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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/12/2025, n. 4306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4306 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 7443/2024 R.G. avente ad oggetto: “separazione giudiziale”
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Nicola di Foggia, presso il cui studio Parte_1
elett.mente domicilia in Carinaro, alla via Carmignola n. 24
RICORRENTE
rappresentato e difeso dagli avv.ti Carmela D'Alterio e Gabriella Controparte_1
NE, presso il cui studio elett.mente domicilia in Mugnano di Napoli, alla via Dei Fiori n. 22
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 23.9.2024, parte ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con il resistente (in San Cipriano D'Aversa, il 17.6.2017), dalla cui unione nascevano i figli
(il 29.8.2018) e (l'8.1.2023), chiedeva pronunciarsi la separazione dal coniuge, Per_1 Per_2
alle condizioni di cui al ricorso.
Parte resistente si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta, a mezzo della quale contestava in fatto e in diritto le avverse pretese, e chiedeva pronunciarsi la separazione dalla coniuge alle condizioni di cui alla comparsa.
All'udienza del 3.11.2025, sulla base del raggiunto accordo tra i coniugi, la causa era rimessa in decisione al Collegio.
Il Pubblico Ministero concludeva come in atti. La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
In merito ai provvedimenti accessori, le parti hanno raggiunto un accordo alle condizioni di cui al verbale di udienza del 3.11.2025, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite.
Le condizioni di separazione sottoscritte dalle parti non sono contrarie a norme imperative e sono conformi agli interessi dei minori, e pertanto possono essere poste a fondamento della presente decisione;
delle altre condizioni il Collegio si limita a prendere atto.
Le spese di lite, atteso l'esito del giudizio, possono integralmente compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- pronuncia, ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c., alle condizioni di cui in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite, la separazione personale tra i coniugi CP_1
(nato in [...], il [...]) e (nata in [...], il [...]);
[...] Parte_1
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Cipriano D'Aversa (atto n. 11, parte II, serie A, anno 2017), per gli adempimenti di rito;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 19.11.2025.
Il giudice estensore
Il Presidente dott. Fulvio Mastro dott.ssa Alessandra Tabarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 7443/2024 R.G. avente ad oggetto: “separazione giudiziale”
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Nicola di Foggia, presso il cui studio Parte_1
elett.mente domicilia in Carinaro, alla via Carmignola n. 24
RICORRENTE
rappresentato e difeso dagli avv.ti Carmela D'Alterio e Gabriella Controparte_1
NE, presso il cui studio elett.mente domicilia in Mugnano di Napoli, alla via Dei Fiori n. 22
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 23.9.2024, parte ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con il resistente (in San Cipriano D'Aversa, il 17.6.2017), dalla cui unione nascevano i figli
(il 29.8.2018) e (l'8.1.2023), chiedeva pronunciarsi la separazione dal coniuge, Per_1 Per_2
alle condizioni di cui al ricorso.
Parte resistente si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta, a mezzo della quale contestava in fatto e in diritto le avverse pretese, e chiedeva pronunciarsi la separazione dalla coniuge alle condizioni di cui alla comparsa.
All'udienza del 3.11.2025, sulla base del raggiunto accordo tra i coniugi, la causa era rimessa in decisione al Collegio.
Il Pubblico Ministero concludeva come in atti. La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
In merito ai provvedimenti accessori, le parti hanno raggiunto un accordo alle condizioni di cui al verbale di udienza del 3.11.2025, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite.
Le condizioni di separazione sottoscritte dalle parti non sono contrarie a norme imperative e sono conformi agli interessi dei minori, e pertanto possono essere poste a fondamento della presente decisione;
delle altre condizioni il Collegio si limita a prendere atto.
Le spese di lite, atteso l'esito del giudizio, possono integralmente compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- pronuncia, ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c., alle condizioni di cui in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite, la separazione personale tra i coniugi CP_1
(nato in [...], il [...]) e (nata in [...], il [...]);
[...] Parte_1
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Cipriano D'Aversa (atto n. 11, parte II, serie A, anno 2017), per gli adempimenti di rito;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 19.11.2025.
Il giudice estensore
Il Presidente dott. Fulvio Mastro dott.ssa Alessandra Tabarro