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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 16/12/2025, n. 1045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1045 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA dott.ssa Margherita Bortolaso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 2389/2024 RG promossa con ricorso da
1. (C.F.: ) Parte_1 C.F._1
2. (C.F.: ) Parte_3 C.F._2
3. (C.F.: Parte_4 C.F._3
4. (C.F.: Parte_5 C.F._4
5. (C.F.: ) Parte_6 C.F._5
6. (C.F.: ) Parte_7 C.F._6
rappresentati e difesi dall' avv.to BENIAMINO NORDIO
- ricorrenti- contro
CP_1
rappresentata e difesa, in virtù di mandato telematico allegato alla comparsa di costituzione dagli avv.ti MARCO CAPPELLETTO e MARIA GIOVANNA CONTI
- resistente –
e nei confronti altresì di
CP_2
con avv.to SERGIO APRILE in punto: trattamento retributivo ferie ex direttiva 2003/88/CE ; decisa il 16.12.2025
FATTO
I ricorrenti hanno agito in giudizio ex art 414 cpc quale dipendenti di con qualifica CP_1
professionale di Capo Treno/Capo Servizio Treno di cui al CCNL Mobilità dd.16.12.16 . Chiedono l'accertamento del diritto a ricevere per i giorni di ferie via via fruiti un trattamento retributivo equiparabile a quello previsto per lo svolgimento dell'attività lavorativa, ovvero con lo stesso tendenzialmente coincidente anche quanto alle voci variabili.
Censurano come discriminatorie, in contrasto con consolidati principi comunitari e altresì con l'articolo
36 della Costituzione, le disposizioni contrattual-collettive difformi e chiedono la condanna della convenuta datrice di lavoro al pagamento delle relative differenze stipendiali.
Lamentano l'indebita esclusione dal trattamento retributivo durante le ferie in particolare delle seguenti voci integrative della retribuzione oraria ed espressamente previste dai vari accordi sindacali puntualmente indicati, presenti nei cedolini dal 2007 in poi:
- 0045 Premi Scoperta;
- 0200-210 mancato riposo festivo (gennaio/dicembre);
- 0366 indennità per lavoro pasquale;
- 0421 indennità notturno;
- 0450 indennità lavoro domenicale;
- 0547 Ind. scorta vett. Eccedenti;
- 0790-91 (ris/dis/trad/man e formazione);
- 0969 e 0970 le c.d. IUP;
- 0991 e 0992 la c.d. diaria.
Nei cedolini post 2012 vi sono le IUP di cui ai meccanografici 0AD0 e 0AD1, ossia IUP Scorta diu./nott. Eq. Ag. Solo
La Società convenuta si è costituita rilevando inammissibilità e infondatezza del ricorso per carenza di allegazione e prova;
eccependo in via preliminare l'intervenuta prescrizione quanto ad eventuali differenze retributive spettanti per il periodo antecedente il quinquennio rispetto alla notifica del ricorso;
nel merito sostenendo l'insindacabilità dell'inclusione o meno di determinate voci nella retribuzione dei giorni di ferie come stabilita dalle parti sociali;
negando comunque la sussistenza, con riferimento alle indennità indicate in ricorso, dei presupposti previsti in materia dalla giurisprudenza comunitaria.
E' stato citato anche l' , che si è costituito chiedendo che nel caso di accoglimento, in toto o in parte, delle domande dei ricorrenti con riconoscimento di differenziali a titolo di retribuzione, il datore di lavoro convenuto venga conseguentemente condannato al pagamento della maggiore contribuzione dovuta e relative somme aggiuntive, nei limiti della prescrizione estintiva quinquennale e salvo le sospensioni legali del relativo decorso a causa della legislazione emergenziale legata all'emergenza pandemica. Spese rifuse.
La causa è stata istruita documentalmente.
In data odierna all' esito di udienza da remoto, estinto il giudizio per conciliazione quanto a Parte_6
(C.F.: ) e (C.F.: ), quanto agli ulteriori C.F._7 Parte_7 C.F._6 ricorrenti (C.F.: ), DEI (C.F.: Parte_1 C.F._8 Parte_3
), (C.F.: e (C.F.: C.F._9 Parte_4 C.F._3 Parte_5
la causa è stata trattenuta in decisione. C.F._10
MOTIVI
Il ricorso va parzialmente accolto come da orientamento dell' Ufficio espresso fin dalla prima sentenza in materia, n. 402/2022 in causa analoga RG 1768/2021 est , seguita da ulteriori numerose Pt_8
conformi.
