Ordinanza cautelare 5 giugno 2025
Sentenza 7 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 07/04/2026, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00143/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00135/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 135 del 2025, proposto dalla Società Fotovoltaico Cinque s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Simone Cadeddu, Jacopo Nardelli, Camilla Triboldi, Arianna Moreschini e Michele Aruzzolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Regione Molise, il Ministero della Cultura, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Molise, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;
nei confronti
della dott.ssa Catia Odorisio, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della determinazione dirigenziale n. 1340 dell’11 marzo 2025 del Servizio Valutazioni ambientali- Fitosanitario della Regione Molise, avente ad oggetto la “ istanza per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), ai sensi dell’art.27 bis del d.lgs.152/2006, relativa al progetto di ‘un nuovo impianto agro-fotovoltaico con tracker per la produzione di energia elettrica, sito nell’area agricola del comune di ER (CB)in loc.tà «Vallone Cupo» alfg.23 particelle 73-95-214, avente potenza nominale pari a 5937 kw e potenza di immissione pari a 5000 kw, comprensivo di impianto di accumulo elettrochimico da ubicare nell'area di impianto delle opere di rete per la connessione ricadenti nei comuni di ER e Guglionesi (CB)… PROVVEDIMENTO DI VIA NEGATIVO E DINIEGO DI PAUR ”;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, inclusi:
i) tutti i verbali della conferenza di servizi e, in particolare, il verbale del 10 aprile 2024, il verbale del 10 dicembre 2024, nonché il verbale del 27 febbraio 2025;
ii) il parere del Ministero della Cultura – Sopraintendenza archeologia belle arti e paesaggio del Molise acquisito al protocollo regionale n. 172211 del 16 dicembre 2024;
iii) le controdeduzioni del Ministero della Cultura - Sopraintendenza archeologia belle arti e paesaggio del Molise acquisito al protocollo regionale n. 30570 del 28 febbraio 2025;
iv) nonché la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Molise n. 187 del 22 giugno 2022, nonché per la condanna
della Regione Molise al risarcimento del danno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 il dott. UI AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente, impresa attiva nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nell’aprile del 2022 ha presentato istanza per l’avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) relativamente al progetto di “ un nuovo impianto agrofotovoltaico con tracker per la produzione di energia elettrica, sito nell’area agricola del comune di ER (CB) in loc.tà «Vallone Cupo» al fg. 23 particelle 73-95-214, avente potenza nominale pari a 5937 kw e potenza di immissione pari a 5000 kw, comprensivo di impianto di accumulo elettrochimico da ubicare nell’area di impianto e delle opere di rete per la connessione ricadenti nei comuni di ER e Guglionesi (CB) ”.
Nel corso del procedimento di screening VIA l’Agenzia Regionale per la Protezione ambientale del Molise (ARPA Molise) ha evidenziato alcune criticità, e il Consorzio di Bonifica Trigno e Biferno, la Soprintendenza competente e l’Agenzia Regionale per lo Sviluppo Agricolo Rurale e della Pesca hanno ritenuto che il Progetto dovesse essere sottoposto a VIA (cfr. il ricorso a pag. 5). Pertanto, con la determinazione n. 2262 del 3 maggio 2023, la Regione ha assoggettato a VIA il progetto.
Così, in data 9 ottobre 2023, l’interessata ha presentato istanza per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) ai sensi dell’art. 27- bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
E in conclusione, con la Determinazione dirigenziale n. 1340 dell’11 marzo 2025, avente ad oggetto “ istanza per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), ai sensi dell’art .27 bis del d.lgs. 152/2006, relativa al progetto di ‘un nuovo impianto agro-fotovoltaico con tracker per la produzione di energia elettrica, sito nell’area agricola del comune di ER (CB) in loc.tà «Vallone Cupo» al fg. 23 particelle 73-95-214, avente potenza nominale pari a 5937 kw e potenza di immissione pari a 5000 kw, comprensivo di impianto di accumulo elettrochimico da ubicare nell'area di impianto e delle opere di rete per la connessione ricadenti nei comuni di ER e Guglionesi (CB)” PROPONENTE: FOTOVOLTAICO CINQUE SRL. PROVVEDIMENTO DI VIA NEGATIVO E DINIEGO DI PAUR. ”, la Regione Molise ha espresso un “ GIUDIZIO NEGATIVO DI COMPATIBILITÁ AMBIENTALE ” rispetto all’intervento proposto dalla società in epigrafe.
