Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 12/05/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 517/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 517/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. CALCIOLARI PAOLO e Parte_1 C.F._1 dell'Avv. CALCIOLARI NICOLA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
CALCIOLARI PAOLO e dell'Avv. NICOLA CALCIOLARI
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“Articolo 1
pagina 1 di 6
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare la propria residenza anagrafica ove gli stessi riterranno più opportuno. si è trasferita dall'abitazione familiare il giorno 01.03.2025, ed ha asportato tutti i suoi Parte_1
effetti personali.
Articolo 2
(Pattuizioni patrimoniali)
A definizione delle questioni economiche discendenti dal matrimonio e dei rapporti di natura patrimoniale tra loro intercorrenti, i coniugi concordemente convengono le seguenti pattuizioni e previsioni aventi funzione di condizione essenziale del presente atto:
1) La sig.ra con ogni e più ampia garanzia per i casi di evizione, promette di trasferire, Parte_1 come in effetti trasferirà, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'emananda sentenza di separazione (avanti notaio scelto dalla parte promissaria acquirente), al Sig.
[...]
che accetta di acquisire per sé, tutta la quota indivisa di sua proprietà, cioè 1/2 (un mezzo) CP_1 di piena proprietà sull'immobile costituente l'attuale abitazione coniugale, ossia su quello acquistato in virtù di contratto di vendita immobiliare a ministero notaio dott.ssa , notaio iscritto Persona_1
al distretto notarile di Modena, in data 14.03.2017, Rep. n. 14.169, Raccolta n.7.266, registrato Carpi
(MO) il 29.03.2017 al n. 2008 serie 1T e trascritto a Modena in data 30.03.2017 ai nn. 7468 R.G. /
4814 R.P.: porzione di fabbricato ad uso civile abitazione sito in Mirandola (MO), frazione Cividale, via Charles Robert Darwin n. 6, e precisamente:
- appartamento al secondo piano con ingresso, contraddistinto con il numero interno 5, dalla seconda porta a destra per chi sale le scale, comprendente soggiorno, cucina, balcone, disimpegno, due camere, una stanza da bagno, confinante con area cortiliva a sbalzo per due lati, appartamenti subb.
17 e 19, vano scale, con annesso locale ad uso soffitta nel sottotetto, al quale si accede tramite scala interna, confinante con unità immobiliari subb. 17 e 19 salvo altri,
- autorimessa al piano terra, confinante con area cortiliva da cui ha accesso, autorimesse subb. 10 e
12, parti comuni.
Le sopra menzionate unità immobiliari risultano essere censite nel Catasto fabbricati del Comune di
Mirandola (MO) come segue:
- foglio 115, particella 413, subalterno 18, via Charles Robert Darwin n. 6, piano 2-3, cat. A/2, classe
1, vani 5,5, superficie catastale totale mq.107, superficie catastale totale escluse le aree scoperte mq.103, R.C. euro 426,08, quanto all'appartamento;
pagina 2 di 6 - foglio 115, particella 413, subalterno 11, via Charles Robert Darwin n. 6, piano T, cat. C/6, classe 6, mq. 17, superficie catastale totale mq 19, R.C. euro 77,26, quanto all'autorimessa di pertinenza.
Ad esatta identificazione dell'oggetto della promessa di trasferimento e della sua consistenza e confinazione, i ricorrenti fanno espresso ed integrale riferimento alle planimetrie depositate al catasto fabbricati, entrambe allegate in copia semplice con le lettere “A” e “B” all'atto di provenienza già allegato n.3 al ricorso per separazione consensuale.
Le parti precisano che in data 15.01.2025 è stata presentata al Comune di Mirandola una “Cila in sanatoria per regolarizzazione difformità interne, in unità abitativa sita in Mirandola (MO), Via C.
Darwin n.6/5” con dichiarazione del tecnico che tali opere risultano conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione delle stesse sia al momento del deposito della richiesta di rilascio di provvedimento in sanatoria.
La quota indivisa sulle unità immobiliari in oggetto verrà trasferita a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, noto alle parti, con ogni diritto, accessorio, accessione e pertinenza, servitù attiva e/o passiva se esistente, nonché con la quota proporzionale sulle parti comuni e condominiali del fabbricato di cui fanno parte, così come previsto dall'art. 1117 c.c. ed in particolare:
- sulla corte comune a tutti i subalterni, indentificata al foglio 115, particella 413, subalterno 1, piano
T, bene comune non censibile;
- sulla corte comune a tutti i subalterni ma di uso esclusivo del sub. 13, identificata al foglio 115, particella 413, subalterno 2, piano T, bene comune non censibile;
- sul portico comune a tutti i subalterni, identificato al foglio 115, particella 413, subalterno 3, pianto
T, bene comune non censibile;
- sul vano impianti comune a tutti i subalterni, identificato al figlio 115, particella 413, subalterno 4, piano T, bene comune non censibile;
- sull'ingresso e vano scale comuni a tutti i subalterni, identificati al foglio 115, particella 413, subalterno 5, piano T-1-2, beni comuni non censibili.
