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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 15/12/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 170/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio con i magistrati: dr. VI BE Presidente dr. Chiara Sangiuolo Giudice dr. ES AT Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. MOLITERNO FABIO, elettivamente domiciliata presso il predetto difensore e
(C.F. ), con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'avv. POLITO MARIA, elettivamente domiciliato presso il predetto difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note congiunte depositate in sostituzione d'udienza del 01/07/2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
pagina 1 di 5 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25/3/2025, i coniugi e Parte_1 Pt_2 formulavano domanda contestuale di separazione e di divorzio
[...] congiunto ai sensi dell'art. 473 bis. 49 e 473 bis. 51.
I coniugi esponevano di aver contratto matrimonio concordatario in
Castellabate, in data 07/05/1997, annotato nel Registro degli Atti di
Matrimonio di detto Comune al n. 6, Parte II, Serie A dell'anno 1997, adottando il regime patrimoniale della comunione dei beni, e che dalla loro unione erano nati due figli: (nato ad [...] il Persona_1
30/03/2003) e (nata ad [...] il [...]). Persona_2
I ricorrenti rappresentavano che il rapporto coniugale si era degradato a causa di continui attriti e incomprensioni tra i coniugi, circostanza che rendeva intollerabile la convivenza.
Chiedevano, pertanto, la separazione alle condizioni di cui al ricorso e chiedevano, altresì, al Tribunale di pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle condizioni indicate in ricorso.
In particolare, tali condizioni prevedono:
“a) dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) Assegnare la Casa coniugale (sita in Ca stellabate alla via Contrada
Buonanotte snc) in godimento alla sig.ra che continuerà ad Parte_1 abitarla unitamente ai due figli, finch é questi ultimi non si saranno sistemati e/o la sig.ra non avrà una condizione economica Parte_1 migliore (e, comunque, entro un termine massimo di 4 anni).
In alternativa, tale immobile sarà immediatamente rilasciato previa restituzione, da parte del sig. dell'importo di € 30.000,00 pari al Pt_3
50% del mutuo cointestato -ad oggi estinto - acceso dai coniugi per eseguire i lavori di ristrutturazione nella ripetuta abitazione;
c) Il pagamento delle utenze sarà a carico di entrambi al 50%;
d) Disporre a carico del sig. il pagamento di un assegno di € 400,00 Pt_2 da versare mensilmente in favore della sig.ra (Poste Pay Parte_1 pagina 2 di 5 Evolution - Iban [...]) anche al fine di contribuire alle spese per i figli fino alla loro indipendenza economica;
e) Disporre a carico del sig. il pagamento del canone di locazione e Pt_2 delle relative utenze dell'immobile sito in Perugia utilizzato dalla figlia
(studentessa iscritta presso l'Università degli Studi di Persona_2
Perugia);
f) pronunciare, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L.
1 dicembre 1970, n. 898 dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio alle medesime condizioni richieste per la separazione personale, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.”
All'udienza del 01/07/2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice, preso atto che le parti confermavano le condizioni di cui al ricorso, ritenuto che le stesse apparivano conformi alla legge, riservava la decisione, rimettendo le parti al Collegio.
Preliminarmente deve darsi atto che sulla questione dell'ammissibilità del cumulo di domanda congiunta di separazione e divorzio si è pronunciata di recente la Corte di Cassazione investita del rinvio pregiudiziale, da parte del Tribunale di Treviso, per la risoluzione della questione di diritto.
In particolare, la Corte di Cassazione, dando atto dell'esistenza di un contrasto emerso dalle prime applicazioni della riforma Cartabia da parte dei Tribunali di merito, sulla perseguibilità del cumulo in ipotesi di domanda congiunta ha espresso il seguente principio di diritto che “in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473 -bis.51
c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio” (cfr. Cassazione civile sez. I, 16/10/2023, (ud. 06/10/2023, dep.
16/10/2023), n.28727).
Premesso quanto sopra quanto alla ritenuta e oramai pacifica ammissibilità del cumulo di domande congiunte di separazione e divorzio, all'esito della pagina 3 di 5 comparizione delle parti, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle conclusioni congiunte articolate nel ricorso introduttivo.
Ciò posto, il Collegio rileva che l'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi. Deve pertanto essere accolta la domanda di separazione e disposte le relative formalità.
Il Tribunale dispone in conformità dell'accordo raggiunto, essendo lo stesso non contrario all'interesse della prole e rispondendo alle condizioni economiche delle parti per come dedotte in giudizio , precisandosi che il
Collegio si limita a prendere atto delle condizioni esulanti rispetto alla propria competenza decisionale in questa sede.
Il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di scioglimento matrimonio.
Spese al definitivo.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, definitivamente pronunciando , così provvede:
a) pronuncia, ai sensi dell'art 151, co 1, c.c., la separazione personale tra i coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio concordatario in Castellabate, in data 07/05/1997, annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 6,
Parte II, Serie A dell'anno 1997;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castellabate per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. tad) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile);
c) dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza. pagina 4 di 5 d) spese al definitivo.