2. Contro siffatto provvedimento l’interessata ha proposto allora il presente ricorso, affidato ai seguenti motivi di gravame, così rubricati:
I-« VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 27-BIS D.LGS. N. 152/2006- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT.3 E 14-TER DELLA L. N. 241/1990 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI MASSIMA DIFFUSIONE DEGLI IMPIANTI DA FONTE DI ENERGIA RINNOVABILE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3.2 DEL REGOLAMENTO 2022/2577/UE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 1 D.LGS. 29 DICEMBRE 2003, N. 387 - ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA E MANIFESTA ILLOGICITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA, PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE NONCHÉ PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA »;
II- « VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 10-BIS DELLA L. N. 241/1990 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 27-BIS DEL D. LGS. N. 152/2006 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 12, COMMA 1, LETT. I), DEL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76, CONVERTITO DALLA L. 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 »;
III- « VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 DELLA L. N. 241/1990 –ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA E MANIFESTA ILLOGICITÀ, NONCHÉ PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA ED ERRATA VALUTAZIONE – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO RIGUARDANTI IN PARTICOLARE L’APPLICAZIONE DELLA DGR 187/2022 »;
IV- « VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL C.D. “DISSENSO COSTRUTTIVO” AI SENSI DELL’ART. 14 -TER, COMMA 3, DELLA LEGGE N. 241/1990 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI BUONA FEDE E COLLABORAZIONE DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 2-BIS, DELLA LEGGE N. 241/1990 - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE ».
A corredo della domanda di annullamento del provvedimento l’interessata ha, altresì, avanzato una domanda risarcitoria, per “ la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni derivanti dall’illegittimo diniego dell’autorizzazione richiesta da FV5, da rinvenirsi e quantificarsi nei costi già sostenuti e nell’utile sperato – e non conseguito – con riferimento alla (mancata) realizzazione dell’Impianto ” (cfr. motivo V, pag. 34 del ricorso), oltre che una istanza cautelare (motivo VI, pag. 34 del ricorso), deducendo il periculum in mora consistente nel non poter avanzare domanda per il riconoscimento degli incentivi previsti dal decreto del MASE del 30 dicembre 2024, in scadenza alla data del 30 giugno 2025, richiesta la presentazione della quale sarebbe stata subordinata al possesso del titolo autorizzatorio.
In estrema sintesi, con il ricorso ci si è doluti del fatto che:
- l’Amministrazione avrebbe “ illegittimamente attribuito in maniera aprioristica prevalenza assoluta al parere della SABAP, omettendo qualsiasi ponderazione degli interessi pubblici e privati coinvolti e adottando una determina caratterizzata da una motivazione solo apparente e priva di alcuna valutazione autonoma degli interessi contrastanti ” (cfr. il ricorso a pag. 7, motivo I), senza tenere conto del fatto che in sede di Conferenza di Servizi “ il principio di derivazione comunitaria della massima diffusione degli impianti da FER può trovare eccezione in presenza di esigenze connesse alla tutela della salute, paesaggistico-ambientale e dell’assetto urbanistico del territorio (Corte cost., n. 13/2014 e n. 224/2012). Di talché la compresenza dei diversi interessi coinvolti, tutti costituzionalmente rilevanti, ha proprio come luogo elettivo di composizione il procedimento amministrativo, come previsto al paragrafo 17.1 delle linee guida approvate con d.m. 10 settembre 2010 ” (il ricorso a pag. 13), mentre nel caso di specie “ La Regione invece non ha minimamente badato ai pareri favorevoli espressi da tutti gli altri enti, ma solo alle (infondate) perplessità espresse dalla Soprintendenza, alla quale è stato in definitiva riconosciuto una “sorta potere di veto” che invece non le spetta in nessun caso, neppure quando il suo parere abbia carattere vincolante” (così il ricorso a pagina 14; motivo I);
- il diniego non sarebbe stato preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda, ai sensi dell’art. 10- bis della legge n. 241 del 1990 (motivo II);
- le valutazioni della Soprintendenza sarebbero state errate e non condivisibili sotto plurimi profili (motivo III);
- la Soprintendenza avrebbe espresso la propria posizione senza, tuttavia, curarsi di indicare le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini del rilascio dell’assenso al progetto, in violazione dell’art. 14- ter della legge n. 241/1990 (motivo IV).