La controversia appartiene, infatti, al noto filone in materia di diritto all' inclusione nel trattamento retributivo delle ferie di qualsiasi importo pecuniario della parte variabile della retribuzione che si ponga in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni o sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore.
La questione, già oggetto di recenti pronunce della Suprema Corte, trova fondamento nella legislazione e giurisprudenza comunitaria con conseguenti approdi nel diritto interno, nei seguenti termini.
La Direttiva 93/104/CE del 23-11-1993, modificata dalla direttiva 2000/34/CE, poi sostituita dalla direttiva 2003/88/CE del 4-11-2003 e la Carta dei diritti fondamentali della UE (cd. Carta di Nizza), a cui l'art.6 n.1 TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati, sanciscono il diritto a minimo quattro settimane/anno di ferie retribuite (art 31 c 2).
In base alla giurisprudenza costante della CGUE a far data dalla sentenza 15-9-2011 n. 155/10 sui piloti
British Airways :
- spettanza di un periodo di ferie retribuito e livello della relativa retribuzione costituiscono due aspetti di un unico diritto;
- “ferie annuali retribuite”, di cui all'art. 7 dir. 2003/88 (di cui la Corte Giustizia ha costantemente affermato il carattere imperativo escludendone la derogabilità ai sensi dell'art.17 della direttiva stessa con conseguente irrilevanza dell'eventuale fonte contrattuale difforme - cfr. punto 62 della sentenza 16.3.2006 in procedimenti riuniti C-131/04 e C-257/04) significa che per la durata delle ferie annuali ai sensi della direttiva la retribuzione deve essere mantenuta (p. 19) e deve essere calcolata in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore (p. 21);
- quando la retribuzione si compone di elementi diversi, alcuni fissi e altri variabili, va condotta un'analisi specifica della retribuzione e “qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto a espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea, deve essere obbligatoriamente preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali”, così come “gli elementi della retribuzione o le integrazioni che si collegano al suo status professionale”, mentre sono escluse da tale calcolo esclusivamente le somme dirette “a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengono in occasione dell'espletamento delle mansioni… È compito del giudice nazionale valutare se i diversi elementi che compongono la retribuzione complessiva di tale lavoratore rispondano a detti criteri”;
- non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione una normativa interna, sia essa di fonte legislativa o contrattuale, contraria all'art.7 direttiva 2003/88 come sopra interpretato, per cui
“è compito del giudice nazionale valutare il nesso intrinseco che intercorre tra, da una parte, i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e, dall'altra,
l'espletamento delle mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro” e tale valutazione “deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo e alla luce del principio sviluppato dalla suesposta giurisprudenza secondo cui la direttiva 2003/88 tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tal titolo come due aspetti di un unico diritto”.
La Corte di Giustizia Europea negli ultimi anni ha confermato in più occasioni tali principi giurisprudenziali in numerose sentenze conformi rese in riferimento a lavoratori di vari settori produttivi.
Nella sentenza 22-5-2014 (Z.J.R. Lock-British Gas;
C-539/12) ha ribadito che l'espressione ferie annuali retribuite che compare al paragrafo 1 dell' articolo 7 della direttiva significa che, per la durata delle ferie annuali ai sensi della direttiva stessa, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (v. sentenze e a., C-131-/04 e C-257/04; EU:C:2006:177, punto 50, Persona_1
nonché HU e a., C-350/06 e C-520/06, EU:C:2009:18, punto 58).
In tale sentenza, in un caso relativo a un agente di commercio pagato anche con provvigioni sugli affari conclusi, ha affermato che l'art. 7 della Direttiva impone il pagamento di una quota provvigionale, calcolata sulla media delle provvigioni dell'anno, anche durante il periodo feriale nel quale l'agente non può promuovere affari per conto del preponente.
