Ordinanza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, ordinanza 11/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IL TRIBUNALE DI MESSINA
SE Z I O N E LA V O R O
in composizione monocratica, nella persona del Magistrato ordinario Dott.ssa Aurora La Face, in funzione di Giudice del Lavoro, in esito al deposito di note in sostituzione dell'udienza del 3 aprile
2025, ha emesso la seguente
O R D I N A N Z A nella causa iscritta al n. 1492/2025 R.G.L, avente ad oggetto: ricorso ex art. 700 c.p.c.;
promossa da:
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv. Fernando Rizzo e Parte_1
Andrea Vadalà;
RICORRENTE
contro
:
in persona del legale rappresentante pro tempore, in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dagli avv. Roberta Russo e
Daniele Fumagalli;
RESISTENTE
1.- In data 19.03.2025 proponeva istanza cautelare ex art. 700 c.p.c. nei confronti di Parte_1
CP_1
Esponeva: che era dipendente della società convenuta, con mansioni di capo cassiera presso la sede di Messina;
che, già all'età di 18 anni, le fu refertata dall' da cui è seguita Persona_1
ininterrottamente dal 2003, una rara patologia neurologica autoimmune cronica la miastenia giovanile gravis, la quale rientrava tra le patologie rare di cui all'art. 5 della L.104/1992, che colpisce le giunzioni neuromuscolari ed è principalmente caratterizzata da una generale debolezza dei muscoli volontari, la cui contrazione è normalmente regolata da attività cerebrale volontaria e si
1
che al contrario, nel soggetto colpito da miastenia i muscoli si contraggono senza la volontarietà ma esclusivamente a causa della patologia neurologica che ne determina le contrazionicompromettendo la normale trasmissione degli impulsi nervosi che stimolano la contrazione dei muscoli;
che sempre all'età di 18 anni, la stessa si sottopose ad un intervento chirurgico per l'asportazione del timo a causa di un timoma, un tumore del timo,
ghiandola del sistema linfatico, capace di produrre e trasportare i linfociti T, un tipo di globuli bianchi fondamentali nella risposta dell'organismo alle infezioni virali, e nello stimolare i linfociti
B a produrre anticorpi contro i batteri;
che da allora, anche per le ridotte difese contro le infezioni, era in cura presso l' U.O.C. di Neurologia dell'A.O.U. “Martino” con continuativa somministrazione di terapia specifica quale “mestinon” e “neuraben” e nei casi di infiammazione particolarmente accentuata e dolorosa il “deltacortene”. Lamenta da anni cervicobrachialgia, una condizione caratterizzata da dolore al collo che si irradia al braccio dovuta proprio alla miastenia e ha difficoltà nell'accosciamento. E' inoltre, quale condizione tipica della patologia, soggetta a una
“reazione depressiva con ansia”.; che a seguito di visita Medico collegiale per l'accertamento della invalidità civile conseguente alla miastenia gravis, le fu riconosciuto dall' a decorrere dalla CP_2
data di domanda del 22.04.2013, una invalidità civile del 46% con riduzione permanente della capacità lavorativa;
che il 14.09.2015 e il 13.10.2017 la stessa era divenuta madre di due figlie;
che tuttavia i malesseri si erano amplificati e, in data 02.05.2018, si era sottoposta a nuova visita innanzi
Cont alla Commissione Medica provinciale dell' che, confermando la precedente diagnosi, accertava l'aggravamento della patologia di “Miastenia gravis” in trattamento, con esiti di timectomia, nevrosi ansiosa e reattiva, riconoscendo alla ricorrente l'invalidità con una riduzione permanente della capacità lavorativa del 67%; che nel mese di settembre 2024 la stessa aveva richiesto ad un periodo di congedo parentale per mesi sei che erano spirati in data CP_1
2.03.2025; che recentemente la stessa era stata sottoposta a nuova visita di controllo, refertata dall'AOU. il 05.02.2025, da cui si evinceva come “la patologia presenta notevoli Per_1
fluttuazioni nell'arco della giornata con evidente peggioramento nelle ore serali e comparsa di debolezza muscolare dopo affaticamento. Si suggerisce di assumere anche il deltacortene.”; che a seguito del nuovo referto in data 12.02.2025, la stessa, essendo prossima alla scadenza del congedo parentale il 02.03.2025, in conseguenza del peggioramento della malattia, presentava ad CP_4
[...] richiesta per procedere alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale di 24 ore settimanali, ai sensi dell'art. 8, comma, 3 della legge n. 81/2015; che a seguito di tale richiesta, in data 18.02.2025 inviava la modulistica da compilare per richiedere il CP_1