Così deciso nella camera di consiglio del 15/9/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
ES AT VI BE
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio con i magistrati: dr. VI BE Presidente dr. Chiara Sangiuolo Giudice dr. ES AT Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. MOLITERNO FABIO, elettivamente domiciliata presso il predetto difensore e
(C.F. ), con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'avv. POLITO MARIA, elettivamente domiciliato presso il predetto difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note congiunte depositate in sostituzione d'udienza del 01/07/2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
pagina 1 di 5 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25/3/2025, i coniugi e Parte_1 Pt_2 formulavano domanda contestuale di separazione e di divorzio
[...] congiunto ai sensi dell'art. 473 bis. 49 e 473 bis. 51.
I coniugi esponevano di aver contratto matrimonio concordatario in
Castellabate, in data 07/05/1997, annotato nel Registro degli Atti di
Matrimonio di detto Comune al n. 6, Parte II, Serie A dell'anno 1997, adottando il regime patrimoniale della comunione dei beni, e che dalla loro unione erano nati due figli: (nato ad [...] il Persona_1
30/03/2003) e (nata ad [...] il [...]). Persona_2
I ricorrenti rappresentavano che il rapporto coniugale si era degradato a causa di continui attriti e incomprensioni tra i coniugi, circostanza che rendeva intollerabile la convivenza.
Chiedevano, pertanto, la separazione alle condizioni di cui al ricorso e chiedevano, altresì, al Tribunale di pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle condizioni indicate in ricorso.
In particolare, tali condizioni prevedono:
“a) dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) Assegnare la Casa coniugale (sita in Ca stellabate alla via Contrada
Buonanotte snc) in godimento alla sig.ra che continuerà ad Parte_1 abitarla unitamente ai due figli, finch é questi ultimi non si saranno sistemati e/o la sig.ra non avrà una condizione economica Parte_1 migliore (e, comunque, entro un termine massimo di 4 anni).
In alternativa, tale immobile sarà immediatamente rilasciato previa restituzione, da parte del sig. dell'importo di € 30.000,00 pari al Pt_3
50% del mutuo cointestato -ad oggi estinto - acceso dai coniugi per eseguire i lavori di ristrutturazione nella ripetuta abitazione;
c) Il pagamento delle utenze sarà a carico di entrambi al 50%;
d) Disporre a carico del sig. il pagamento di un assegno di € 400,00 Pt_2 da versare mensilmente in favore della sig.ra (Poste Pay Parte_1 pagina 2 di 5 Evolution - Iban [...]) anche al fine di contribuire alle spese per i figli fino alla loro indipendenza economica;
e) Disporre a carico del sig. il pagamento del canone di locazione e Pt_2 delle relative utenze dell'immobile sito in Perugia utilizzato dalla figlia
(studentessa iscritta presso l'Università degli Studi di Persona_2
Perugia);
f) pronunciare, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L.
1 dicembre 1970, n. 898 dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio alle medesime condizioni richieste per la separazione personale, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.”
All'udienza del 01/07/2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice, preso atto che le parti confermavano le condizioni di cui al ricorso, ritenuto che le stesse apparivano conformi alla legge, riservava la decisione, rimettendo le parti al Collegio.
Preliminarmente deve darsi atto che sulla questione dell'ammissibilità del cumulo di domanda congiunta di separazione e divorzio si è pronunciata di recente la Corte di Cassazione investita del rinvio pregiudiziale, da parte del Tribunale di Treviso, per la risoluzione della questione di diritto.
In particolare, la Corte di Cassazione, dando atto dell'esistenza di un contrasto emerso dalle prime applicazioni della riforma Cartabia da parte dei Tribunali di merito, sulla perseguibilità del cumulo in ipotesi di domanda congiunta ha espresso il seguente principio di diritto che “in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473 -bis.51
c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio” (cfr. Cassazione civile sez. I, 16/10/2023, (ud. 06/10/2023, dep.
16/10/2023), n.28727).
Premesso quanto sopra quanto alla ritenuta e oramai pacifica ammissibilità del cumulo di domande congiunte di separazione e divorzio, all'esito della pagina 3 di 5 comparizione delle parti, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle conclusioni congiunte articolate nel ricorso introduttivo.
Ciò posto, il Collegio rileva che l'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi. Deve pertanto essere accolta la domanda di separazione e disposte le relative formalità.
Il Tribunale dispone in conformità dell'accordo raggiunto, essendo lo stesso non contrario all'interesse della prole e rispondendo alle condizioni economiche delle parti per come dedotte in giudizio , precisandosi che il
Collegio si limita a prendere atto delle condizioni esulanti rispetto alla propria competenza decisionale in questa sede.
Il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di scioglimento matrimonio.
Spese al definitivo.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, definitivamente pronunciando , così provvede:
a) pronuncia, ai sensi dell'art 151, co 1, c.c., la separazione personale tra i coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio concordatario in Castellabate, in data 07/05/1997, annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 6,
Parte II, Serie A dell'anno 1997;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castellabate per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. tad) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile);
c) dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza. pagina 4 di 5 d) spese al definitivo.
Così deciso nella camera di consiglio del 15/9/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
ES AT VI BE
pagina 5 di 5