CGT2
Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVI, sentenza 12/01/2026, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 115/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
05/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE PIETRO PIERO CO, Presidente
FR TO, TO
DI MODUGNO NICOLA, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1286/2022 depositato il 26/05/2022
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Serracapriola - . 71010 Serracapriola FG
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1015/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FOGGIA sez. 4 e pubblicata il 24/11/2021 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5 BIS TASI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6 BIS TASI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
le parti si riportano agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avvisi di accertamento relativi alla TASI per le annualità d'imposta 2016 e 2017, il Comune di
Serracapriola contestava alla società Daunia Newserra S.r.l. l'omesso versamento parziale del tributo dovuto sugli aerogeneratori posseduti nel territorio comunale. L'Ente impositore determinava la base imponibile avvalendosi delle rendite catastali rettificate dall'Agenzia delle Entrate (pari ad euro 9.340,00), in sostituzione di quelle proposte dalla società tramite procedura DOCFA (pari ad euro 824,00) a seguito della normativa sui c.d. "imbullonati" (L. 208/2015).
La società contribuente impugnava gli avvisi alla Commissione Tributaria Provinciale di Foggia, eccependo l'illegittimità della pretesa impositiva fondata su rendite rettificate non ancora definitive e sub iudice, sostenendo la correttezza dei pagamenti effettuati sulla base delle rendite DOCFA. In via subordinata, contestava l'applicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa e violazione del principio del cumulo giuridico.
La Commissione Tributaria Provinciale di Foggia, con sentenza n. 1015/04/2021, rigettava il ricorso. I giudici di prime cure ritenevano che le rendite rettificate, sebbene oggetto di contestazione giudiziale (con sentenza di primo grado sfavorevole alla società, n. 1493/5/2018), fossero immediatamente applicabili ai fini impositivi, non sussistendo i presupposti per la sospensione del giudizio. Venivano altresì confermate le sanzioni, escludendo sia l'obiettiva incertezza che l'applicabilità della continuazione per violazioni inerenti all'omesso versamento.
Avverso tale pronuncia proponeva appello la società Ricorrente_1 S.r.l., notificato il 5/5/2020, affidato ai seguenti motivi:
- Erroneità della sentenza per inesistenza dei presupposti legali: l'appellante ribadiva che, in pendenza di giudizio sulla rendita catastale, l'imposta doveva essere liquidata sulla base della rendita proposta (DOCFA)
e non su quella accertata, fino al passaggio in giudicato della sentenza sulla rendita.
- Illegittimità della rendita catastale attribuita: si contestava nel merito l'inclusione della torre eolica nella stima catastale, richiamando giurisprudenza di legittimità e precedenti di merito favorevoli relativi alla normativa sugli imbullonati.
- Illegittimità delle sanzioni: si invocava l'esimente dell'obiettiva incertezza normativa ex art. 10 Statuto del
Contribuente, evidenziando la buona fede della società che aveva versato sulla base dell'unica rendita vigente al 1° gennaio (DOCFA).
- Violazione del cumulo giuridico: in subordine, si reiterava la richiesta di rideterminazione delle sanzioni applicando il cumulo giuridico ex art. 12 D.lgs. 472/1997.
Chiedeva di accertare e dichiarare la nullità, l'annullamento e, comunque, l'illegittimità e l'inefficacia degli avvisi di accertamento impugnati, poiché illegittimi ed infondati, in fatto ed in diritto;
in via del tutto subordinata, accertare e dichiarare l'annullamento e la declaratoria di illegittimità ed inefficacia parziale degli avvisi impugnati, con l'esclusione delle sanzioni ovvero, in ulteriore subordine, con la loro rideterminazione nella minore misura di legge;
Si costituiva in giudizio il Comune di Serracapriola, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. L'Ente deduceva che la rendita rettificata dall'Ufficio, una volta notificata, aveva efficacia retroattiva dalla data di presentazione della DOCFA e costituiva l'unica base imponibile valida, indipendentemente dalla definitività del giudizio catastale. sosteneva la legittimità dell'inclusione delle torri nella rendita e la corretta applicazione delle sanzioni.
Nelle more del giudizio di appello, il Comune depositava memorie illustrative e documenti sopravvenuti, segnalando che la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Foggia, con sentenza n. 558/2025, aveva rideterminato la rendita catastale per gli aerogeneratori in questione nella misura di euro 2.633,10. Alla luce di tale sopravvenienza, l'Ente appellato modificava le proprie conclusioni, chiedendo a questo Collegio di rideterminare la TASI dovuta per le annualità 2016 e 2017 sulla base della rendita fissata dalla sentenza n.
