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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 05/12/2025, n. 3948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3948 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 746/2025 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, richiamate le note depositate dai procuratori delle parti, a seguito della comunica- zione del provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza del
4.12.25 con modalità cartolare;
considerato che
l'udienza del 04.12.2025 è stata fissata con modalità cartolare per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; dato atto che il presente procedimento è stato deciso ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. ultimo comma, come novellato dal D. Lgs. 10/10/22 n. 149, essendo applica- bile al presente giudizio la nuova disposizione, in ragione della data di notifica e di iscrizione a ruolo;
richiamato l'art. 127 ter c.p.c.;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa AR DE RE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa AR Capua Vetere – I Sezione Civile, in composizione mo-
1
nocratica ed in persona della dott.ssa AR DE RE, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 746/2025 R.G., avente ad oggetto:appello sentenza
Giudice di pace – responsabilità extracontrattuale , vertente tra
(P. IVA Parte_1
), con sede legale in Milano, Corso Sempione n. 39, in persona del le- P.IVA_1 gale rappresentante pro tempore, ,rapp.to e difeso dall'avv. France- Parte_2 sco Malatesta, (C.F. ), ed elett.te domiciliato presso il suo C.F._1 studio in Roma, in Viale XXI Aprile n. 26, in virtù di procura in atti;
-Appellante-
e
(C.F. ), rapp.ta e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
AO Di IN (CF. ) ed elett.te domiciliata presso il suo C.F._3 studio in Casal di Principe (CE), alla via Treviso n. 2;
-Appellata contumace-
Nonché
domiciliata ex lege presso l' , in Controparte_2 Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, in Milano, al Corso Sempione n. 39;
-Appellato contumace-
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da atto introduttivo e note relative all' udienza del 4.12.25 trattata con modalità cartolare.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Il presente giudizio trae origine da un sinistro che si sarebbe verificato in data 22 novembre 2019, alle ore 23.00 circa, in Francolise (CE), alla Via Vittorio EL.
Più precisamente, l'attrice nel primo grado del giudizio, ha dedot- Controparte_1 to che il conducente del veicolo Mercedes Classe C, nel percorrere la Via Vittorio
EL, a causa di una distrazione, non si avvedeva della sua presenza sulla stra- da e, mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, la investiva, facen-
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dola cadere a terra.
Il Giudice di Pace di Carinola, ritenuto provato l'evento, nonché l'esclusiva respon- sabilità del conducente del veicolo convenuto sulla base dell'istruttoria orale svolta e, condividendo le conclusioni rassegnate dal CTU, condannava l' Parte_1
al pagamento dei seguenti importi: € 6.484,15, oltre interessi legali e spese
[...] di CTU, per la sorte in favore della sig.ra , e di € 1.900,00 (di cui Controparte_1
€ 60,00 per spese vive), oltre oneri di legge, per le spese legali in favore dell'avv.
AO Di IN”.
L' ha proposto appello avverso la predetta pronuncia, rite- Parte_1 nendola nulla, errata, ingiusta in fatto ed in diritto, illegittima e lesiva degli interessi Contr dell'
Ha concluso chiedendo : “Voglia il Tribunale adito in funzione di Giudice di Appel- lo, contrariis reiectis, per i motivi tutti indicati in narrativa, 1) in accoglimento dell'appello proposto con il presente atto e in totale riforma della sentenza n.