3. In resistenza al ricorso, per la Regione Molise e il Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio del Molise, si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, la quale ha opposto l’infondatezza del gravame nella sua interezza.
4. Con l’ordinanza cautelare n. 60 del 5 giugno 2025 il Tribunale ha respinto la domanda cautelare avanzata dal ricorso.
5. Nel successivo corso del giudizio la parte ricorrente ha prodotto ulteriori documenti e una memoria.
6. All’udienza pubblica del 5 novembre 2025, dato atto della richiesta di passaggio della causa in decisione precedentemente presentata dalla parte ricorrente, e udita la difesa erariale riportarsi ai propri scritti, l’affare è stato infine trattenuto in decisione.
7. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Come sta per dirsi, infatti, nessuno dei motivi di gravame ha colto nel segno.
8. Va subito disatteso il primo mezzo, con il quale la parte ricorrente si è doluta del fatto che l’Amministrazione procedente avrebbe dato “ aprioristica prevalenza assoluta al parere della SABAP, omettendo qualsiasi ponderazione degli interessi pubblici e privati coinvolti e adottando una determina caratterizzata da una motivazione solo apparente e priva di alcuna valutazione autonoma degli interessi contrastanti ” (cfr. il ricorso a pag. 7).
La doglianza è carente di pregio.
8.1. La determinazione conclusiva della Conferenza di servizi, al contrario di quanto sostenuto dal ricorso, è stata basata su una motivazione del tutto adeguata, le cui valutazioni tecnico-discrezionali non presentano indici di irragionevolezza o abnormità.
Con la Determinazione dirigenziale n. 1340 dell’11 marzo 2025, la Regione Molise ha espresso un “ GIUDIZIO NEGATIVO DI COMPATIBILITÁ AMBIENTALE ” sull’intervento proposto dalla società interessata, esprimendo la seguente, articolata motivazione.
a) L’A.R.P.A. Molise ha reso sul progetto il parere positivo con prescrizioni n. 18646 del 6 dicembre 2024, demandando tuttavia “ per gli aspetti non di competenza quali ad esempio la valutazione degli impatti sul paesaggio e gli aspetti vincolistici, alle strutture preposte e competenti. (cfr istruttoria tecnica pag. 9 “Per quanto riguarda la definizione di “Agrivoltaico” la Ditta, ha dichiarato la rispondenza ai requisiti minimi stabiliti dalle Linee guida MITE (Giugno 2022) con parametri progettuali adeguati a quelli in essa stabiliti. Per tali aspetti e per quelli di natura vincolistico-normativa non strettamente inerenti agli impatti ambientali si rimanda, ai fini della decisione conclusiva, alle Strutture preposte e competenti.” nonché pag. 23-sezione Parere “Vanno fatte salve autorizzazioni, nulla osta, provvedimenti motivati e pareri, da parte degli Enti preposti e Strutture Regionali competenti in materia non espressamente contemplate nella presente Relazione Istruttoria.)” ;
b) “ il Ministero della Cultura – SABAP Molise ha rilasciato il proprio parere endoprocedimentale con nota acquisita al protocollo regionale n. 172211 del 16.12.2024 nel quale si rileva quanto segue: “Questa Soprintendenza ritiene che il progettato impianto produca impatti significativi e radicalmente negativi sul patrimonio culturale, inteso nella sua componente storico paesaggistica, per le ragioni e motivazioni sopra meglio dettagliate a seguito dell’istruttoria condotta e che di seguito si sintetizzano:
- l’area oggetto di intervento ricade in area dichiarata di notevole interesse pubblico e sottoposta a tutela ai sensi della parte III del D.Lgs. 42/2004;
