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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 04/09/2025, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:
1) Dott. Riccardo MELE - Presidente
2) Dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
3) Dott.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 142 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021
TRA
“capogruppo Parte_1 Controparte_1
”, (P.I. ), in persona del
[...] Controparte_2 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe
Dell'Anna Misurale;
-APPELLANTE-
[...]
[...] (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Parte_2 C.F._1
De Guido;
-APPELLATO-
A seguito di trattazione scritta disposta con decreto del 19.10.2022, le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio e la causa
è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudice di prime cure ha così testualmente ricostruito lo svolgimento del processo
“ Con atto di citazione notificato il 7 aprile 2009 titolare della ditta SIGAM, ha eccepito Parte_2
la nullità (totale o parziale) del contratto di conto corrente n. 0723306362 concluso con la Parte_1
il 18 luglio 1985, nonché la nullità dei contratti di mutuo sottoscritti con la stessa banca e
[...]
finalizzati a ripianare inesistenti scoperti di conto e a procurare una garanzia reale a presunti crediti aventi natura chirografaria;
ha quindi chiesto che fosse accertato il saldo effettivo del conto corrente di corrispondenza secondo i criteri indicati nella narrativa dell'atto, ovvero previa previa declaratoria della nullità della clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi e della clausola relativa alla determinazione del tasso di interesse in base agli usi praticati dalle aziende di credito sulla piazza, con espunzione delle spese indebitamente addebitate;
ha dedotto, come da perizia di parte in atti, che tale saldo
a credito sarebbe pari alla somma di 86.015,07 euro ma ha chiesto che, a mezzo di c.t.u., fosse accertata la diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, con condanna della controparte al relativo pagamento in proprio favore, oltre interessi dal giorno 8 novembre 2008 sino all'effettivo soddisfo;
ha chiesto inoltre che fosse accertata la invalidità ed inefficacia ex art. 1439 c.c. – ovvero per dolo o in subordine per errore, oltre che per violazione dei principi di correttezza e di buona fede di cui agli artt.
1175 e 1375 c.c. – del contratto di mutuo di 100.000.000 di lire del 13.11.1998 per Notar di Per_1
Brindisi, del contratto di mutuo di 65.000,00 euro del 17.07.2003 per Notar di Brindisi, del Per_2
contratto di finanziamento di 20.000,00 euro del 26.01.2005, del contratto di mutuo di 100.000,00 euro del 9.03.2007 per Notar di Brindisi, con la conseguente condanna della Per_1 Parte_1
alla restituzione in proprio favore della somma di 46.983,58 euro (relativa agli interessi, imposte
[...] e spese) illegittimamente pagata in esecuzione di detti atti, oltre interessi dal dì di ciascun pagamento fino al soddisfo;
nonché con vittoria delle spese di lite.
Con comparsa di risposta depositata il 24 giugno 2009, la Controparte_3
si è costituita in giudizio: ha dunque preliminarmente eccepito la prescrizione del preteso diritto
[...]
alla ripetizione di indebito per le somme di denaro corrisposte dal alla banca in epoca anteriore al 2 Pt_2
aprile 1999 e, nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda attorea con condanna alla rifusione delle spese di lite, contestando tutti i motivi di parziale invalidità del contratto rilevati da controparte;
con riguardo ai contratti di mutuo intercorsi fra le parti, ha evidenziato come gli importi oggetto di finanziamento sarebbero stati destinati solo in minima parte a coprire gli scoperti sul conto corrente, essendo stati invece finalizzati in larga parte dal a diversi scopi. Pt_2
Nel corso del giudizio è stata ammessa ed espletata consulenza tecnica d'ufficio. Il CTU ha depositato una prima relazione e, in tempi diversi, a seguito di richieste di chiarimenti, anche per effetto delle evoluzioni giurisprudenziali intervenute, tre elaborati integrativi. All'udienza del 20 marzo 2019, le parti hanno precisato le loro conclusioni e la causa è stata trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica ex art. 190 c.p.c.”.