Tali principi sono ribaditi nella sentenza 13.12.2018 ( , C-385/17), ai punti 32 e segg., in un Persona_2
caso nel quale in base al contratto collettivo applicabile (edilizia), la retribuzione feriale era ridotta in ragione del fatto che il lavoratore, a causa di disoccupazione parziale, non avesse prestato lavoro effettivo per una parte dell'anno, con la conseguenza di violare il principio in base al quale l'indennità per ferie non deve essere inferiore “ alla media della retribuzione ordinaria percepita durante i periodi di lavoro effettivo (cfr. anche CGUE 6-11-2018, Max Planck, C-684-16). Gli insegnamenti della giurisprudenza comunitaria sono ad oggi già stati applicati dai giudici di merito anche nello specifico settore oggetto di causa (Ccnl attività ferroviaria) e le pronunce della Cassazione in materia a far data dalla prima nota sentenza 13425/2019 sono tutte in linea.
Così:
• Cassazione Civile, n. 22401/2020;
• Cassazione Civile, Sez. Lav., n. 20216/2022 (e successive come l'ordinanza del 19 marzo 2025);
• Cassazione Civile, Sez. Lav., 27 febbraio 2024, n. 5198;
• Cass 13932/2024, 14089/2024, 13972/2024 e 6282/2025 su macchinisti e capotreno di . CP_1
In base all' orientamento prevalente della giurisprudenza di merito e univoco della Cassazione costituiscono voci intrinsecamente collegate allo stato professionale del capo treno e all'esecuzione delle mansioni che lo stesso è tenuto a espletare in forza del suo contratto di lavoro :
➢ indennità di assenza dalla residenza e all' indennità di utilizzazione, declinata quanto ai capi treno nell' indennità di scorta prevista dall'art. 31 Tab. A del contratto aziendale di Gruppo FS del
20.07.2012 e dall'art. 31 Tab. B del contratto aziendale di Gruppo FS del 16.12.2016 (riconoscendo al riguardo solo un'indennità di utilizzazione giornaliera professionale nella misura fissa di € 4,50)
➢ indennità di riserva, prevista dall'art. 31, co. 5, del Contratto Aziendale di Gruppo FS del 20.07.2012
e art. 31, co. 5, del Contratto Aziendale di Gruppo FS del 16.12.2016.
Si tratta di voci da includersi dunque, in base al diritto comunitario di cui sopra, nel trattamento retributivo del periodo di ferie annuali, e così anche, tra le ulteriore voci azionate con il presente ricorso:
➢ “indennità per vetture eccedenti” (art.32 del Contratto Integrativo FS 2012 e 2016 e art.35 Contratto
Integrativo 2003)
➢ “provvigioni per controlleria e vendita biglietti” (art.36.5 Contratto Integrativo FS 2012 e 2016; art.75.2 Ccnl 2003);
anch' esse integranti compenso intrinsecamente collegato all'esecuzione di incombenze che il capo treno è tenuto a espletare in forza del suo contratto di lavoro e dunque da includersi nel paradigma protettivo della direttiva UE 2003/88
Va dunque accertata la nullità delle relative succitate clausole difformi del Contratto Aziendale FS 2012
e 2016, nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di € 4,50 nonché dell'art. 77, punto 2.4, del CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie, 2012 e 2016 laddove esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
dell'art. 30.6 del CCNL citato, laddove limita il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi nello stesso indicati
Quanto alle ulteriori voci il ricorso va, invece, rigettato - anche in questo caso come da orientamento dell' Ufficio a far data dalla sentenza dello scrivente giudicante n. 408/2022 (conf TL di Trieste sentenza n. 107/2024) - trattandosi di emolumenti che riguardano la collocazione oraria della prestazione e, pertanto, non può dirsi che la loro corresponsione sia legata alla natura intrinseca delle mansioni ovvero che siano intrinsecamente collegati allo stato professionale del lavoratore o all'esecuzione delle mansioni che lo stesso è tenuto a espletare in forza del suo contratto di lavoro, da includersi come tali nel trattamento spettante durante le ferie annuali.
Nel senso dell' esclusione dal paradigma protettivo della direttiva UE 2003/88 anche la Corte d' Appello di Venezia sentenza n. 612/2024.
All' orientamento della giurisprudenza di merito, anche di questo Ufficio, va data continuità anche quanto al criterio di quantificazione delle conseguenti relative differenze retributive basato sulla media dell' ammontare percepito nei 12 mesi in cui è ricompreso il periodo di ferie.
La retribuzione media per i giorni di ferie andrà calcolata sulla sommatoria dei compensi percepiti a tali titoli per i 12 mesi precedenti la fruizione di ferie diviso il numero di giorni lavorati per lo stesso periodo, detratto l'importo fisso giornaliero di € 4,50, utilizzando come divisore il numero delle presenze effettive in servizio e non già 312, che si ottiene moltiplicando 26 per 12 .