593/2024, emessa dal Giudice di Pace di Carinola, dott.ssa Colacicco, accertare e dichiarare l'infondatezza delle domande di primo grado e per l'effetto rigettare tut- te le domande formulate dalla signora nel primo grado di giudi- Controparte_1 zio;
2) in accoglimento dell'appello proposto con il presente atto e in totale riforma della sentenza n. 593/2024, emessa dal Giudice di Pace di Carinola, dott.ssa Cola- cicco, accertare e/o dichiarare il difetto di integrità del contraddittorio;
3) in acco- glimento dell'appello proposto con il presente atto e in totale riforma della sentenza
n. 593/2024, emessa dal Giudice di Pace di Carinola, dott.ssa Colacicco, accertare
e/o dichiarare l'improcedibilità della domanda ai sensi del D.L. n. 132/2014, con- vertito in L. n. 162/2014; 4) in accoglimento dell'appello proposto con il presente atto e in totale riforma della sentenza n. 593/2024, emessa dal Giudice di Pace di
Carinola, dott.ssa Colacicco, accertare e/o dichiarare l'improponibilità e/o impro- cedibilità e/o inammissibilità delle domande per violazione del combinato disposto di cui agli artt. 148, III comma e 145, I comma e 125 comma V bis Codice delle As- sicurazioni con ogni conseguenza di legge;
5) per l'effetto, accertare e/o dichiarare che nulla è dovuto all'appellata e comunque condannare la sig.ra alla CP_1 restituzione dell'importo di € 10.907,58 percepito in virtù della sentenza di primo grado;
6) in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Le parti appellate non si sono costituite in giudizio, nonostante la regolarità del pro- cedimento di notificazione, restando pertanto contumaci.
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Considerazioni preliminari
In via preliminare, va detto che il presente appello risulta proposto nei termini di legge e tempestivamente iscritto a ruolo. Va aggiunto che l'appello risulta ammissi- bile sotto il profilo della formulazione, in quanto redatto con specifica indicazione delle ragioni per le quali si richiede la riforma dell'impugnata pronuncia. Infatti, dal contenuto dell'appello, si evince in maniera chiara quali siano le motivazioni per le quali si ritiene che il giudice di primo grado abbia errato nella valutazione dei fatti e quale sia la ricostruzione dei fatti ritenuta corretta, da porre a fondamento della deci- sione. In ogni caso l'indicazione dei motivi di appello richiesta dalla normativa in vigore comporta soltanto un'esposizione chiara ed univoca sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza rispetto alla ricostruzione della vicenda operata dal primo giudice.
Nel caso in esame, si ritiene che la domanda sia stata formulata in maniera suffi- cientemente chiara sia in merito alla doglianza posta a fondamento dell'appello sia in merito alla domanda formulata nel presente grado di giudizio.
I motivi d'appello
In via preliminare, va dichiarata la contumacia di e Controparte_1 CP_2
, non costituitisi in giudizio, sebbene vi sia prova in atti che gli stessi abbiano
[...] avuto conoscenza del presente giudizio con la notifica dell'atto introduttivo.
Ciò premesso, in primo luogo, va evidenziato che la presente decisione è stata adot- tata applicando il principio della “ragione più liquida”. A tale riguardo si richiama quanto sostenuto dalla Suprema Corte di cassazione a Sezioni Unite in una recente pronuncia “In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” (Cassazione civile sez. un. 08 maggio
2014 n. 9936). Ed ancora “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto opera- tivo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art.
276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia proces- suale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conse- guenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre. (Cassazione civile sez. VI 28 maggio 2014 n.
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12002).
Ciò posto, applicando il principio della ragione più liquida e prescindendo da ogni valutazione in merito alle ulteriori questioni poste e a fondamento dell'appello di ca- rattere preliminare, va detto che l'appello è fondato e pertanto deve essere accolto, non potendo affermarsi che sia stata raggiunta in giudizio la prova della verificazio- ne del sinistro e, più in particolare, della dinamica con cui lo stesso si sarebbe verifi- cato.
Il Tribunale, infatti, non condivide la valutazione del giudice di prime cure in ordi- ne al fatto che la dichiarazione resa dal teste sia idonea a sorreggere Testimone_1 la domanda sotto il profilo probatorio.
