazione, l'utilizzo ed l'erogazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, il cui articolo 2 comma 1, è del seguente tenore: «I docenti di
2 ruolo a tempo indeterminato presso le istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile.”
Premesso detto quadro normativo, il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale “la c.d. carta elettronica del docente, prevista, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, dall'art. 1, comma 121, della l. n.
107 del 2015, quale beneficio economico utilizzabile per l'acquisto di materiale o per la partecipazione ad iniziative utili all'aggiornamento professionale, spetta anche al personale educativo, atteso che questo, seppur impegnato in una funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi ed è soggetto a precisi oneri formativi” ( così da ultimo Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 9895 del 11/04/2024, alla cui compiuta motivazione si rimanda)
Alla luce del principio di diritto surrichiamato deve ritenersi sussistente il diritto in capo ad entrambe le ricorrenti, ad ottenere il beneficio previsto dall'art. 1, comma
121, L. 107/2015 per tutte le annualità richieste (2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024), nelle quali hanno lavorato nei ruoli come educatrici.
Le spese - liquidate come in dispositivo tenuto conto del carattere seriale della controversia - seguono la soccombenza, con distrazione a favore del difensore delle ricorrenti, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara il diritto di ciascuna delle parti ricorrenti al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e, per l'effetto, condanna il all'attribuzione alla stessa Controparte_2
della Carta Elettronica dell'importo nominale di € 500,00 per ogni annualità richiesta ed a rifondere le spese del giudizio, liquidate in euro 650,00, oltre al
3 rimborso del c.u. pari ad euro 49,00 ed oltre il 15% per spese generali e accessori di legge, con distrazione a favore dell'avv. Spinello, dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa a seguit di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art
127 ter cpc
Firenze, 21 ottobre 2025
Il Giudice
Dr.ssa Anita Maria Brigida Davia
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3870/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SPINELLO DAVID Parte_1 C.F._1 e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DELLE CARRA 22 50144 FIRENZEpresso il difensore avv. SPINELLO DAVID (C.F. , con il patrocinio dell'avv. SPINELLO Parte_2 C.F._2 DAVID e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DELLE CARRA 22 50144 FIRENZEpresso il difensore avv. SPINELLO DAVID
Parte ricorrente contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
contumace
. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 12 dicembre 2024 e notificato il giorno 18 aprile 2025, e , citavano in giudizio il Parte_1 Parte_2 [...]
allegando di essere docenti con profilo di educatori, in Controparte_2
servizio presso l'Educandato Statale SS. Annunziata di Firenze, la prima in virtù di contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 01/09/1999 e la seconda in virtù di contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 01/09/2007 e di non aver ricevuto la somma annua di euro 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali ( la c.d. Carta elettronica del docente) prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
Sostenevano, in particolare, che le attività contrattualmente svolte quali educatrici rientravano nella definizione di docenza e concludevano chiedendo la condanna
1 dell'amministrazione al contributo alla formazione prevista e riconosciuta dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015 per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito di udienza di discussione tenutasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
E' documentale e non contestato che le ricorrenti hanno svolto attività di docenza alle dipendenze dell'Amministrazione convenuta, in qualità di docenti di ruolo e con inquadramento nell'area personale docente – profilo personale educativo, negli anni scolastici indicati in ricorso.
L'art. 1 comma 121 L. n. 107/2015 prevede il beneficio in esame, stabilendo “121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_3 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”
In attuazione del successivo comma 122, il D.P.C.M. 23/09/2015 ha definito i criteri e le modalità di assegnazione, l'utilizzo ed l'erogazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, il cui articolo 2 comma 1, è del seguente tenore: «I docenti di
2 ruolo a tempo indeterminato presso le istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile.”
Premesso detto quadro normativo, il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale “la c.d. carta elettronica del docente, prevista, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, dall'art. 1, comma 121, della l. n.
107 del 2015, quale beneficio economico utilizzabile per l'acquisto di materiale o per la partecipazione ad iniziative utili all'aggiornamento professionale, spetta anche al personale educativo, atteso che questo, seppur impegnato in una funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi ed è soggetto a precisi oneri formativi” ( così da ultimo Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 9895 del 11/04/2024, alla cui compiuta motivazione si rimanda)
Alla luce del principio di diritto surrichiamato deve ritenersi sussistente il diritto in capo ad entrambe le ricorrenti, ad ottenere il beneficio previsto dall'art. 1, comma
121, L. 107/2015 per tutte le annualità richieste (2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024), nelle quali hanno lavorato nei ruoli come educatrici.
Le spese - liquidate come in dispositivo tenuto conto del carattere seriale della controversia - seguono la soccombenza, con distrazione a favore del difensore delle ricorrenti, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara il diritto di ciascuna delle parti ricorrenti al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e, per l'effetto, condanna il all'attribuzione alla stessa Controparte_2
della Carta Elettronica dell'importo nominale di € 500,00 per ogni annualità richiesta ed a rifondere le spese del giudizio, liquidate in euro 650,00, oltre al
3 rimborso del c.u. pari ad euro 49,00 ed oltre il 15% per spese generali e accessori di legge, con distrazione a favore dell'avv. Spinello, dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa a seguit di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art
127 ter cpc
Firenze, 21 ottobre 2025
Il Giudice
Dr.ssa Anita Maria Brigida Davia
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