558/2025, oltre all'applicazione delle relative sanzioni.
All'udienza odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Comune di Serracapriola in data 18/12/2020 ha notificato alla società Ricorrente_1 S.r.l. due avvisi di accertamento TASI: -anno 2016 prot. 9400 per l'importo complessivo di € 5730,92, - anno 2017 prot. 9401 per l'importo complessivo di € 5724,19, basati sulla rendita catastale rettificata ed iscritta in catasto dall'Agenzia delle Entrate -Territorio a seguito della presentazione del DOCFA da parte della società ricorrente
(la base imponibile della TASI ed il metodo di calcolo dell'imposta sono gli stessi dell'IMU).
L'avviso di rettifica della rendita catastale proposta è stato regolarmente opposto dalla società ricorrente con appello RGA 2271/2019.
Su tale appello è intervenuta di recente la sentenza di questa Corte n. 558/2025 che ha rideterminato la rendita catastale in € 2.633,10 per ciascun opificio.
La questione principale del contenzioso riguarda la rendita catastale da applicare all'accertamento TASI
2016-2017 in presenza di una rendita indicata dalla società nel DOCFA, utilizzata dalla stessa per il pagamento del tributo, oggetto di rettifica da parte dell'Agenzia e di successiva definizione per effetto del giudicato soprarichiamato.
Ad avviso dell'odierna Corte, il Comune poteva utilizzare la rendita rettificata anche per l'accertamento 2016-
2017, conformemente a quanto sostenuto dal primo giudice di cui si condividono le motivazioni.
Questa tesi è sorretta dalla Giurisprudenza che sin dalla sentenza a SSUU n. 3160/2011 ha sostenuto che
“In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'art. 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, nel prevedere che, a decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretato nel senso dell'impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile dell'ICI, ma non esclude affatto l'utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi anche per annualità d'imposta "sospese", ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso”. Principio sostenuto in numerose altre pronunce (Cass. Sent. 23600 del 11/11/2011. Ord.
14402 del 09/06/2017, Ord. 3039/2019).
Posto questo principio affermato dal giudice della legittimità, la tesi dell'appellante sull'applicabilità della rendita proposta anche dopo la notifica della rettifica dell'Agenzia fino al passaggio in giudicato della sentenza sulla rendita, va rigettata.
La richiesta di sospensione del giudizio non è più attuale per essere intervenuta la sentenza della CGT di
II grado n. 558/2025.
Per quanto riguarda le sanzioni, l'odierna Corte ritiene di doverle escludere in quanto al 1° gennaio dell'anno di riferimento la contribuente aveva versato sulla base dell'unica rendita vigente in quel momento (DOCFA).
Per quanto innanzi l'appello va accolto parzialmente limitatamente all'esclusione delle sanzioni per quanto innanzi rappresentato. La rendita catastale applicabile retroattivamente è quella determinata dalla richiamata sentenza di questa Corte n.558/2025. Tale pronuncia in sostanza ha eliminato dal valore fondiario degli aerogeneratori quello relativo alla torre definendo la rendita di ciascuno opificio in € 2.633,10 a partire dal
1° gennaio 2016 per effetto di quanto disposto dall'art. 1, comma 21, I. 208/2015 (legge di stabilità 2016),
Questo valore è applicabile retroattivamente, come affermato dallo stesso Comune, realizzando quanto previsto dalla richiamata giurisprudenza (Cass. SSUU 3160/2011) secondo cui “dal momento in cui abbia fatto richiesta di attribuzione della rendita, il proprietario diventa titolare di una situazione giuridica nuova, derivante dall'adesione al sistema generale della rendita catastale, per cui egli potrebbe essere tenuto a pagare una somma maggiore qualora intervenga un accertamento in tal senso ovvero potrebbe aver diritto di pagare una somma minore se abbia fatto richiesta rimborso entro il termine triennale di cui al D.lgs. art. 13 (Cass. 12753 del 2014, Ordinanza 6408/2022).
Le spese vanno compensate in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l'appello limitatamente alla non applicazione delle sanzioni come specificato in motivazione. Spese compensate.