Nel giudizio di primo grado il teste ha riferito quanto segue: «[…] DR: Ho assistito ad un incidente stradale che si è verificato verso la fine del mese d novembre 2019 verso le ore 23:00 in Francolise alla via Vittorio EL. DR: Io mi trovavo a piedi fuori una pizzeria sita su detta via vittorio EL, quando ho visto un'autovettura Mercedes classe C di colore grigio, il cui conducente nel percorrere detta via, non vedeva una ragazza che stava attraversando su dette strisce pedonali
e la urtava facendola cadere a terra. DR: ricordo che la ragazza attraversava la strada da sinistra verso destra rispetto al senso di marcia della Mercedes e l'urto si verificava con la parte anteriore della Mercedes contro il lato Destro della ragazza, la quale cadeva a terra sul cofano del veicolo e poi rotolava a terra. DR: subito dopo l'incidente mi avvicinai alla ragazza per aiutarla a rialzarsi e ricordo che la stessa lamentava dolori le varie parti del corpo in particolare spalla e ginocchio destro. DR : la ragazza investita poteva avere circa 20-25 anni. DR: ricorso che subito dopo l'incidente si fermò anche il conducente della Mercedes che era un uo- mo di nazionalità straniera di circa 30-35 anni, il quale ammetteva la propria colpa dicendo che si era distratto alla guida e non era riuscito a frenare in tempo per evi- tare l'urto. Ricorso che la ragazza nulla poté fare per evitare l'incidente in quanto aveva quasi completato l'attraversamento pedonale. DR: Io mi trovavo fuori la piz- zeria sul lato destr della strada rispetto al senso di marcia, della Mercedes e della ragazza che veniva verso di me. DR: ricorso che la ragazza investita a causa dei forti dolori volle chiamare i parenti che erano in zona, per farsi soccorrere. DR: ho lasciato i miei dati agli stessi parenti della ragazza per un eventuale testimonianza.
DR :Io mi trovavo a circa 5-6- metri di distanza dal luogo del sinistro ed avevo vi- suale libera. DR: ricordo che il luogo dell'incidente era la strada del centro abitato che era illuminata da pubblica illuminazione. DR: Preciso che sul luogo
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dell'incidente vi era una chiesa sul lato del sinistro rispetto al senso di marcia del
Mercedes. DR: Preciso che la direzione di marcia del Mercedes era verso il centro del paese. DR: Preciso di aver reso altre testimonianze. DR: ricordo che il veicolo
Mercedes aveva una targa straniera”.
Orbene, in primo luogo, va evidenziato che la testimonianza resa dall'unico teste escusso nel primo grado del giudizio ( ) appare inadeguata, da sola Testimone_1 considerata ed in assenza di altri riscontro probatorio, a sorreggere la domanda sotto il profilo probatorio.
Ciò si dice per le seguenti ragioni.
Alla descrizione di una dinamica poco credibile, si aggiungono numerose discrasie, elementi che, considerati complessivamente, minano in modo decisivo la credibilità del teste. Sul punto va considerato che la dichiarazione testimoniale resa va valutata con particolare rigore in ragione del fatto che non siano stati escussi altri testimoni.
A quanto precede, va aggiunto che il sig. non è indicato come teste né nel- Tes_1 la lettera di messa in mora, né nell'atto di citazione, ma soltanto all'udienza di am- missione dei mezzi istruttori (dopo quattro anni dal sinistro), il che costituisce un ul- teriore indizio della sua scarsa attendibilità (cfr. Cass. n. 9939 del 18/06/2012). Ai sensi dell'art. 1, comma 15, Legge 124/2017, il Legislatore ha posto limiti precisi al- la indicazione dei testimoni successivamente al sinistro ed in particolare ha previsto che “in caso di sinistri con soli danni a cose, l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'impresa di as- sicurazione o, in mancanza, deve essere richiesta dall'impresa di assicurazione con espresso avviso all'assicurato delle conseguenze processuali della mancata rispo- sta”. Ulteriore anomalia riscontrata va individuata nella documentazione prodotta Contr dalla compagnia assicurativa la quale allega disconoscimento del sinistro in esame da parte della signora , firmata e datata dalla stessa il 25 Controparte_1 maggio 2020. Orbene, tale allegato, alla voce eventuali precisazioni, evidenzia che la espressamente dichiara “dichiaro nessun sinistro”, salvo poi in sede di CP_1 interrogatorio disconoscere tale dichiarazione sostenendo che “la compagnia assicu- rativa avesse fatto firmare un foglio di cui lei non aveva conoscenza”. In atti, inol- tre, non vi è allegato alcun verbale delle autorità, né il teste ha specificatamente in- dividuato la presenza degli stessi sul luogo del sinistro. Contribuisce poi a determi- nare il delinearsi di un quadro probatorio fumoso il fatto che la parte danneggiata non abbia prodotto certificato di pronto soccorso.