- dall’analisi della Carta della Trasformabilità P1 del PTPAAV n.1, parte dell’impianto ricade nell’area classificata come MP1- aree di eccezionale valore produttivo prevalentemente fluviali e pianure alluvionali, a sottolineare l’importanza della valenza agraria del paesaggio;
- le verifiche di ammissibilità, secondo l’art. 32 delle NTA, “… devono dimostrare la compatibilità della trasformazione ipotizzata rispetto alla conservazione delle caratteristiche costitutive degli elementi oggetto di tutela e valorizzazione coinvolti nella trasformazione stessa”. Al contrario l’impianto in esame produrrebbe un impatto paesaggistico di tipo diretto in quanto si avrebbe una sovrapposizione alla coltura agricola, prevalentemente cerealicola, con elementi tecnologici completamente estranei, sia per materiali, che per morfologia e cromia, al contesto agrario tutelato ed in netta contrapposizione con quanto riportato dall’art. 47 delle NTA che prevede la dislocazione degli elementi tecnologici in zone nascoste evitando aree emergenti;
- la ditta non tiene conto della direttiva regionale in merito alla Valutazione di Ammissibilità produttiva prevista dal PTPAAV, né la realizzazione dell’impianto risulta congruente con il contenuto di tale direttiva;
- l’impianto sarebbe inoltre in grado di modificare negativamente la percezione del paesaggio tutelato, sia nelle sue componenti agrario-naturalistiche che storiche, anche per la sovrapposizione nei coni di visuale, lungo la viabilità di penetrazione e la rete tratturale, a causa della sovrapposizione del continuum delle tradizionali colture agricole con estesi elementi industriali non raffrontabili, soprattutto per estensione, a nessun segno antropico della struttura insediativa;
- il progettato impianto non ricade all’interno delle aree idonee ai sensi dell’art. 20 c.8 lett. c-quater) del D.Lgs. 199/2021;
- il progettato impianto ricade all’interno delle aree non idonee individuate con DGR 187/2022;
- le opere di mitigazione e compensazione dell’impianto costituiscono una vera e propria barriera visiva, la cui estensione non le rende associabile a nessun elemento naturalistico presente nell’area, caratterizzata da aree incolte con siepi e specie vegetali arbustive lungo i corsi d’acqua in forme alquanto sinuose e non rettilinee;
- il progetto non prende in considerazione l’effetto cumulo potenziale con tutti gli ulteriori impianti in corso di valutazione nel medesimo ambito territoriale;
- l’intero impianto si inserisce in un contesto territoriale segnato dal tratturo L’Aquila Foggia, sottoposto a tutela archeologica con DM 15/06/1976 ed è in grado di alterare in parte le visuali storiche che si aprono dal medesimo percorso;
- considerato il potenziale archeologico dell’area in cui insiste il progettato impianto, da considerarsi non valutabile dai dati a disposizione, e il conseguente rischio archeologico medio, si ritiene che l’impianto potrebbe interferire con depositi archeologici sepolti.
c) “ Per tutte le suddette ragioni, si ritiene che le strutture di progetto determinino una radicale e stravolgente modifica, oltre che dell’aspetto agrario e naturalistico anche delle valenze culturali del territorio che ne verrebbe irrimediabilmente ‘segnato’ e compromesso nei suoi caratteri di maggiore pregio. L’esistente paesaggio agrario di pregio, privo di una qualunque forma di incisiva urbanizzazione, connotato da valori semantici, storici, morfologici ed estetici, ancora oggi si esprime quale palinsesto risultante da millenni di sapiente uso del suolo e delle sue risorse, da parte delle popolazioni che storicamente lo hanno abitato e plasmato.
