Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 05/01/2026, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00064/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01057/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1057 del 2024, proposto da
Tek.R.A. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, TR LE AN, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmine Giugliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Acerra, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Flora Pirozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell'ordinanza contingibile e urgente n. 3 del 19.1.2024 emessa dal Comune di Acerra, in persona del Sindaco p.t.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Acerra;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il dott. IA Di TA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 19.2.2024 e depositato il 4.3.2024 la società in epigrafe premette che:
- con contratto del 22.7.2017, all’esito dell’aggiudicazione di apposita procedura, stipulava il contratto rep. n. 299 con il Comune di Acerra per lo svolgimento del servizio di igiene urbana sul territorio comunale per la durata di anni 7 (decorrente dal 2.2.2017 come da verbale di consegna in via d’urgenza e con importo di € 54.380.670,38 oltre Iva; cfr. artt. 4 e 5 del contratto di appalto), scaduto il 1.2.2024;
- tra le parti pendono giudizi civili presso il Tribunale di Napoli aventi ad oggetto l’illegittimità di penali comminate dal Comune, nonché il riconoscimento di maggiori costi per il conferimento della frazione organica;
- con il provvedimento in epigrafe il Sindaco del Comune di Acerra ordinava alla ricorrente, ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 2000 (Testo unico degli enti locali - Tuel), comma 5, la prosecuzione per mesi cinque e, comunque, fino all’aggiudicazione del servizio in favore del nuovo gestore, alle medesime condizioni contrattuali, salvo aggiornamento Istat, in ragione della inoperatività, allo stato, dell’ATO ai sensi della L. Reg. n. 14/2016 per la gestione integrata dei rifiuti urbani e, sotto distinto profilo, della pendenza della procedura di gara indetta nel 2023 per l’affidamento del servizio ad un nuovo operatore, non ancora pervenuta all’aggiudicazione, tenuto conto della necessità di evitare un grave ed irreparabile pregiudizio alla salute pubblica e di scongiurare l’insorgere di inconvenienti di natura ambientale ed igienico - sanitaria.
Avverso tale atto insorge la ricorrente che lamenta i seguenti profili di illegittimità: violazione e falsa applicazione dell’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990, violazione del principio di legalità dell’azione amministrativa, eccesso di potere, carenza dei presupposti per l’esercizio del potere di ordinanza extra ordinem, difetto di istruttoria e di motivazione.
In sintesi, svolge le seguenti argomentazioni censorie:
- l’azione amministrativa sarebbe illegittimità per carenza del presupposto dell’attivazione del potere extra ordinem, in quanto la situazione di necessità sarebbe imputabile all’ente che, pur consapevole della scadenza contrattuale, non ha provveduto ad assicurare per tempo il regolare affidamento del servizio ad un nuovo operatore mediante selezione;
- la proroga del servizio sarebbe stata imposta a condizioni non remunerative e senza adeguata istruttoria, richiamando il corrispettivo del 2017 e in assenza di una previa interlocuzione con l’impresa ricorrente, con pregiudizio di quest’ultima che non può rinegoziare il corrispettivo.
Si è costituito il Comune che replica alle censure e chiede il rigetto del gravame.
Da ultimo, è stata depositata documentazione dalla quale emerge che, a partire dal 3.7.2024, vi è stato il subentro di un nuovo operatore economico nella gestione del servizio.
Con memorie depositate il 13.11.2025 e il 21.11.2025 la difesa di parte ricorrente rileva che la censura diretta a contestare l’an del potere extra ordinem può essere dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, stante la cessazione del servizio in proroga ed il subentro del nuovo operatore, ma ribadisce l’interesse alla decisione sul secondo motivo di gravame in ordine alla declaratoria di illegittimità dell’ordinanza impugnata, nella parte in cui ha imposto, pur in difetto di un’espressa previsione contrattuale, la prosecuzione del servizio, in via autoritativa, agli stessi patti e condizioni tecnico-prestazionali di cui al capitolato pregresso.
Alla udienza del 16.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
In limine litis, va dichiarata la improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del primo motivo di ricorso, come peraltro rilevato dalla parte ricorrente nelle ultime memorie, visto che gli effetti dell’ordinanza impugnata sono cessati a partire dal 3.7.2024, data in cui vi è stato il subentro di un nuovo operatore economico nella gestione del servizio. Difatti, l’eventuale accoglimento del profilo di illegittimità non potrebbe avere alcuna utilità per l’istante, come peraltro espressamente dedotto dalla ricorrente, avendo il provvedimento impugnato esaurito i propri effetti.