L' eccezione di prescrizione va a monte disattesa in adesione all' orientamento prevalente in ambito nazionale e altresì in Sezione, avallato recentemente da Cass. n. 26246/2022, secondo cui con l'entrata in vigore della L.92/12 l'ambito della tutela reale spettante ai dipendenti anche di imprese di medio- gradi dimensioni si è significativamente ridotto, da cui quella situazione di metus tale da giustificare la non decorrenza (sospensione) del termine prescrizionale di cui all'art. 2948 con. 4 c.c. in corso di rapporto.
Quanto, infine, alla cd questione dissuasività, da Cassazione 23.6.2022 N. 20216 è rimarcato che :
- sentenze della CGUE hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente e il mantenimento durante i periodi di ferie della retribuzione ordinaria è “un principio essenziale del diritto sociale dell'Unione in quanto tale dotato di natura imperativa”;
- ogni azione o omissione di un datore di lavoro avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite;
- la potenzialità dissuasiva va verificata ex ante;
- al lavoratore durante le ferie va dunque assicurata una retribuzione tale da garantirgli condizioni economiche paragonabili rispetto al percepito nei giorni effettivamente lavorati.
Negli stessi termini Cass 11.7.2023 N 19663
Ed invero il divario è inidoneo ad incidere sull' esercizio effettivo delle ferie unicamente se irrisorio, tale da non escludere la sostanziale equiparabilità imposta dalla giurpudenza della Corte di Giustizia, sussistendo altrimenti il rischio di una rinuncia del lavoratore al periodo di riposo mettendo così a repentaglio il bene primario della salute e della sicurezza.
Il fatto che i ricorrenti abbiano sempre fruito di tutte le ferie maturate è, d' altro canto, irrilevante essendo sufficiente, come visto, chiarito dalla Cassazione, un effetto potenzialmente dissuasivo da verificarsi ex ante.
Le spese di lite in base a soccombenza vanno rifuse limitatamente a ½ e liquidate nell' importo di cui al dispositivo
p.q.m.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa :
1. dichiara la nullità delle clausole contenute nell'art.34.8.4 del Contratto Aziendale FS 2003 e nell'art.31.5 del Contratto Aziendale FS 2012 e 2016, nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di € 4,50 e dell'art. 77, punto 2.4, del CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie, 2012 e 2016 laddove esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
dell'art.25.6, del CCNL 2003 e dell'art.30.6 dei CCNL 2012 e 2016, laddove limitano il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi ivi indicati;
2. accerta il diritto dei ricorrenti a vedersi retribuire ciascuna giornata di ferie con una retribuzione comprensiva anche degli emolumenti variabili: - “assenza dalla residenza”, previsto dall'art.73, punto 2, CCNL 2003 (art.77, punto 2, CCNL 2012 e 2016); - “indennità di utilizzazione professionale”
e “riserva” previsti dall'art.34.8.3 Tabella A e dall'art.34.8.4 del Contratto Collettivo Aziendale 2003
e successivamente dall'art.31.4, tabella B, e 31.5 dei Contratti Aziendali 2012 e 2016; - “indennità per vetture eccedenti” (art.32 del Contratto Integrativo FS 2012 e 2016 e art.35 Contratto Integrativo
2003); - “provvigioni per controlleria e vendita biglietti” (art.36.5 Contratto Integrativo FS 2012 e
2016; art.75.2 Ccnl 2003); calcolate sulla media dei compensi percepiti da ciascuno nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie;
3. condanna per l' effetto a corrispondere ai medesimi ricorrenti un importo pari alla CP_1
differenza tra le somme corrisposte per ferie e quelle spettanti in forza dei criteri di cui al punto che precede nei limiti del periodo minimo contrattuale (nello specifico 20 giorni) e utilizzando come divisore il numero delle presenze effettive in servizio e non già non già 312 (26 x12 ) oltre accessori di legge dal maturato al saldo effettivo;
4. dichiara le spese di lite compensate per 1/2 e condanna parte resistente alla rifusione dell' ulteriore metà, che liquida, per la quota e al netto di accessori di legge, in € 3.500,00, oltre al rimborso per intero del CU versato .
Venezia, 16.12.2025.
Il Giudice del Lavoro