Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 22/03/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
5001 / 2024 R.G. N. Sent.
N. Cron.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BERGAMO Sezione Prima Civile nelle persone dei signori dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente rel. dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dott.ssa Antonella Belgeri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nneellllaa ccaauussaa ddii sseeppaarraazziioonnee ggiiuuddiizziiaallee iissccrriittttaa aall nn.. 55000011 //22002244 RRGG,, pprroommoossssaa ccoonn rriiccoorrssoo ddeeppoossiittaattoo iill 99..99..2244 ddaa
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. SPINO Parte_1 C.F._1
MASSIMO del foro di Milano
RICORRENTE
contro
:
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Il procuratore della ricorrente ha concluso come da provvedimenti urgenti assunti alla prima udienza del 21.1.25, che qui si intendono richiamati.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 5
In fatto premetteva di essersi sposata con il resistente in data 07/02/2004 in Sesto San
Giovanni e che dal matrimonio era nato il figlio (n. Persona_1
a MELZO 16/07/2007), ancora minore. Si soffermava in particolare sul venir meno di ogni comunione sentimentale tra i coniugi soffermandosi in tal senso ad evidenziare che il marito abbandonava la casa coniugale ne 2014, rendendosi di fatto irreperibile e facendo totalmente perdere ogni traccia. Affermava che da notizie ottenute dalla comunità nigeriana locale apprendeva che il marito aveva instaurato nel paese d'origine altre due relazioni sentimentali con la nascita di figli. Sottolineava come mai il padre si fosse preoccupato della crescita del figlio Concludeva così con la richiesta della pronuncia della separazione con declaratoria di addebito a carico del resistente, chiedeva il versamento di un assegno di mantenimento per il figlio, con la condanna alle spese da versare al procuratore antistatario.
Non si costituiva il resistente la notifica essendo fatta ai sensi dell'art. 143 cpc alla luce della cancellazione della residenza anagrafica dello stesso
All'esito dell'udienza del 21.1.2025 la ricorrente dichiarava “Io non chiedo nulla per mio figlio perché continuo a vivere come ho fatto finora, tanto che non ho chiesto né mantenimento né nulla sull'affido”. Il Giudice designato autorizzava le parti a vivere separatamente, affidava in via super-esclusiva il figlio alla madre, ponendo a carico del padre l'onere di versare a titolo di mantenimento ordinario l'importo di € 250,00 mensile oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il procuratore, dopo l'indicazione dell'assenza di reali istanze istruttore negli atti depositati, chiedeva di precisare le conclusioni in conformità ai provvedimenti urgenti emessi, con rinuncia implicita alla richiesta di declaratoria di addebito.
Il Giudice allora rimetteva la causa avanti al Collegio per la decisione.
pagina 2 di 5 Come risulta pacificamente da quanto indicato negli atti e da quanto riferito in seno all'udienza presidenziale questo Collegio non può che prendere atto della rottura della comunione di vita tra le parti e della fine dell'affectio maritalis che deve corroborare un rapporto matrimoniale che voglia dirsi tale e ciò giustifica la richiesta di addivenire alla pronuncia di separazione, soprattutto alla luce della lunghissima separazione di fatto tra le parti che vivono separate dal 2014 e come deriva anche dalla stessa irreperibilità del resistente e dall'assenza di notizie che la ricorrente evidenzia esservi da oltre dieci anni.
Questo Collegio ritiene di dover confermare tutte i provvedimenti già assunti in via d'urgenza in prima udienza.
L'abbandono materiale ed affettivo di cui moglie e figlio sono stati vittima giustifica ampiamente la scelta della forma di affido super-esclusivo del figlio, maggiorenne a luglio prossimo, riconoscendo così di fatto l'esclusiva responsabilità della madre per tutto ciò che lo riguardi.
Il diritto di visita con il padre si lascia all'accordo tra le parti, anche se considerando quanto finora fatto si è consapevoli che tale diritto non venga di fatto neppure esercitato.
L'obbligo di mantenimento, sebbene non sia stato negli atti esplicitato, compete di diritto a favore de figlio ed è per questo che si è definito con il minimo di prassi imposto da questo Tribunale con l'importo di € 250,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di questo Tribunale
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando i valori minimi di cui al dm 147/22 con le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, da riconoscere al procuratore antistatario che ne ha fatto debita richiesta
PQM
Il Tribunale, nella composizione collegiale sopra indicata, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, così provvede:
pagina 3 di 5 - Pronuncia ai sensi dell'art. 151, 1° comma , cc la separazione personale tra i coniugi nata a [...] il [...] e Parte_1 [...]
nato a [...] [...] (atto CP_1 CodiceFiscale_3
n. 7, parte I°, registro del Comune di Sesto San Giovanni , Atti di Matrimonio dell'anno 2004)
- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sesto San Giovanni per l'annotazione di cui all'art. 69 lettera D) DPR 3.11.00 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile)
- Affida in via super-esclusiva il figlio alla madre, cui riconosce la piena responsabilità nelle decisioni correlate ad educazione, residenza, scuola e salute, oltre che nei rapporti con la PA, con collocamento del medesimo presso la ricorrente
- Il diritto di visita tra padre e figlio è lasciato all'accordo tra gli stessi
- il padre dovrà versare alla madre, entro il 10 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio l'importo di € 250,00 mensili, oltre rivalutazione annuale Istat.
- Si pone a carico su ciascun genitore, nella misura del 50% ciascuno , l'onere delle spese straordinarie relative ai figli in base al Protocollo di questo Tribunale che si intende trascritto;
- Condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite , con distrazione al procuratore antistatario della ricorrente, che si liquidano in € 98,00 per spese ed €
2.906,00 ( di cui € 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva ed
1453,00 per la fase decisionale) per compenso professionale oltre IVA, CPA e rimborso spese 15%.
pagina 4 di 5 Così deciso in Bergamo, Camera di Consiglio del 23.1.2025
Il Presidente est.
(dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino)
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