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In definitiva, in base alla poco credibile deposizione testimoniale resa in giudizio dall'unico teste escusso, in base alla mancata indicazione del teste fino all'ultimo momento processuale utile, in virtù della mancanza di riscontri probatori di carattere documentale, nonché in ragione dell'assenza di altre dichiarazioni testimoniali, non può dirsi raggiunta la prova del fatto storico posto a fondamento della domanda..
In definitiva, viene a delinearsi un quadro probatorio fumoso e contraddittorio che non consente di comprendere quale sia la dinamica con cui si sarebbero verificati i fatti in ragione dei quali si chiede il risarcimento.
Le spese
Il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia (Cass. civ., Sez. III, 04/06/2007, n. 12963).
Va pertanto riformata la sentenza di primo grado anche in relazione alle spese di li- te.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano co- me in dispositivo, tenendo conto dell'attività espletata e delle questioni trattate.
In particolare va considerato che nel presente grado di giudizio non è stata svolta at- tività istruttoria.
Le spese occorse per la consulenza medico-legale vanno poste a carico degli odierni appellati.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disatte- sa, così provvede:
- accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma la sentenza impugnata, rigetta la domanda di risarcimento formulata da in primo grado;
Controparte_1
- condanna al pagamento, in favore della compagnia assicurativa Controparte_1 odierna appellante, delle spese del primo grado di giudizio, che liquida in euro
1.046,00, oltre IVA e CPA come per legge;
- condanna al pagamento, in favore della compagnia assicurativa Controparte_1 appellante, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro
2.540,00 ed € 382,00 per spese, oltre IVA e CPA come per legge;
- condanna a restituire, in favore dell'appellante, gli importi per- Controparte_1 cepiti in virtù di quanto statuito nella sentenza impugnata e qui riformata;
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- pone le spese di CTU a carico di Controparte_1
Santa AR Capua Vetere, 05.12.2025
Il Giudice
AR DE RE
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TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, richiamate le note depositate dai procuratori delle parti, a seguito della comunica- zione del provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza del
4.12.25 con modalità cartolare;
considerato che
l'udienza del 04.12.2025 è stata fissata con modalità cartolare per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; dato atto che il presente procedimento è stato deciso ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. ultimo comma, come novellato dal D. Lgs. 10/10/22 n. 149, essendo applica- bile al presente giudizio la nuova disposizione, in ragione della data di notifica e di iscrizione a ruolo;
richiamato l'art. 127 ter c.p.c.;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa AR DE RE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa AR Capua Vetere – I Sezione Civile, in composizione mo-
1
nocratica ed in persona della dott.ssa AR DE RE, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 746/2025 R.G., avente ad oggetto:appello sentenza
Giudice di pace – responsabilità extracontrattuale , vertente tra
(P. IVA Parte_1
), con sede legale in Milano, Corso Sempione n. 39, in persona del le- P.IVA_1 gale rappresentante pro tempore, ,rapp.to e difeso dall'avv. France- Parte_2 sco Malatesta, (C.F. ), ed elett.te domiciliato presso il suo C.F._1 studio in Roma, in Viale XXI Aprile n. 26, in virtù di procura in atti;
-Appellante-
e
(C.F. ), rapp.ta e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
AO Di IN (CF. ) ed elett.te domiciliata presso il suo C.F._3 studio in Casal di Principe (CE), alla via Treviso n. 2;
-Appellata contumace-
Nonché
domiciliata ex lege presso l' , in Controparte_2 Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, in Milano, al Corso Sempione n. 39;
-Appellato contumace-
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da atto introduttivo e note relative all' udienza del 4.12.25 trattata con modalità cartolare.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Il presente giudizio trae origine da un sinistro che si sarebbe verificato in data 22 novembre 2019, alle ore 23.00 circa, in Francolise (CE), alla Via Vittorio EL.