Con sentenza n. 520 del 2020, pubblicata in data 20.04.2020, il Tribunale di Brindisi ha accolto la domanda attorea e, per l'effetto, ha rideterminato il rapporto di dare/avere fra le parti relativamente al contratto di c/c n. 0723306362 sottoscritto dall'attore; ha condannato in persona del suo legale rappresentante p.t., al Parte_1
pagamento in favore di , nella qualità di titolare della ditta Sigam, della somma Parte_2
di 72.049,72 euro, oltre interessi da computarsi dalla domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo, ovvero, quanto alla somma di 47.274,46 euro, a decorrere dal 14 gennaio 2009, quanto alla somma di 24.775,26 euro a decorrere, invece, dal 7 aprile 2009; ha condannato alla rifusione, in favore di , nella qualità di titolare Parte_1 Parte_2
della ditta Sigam, delle spese di lite, liquidate nell'importo complessivo di 7.795,00 euro, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del suo procuratore, dichiaratosi antistatario;
poste le spese della c.t.u. espletata definitivamente a carico di Controparte_4
Con atto di citazione notificato in data 05.02.2021, ha Parte_3
interposto appello avverso la citata sentenza, mai notificata – affidandolo ai motivi di cui appresso – chiedendo, in riforma integrale della stessa, di rigettare la domanda attorea ovvero, in subordine, limitarne la portata nei limiti consentiti dall'accoglimento dei motivi di appello, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese e competenze legali dei due gradi di giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata il 29.04.2021, si è costituito il quale ha chiesto di rigettare l'appello Parte_2
in quanto infondato in fatto ed in diritto;
in ogni caso, di confermare la pronuncia di accoglimento della domanda di ripetizione e, per l'effetto, la condanna della banca a pagare a la somma di € 72.049,72, o la diversa somma maggiore o minore ritenuta Parte_2
dovuta, oltre interessi sino al soddisfo;
con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e compensi del secondo grado di giudizio.
All'udienza cartolare del 15.02.2023, la causa è stata trattenuta per la decisione ai sensi dell'art.352 c.p.c. con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, l'appellante deduce l'erroneità della sentenza per avere il Tribunale ritenuto che il mancato assolvimento da parte della banca dell'onere di cui all'art. 119
T.U.B. legittimasse il ricalcolo del rapporto con applicazione del c.d. “saldo zero”.
1.1. Il motivo è fondato.
1.2. La Corte ritiene che l'omesso assolvimento da parte della dell'onere di cui all'art. Pt_1
119 T.U.B. nella fase precedente l'avvio della fase processuale sia ininfluente rispetto al metodo di riclassificazione del rapporto, alla luce dell'orientamento di legittimità (Cass. n.
15033 dell'11.05.2022) secondo cui “la violazione dell'articolo 119 del testo unico bancario da parte della banca non reagisce sul riparto dell'onere probatorio di cui all'articolo 2697 c.c., ma legittima il correntista ad avvalersi in giudizio dell'ordine di esibizione di cui all'articolo 210 c.p.c. (Cass. 13 settembre
2021, n. 24641), che, ove non ottemperato, conferisce al giudice, ai sensi del secondo comma dell'articolo
116 c.p.c., di trarre argomenti di prova a carico, nella massima ipotizzabile latitudine, della parte che non si sia attenuta all'ordine”. 1.3. Pertanto, in assenza della sequenza completa degli estratti conto a partire dal primo, come nel caso di specie, restano ferme le regole di riparto dell'onere della prova, secondo cui nei rapporti di conto corrente bancario, ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla ometta di depositare tutti gli Pt_1
estratti conto periodici e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti (Cass. n. 37800 del 27.12.2022).
1.4. Ne consegue, dunque, che il Tribunale ha errato nell'aver recepito l'ipotesi di ricalcolo a saldo zero elaborata dal CTU, dovendosi invece assumere come criterio corretto quello fondato sul primo saldo documentato.
1.4.1. In tale prospettiva, rileva, ai fini della decisione, il conteggio elaborato dal CTU nel quarto elaborato del luglio 2017, alle pagine IV e V, (ipotesi lett. a), ove il saldo del conto corrente è stato determinato in € 19.835,22 e successivamente decurtato delle rimesse solutorie prescritte quantificate in € 314,86, per un importo netto pari ad € 19.520,66 a favore del correntista. Tale ricostruzione, conforme ai principi sopra richiamati e immune da censure, costituisce la base per la determinazione definitiva del dare/avere tra le parti.
2. Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza per avere disposto l'individuazione delle rimesse solutorie solo dopo il ricalcolo del rapporto con eliminazione delle poste illegittime.
2.1. Secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe dovuto accertare la natura solutoria dei versamenti sulla base degli estratti conto originari (c.d. saldo banca), e non già su saldi rielaborati.
2.2. Il motivo è infondato.
2.3. Occorre in primis rilevare che il passo di motivazione riprodotto dall'appellante nell'atto di gravame, quale parte di sentenza impugnata, non è rinvenibile nel testo della sentenza emessa in primo grado.
Né trova rispondenza negli atti processuali l'ulteriore deduzione secondo cui il Tribunale, pur riconoscendo la legittimità dell'eccezione di prescrizione, l'avrebbe poi disattesa nella sostanza: il giudice di primo grado ha, al contrario, accolto l'eccezione, ritenendo irripetibile la somma di € 314,86, corrispondente alle rimesse solutorie prescritte quantificate dal CTU in relazione all'affidamento di lire 25 milioni.