E’ viceversa fondato il secondo motivo di ricorso, per il quale permane l’interesse alla decisione, con il quale si lamenta la sostanziale imposizione, da parte dell’amministrazione resistente, della prosecuzione del servizio alle medesime condizioni contrattuali precedentemente stipulate, risolvendosi tale previsione nell’applicazione unilaterale alla controparte privata del corrispettivo previsto per l’esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto, in contrasto con la libertà di iniziativa economica privata sancita dall’art. 41 Cost..
Al riguardo, è consolidato l’orientamento secondo cui l’esecuzione del servizio disposta in forza di una ordinanza contingibile e urgente non può essere imposta a condizioni non remunerative, determinandosi altrimenti un contrasto con l’esigenza del giusto compenso e con il principio secondo il quale l’esercizio del potere di ordinanza contingibile e urgente deve limitarsi in linea di massima ad imporre misure tali da comportare il minore sacrificio possibile per il destinatario.
In argomento, si è osservato che il profilo economico del rapporto non può, in alcun modo, essere attratto dai presupposti di contingibilità e urgenza, cosicché l’impugnata ordinanza va annullata nella parte in cui ha fissato, in via autoritativa e definitiva, il canone del servizio di gestione, anziché prevederlo, in via provvisoria, in attesa di una definizione concordata o stabilita nelle competenti sedi anche giurisdizionali (T.A.R. Sicilia, Palermo n. 1934/2021).
A sostegno di tale conclusione vanno richiamati gli approdi della recente giurisprudenza amministrativa, secondo cui: i) anche dopo aver constatato la sussistenza dei presupposti d’urgenza richiesti dalla legge per l’esercizio del potere extra ordinem, in ogni caso al destinatario dell’ordine deve riconoscersi l’interesse ad ottenere un adeguato canone di servizio che non può essere unilateralmente deciso e disposto dall’ordinanza contingibile e urgente (T.A.R. Sicilia, Palermo, n. 328/2025; ii) in forza dello strumento del potere extra ordinem, l'ente può solo imporre al privato l'erogazione delle prestazioni, nonostante la scadenza del contratto stipulato tra le parti, anche in assenza del consenso dell'impresa a prorogarne spontaneamente gli effetti, ma non può certo imporre alla società un corrispettivo per l'espletamento di quel servizio e tantomeno può farlo rinviando ad accordi contrattuali sulla cui vigenza ed efficacia vi è contesa tra le parti; diversamente opinandosi, si consentirebbe all'amministrazione di sacrificare la libera iniziativa economica privata a beneficio del proprio esclusivo interesse di risparmio di spesa, con violazione dei principi desumibili dall'art. 41 Cost. (T.A.R. Calabria, Catanzaro, n. 168/2020; Consiglio di Stato, sez. V, 2 dicembre 2002 n. 6624); iii) il provvedimento contingibile e urgente non può giustificare anche una sorta di prezzo imposto dall'amministrazione al privato; in particolare, all'obbligo di proseguire nell'espletamento del servizio si ricollega un'esigenza di giusto compenso per il destinatario del provvedimento laddove, più in generale, la situazione di necessità e urgenza non giustifica la definizione in via autoritativa e definitiva dell'importo dei canoni da corrispondere al gestore, poiché il profilo economico del rapporto in alcun modo può essere attratto dai presupposti di contingibilità e urgenza, posti a fondamento dell'ordinanza (T.A.R. Lazio, Roma, n. 1811/2024; Consiglio di Stato, sez. V, n. 1969/2011).
In altri termini, nella materia in esame, occorre trovare un bilanciamento tra le esigenze pubblicistiche connesse alla necessità di prosecuzione del servizio e quelle private all'ottenimento del giusto prezzo, obiettivo necessario per garantire il rispetto del principio di proporzionalità tra le prestazioni, di matrice comunitaria, operante anche nell'ordinamento interno in forza del richiamo ai principi di diritto europeo sancito dall' art. 1 della L. n. 241 del 1990 e del più generale principio di ragionevolezza stabilito nell' art. 97 della Costituzione, quale corollario dei principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione.
In conclusione, il ricorso va dichiarato in parte improcedibile e, per il resto, va accolto con conseguente annullamento della parte del provvedimento con cui si impongono alla società istante le condizioni economiche di svolgimento del servizio.
Il parziale accoglimento giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, in parte lo dichiara improcedibile ed in parte lo accoglie nei limiti indicati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
MA RU, Presidente
IA Di TA, Consigliere, Estensore
Fabio Maffei, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA Di TA | MA RU |
IL SEGRETARIO