Più precisamente, l'attrice nel primo grado del giudizio, ha dedot- Controparte_1 to che il conducente del veicolo Mercedes Classe C, nel percorrere la Via Vittorio
EL, a causa di una distrazione, non si avvedeva della sua presenza sulla stra- da e, mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, la investiva, facen-
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dola cadere a terra.
Il Giudice di Pace di Carinola, ritenuto provato l'evento, nonché l'esclusiva respon- sabilità del conducente del veicolo convenuto sulla base dell'istruttoria orale svolta e, condividendo le conclusioni rassegnate dal CTU, condannava l' Parte_1
al pagamento dei seguenti importi: € 6.484,15, oltre interessi legali e spese
[...] di CTU, per la sorte in favore della sig.ra , e di € 1.900,00 (di cui Controparte_1
€ 60,00 per spese vive), oltre oneri di legge, per le spese legali in favore dell'avv.
AO Di IN”.
L' ha proposto appello avverso la predetta pronuncia, rite- Parte_1 nendola nulla, errata, ingiusta in fatto ed in diritto, illegittima e lesiva degli interessi Contr dell'
Ha concluso chiedendo : “Voglia il Tribunale adito in funzione di Giudice di Appel- lo, contrariis reiectis, per i motivi tutti indicati in narrativa, 1) in accoglimento dell'appello proposto con il presente atto e in totale riforma della sentenza n.
593/2024, emessa dal Giudice di Pace di Carinola, dott.ssa Colacicco, accertare e dichiarare l'infondatezza delle domande di primo grado e per l'effetto rigettare tut- te le domande formulate dalla signora nel primo grado di giudi- Controparte_1 zio;
2) in accoglimento dell'appello proposto con il presente atto e in totale riforma della sentenza n. 593/2024, emessa dal Giudice di Pace di Carinola, dott.ssa Cola- cicco, accertare e/o dichiarare il difetto di integrità del contraddittorio;
3) in acco- glimento dell'appello proposto con il presente atto e in totale riforma della sentenza
n. 593/2024, emessa dal Giudice di Pace di Carinola, dott.ssa Colacicco, accertare
e/o dichiarare l'improcedibilità della domanda ai sensi del D.L. n. 132/2014, con- vertito in L. n. 162/2014; 4) in accoglimento dell'appello proposto con il presente atto e in totale riforma della sentenza n. 593/2024, emessa dal Giudice di Pace di
Carinola, dott.ssa Colacicco, accertare e/o dichiarare l'improponibilità e/o impro- cedibilità e/o inammissibilità delle domande per violazione del combinato disposto di cui agli artt. 148, III comma e 145, I comma e 125 comma V bis Codice delle As- sicurazioni con ogni conseguenza di legge;
5) per l'effetto, accertare e/o dichiarare che nulla è dovuto all'appellata e comunque condannare la sig.ra alla CP_1 restituzione dell'importo di € 10.907,58 percepito in virtù della sentenza di primo grado;
6) in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Le parti appellate non si sono costituite in giudizio, nonostante la regolarità del pro- cedimento di notificazione, restando pertanto contumaci.
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Considerazioni preliminari
In via preliminare, va detto che il presente appello risulta proposto nei termini di legge e tempestivamente iscritto a ruolo. Va aggiunto che l'appello risulta ammissi- bile sotto il profilo della formulazione, in quanto redatto con specifica indicazione delle ragioni per le quali si richiede la riforma dell'impugnata pronuncia. Infatti, dal contenuto dell'appello, si evince in maniera chiara quali siano le motivazioni per le quali si ritiene che il giudice di primo grado abbia errato nella valutazione dei fatti e quale sia la ricostruzione dei fatti ritenuta corretta, da porre a fondamento della deci- sione. In ogni caso l'indicazione dei motivi di appello richiesta dalla normativa in vigore comporta soltanto un'esposizione chiara ed univoca sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza rispetto alla ricostruzione della vicenda operata dal primo giudice.
Nel caso in esame, si ritiene che la domanda sia stata formulata in maniera suffi- cientemente chiara sia in merito alla doglianza posta a fondamento dell'appello sia in merito alla domanda formulata nel presente grado di giudizio.