controllo presso il medico del lavoro competente;
che la stessa rientrava in servizio il 3 marzo senza alcuna misura di tutela e con il contratto a tempo pieno per 8 ore giornaliere e 40 settimanali, tanto che il 6 marzo in un momento di grave affaticamento, era stata costretta nel pomeriggio ad allontanarsi dal posto di lavoro recandosi dal proprio medico di famiglia per attestare il peggioramento della astenia;
che solo il giorno successivo, 07.03.2025 comunicava la CP_1
fissazione della visita medica aziendale in data 10.03.2025; che a seguito di tale visita, effettuata dalla dottoressa in Milazzo, la era stata ritenuta idonea alla prestazione Persona_2 Pt_1
lavorativa con le sole limitazioni di non adibirla a movimentazioni manuali di carichi ed evitando la prolungata stazione eretta;
che nulla al contrario veniva riferito in ordine alla espressa richiesta effettuata con lettera del 12.02.2025 con cui, in applicazione dell'art. 8 co.3 della legge n. 81 del
2015 si chiedeva, sussistendone i requisiti di legge, ed in ordine ad un preciso diritto del lavoratore,
di trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale non superiore a 24 ore settimanali;
che nei due giorni successivi, la stessa si vedeva recapitare da la CP_1
comunicazione, per cui veniva ritenuta idonea a svolgere l'attività di cassiera salvo il divieto, sotto la propria responsabilità, di non movimentare carichi manuali sopra i 3 kg. e di non permanere in posizione eretta prolungata;
che nulla veniva detto in ordine alla richiesta di riduzione dell'orario di lavoro che formava oggetto della istanza iniziale del 12.02.2025.
Rilevava che dalle certificazioni mediche rilasciate dall'UOC di Neurologia dell'AOU Per_1
nonché dal riconoscimento delle Commissioni mediche locali che nel 2013 e nel 2018 avevano attestato la sussistenza del requisito della grave patologia cronico-degenerativa ingravescente, per la quale residua una capacità lavorativa ridotta del 67%, e, pertanto, la stessa dipendente avrebbe avuto diritto alla riduzione dell'orario di lavoro onde non pregiudicare ulteriori forme aggressive e invalidanti della malattia cronica autoimmune, i cui sintomi possono determinare gravi e frequenti crisi di astenia, compromissione dei movimenti oculari, crisi respiratorie, stati di ansia etc. e per le quali la semplice limitazione a sollevare pesi o a stare eretta era del tutto inutile e forviante.
3 Tanto premesso richiedeva l'applicazione dell'art. 8 comma 3 d.lgs. 81/2015, stante il diritto alla trasformazione del lavoro da tempo pieno a parziale per il carattere cronico degenerativo e ingravescente della malattia riscontrata. Contestava la violazione da parte del datore di lavoro dell'art. 2087 c.c.
Quanto al periculum in mora, rilevava che non avere accolto la richiesta dovuta per legge, di riduzione dell'orario di lavoro, arrecava un pregiudizio imminente e irreparabile alla stessa, affetta da una patologia grave, invalidante ed ingravescente, che comportava una generale debolezza dei muscoli volontari tale da compromettere lo svolgimento delle mansioni lavorative per un periodo prolungato. Deduceva che la malattia può arrivare ad essere talmente grave da colpire i muscoli respiratori. Il quadro clinico della miastenia riferisce come più si usi il muscolo colpito, più il sintomo diventa evidente. Pertanto le lunghe ore passate dietro la cassa, determinavano uno stato di ansia reattiva e la debilitazione psico fisica della persona che a fine giornata può subire effetti di forte prostrazione e indebolimento generale.
Chiedeva pertanto, previa emissione di un decreto inaudita altera parte, di riconoscere il diritto della ricorrente alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale orizzontale, in applicazione dell'art. 8 co.3 del d.lgs 81/2015, ordinando al datore di lavoro resistente la riduzione dell'orario contrattuale giornaliero e settimanale nei limiti e termini di cui al punto 1). Con vittoria di spese e compensi.
2.- Con decreto del 19 marzo 2025, il giudice con provvedimento inaudita altera parte, sospendeva l'orario di lavoro di 8 ore giornaliere e 40 settimanali ad , ordinando al datore di lavoro Parte_1
di utilizzarla temporaneamente per 4 ore giornaliere antimeridiane e 24 ore complessive settimanali.
