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Sentenza 31 luglio 2024
Sentenza 31 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 31/07/2024, n. 31283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31283 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IG EP IN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 06/07/2023 del TRIBUNALE di CATANIA dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 31283 Anno 2024 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 10/04/2024 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza del 6 luglio 2023 il Tribunale di Catania ha confermato la condanna di IU LB IO per il delitto di lesioni personali (art. 582 cod. pen.). 2. Avverso la pronuncia è stato presentato ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, articolando tre motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). In particolare: - con il primo motivo e il secondo è stato prospettato il vizio di motivazione posta a fondamento della sussistenza del reato di lesioni personali, poiché il Giudice di appello avrebbe omesso di pronunciarsi sui motivi nuovi presentati dalla difesa (con cui era stata dedotta una prova decisiva) e avrebbe basato il proprio convincimento sulle dichiarazioni della persona offesa, la cui attendibilità il ricorrente ha inteso censurare;
- con il terzo motivo si lamenta l'erronea applicazione della legge penale, in quanto il reato contestato doveva essere dichiarato estinto per prescrizione, maturata in data 13 febbraio 2022, e quindi prima della celebrazione del secondo grado di giudizio. 3. Il difensore dell'imputato ha presentato memoria con la quale ha ribadito che la prescrizione del reato sarebbe intervenuta anteriormente alla citazione per il giudizio di appello e ha insistito per l'accoglimento del terzo motivo di ricorso. 4. Con riguardo ai primi due motivi di ricorso si rileva che - contrariamente a quanto esposto dalla difesa - non consta in atti la presentazione di motivi nuovi di appello su cui il Tribunale avrebbe dovuto pronunciarsi, risultando solo che la difesa abbia solo prodotto documentali e che abbia avanzato irritualmente richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale all'udienza del 6 luglio 2023 e non nell'atto di appello (cfr. art. 603, comma 1, cod. proc. pen.); inoltre, contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, come quella impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per i motivi di cui all'art. 606, comma 1, lettere a), b) e c), cod. proc. pen. (artt. 606, comma 2 -bis, cod. proc. pen. e 39 -bis d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274). Con la conseguenza che i primi due motivi di ricorso sono inammissibile, senza che occorra immorare oltre. È, invece, fondato il terzo motivo esso in quanto il 1° agosto 2022 - ossia anteriormente alla pronuncia della sentenza impugnata - è spirato il termine di prescrizione del reato (commesso il 14 agosto 2014), pari a sette anni e sei mesi (tenendo conto dell'interruzione (cfr. artt. 157 e 161 cod. pen.) e della sospensione per complessivi 168 giorni (dal 12 settembre al 19 dicembre 2017, per un rinvio su richiesta delle parti;
e dal 18 dicembre 2018 al 26 febbraio 2019, per astensione). Deve, dunque, disporsi l'annullamento senza rinvio, agli effetti penali, del provvedimento impugnato, ferma l'inammissibilità del ricorso nel resto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 10/04/2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 31283 Anno 2024 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 10/04/2024 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza del 6 luglio 2023 il Tribunale di Catania ha confermato la condanna di IU LB IO per il delitto di lesioni personali (art. 582 cod. pen.). 2. Avverso la pronuncia è stato presentato ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, articolando tre motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). In particolare: - con il primo motivo e il secondo è stato prospettato il vizio di motivazione posta a fondamento della sussistenza del reato di lesioni personali, poiché il Giudice di appello avrebbe omesso di pronunciarsi sui motivi nuovi presentati dalla difesa (con cui era stata dedotta una prova decisiva) e avrebbe basato il proprio convincimento sulle dichiarazioni della persona offesa, la cui attendibilità il ricorrente ha inteso censurare;
- con il terzo motivo si lamenta l'erronea applicazione della legge penale, in quanto il reato contestato doveva essere dichiarato estinto per prescrizione, maturata in data 13 febbraio 2022, e quindi prima della celebrazione del secondo grado di giudizio. 3. Il difensore dell'imputato ha presentato memoria con la quale ha ribadito che la prescrizione del reato sarebbe intervenuta anteriormente alla citazione per il giudizio di appello e ha insistito per l'accoglimento del terzo motivo di ricorso. 4. Con riguardo ai primi due motivi di ricorso si rileva che - contrariamente a quanto esposto dalla difesa - non consta in atti la presentazione di motivi nuovi di appello su cui il Tribunale avrebbe dovuto pronunciarsi, risultando solo che la difesa abbia solo prodotto documentali e che abbia avanzato irritualmente richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale all'udienza del 6 luglio 2023 e non nell'atto di appello (cfr. art. 603, comma 1, cod. proc. pen.); inoltre, contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, come quella impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per i motivi di cui all'art. 606, comma 1, lettere a), b) e c), cod. proc. pen. (artt. 606, comma 2 -bis, cod. proc. pen. e 39 -bis d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274). Con la conseguenza che i primi due motivi di ricorso sono inammissibile, senza che occorra immorare oltre. È, invece, fondato il terzo motivo esso in quanto il 1° agosto 2022 - ossia anteriormente alla pronuncia della sentenza impugnata - è spirato il termine di prescrizione del reato (commesso il 14 agosto 2014), pari a sette anni e sei mesi (tenendo conto dell'interruzione (cfr. artt. 157 e 161 cod. pen.) e della sospensione per complessivi 168 giorni (dal 12 settembre al 19 dicembre 2017, per un rinvio su richiesta delle parti;
e dal 18 dicembre 2018 al 26 febbraio 2019, per astensione). Deve, dunque, disporsi l'annullamento senza rinvio, agli effetti penali, del provvedimento impugnato, ferma l'inammissibilità del ricorso nel resto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 10/04/2024.