2.4. Anche sul piano sostanziale la censura non è aderente alle risultanze processuali. La rideterminazione dell'indebito prescritto in € 314,86 è stata infatti effettuata tenendo conto, come base di calcolo, della movimentazione originaria tenuta dalla banca (cd. saldo banca), conformemente al quesito integrativo formulato, tenuta ferma, come base di calcolo, anche in occasione dei successivi ricalcoli richiesti al CTU e confluiti nelle diverse, alternative, ipotesi di saldo varate dal professionista.
2.5. Ne consegue che il calcolo è stato svolto secondo il criterio invocato dalla stessa la quale, pertanto, non ha motivo di dolersi delle statuizioni adottate dal primo Pt_1
giudice sotto il profilo considerato nel motivo in esame.
3. Con il terzo motivo, afferente la “piena efficacia del contratto di mutuo intercorso fra le parti”,
l'appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che parte delle somme erogate a titolo di mutuo siano state utilizzate per estinguere le scoperture di conto corrente derivanti da addebiti illegittimi.
3.1. Secondo la banca, tali accrediti, avendo natura meramente ripristinatoria della provvista del fido (mai revocato), non potrebbero essere considerati pagamenti suscettibili di fondare una compensazione , sicché i contratti di mutuo resterebbero pienamente validi ed efficaci, “con la consequenziale illegittimità della statuizione di condanna della banca alla restituzione degli interessi per come comminata dalla sentenza”.
3.2. Il motivo è infondato.
3.3. L'appellante prospetta, infatti, una indebita commistione tra le operazioni dirette alla determinazione delle rimesse solutorie operate sul conto corrente in funzione dell'applicazione dell'istituto della prescrizione (come chiarito nella nota pronuncia del
2.12.2010 n.24418) e la necessità di depurare il saldo dei rapporti di dare-avere intercorsi fra le parti dall'addebito degli interessi applicati sulle somme concesse in mutuo nei limiti in cui utilizzate per abbattere l'esposizione debitoria del correntista in realtà insussistente in quanto dipendente da appostazioni illegittime o indebite operate dalla banca e, pertanto, da stralciare nel ricalcolo secondo legittimità di detti rapporti. 3.4. Sicchè deve ritenersi corretta l'operazione logica compiuta dal primo giudice per cui una volta accertato che parte delle somme erogate a titolo di mutuo è stata utilizzata per fronteggiare un'esposizione di conto corrente insussistente, in quanto generata da addebiti illegittimi, diviene irrilevante stabilire se tali versamenti sul conto debbano qualificarsi, nella logica del rapporto di conto corrente ed ai fini della prescrizione, come rimesse solutorie o ripristinatorie. Da ciò conseguendo che non può revocarsi un dubbio che il correntista non può essere considerato tenuto a corrispondere interessi su somme destinate a coprire una passività inesistente.
3.5.1. Pertanto, oltre alla somma di € 19.520,66 spettante al correntista a titolo di rideterminazione del rapporto di conto corrente n. 0723306362, deve tenersi ferma la condanna della banca alla restituzione degli interessi indebitamente percepiti sui mutui, quantificati dal Tribunale in complessivi € 24.775,26 (di cui € 7.023,19 sul mutuo del
13.11.1998, € 14.542,10 sul mutuo del 17.07.2003 e € 3.209,97 sul mutuo del 02.03.2007), sicché l'importo complessivo dovuto dall'istituto bancario all'attore ammonta a €
44.295,92, oltre interessi legali dalla domanda fino al saldo.
4. Quanto al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo all'esito complessivo della lite, deve rilevarsi che, nonostante l'accoglimento del primo motivo d'appello con conseguente rideterminazione dell'importo dovuto, l'appellante rimane comunque soccombente, avendo visto respinti gli ulteriori motivi di gravame e confermate le statuizioni di merito adottate dal Tribunale.
Pertanto, lo stesso va condannato alla rifusione delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore dell'appellato, nella liquidazione di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, accoglie l'appello nei limiti di cui alla parte motiva e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, ridetermina il saldo dei rapporti bancari intercorsi fra le parti relativamente al contratto di conto corrente n. 0723306362, condannando Parte_3
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di , della Parte_2
somma di € 44.295,92 (di cui € 19.520,66 per il conto corrente e € 24.775,26 per interessi su mutui), oltre interessi legali dal 14.1.2009 quanto alla sorte capitale di € 19.520,66 e dal
7.4.2009 quanto alla sorte capitale di € 24.775,26 al saldo;
conferma nel resto la sentenza di primo grado;
condanna al pagamento delle spese processuali sostenute Parte_3
in questo grado da , che liquida in complessivi € 10.000,00 oltre rimborso Parte_2
forfettario del 15 % ed accessori di legge;
Così deciso in Lecce, il 2.09.2025
Il Cons. est. Il Presidente dr.ssa Patrizia Evangelista dr. Riccardo Mele