Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. I, sentenza 16/01/2026, n. 49
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Sentenza 16 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità per mancata impugnazione atti presupposti

    La Corte dichiara inammissibile il ricorso poiché il contribuente non ha fornito prova del pagamento, ha superato il termine annuale per l'istanza di autotutela, e non ha impugnato gli atti presupposti (cartelle o intimazioni di pagamento) nei termini previsti dalla legge. Le eccezioni di omessa notifica e prescrizione non sono ammissibili in questa sede, dovendo essere sollevate avverso gli atti presupposti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. I, sentenza 16/01/2026, n. 49
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia
    Numero : 49
    Data del deposito : 16 gennaio 2026

    Testo completo