3.- Si costituiva in giudizio la società convenuta, chiedendo il rigetto del ricorso per mancanza del
fumus boni iuris e del periculum in mora, non essendo la patologia della ricorrente riconosciuta da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente,
e l'insussistenza per altro verso dei presupposti applicativi della norma di cui all'art. 8 comma 3
d.lgs. 81/2015, poiché: in primo luogo, il certificato medico del 10 marzo 2025, emesso dal medico di sorveglianza, che non aveva rilevato alcuna limitazione relativa all'orario di lavoro della ricorrente, ma si era limitato a prevedere prescrizioni (“non adibire a MMC – ndr. movimentazione manuale dei carichi – e prolungata stazione eretta”) del tutto coerenti con lo stato di salute risultante
4 dal certificato medico del 5 febbraio 2025 prodotto da controparte in atti;
l'omessa impugnazione di tale certificato;
l'insussistenza di alcuna prova da parte della Ricorrente circa il preteso aggravamento della malattia;
il fatto che – sino ad oggi – pur con la medesima certificazione di invalidità la aveva svolto le sue mansioni a tempo pieno, senza nulla segnalare o rilevare al Pt_1
riguardo. In subordine chiedeva, in applicazione del principio volontaristico, di rimodulare l'orario richiesto dalla dipendente armonizzandolo con le esigenze organizzative aziendali, stante l'indimostratezza di un'assoluta impossibilità di prestare lavoro nelle ore serali.
4.- L'udienza del 3 aprile 2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. e,
in esito al deposito delle stesse, la causa viene decisa.
5.-Tanto premesso si osserva quanto segue.
Al fine di decidere sulle domande della ricorrente, giova premettere un richiamo alla normativa di riferimento.
L'art. 8 comma 3 d.lgs. 81/2015 dispone: “ I lavoratori del settore pubblico e del settore privato affetti da patologie oncologiche nonche' da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacita' lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unita' sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale e' trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno”.
Si tratta, diversamente da quanto ritenuto da parte resistente, di un diritto incondizionato, e ciò si evince dall'espressione utilizzata dal legislatore, posta a raffronto con quanto stabilito ai commi 4 e
5, che prevedono invece la sola priorità nella trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (v. Trib. sez. lav. - Chieti, 12/04/2018, n. 141).
La norma citata richiede a tal fine che il lavoratore sia affetto da patologie oncologiche nonché da patologie cronico degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacita' lavorativa,
eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unita' sanitaria locale territorialmente competente.
Ciò posto la ricorrente ha dimostrato in giudizio:
5 - di essere affetta da Miastenia gravis, che secondo quanto risulta dal sito “Osservatorio malattie rare”, è una rara malattia autoimmune delle giunzioni neuromuscolari, ed è
principalmente caratterizzata da una generale debolezza dei muscoli volontari. Nei pazienti miastenici, per ragioni sconosciute, il sistema immunitario si attiva producendo anticorpi circolanti diretti contro i recettori muscolari, compresi il recettore dell'acetilcolina (AChR) e il recettore della tirosin chinasi muscolare (MuSK), compromettendo la normale trasmissione degli impulsi nervosi che stimolano la contrazione dei muscoli. Di conseguenza, le persone affette da MG sperimentano un'improvvisa debolezza muscolare, di grado variabile, che peggiora con le attività ripetitive, il caldo e lo stress, e migliora con il riposo. Altri sintomi comuni della malattia includono ptosi palpebrale (ossia l'abbassamento di una o di entrambe le palpebre), diplopia (visione doppia) e difficoltà nella masticazione, nella deglutizione e nell'articolazione del linguaggio. In alcuni pazienti, la patologia può
aggravarsi portando alla comparsa di problematiche respiratorie, anche gravi.
L'esatta patogenesi della miastenia grave non è stata ancora chiarita, ma l'improvvisa debolezza muscolare e i disturbi che contraddistinguono la malattia possono essere scatenati da particolari condizioni, tra cui infezioni virali, ciclo mestruale, gravidanza e allattamento,
stress fisici e/o psichici, interventi chirurgici e assunzione di determinati farmaci (ad esempio antibiotici e anestetici).
- che per tale malattia le è stato riconosciuta dall' a decorrere dalla data di domanda del CP_2
22.04.2013, una invalidità civile del 46% con riduzione permanente della capacità
lavorativa;
- che in data 02.05.2018 si è sottoposta a nuova visita innanzi alla Commissione Medica
Cont provinciale dell' che, confermando la precedente diagnosi, accertava l'aggravamento della patologia di “Miastenia gravis” in trattamento, con esiti di timectomia, nevrosi ansiosa e reattiva, riconoscendo alla ricorrente l'invalidità con una riduzione permanente della capacità lavorativa del 67%;
- che recentemente la stessa è stata sottoposta a nuova visita di controllo, refertata dall'AOU.
il 05.02.2025, da cui si evince come “la patologia presenta notevoli fluttuazioni Per_1
6 nell'arco della giornata con evidente peggioramento nelle ore serali e comparsa di debolezza muscolare dopo affaticamento. Si suggerisce di assumere anche il deltacortene.”
