Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVI, sentenza 12/01/2026, n. 115
CGT2
Sentenza 12 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità della rendita catastale applicata

    La Corte ha ritenuto che il Comune potesse utilizzare la rendita rettificata anche per l'accertamento TASI 2016-2017, conformemente a quanto sostenuto dal primo giudice e sulla base della giurisprudenza che afferma l'utilizzabilità della rendita notificata a fini impositivi anche per annualità d'imposta suscettibili di accertamento.

  • Accolto
    Illegittimità delle sanzioni

    La Corte ha ritenuto di dover escludere le sanzioni in quanto al 1° gennaio dell'anno di riferimento la contribuente aveva versato sulla base dell'unica rendita vigente in quel momento (DOCFA).

  • Accolto
    Violazione del cumulo giuridico

    La richiesta è stata accolta implicitamente con l'esclusione totale delle sanzioni.

  • Accolto
    Ricalcolo TASI sulla base della rendita definita da sentenza

    La Corte ha accolto la richiesta del Comune, confermando l'applicabilità retroattiva della rendita determinata dalla sentenza n. 558/2025 (€ 2.633,10).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVI, sentenza 12/01/2026, n. 115
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 115
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

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