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18 febbraio 1992
18 febbraio 1992
Art. 5. Principi generali per i diritti della persona handicappata 1. La rimozione delle cause invalidanti, la promozione dell'autonomia e la realizzazione dell'integrazione sociale sono perseguite attraverso i seguenti obiettivi:
a) sviluppare la ricerca scientifica, genetica, biomedica, psicopedagogica, sociale e tecnologica anche mediante programmi finalizzati concordati con istituzioni pubbliche e private, in particolare con le sedi universitarie, con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), con i servizi sanitari e sociali, considerando la persona handicappata e la sua famiglia, se coinvolti, soggetti partecipi e consapevoli della ricerca; b) assicurare la prevenzione, la diagnosi e la terapia prenatale e precoce delle minorazioni e la ricerca sistematica delle loro cause; c) garantire l'intervento tempestivo dei servizi terapeutici e riabilitativi, che assicuri il recupero consentito dalle conoscenze scientifiche e dalle tecniche attualmente disponibili, il mantenimento della persona handicappata nell'ambiente familiare e sociale, la sua integrazione e partecipazione alla vita sociale; d) assicurare alla famiglia della persona handicappata un'informazione di carattere sanitario e sociale per facilitare la comprensione dell'evento, anche in relazione alle possibilita' di recupero e di integrazione della persona handicappata nella societa'; e) assicurare nella scelta e nell'attuazione degli interventi socio- sanitari la collaborazione della famiglia, della comunita' e della persona handicappata, attivandone le potenziali capacita'; f) assicurare la prevenzione primaria e secondaria in tutte le fasi di maturazione e di sviluppo del bambino e del soggetto minore per evitare o constatare tempestivamente l'insorgenza della minorazione o per ridurre e superare i danni della minorazione sopraggiunta; g) attuare il decentramento territoriale dei servizi e degli interventi rivolti alla prevenzione, al sostegno e al recupero della persona handicappata, assicurando il coordinamento e l'integrazione con gli altri servizi territoriali sulla base degli accordi di programma di cui all' articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 ; h) garantire alla persona handicappata e alla famiglia adeguato sostegno psicologico e psicopedagogico, servizi di aiuto personale o familiare, strumenti e sussidi tecnici, prevedendo, nei casi strettamente necessari e per il periodo indispensabile, interventi economici integrativi per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo; i) promuovere, anche attraverso l'apporto di enti e di associazioni, iniziative permanenti di informazione e di partecipazione della popolazione, per la prevenzione e per la cura degli handicap, la riabilitazione e l'inserimento sociale di chi ne e' colpito; l) garantire il diritto alla scelta dei servizi ritenuti piu' idonei anche al di fuori della circoscrizione territoriale; m) promuovere il superamento di ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale anche mediante l'attivazione dei servizi previsti dalla presente legge.
Nota all' art. 5 :
- L' art. 27 della legge n. 142/1990 , recante norme in materia di "Ordinamento delle autonomie locali", e' il seguente:
"Art. 27 (Accordi di programma). - 1. Per la definizione e l'attuazione di opere di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di provincie e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o piu' tra i soggetti predetti, il Presidente della regione o il presidente della provincia o il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o piu' dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalita', il finanziamento e di ogni altro connesso adempimento .. (Omissis)".