Non vi sono dubbi, sulla base di quanto allegato e della documentazione prodotta, che si tratti di malattia grave, cronico degenerativa (ossia caratterizzata da un lungo decorso e da un esito invalidante o addirittura letale, come è evidente dalle caratteristiche dall'Osservatorio che qualifica la miastenia quale malattia autoimmune), e ingravescente, stante la percentuale di invalidità
CP_ riconosciuta dall' nel 2013 (46%), poi rapidamente accresciutasi al 67% nel 2018, e stante quanto certificato dall'AOU col referto del 5 febbraio 2025, prodotto in atti.
La malattia, diversamente da quanto asserito da parte resistente, è stata riconosciuta dalla
Commissione medica istituita presso l'Asl di Viale Giostra (Me).
Né risulta dirimente in senso contrario il fatto che il certificato medico del 10 marzo 2025, emesso dal medico di sorveglianza, che non ha rilevato alcuna limitazione relativa all'orario di lavoro della ricorrente, ma si è limitato a prevedere prescrizioni (“non adibire a MMC – ndr. movimentazione manuale dei carichi – e prolungata stazione eretta”); anzi ciò dimostra a maggior ragione che la ricorrente non è adeguatamente tutelata per effetto delle misure attualmente adottate dal datore di lavoro, posto che dal certificato dell'AOU su richiamato risulta che la paziente “negli ultimi mesi è
ritornata a riferire stanchezza, soprattutto serale [..] esegue 4 accosciamenti, poi ha bisogno del supporto delle mani…non riesce a mettersi seduta senza aiuto delle mani”.
Tanto premesso sussistono tutti i presupposti per l'applicazione dell'art. 8 comma 3 d.lgs. 81/2015
che, come detto, ponendo in primo piano la tutela della salute del lavoratore, esclude la necessità di un bilanciamento con le esigenze organizzative del datore di lavoro.
6.- Né può essere accolta la richiesta subordinata di rimodulazione dell'orario di lavoro della ricorrente, inserendo turni pomeridiani, stante che è stato documentato un peggioramento della malattia nelle ore serali.
Al riguardo, come correttamente rilevato nelle note di trattazione scritta da parte ricorrente, e posto che è pacifico che il termine serale fa riferimento ad un periodo che va tipicamente dalle ore 18 alle ore 22, dai turni pomeridiani indicati dalla società, se ne deduce come la dipendente dovrebbe tuttalpiù prestare la propria attività dalle ore 16 sino alle 18, mentre per il periodo successivo e fino a chiusura verrebbe posta in essere una turnazione con altri colleghi. Inoltre, nel caso venisse
7 impiegata in questo ipotetico turno, si deve comunque considerare che dopo le 18 la dipendente tornerebbe nella propria residenza con l'utilizzo di un mezzo, protraendo così l'orario di impegno ed aggravando altresì il rischio alla salute della stessa.
Va evidenziato che in ogni caso questa soluzione non appare contemperare né le esigenze della lavoratrice, né quella della Azienda, atteso che il dipendente che dovrebbe “proseguire” il turno della si ritroverebbe a svolgere massimo n. 2 ore lavorative. Pt_1
6.- Alla luce delle superiori considerazioni va ritenuto che alla stregua della cognizione sommaria propria di questa fase, e salva la più approfondita valutazione da farsi in quella eventuale di merito,
è dato ravvisare il fumus boni iuris, quale probabile fondatezza della pretesa azionata in giudizio.
7.- Accertata positivamente la sussistenza del fumus boni iuris, nella specie sussiste anche il
periculum in mora, essendo fondato il timore che durante il tempo occorrente per far valere il diritto in via ordinaria, la ricorrente possa subire ulteriori peggioramenti della sua salute.
8.- Va quindi riconosciuto il diritto della ricorrente alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale orizzontale, in applicazione dell'art. 8 co.3 del d.lgs
81/2015, ordinando al datore di lavoro resistente la riduzione dell'orario di lavoro secondo quanto richiesto dalla ricorrente, e quindi utilizzandola nei turni antimeridiani per 4 ore giornaliere e 24 ore settimanali.
9.- Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico della società convenuta, e liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014, tenuto conto della natura, del valore della causa e dell'attività svolta,
ed applicando i minimi tariffari in considerazione della breve durata del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 700 c.p.c., accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta il diritto della ricorrente alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale orizzontale, ordinando al datore di lavoro resistente la riduzione dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, nei soli turni antimeridiani per
4 ore giornaliere e 24 ore settimanali;
condanna la società convenuta a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in € 118,50 per spese di contributo unificato ed € 2.606,50 per compensi, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.
8 Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Così deciso in Messina, 11 aprile 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Aurora la Face
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