La parte venditrice precisa e la parte acquirente prende atto ed accetta, che l'area sulla quale sorge il fabbricato è compresa nel Piano Particolareggiato di iniziativa privata, approvato con delibera del
C.C. n. 141 del 3 luglio 2000 disciplinato dalla convenzione edilizia relativa alla definizione delle opere di urbanizzazione stipulata con atto autenticato dal Notaio in data 25 settembre Persona_2
2000 rep. n. 137375, registrato a Mirandola il 9 ottobre 2000 al n. 229 e trascritto a Modena il 13 ottobre 2000 al n. 15219 particolare.
pagina 3 di 6 Al trasferimento della quota immobiliare di cui sopra, le parti hanno assegnato il valore di €.
70.000,00 (settantamila/00) somma che il Sig. s'impegna a versare e verserà alla Controparte_1
Sig.ra contestualmente all'atto dell'effettivo trasferimento immobiliare in suo favore. Parte_1
La promessa di trasferimento immobiliare di cui sopra deve considerarsi effettuata a carattere oneroso e non donativo, rientrante nella sistemazione complessiva dell'assetto familiare ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
Il trasferimento definitivo verrà effettuato in esenzione da ogni tributo, in ossequio al disposto dell'art. 19 della legge n. 74/1987, come disciplinato dal DLT 14.03.2011 n.23 e circolare esplicativa n. 2/E e ss.mm.ii., nonché alla risoluzione n. 80/E del 09.09.2019.
Il trasferimento ivi convenuto a favore del sig. costituisce, per espressa Controparte_1
dichiarazione di essi istanti, elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e condizione espressa del presente accordo.
La sig.ra garantisce la proprietà e la piena disponibilità della quota pro indiviso della Parte_1
porzione immobiliare in oggetto, nonché la sua libertà da ogni peso ed ipoteca, oneri reali, privilegi anche fiscali.
In riferimento alla legge n. 47/1985 e ss.mm.ii ed al D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii., la sig.ra Pt_1
si obbliga a rendere le necessarie dichiarazioni e ad esibire tutta la documentazione ivi
[...]
contemplata al momento della stipulazione dell'atto definitivo di trasferimento, compreso l'attestato di prestazione energetica, ed eventualmente l'attestato di regolarità edilizia.
2) I coniugi riconoscono e si danno reciprocamente atto che tutti risparmi comuni presenti alla data odierna di sottoscrizione del presente ricorso sui due conti correnti comunemente intestati agli stessi coniugi verranno estinti attribuendo al 50% ciascuno le somme ivi depositate.
3) I separandi dichiarano sin d'ora che tutte le spese inerenti il pagamento delle utenze e tasse inerenti l'abitazione dal giorno della liberazione della casa coniugale da parte della Sig.ra sono Parte_1
già state volturate ed a esclusivo carico di Controparte_1
4) Ai coniugi restano, in ogni caso, singolarmente attribuiti in proprietà ed in responsabilità esclusiva tutti gli altri beni e/o rapporti eventualmente singolarmente intestati ivi comprese le rispettive automobili, comunque denominati e ovunque tenuti, all'infuori di quelli esplicitamente menzionati nei punti precedenti.
Articolo 3
(Alimenti ed assegno di mantenimento)
I coniugi, dandosi reciprocamente atto che dall'unione matrimoniale non sono nati figli e di essere entrambi attualmente in grado di provvedere autonomamente per sé stessi essendo entrambi pagina 4 di 6 stabilmente occupati, per cui rinunciano a pretendere l'uno dall'altro somme e/o assegni periodici a titolo di alimenti e di assegni di mantenimento.
Articolo 4
(Spese ed oneri)
Gli oneri e le spese della presente procedura di separazione consensuale saranno suddivisi al 50% ciascuno.
Le spese occorrenti per la stipula degli atti definitivi in ossequio alla promessa di trasferimento di cui al presente ricorso, compresi gli eventuali oneri fiscali, saranno integralmente posti a carico del promissario acquirente Controparte_1
Articolo 5
(Accettazione delle condizioni)
I coniugi si dichiarano entrambi integralmente soddisfatti delle presenti condizioni che accettano e provvedono a sottoscrivere, dandosi reciprocamente atto di aver, con quanto sopra, risolto fra loro, anche a titolo di transazione, ogni altra questione avente carattere economicopatrimoniale, fatto salvo l'esatto adempimento di quanto previsto nelle pattuizioni di cui al presente ricorso congiunto.
I coniugi si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione alle suestese condizioni, cui attribuiscono e riconoscono concordemente efficacia contrattuale immediata e vincolante.”
- rilevato che dall'unione non sono nati figli;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che nata a [...] il [...] e nato a [...]_1
MODENA (MO) il 20/05/1988
si sono separati consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 07/05/2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di OL (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune pagina 5 di 6 Anno 2018 Atto n. 38 Parte I
III – spese del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 07/05/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
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