Il Giudice TO Il Presidente
Dott. Antonio Fraire Dott. Piero Francesco De Pietro
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
05/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE PIETRO PIERO CO, Presidente
FR TO, TO
DI MODUGNO NICOLA, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1286/2022 depositato il 26/05/2022
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Serracapriola - . 71010 Serracapriola FG
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1015/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FOGGIA sez. 4 e pubblicata il 24/11/2021 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5 BIS TASI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6 BIS TASI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
le parti si riportano agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avvisi di accertamento relativi alla TASI per le annualità d'imposta 2016 e 2017, il Comune di
Serracapriola contestava alla società Daunia Newserra S.r.l. l'omesso versamento parziale del tributo dovuto sugli aerogeneratori posseduti nel territorio comunale. L'Ente impositore determinava la base imponibile avvalendosi delle rendite catastali rettificate dall'Agenzia delle Entrate (pari ad euro 9.340,00), in sostituzione di quelle proposte dalla società tramite procedura DOCFA (pari ad euro 824,00) a seguito della normativa sui c.d. "imbullonati" (L. 208/2015).
La società contribuente impugnava gli avvisi alla Commissione Tributaria Provinciale di Foggia, eccependo l'illegittimità della pretesa impositiva fondata su rendite rettificate non ancora definitive e sub iudice, sostenendo la correttezza dei pagamenti effettuati sulla base delle rendite DOCFA. In via subordinata, contestava l'applicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa e violazione del principio del cumulo giuridico.
La Commissione Tributaria Provinciale di Foggia, con sentenza n. 1015/04/2021, rigettava il ricorso. I giudici di prime cure ritenevano che le rendite rettificate, sebbene oggetto di contestazione giudiziale (con sentenza di primo grado sfavorevole alla società, n. 1493/5/2018), fossero immediatamente applicabili ai fini impositivi, non sussistendo i presupposti per la sospensione del giudizio. Venivano altresì confermate le sanzioni, escludendo sia l'obiettiva incertezza che l'applicabilità della continuazione per violazioni inerenti all'omesso versamento.
Avverso tale pronuncia proponeva appello la società Ricorrente_1 S.r.l., notificato il 5/5/2020, affidato ai seguenti motivi:
- Erroneità della sentenza per inesistenza dei presupposti legali: l'appellante ribadiva che, in pendenza di giudizio sulla rendita catastale, l'imposta doveva essere liquidata sulla base della rendita proposta (DOCFA)
e non su quella accertata, fino al passaggio in giudicato della sentenza sulla rendita.
- Illegittimità della rendita catastale attribuita: si contestava nel merito l'inclusione della torre eolica nella stima catastale, richiamando giurisprudenza di legittimità e precedenti di merito favorevoli relativi alla normativa sugli imbullonati.
- Illegittimità delle sanzioni: si invocava l'esimente dell'obiettiva incertezza normativa ex art. 10 Statuto del
Contribuente, evidenziando la buona fede della società che aveva versato sulla base dell'unica rendita vigente al 1° gennaio (DOCFA).
- Violazione del cumulo giuridico: in subordine, si reiterava la richiesta di rideterminazione delle sanzioni applicando il cumulo giuridico ex art. 12 D.lgs. 472/1997.
Chiedeva di accertare e dichiarare la nullità, l'annullamento e, comunque, l'illegittimità e l'inefficacia degli avvisi di accertamento impugnati, poiché illegittimi ed infondati, in fatto ed in diritto;
in via del tutto subordinata, accertare e dichiarare l'annullamento e la declaratoria di illegittimità ed inefficacia parziale degli avvisi impugnati, con l'esclusione delle sanzioni ovvero, in ulteriore subordine, con la loro rideterminazione nella minore misura di legge;
Si costituiva in giudizio il Comune di Serracapriola, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. L'Ente deduceva che la rendita rettificata dall'Ufficio, una volta notificata, aveva efficacia retroattiva dalla data di presentazione della DOCFA e costituiva l'unica base imponibile valida, indipendentemente dalla definitività del giudizio catastale. sosteneva la legittimità dell'inclusione delle torri nella rendita e la corretta applicazione delle sanzioni.
Nelle more del giudizio di appello, il Comune depositava memorie illustrative e documenti sopravvenuti, segnalando che la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Foggia, con sentenza n. 558/2025, aveva rideterminato la rendita catastale per gli aerogeneratori in questione nella misura di euro 2.633,10. Alla luce di tale sopravvenienza, l'Ente appellato modificava le proprie conclusioni, chiedendo a questo Collegio di rideterminare la TASI dovuta per le annualità 2016 e 2017 sulla base della rendita fissata dalla sentenza n.