a) sviluppare la ricerca scientifica, genetica, biomedica, psicopedagogica, sociale e tecnologica anche mediante programmi finalizzati concordati con istituzioni pubbliche e private, in particolare con le sedi universitarie, con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), con i servizi sanitari e sociali, considerando la persona handicappata e la sua famiglia, se coinvolti, soggetti partecipi e consapevoli della ricerca; b) assicurare la prevenzione, la diagnosi e la terapia prenatale e precoce delle minorazioni e la ricerca sistematica delle loro cause; c) garantire l'intervento tempestivo dei servizi terapeutici e riabilitativi, che assicuri il recupero consentito dalle conoscenze scientifiche e dalle tecniche attualmente disponibili, il mantenimento della persona handicappata nell'ambiente familiare e sociale, la sua integrazione e partecipazione alla vita sociale; d) assicurare alla famiglia della persona handicappata un'informazione di carattere sanitario e sociale per facilitare la comprensione dell'evento, anche in relazione alle possibilita' di recupero e di integrazione della persona handicappata nella societa'; e) assicurare nella scelta e nell'attuazione degli interventi socio- sanitari la collaborazione della famiglia, della comunita' e della persona handicappata, attivandone le potenziali capacita'; f) assicurare la prevenzione primaria e secondaria in tutte le fasi di maturazione e di sviluppo del bambino e del soggetto minore per evitare o constatare tempestivamente l'insorgenza della minorazione o per ridurre e superare i danni della minorazione sopraggiunta; g) attuare il decentramento territoriale dei servizi e degli interventi rivolti alla prevenzione, al sostegno e al recupero della persona handicappata, assicurando il coordinamento e l'integrazione con gli altri servizi territoriali sulla base degli accordi di programma di cui all' articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 ; h) garantire alla persona handicappata e alla famiglia adeguato sostegno psicologico e psicopedagogico, servizi di aiuto personale o familiare, strumenti e sussidi tecnici, prevedendo, nei casi strettamente necessari e per il periodo indispensabile, interventi economici integrativi per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo; i) promuovere, anche attraverso l'apporto di enti e di associazioni, iniziative permanenti di informazione e di partecipazione della popolazione, per la prevenzione e per la cura degli handicap, la riabilitazione e l'inserimento sociale di chi ne e' colpito; l) garantire il diritto alla scelta dei servizi ritenuti piu' idonei anche al di fuori della circoscrizione territoriale; m) promuovere il superamento di ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale anche mediante l'attivazione dei servizi previsti dalla presente legge.
Nota all' art. 5 :
- L' art. 27 della legge n. 142/1990 , recante norme in materia di "Ordinamento delle autonomie locali", e' il seguente:
"Art. 27 (Accordi di programma). - 1. Per la definizione e l'attuazione di opere di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di provincie e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o piu' tra i soggetti predetti, il Presidente della regione o il presidente della provincia o il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o piu' dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalita', il finanziamento e di ogni altro connesso adempimento .. (Omissis)".
Commentari • 4
- 1. La tutela civile avverso le pratiche di mutilazione genitale femminilehttps://www.iusinitinere.it/ · 1
Le mutilazioni genitali femminili sono un fenomeno vasto e complesso, praticato principalmente in 28 paesi dell'Africa subsahariana. Si tratta di pratiche lesive della salute psichica e fisica di bambine e donne ad esse sottoposte che comportano come conseguenze rischi gravi ed irreversibili. Data la loro diffusione anche nel territorio italiano, il 9 gennaio 2006 è entrata in vigore la l. 7/2006, anche nota come Legge Consolo, dal nome dell'On. Giuseppe Consolo, proponente e primo firmatario, recante “Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile”. Essa pone una tutela in ambito penalistico per le vittime e, in particolare, …
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Giurisprudenza • 246
- 1. Trib. Messina, sentenza 05/10/2021, n. 1890Provvedimento: […] Controparte_3 , non riconoscendo alla stessa il diritto di precedenza previsto dall'art. 33 comma 5 legge 104/1992 in favore del lavoratore che presta assistenza al familiare in condizione di handicap grave, […] Nel merito l'art. 33 comma 5 della legge 104/1992 riconosce al lavoratore dipendente, pubblico o privato, […] che in casi analoghi ha ritenuto fondate le censure mosse all'art. 13 del CCNI e dichiarato l'illegittimità delle stesse per contrasto con l'art.33 comma 5 della legge 104/1992 e con le disposizioni dell'ordinamento scolastico che fanno ad esse richiamo (cfr., ex multis, Trib. […] va comunque data applicazione all'art. 33 commi 5 e 7 legge 104/1992, […]Leggi di più...
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