I motivi d'appello
In via preliminare, va dichiarata la contumacia di e Controparte_1 CP_2
, non costituitisi in giudizio, sebbene vi sia prova in atti che gli stessi abbiano
[...] avuto conoscenza del presente giudizio con la notifica dell'atto introduttivo.
Ciò premesso, in primo luogo, va evidenziato che la presente decisione è stata adot- tata applicando il principio della “ragione più liquida”. A tale riguardo si richiama quanto sostenuto dalla Suprema Corte di cassazione a Sezioni Unite in una recente pronuncia “In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” (Cassazione civile sez. un. 08 maggio
2014 n. 9936). Ed ancora “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto opera- tivo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art.
276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia proces- suale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conse- guenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre. (Cassazione civile sez. VI 28 maggio 2014 n.
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12002).
Ciò posto, applicando il principio della ragione più liquida e prescindendo da ogni valutazione in merito alle ulteriori questioni poste e a fondamento dell'appello di ca- rattere preliminare, va detto che l'appello è fondato e pertanto deve essere accolto, non potendo affermarsi che sia stata raggiunta in giudizio la prova della verificazio- ne del sinistro e, più in particolare, della dinamica con cui lo stesso si sarebbe verifi- cato.
Il Tribunale, infatti, non condivide la valutazione del giudice di prime cure in ordi- ne al fatto che la dichiarazione resa dal teste sia idonea a sorreggere Testimone_1 la domanda sotto il profilo probatorio.
Nel giudizio di primo grado il teste ha riferito quanto segue: «[…] DR: Ho assistito ad un incidente stradale che si è verificato verso la fine del mese d novembre 2019 verso le ore 23:00 in Francolise alla via Vittorio EL. DR: Io mi trovavo a piedi fuori una pizzeria sita su detta via vittorio EL, quando ho visto un'autovettura Mercedes classe C di colore grigio, il cui conducente nel percorrere detta via, non vedeva una ragazza che stava attraversando su dette strisce pedonali
e la urtava facendola cadere a terra. DR: ricordo che la ragazza attraversava la strada da sinistra verso destra rispetto al senso di marcia della Mercedes e l'urto si verificava con la parte anteriore della Mercedes contro il lato Destro della ragazza, la quale cadeva a terra sul cofano del veicolo e poi rotolava a terra. DR: subito dopo l'incidente mi avvicinai alla ragazza per aiutarla a rialzarsi e ricordo che la stessa lamentava dolori le varie parti del corpo in particolare spalla e ginocchio destro. DR : la ragazza investita poteva avere circa 20-25 anni. DR: ricorso che subito dopo l'incidente si fermò anche il conducente della Mercedes che era un uo- mo di nazionalità straniera di circa 30-35 anni, il quale ammetteva la propria colpa dicendo che si era distratto alla guida e non era riuscito a frenare in tempo per evi- tare l'urto. Ricorso che la ragazza nulla poté fare per evitare l'incidente in quanto aveva quasi completato l'attraversamento pedonale. DR: Io mi trovavo fuori la piz- zeria sul lato destr della strada rispetto al senso di marcia, della Mercedes e della ragazza che veniva verso di me. DR: ricorso che la ragazza investita a causa dei forti dolori volle chiamare i parenti che erano in zona, per farsi soccorrere. DR: ho lasciato i miei dati agli stessi parenti della ragazza per un eventuale testimonianza.
DR :Io mi trovavo a circa 5-6- metri di distanza dal luogo del sinistro ed avevo vi- suale libera. DR: ricordo che il luogo dell'incidente era la strada del centro abitato che era illuminata da pubblica illuminazione. DR: Preciso che sul luogo
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dell'incidente vi era una chiesa sul lato del sinistro rispetto al senso di marcia del
Mercedes. DR: Preciso che la direzione di marcia del Mercedes era verso il centro del paese. DR: Preciso di aver reso altre testimonianze. DR: ricordo che il veicolo
Mercedes aveva una targa straniera”.
Orbene, in primo luogo, va evidenziato che la testimonianza resa dall'unico teste escusso nel primo grado del giudizio ( ) appare inadeguata, da sola Testimone_1 considerata ed in assenza di altri riscontro probatorio, a sorreggere la domanda sotto il profilo probatorio.