La realizzazione dell’impianto fotovoltaico è quindi in grado di cancellare completamente l’attuale percezione del paesaggio, incidendo sulla sua morfologia, sostituendosi percettivamente alla vegetazione esistente, obliterando i segni dell’antropizzazione a fini agrari, e creando quindi un quadro d’insieme che non sarebbe più la naturale evoluzione dell’esistente per l’azione combinata degli uomini e della natura nel corso del tempo, ma la risultante di un’azione antropica prevaricatrice, che travalicherebbe, in maniera irreversibile, i limiti del rispetto per il patrimonio ereditato dal passato, ‘conformandolo’ incisivamente in funzione delle nuove finalità industriali che ad esso verrebbero attribuite, evidentemente contrastanti con il residuo contesto naturale e rurale. È da rilevare inoltre, che seppur la realizzazione di impianti FER possa in generale contribuire alla salvaguardia dell’ambiente naturale, di contro l’introduzione dell’impianto fotovoltaico nell’ambito in questione comporterebbe il rischio di una modifica di un contesto ambientale di qualità, determinatosi grazie all’interazione di fattori quali la morfologia del territorio, il suo microclima e a sistemi di agricoltura tradizionali, e giunto ad oggi nel complesso quasi incontaminato. Sulla base di un’analisi puntuale riferita allo specifico ambito paesaggistico interessato dal progetto dell’impianto in esame, meglio dettagliata nei paragrafi precedenti, e per tutte le ragioni e considerazioni sopra esposte questa Soprintendenza ritiene che il progettato impianto produca impatti significativi e radicalmente negativi sul patrimonio culturale, inteso sia nella sua componente storico-paesaggistica ed esprime parere negativo alla sua compatibilità ambientale in merito al subprocedimento di VIA, nonché ai sensi dell’art. 146 del D.lgs. 42/2004 per gli aspetti paesaggistici per quanto riguarda il subprocedimento di Autorizzazione Unica previsto di cui all’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ””;
d) “ che, a fronte delle osservazioni del proponente, il Ministero della Cultura– SABAP Molise ha formulato le proprie controdeduzioni (protocollo regionale 30570 del 28.02.2025) in considerazione delle quali il precedente parere negativo è integralmente confermato; - che, ai sensi dell’art. 20, comma 7, del D.Lgs. n. 199/2021, “Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee”; - che alla scrivente Amministrazione è ben noto che la prevalente giurisprudenza amministrativa conferisce fondamentale importanza al principio della massima diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, sancito dalla normativa europea e, in particolare, sottolinea che “la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (è) un’attività di interesse pubblico che contribuisce anch’essa non solo alla salvaguardia degli interessi ambientali, ma, sia pure indirettamente, anche a quella dei valori paesaggistici” (Consiglio di Stato, sentenza n. 2930/2024); - che, tuttavia, nel caso di specie, non vi sono margini per superare il parere negativo espresso dal Ministero della Cultura– SABAP Molise, in quanto le sue conclusioni e le premesse su cui si basa devono necessariamente essere condivise. Infatti, non vi è dubbio che l’impianto produrrebbe impatti significativi e radicalmente negativi sul patrimonio culturale, inteso nella sua componente storico paesaggistica, peraltro in area dichiarata di notevole interesse pubblico e sottoposta a tutela ai sensi della parte III del D.Lgs. 42/ 2004; - che tutte le considerazioni espresse dal MIC sono state debitamente valutate dall’Amministrazione procedente e, nella prospettiva del bilanciamento degli interessi, nel caso di specie è risultato assolutamente prevalente quello alla conservazione dello stato dei luoghi ai fini di un’effettiva tutela paesaggistica, ulteriormente corroborata dalle controdeduzioni del MIC del 28,02.2025 laddove quest’ultimo ha ampiamente argomentato in merito agli effetti che l’impianto produrrebbe sulla percezione visiva del paesaggio. Tali conclusioni e osservazioni appaiono del tutto ineccepibili; - che assumerebbe in ogni caso carattere assorbente il parere negativo rispetto all’autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004, che non consente il rilascio dell’autorizzazione medesima nell’odierna sede di V.I.A., né in sede di autorizzazione unica; - che, alla luce di quanto sin qui osservato, l’Amministrazione procedente deve emettere giudizio negativo di compatibilità ambientale rispetto al progetto proposto; - che il giudizio negativo di compatibilità ambientale osta ex se all’emissione di un P.A.U.R. favorevole ex ar t. 27-bis del d.lgs. n. 152 del 2006 ” (cfr. il provvedimento impugnato).
8.2. Dalla semplice lettura del solido apparato argomentativo sopra richiamato, emerge come la Regione Molise, lungi dall’appiattirsi sulla posizione assunta dalla Soprintendenza, abbia approfonditamente condotto le valutazioni di sua competenza, giungendo alla conclusione negativa in contestazione all’esito di un effettivo e adeguato bilanciamento degli interessi contrapposti.