558/2025, oltre all'applicazione delle relative sanzioni.
All'udienza odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Comune di Serracapriola in data 18/12/2020 ha notificato alla società Ricorrente_1 S.r.l. due avvisi di accertamento TASI: -anno 2016 prot. 9400 per l'importo complessivo di € 5730,92, - anno 2017 prot. 9401 per l'importo complessivo di € 5724,19, basati sulla rendita catastale rettificata ed iscritta in catasto dall'Agenzia delle Entrate -Territorio a seguito della presentazione del DOCFA da parte della società ricorrente
(la base imponibile della TASI ed il metodo di calcolo dell'imposta sono gli stessi dell'IMU).
L'avviso di rettifica della rendita catastale proposta è stato regolarmente opposto dalla società ricorrente con appello RGA 2271/2019.
Su tale appello è intervenuta di recente la sentenza di questa Corte n. 558/2025 che ha rideterminato la rendita catastale in € 2.633,10 per ciascun opificio.
La questione principale del contenzioso riguarda la rendita catastale da applicare all'accertamento TASI
2016-2017 in presenza di una rendita indicata dalla società nel DOCFA, utilizzata dalla stessa per il pagamento del tributo, oggetto di rettifica da parte dell'Agenzia e di successiva definizione per effetto del giudicato soprarichiamato.
Ad avviso dell'odierna Corte, il Comune poteva utilizzare la rendita rettificata anche per l'accertamento 2016-
2017, conformemente a quanto sostenuto dal primo giudice di cui si condividono le motivazioni.
Questa tesi è sorretta dalla Giurisprudenza che sin dalla sentenza a SSUU n. 3160/2011 ha sostenuto che
“In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'art. 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, nel prevedere che, a decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretato nel senso dell'impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile dell'ICI, ma non esclude affatto l'utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi anche per annualità d'imposta "sospese", ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso”. Principio sostenuto in numerose altre pronunce (Cass. Sent. 23600 del 11/11/2011. Ord.
14402 del 09/06/2017, Ord. 3039/2019).
Posto questo principio affermato dal giudice della legittimità, la tesi dell'appellante sull'applicabilità della rendita proposta anche dopo la notifica della rettifica dell'Agenzia fino al passaggio in giudicato della sentenza sulla rendita, va rigettata.
La richiesta di sospensione del giudizio non è più attuale per essere intervenuta la sentenza della CGT di
II grado n. 558/2025.
Per quanto riguarda le sanzioni, l'odierna Corte ritiene di doverle escludere in quanto al 1° gennaio dell'anno di riferimento la contribuente aveva versato sulla base dell'unica rendita vigente in quel momento (DOCFA).
Per quanto innanzi l'appello va accolto parzialmente limitatamente all'esclusione delle sanzioni per quanto innanzi rappresentato. La rendita catastale applicabile retroattivamente è quella determinata dalla richiamata sentenza di questa Corte n.558/2025. Tale pronuncia in sostanza ha eliminato dal valore fondiario degli aerogeneratori quello relativo alla torre definendo la rendita di ciascuno opificio in € 2.633,10 a partire dal
1° gennaio 2016 per effetto di quanto disposto dall'art. 1, comma 21, I. 208/2015 (legge di stabilità 2016),
Questo valore è applicabile retroattivamente, come affermato dallo stesso Comune, realizzando quanto previsto dalla richiamata giurisprudenza (Cass. SSUU 3160/2011) secondo cui “dal momento in cui abbia fatto richiesta di attribuzione della rendita, il proprietario diventa titolare di una situazione giuridica nuova, derivante dall'adesione al sistema generale della rendita catastale, per cui egli potrebbe essere tenuto a pagare una somma maggiore qualora intervenga un accertamento in tal senso ovvero potrebbe aver diritto di pagare una somma minore se abbia fatto richiesta rimborso entro il termine triennale di cui al D.lgs. art. 13 (Cass. 12753 del 2014, Ordinanza 6408/2022).
Le spese vanno compensate in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l'appello limitatamente alla non applicazione delle sanzioni come specificato in motivazione. Spese compensate.
Il Giudice TO Il Presidente
Dott. Antonio Fraire Dott. Piero Francesco De Pietro