Ciò si dice per le seguenti ragioni.
Alla descrizione di una dinamica poco credibile, si aggiungono numerose discrasie, elementi che, considerati complessivamente, minano in modo decisivo la credibilità del teste. Sul punto va considerato che la dichiarazione testimoniale resa va valutata con particolare rigore in ragione del fatto che non siano stati escussi altri testimoni.
A quanto precede, va aggiunto che il sig. non è indicato come teste né nel- Tes_1 la lettera di messa in mora, né nell'atto di citazione, ma soltanto all'udienza di am- missione dei mezzi istruttori (dopo quattro anni dal sinistro), il che costituisce un ul- teriore indizio della sua scarsa attendibilità (cfr. Cass. n. 9939 del 18/06/2012). Ai sensi dell'art. 1, comma 15, Legge 124/2017, il Legislatore ha posto limiti precisi al- la indicazione dei testimoni successivamente al sinistro ed in particolare ha previsto che “in caso di sinistri con soli danni a cose, l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'impresa di as- sicurazione o, in mancanza, deve essere richiesta dall'impresa di assicurazione con espresso avviso all'assicurato delle conseguenze processuali della mancata rispo- sta”. Ulteriore anomalia riscontrata va individuata nella documentazione prodotta Contr dalla compagnia assicurativa la quale allega disconoscimento del sinistro in esame da parte della signora , firmata e datata dalla stessa il 25 Controparte_1 maggio 2020. Orbene, tale allegato, alla voce eventuali precisazioni, evidenzia che la espressamente dichiara “dichiaro nessun sinistro”, salvo poi in sede di CP_1 interrogatorio disconoscere tale dichiarazione sostenendo che “la compagnia assicu- rativa avesse fatto firmare un foglio di cui lei non aveva conoscenza”. In atti, inol- tre, non vi è allegato alcun verbale delle autorità, né il teste ha specificatamente in- dividuato la presenza degli stessi sul luogo del sinistro. Contribuisce poi a determi- nare il delinearsi di un quadro probatorio fumoso il fatto che la parte danneggiata non abbia prodotto certificato di pronto soccorso.
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In definitiva, in base alla poco credibile deposizione testimoniale resa in giudizio dall'unico teste escusso, in base alla mancata indicazione del teste fino all'ultimo momento processuale utile, in virtù della mancanza di riscontri probatori di carattere documentale, nonché in ragione dell'assenza di altre dichiarazioni testimoniali, non può dirsi raggiunta la prova del fatto storico posto a fondamento della domanda..
In definitiva, viene a delinearsi un quadro probatorio fumoso e contraddittorio che non consente di comprendere quale sia la dinamica con cui si sarebbero verificati i fatti in ragione dei quali si chiede il risarcimento.
Le spese
Il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia (Cass. civ., Sez. III, 04/06/2007, n. 12963).
Va pertanto riformata la sentenza di primo grado anche in relazione alle spese di li- te.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano co- me in dispositivo, tenendo conto dell'attività espletata e delle questioni trattate.
In particolare va considerato che nel presente grado di giudizio non è stata svolta at- tività istruttoria.
Le spese occorse per la consulenza medico-legale vanno poste a carico degli odierni appellati.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disatte- sa, così provvede:
- accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma la sentenza impugnata, rigetta la domanda di risarcimento formulata da in primo grado;
Controparte_1
- condanna al pagamento, in favore della compagnia assicurativa Controparte_1 odierna appellante, delle spese del primo grado di giudizio, che liquida in euro
1.046,00, oltre IVA e CPA come per legge;
- condanna al pagamento, in favore della compagnia assicurativa Controparte_1 appellante, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro
2.540,00 ed € 382,00 per spese, oltre IVA e CPA come per legge;
- condanna a restituire, in favore dell'appellante, gli importi per- Controparte_1 cepiti in virtù di quanto statuito nella sentenza impugnata e qui riformata;
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- pone le spese di CTU a carico di Controparte_1
Santa AR Capua Vetere, 05.12.2025
Il Giudice
AR DE RE
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