8.3. Va detto, inoltre, che la posizione espressa dalla Soprintendenza nell’ambito della Conferenza risulta coerente con le posizioni delle altre Amministrazioni coinvolte nel procedimento.
8.3.1. In particolare, anche l’Agenzia Regionale per lo Sviluppo Agricolo, Rurale e della Pesca (A.R.S.A.P.) aveva evidenziato che:
- “ Una criticità fondamentale è comunque il consumo di suolo. Nel caso in esame, il consumo di suolo in quei luoghi spingerà ad un progressivo abbandono dell’attività agricola che è una risorsa strategica per il Molise. Contrariamente a quanto afferma il proponente nelle conclusioni del Progetto Definitivo, il progetto non è coerente con gli strumenti programmatici e normativi vigenti, sussistono, infatti, forme di incompatibilità rispetto a norme specifiche che riguardano l’area e il sito di intervento …”;
- “ L’impianto “Fotovoltaico a terra” oggetto di intervento, a nostro avviso, interferisce e limita l’uso agricolo del territorio in quanto la superfice occupata dalle opere di progetto sottrae terreni fertili irrigui, contrariamente a quanto affermato da soggetto proponente a pag. 238 del Progetto Definitivo …”;
- “ in conclusione, si può affermare che, dall’analisi condotta è emerso che l’impatto complessivo delle opere che si intende realizzare è pienamente incompatibile con la capacità di carico dell’ambiente dell’area analizzata …” (cfr. il parere dell’A.R.S.A.P. del 13.07.2023, all. n. 10 alla produzione della parte ricorrente del 27.05.2025).
8.3.2. Anche il parere positivo reso dall’A.R.P.A. Molise, pur rimandando alla valutazione delle Strutture preposte e competenti l’analisi degli impatti di natura vincolistico-normativa non strettamente inerenti agli impatti ambientali, ha tuttavia confermato (sebbene, come subito si vedrà, ridimensionando i relativi punti) che “ la realizzazione del progetto in questione potrebbe comportare sulle componenti considerate impatti dal punto di vista ambientale come di seguito: ‐ le strutture che sorreggono i pannelli fotovoltaici, le quali saranno direttamente infisse nel terreno; in tal caso l'impatto di tali installazioni sulle componenti suolo e sottosuolo può essere considerato di modesta entità; ‐ l'impatto sul suolo che si manifesterà prevalentemente durante la fase di cantierizzazione, a causa dei movimenti terra e degli scavi necessari per l'interramento dei cavidotti; ‐ consumo di suolo ” (cfr. il parere dell’A.R.P.A. Molise del 18.12.2024 a pagine 9 e 10, all. n. 15 alla produzione della parte ricorrente del 27.05.2025).
8.3.3. E per finire la Soprintendenza ha approfonditamente spiegato le ragioni della propria valutazione negativa nel parere del 16.12.2024, nel quale, in particolare, ha osservato che:
- “ L’impianto, per sua costituzione, produce un impatto paesaggistico di tipo diretto in quanto la realizzazione dello stesso si sostituzione alla coltura agricola, prevalentemente cerealicola, con elementi tecnologici completamente estranei, sia per materiali, per morfologia e cromia, al contesto agrario tutelato. Anche se la disposizione dei filari di tracker, istallati ad interasse di 6 m di distanza, determina spazi liberi, l’enormità delle vele fotovoltaiche, che raggiungono i 4 m di altezza (per raffronto 1,3 volte l’altezza di una parete di un appartamento), nonché la loro cromia (non raffrontabile a nessuna coltura agraria), fanno si che l’impianto venga facilmente notato dall’occhio umano che può restituire una percezione più o meno di disagio, e comunque di disarmonia rispetto al contesto naturale, a seconda dell’estensione visibile dell’impianto fotovoltaico e dalla lontananza del punto di osservazione ”;
- “ In particolare, dalla Strada Provinciale SP 113 di fondovalle, il cono ottico che si apre in direzione della costa è in grado di intercettare tutto l’impianto agrovoltaico, così come si evince anche dal fotorender prodotto dalla ditta che di seguito si riporta ”;
