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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 06/04/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor Antonio Dinatolo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 257/2020 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avvocato Flavio Grimaldi Parte_1
-RICORRENTE-
contro in persona del Controparte_1
l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Marta Odorizzi, Umberto Ferrato, Marcello
Carnovale e Carmela Filice
-RESISTENTE -
oggetto: opposizione ad avviso di addebito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 18.02.2020, parte ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 3342019005145453000, notificatole il
29.01.2020, con cui le era stato intimato il pagamento della somma di € 3.742,81 a titolo di contributi previdenziali IVS per il periodo dal 6/2018 al 09/2019, comprensivo di sanzioni, interessi ed accessori.
1 Ha eccepito la non debenza delle somme richieste dall' , considerato Controparte_2 che aveva cessato ogni attività d'impresa a far data dal 29.10.2018 e che per il periodo pregresso aveva regolarmente pagato i contributi previdenziali . CP_1
Si è costituito l' , argomentando per l'infondatezza dell'opposizione. CP_1
Sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del titolo impugnato, acquisita la documentazione offerta dalle parti e concesso termine per il deposito di note illustrative, la causa, ritenuta matura per la decisione, viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. Il ricorso deve essere accolto per le ragioni che seguono.
Preliminarmente deve osservarsi che nelle opposizioni a cartella di pagamento o ad avviso di addebito è onere dell'intimante opposto (come nelle opposizioni a decreto ingiuntivo)
– che riveste la posizione di attore in senso sostanziale – fornire la prova dei fatti costituenti il presupposto della posizione creditoria vantata.
Tanto premesso, nel caso di specie, l'opponente sostiene non essere dovuta la somma pretesa dall' con l'avviso di addebito opposto (che è relativo a contributi IVS CP_1
gestione commercianti per il periodo 06/2018-09/2019) in ragione della dedotta cessazione dell'attività commerciale intrapresa il 29.06.2018 e conclusasi il 29.10.2018,
e produce a sostegno dell'allegazione: visura camerale del 19.11.2018 (cfr. all. A ricorso); visura camerale storica con indicazione di “Cessazione dell'Attività” in data 29.10.2018, nella sezione “Informazioni Storiche REA” (cfr. all. B ricorso, in particolare pag. 6); presentazione al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) Comune di Fuscaldo, in data
29.10.2018, della comunicazione SCIA cessazione (cfr. all.ti C1, C2 e C3 ricorso); presentazione Documento Unico Attività Produttive presso il SURAP (Sportello Unico
Regionale Attività Produttive) Regione Calabria di segnalazione cessazione (cfr. all. D ricorso).
Dal canto suo l' sostiene che l'impresa individuale “"ZI FILUMENA" DI YLENIA CP_1
DANIELE”, risulta cancellata dal R.I. con effetto dal 05.09.2019 in accoglimento della
Comunicazione Unica trasmessa dalla stessa parte opponente alla Camera di Commercio di Cosenza in data 01.10.2019. Conseguentemente, i contributi rivendicati con l'avviso di addebito opposto sarebbero dovuti, poiché, in base alla certificazione della CCIAA la
2 ditta individuale di titolarità dell'opponente nel periodo oggetto di contestazione risultava attiva.
Orbene, se queste sono le premesse, la posizione dell'opponente deve ritenersi preferibile per le ragioni che seguono.
Giova ricordare, infatti, la posizione della giurisprudenza di legittimità secondo la quale
“in materia di previdenza a favore degli artigiani e commercianti, la cessazione dell'attività commerciale o di quella artigiana comporta l'estinzione dell'obbligo di versare i relativi contributi dalla data della stessa cessazione, indipendentemente dalla notificazione dell'evento prevista ai fini della cancellazione dall'elenco dei prestatori della specifica attività autonoma. Tuttavia l'iscrizione negli elenchi e il suo mantenimento possono costituire una presunzione semplice di continuazione dell'attività lavorativa, in quanto chiari indizi di svolgimento attuale della corrispondente attività professionale, sia pure suscettibili di essere smentiti da una prova contraria” (Cass. Sez. 12 aprile 2010,
n. 8651).
Evidentemente, nel caso de quo, ciò che avrebbe dovuto provare l'Istituto previdenziale
- e che non ha neppure specificamente dedotto - concerneva l'effettivo esercizio dell'attività d'impresa da parte dell'opponente nel periodo per cui è causa, risultando del tutto irrilevante ai fini della sussistenza dell'obbligo contributivo, isolatamente considerato, - a fronte di un chiaro dato documentale di segno opposto prodotto dalla parte ricorrente - il mero ed unico dato attestante la permanenza dell'iscrizione nel registro delle imprese fino alla data di trasmissione della Comunicazione unica avvenuta l'01.10.2019.
Ciò non bastasse, parte opponente ha anche provveduto a depositare documentazione attestante l'avvenuto pagamento dei contributi previdenziali per il periodo dell'anno 2018 in cui prova di aver esercitato attività d'impresa (cfr. modello F24, ovvero all. E ricorso).
In definitiva, allora, la mancata prova dello svolgimento di effettiva attività d'impresa da parte della nel periodo che va dal 29.10.2018 all'01.10.2019, data, Pt_1 quest'ultima, di formale cancellazione dell'impresa dal R.I., non può che andare a discapito della parte, l' , sulla quale gravava lo specifico onere di dimostrare il fatto CP_1
costitutivo della pretesa impositiva.
3 L'avviso di addebito n. 3342019005145453000, pertanto, deve essere annullato, dovendosi ritenere insussistente l'obbligo dell'opponente del versamento dei contributi pretesi dall'Istituto nel periodo oggetto di contestazione.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato al D.M. 147/2022, con applicazione dei valori minimi, tenuto conto della natura del procedimento (controversia in materia di previdenza sociale) e del valore della causa (scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00).
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) annulla l'avviso di addebito n. 3342019005145453000;
2) condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1 delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente che si liquidano in € 1.312,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Paola, 06.04.2025.
Il Giudice
Antonio Dinatolo
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