- “ L’impatto percettivo, dovuto alla sequenza di punti di vista che si generano lungo la SP113, per più tratti di qualche km, restituisce una visibilità quasi totale dell’estensione dell’impianto. Anche lungo la Strada comunale in loc. Monte Antico e dal vicino percorso tratturale, come si evince dalla carta di intervisibilità, si rinvengono diversi tratti estesi da cui l’impianto risulterebbe visibile per gran parte. Caratteristica comune nei suddetti coni di visuale è la percezione della sovrapposizione delle stringhe fotovoltaiche alla coltura agraria, che a sua volta caratterizza l’ambito paesaggistico ”;
- “ L’estensione dell’impianto di circa 10 Ha equivale a circa 1/3 dell’estensione del centro urbano di San Giacomo degli Schiavoni distante circa 3 Km e tale estensione non è raffrontabile a nessun segno antropico da essere considerato elemento costitutivo del paesaggio tutelato. L’impatto percettivo dovuto alla realizzazione dell’impianto è, pertanto, estremamente rilevante e comporterebbe un’alterazione in senso fortemente negativo del contesto paesaggistico in esame, sia perché la componente fotovoltaiche delle stringhe risulterebbe comunque percettivamente preponderante rispetto alla componente agraria, sia perché la distesa di stringhe fotovoltiache non è raffrontabile percettivamente a nessun segno antropico rinvenibile nell’area di riferimento (manufatti edilizi e percorsi viari) che ne definiscono la struttura insediativa ”;
- “ Vi è da dire inoltre, che le stringhe fotovoltaiche, sono disposte su siti di versante, così come si percepisce dai due fotorendering soprariportati, in netta contrapposizione a quanto riportato dall’art. 47 delle NTA che prevede la dislocazione degli elementi tecnologici in zone nascoste evitando aree emergenti, come nel caso di specie (v. fotorendering da SP 113) ”;
- “ Inoltre, tale zona risulta essere una tra le più produttive dell’intera regione ed è caratterizzata da produzioni agro-alimentari tradizionali e di qualità. In questo particolare contesto agrario di qualità gli impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile non possono non interferire negativamente, soprattutto in ragione del danno all’immagine dei contesti rurali di produzione. La ditta, invece, elimina un vigneto, seppur poco esteso ”;
- “ L’impianto in esame, invece, per il suo carattere industriale dovuto alle stringhe fotovoltaiche e per la sua estensione di circa 10 Ha, è in grado di determinare una modifica percettiva del paesaggio agrario tutelato. Infatti tale impianto, formato da due campi disgiunti determina, a livello percettivo, un effetto a macchia di leopardo, è da considerarsi a tutti gli effetti un forte detrattore paesaggistico in quanto la estensione, come già detto, non è raffrontabile ai segni antropici che definiscono la struttura insediativa dell’ambito paesaggistico ed è tale riconnotare, con caratteri tipicamente industriali, l’aspetto agrario di un ambito territoriale fortemente caratterizzato e nobilitato da secolari tradizioni di armonico equilibrio e convivenza fra attività umane e natura dei luoghi, alterando questo ambito paesaggistico in un paesaggio industriale privo di valori storici e culturali ”;
- “ E’ da sottolineare che il carattere industriale dell’impianto è accentuato anche dall’estesa recinzione che creano una vera è propria barriera percepibile anche a grandi distanze. Né la vegetazione arborea da disporre a bordo di ogni campo fotovoltaico è in grado di mascherare l’impianto proprio per la conformazione morfologica dell’area. Anzi tale siffatta mitigazione accentuerebbe ancor di più la presenza dell’impianto fotovoltaico in quanto gli elementi vegetali lineari presenti nel contesto paesaggistico di riferimento sono quelli lungo i torrenti e fossi di scolo generalmente in forme sinuose e non rettilinee. La stessa alterazione paesaggistica sopra descritta risulterebbe ben evidente, anche se ad oltre 6 km, dal belvedere della del Piazzale della Castellara di Guglionesi (Aree sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi dell’art. 136 c. 1 lett. d) del D.Lgs. 42/2004, sottoposizione a tutela del piazzale detto della “Castellara” ai bordi del centro storico di Guglionesi) ”;
- “ Nelle aree prossime a quelle di intervento si riscontrano diversi progetti di impianti eolici di grande taglia in corso di valutazione con procedimenti di VIA nazionale, con aerogeneratori distanti meno di 1 km. Altri impianti fotovoltaici già realizzati, invece si trovano a distanza di circa 3 km, il cui effetto cumulo a macchia di leopardo è ben percepibile dal citato piazzale della Castellara di Guglionesi. … Se tutti gli impianti eolici e fotovoltaici previsti nell’area dovessero essere realizzati, l’intero ambito ne verrebbe irrimediabilmente alterato in forme incompatibili con gli obiettivi di tutela del piano paesistico ”;
- “ Inoltre, la presenza della discarica della ditta Foglia a distanza di circa 700 m dall’area oggetto di intervento, che già di per se costituisce un detrattore paesaggistico, e di un ulteriore impianto fotovoltaico già autorizzato dalla Regione Molise, al di sopra della stessa discarica, accrescerebbero il degrado percettivo dell’area ”;
- “ L’impianto agro fotovoltaico in progetto e le relative opere di connessione alla rete elettrica si collocano a breve distanza da diverse evidenze archeologiche note da dati bibliografici e di archivio e all’interno di un comparto territoriale che presenta caratteristiche topografiche e morfologiche favorevoli all'insediamento antico, attraversato dal tracciato del Tratturo Regio L’Aquila-Foggia, sottoposto a tutela archeologica ai sensi della Parte II del D. Lgs. 42/2004 con DM 15/06/1976 e DM 20/03/1980 ”;
- “ La realizzazione dell’impianto determinerebbe, quindi, un rilevante scadimento del valore identitario e culturale del tratturo per via delle alterazioni delle visuali storiche che dallo stesso si aprono. Va considerato, infatti, che la rete dei tratturi è stata dichiarata di interesse culturale nella regione Molise già dal 1976, e che il dispositivo di vincolo rileva che i tratturi costituiscono la diretta sopravvivenza di strade già formatesi in epoca protostorica, e che la topografia degli insediamenti, la morfologia dei centri storici, l’aspetto del paesaggio agrario del territorio appare caratterizzato dalla funzione svolta dai tratturi ”;
- “ Sulla base di un’analisi puntuale riferita allo specifico ambito paesaggistico interessato dal progetto dell’impianto in esame, meglio dettagliata nei paragrafi precedenti, e per tutte le ragioni e considerazioni sopra esposte questa Soprintendenza ritiene che il progettato impianto produca impatti significativi e radicalmente negativi sul patrimonio culturale, inteso sia nella sua componente storico-paesaggistica ed esprime parere negativo alla sua compatibilità ambientale in merito al subprocedimento di VIA, nonché ai sensi dell’art. 146 del D.lgs. 42/2004 per gli aspetti paesaggistici per quanto riguarda il subprocedimento di Autorizzazione Unica previsto di cui all’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ” (cfr. il parere della Soprintendenza, all. 2 alla produzione della difesa erariale del 30.05.2025).
8.4. Ora, i rilievi così mossi dalla Soprintendenza, oltre ad essere approfonditi, presentano anche una indubbia consistenza, in guisa tale che non risulta affatto irragionevole la conclusione negativa della Conferenza di servizi cui la Regione Molise è pervenuta, la quale -pur riportando in maniera puntuale le analitiche osservazioni rese dalla Soprintendenza- si è autonomamente determinata in senso negativo sul progetto.
Ad un simile esito l’Amministrazione regionale è pervenuta all’esito di una ponderata valutazione comparativa degli interessi in conflitto, come si evince, in particolare, dai rilievi contenuti nella determinazione n. 2340/2025 impugnata secondo cui, in primo luogo, “ alla scrivente Amministrazione è ben noto che la prevalente giurisprudenza amministrativa conferisce fondamentale importanza al principio della massima diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, sancito dalla normativa europea e, in particolare, sottolinea che “la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (è) un’attività di interesse pubblico che contribuisce anch’essa non solo alla salvaguardia degli interessi ambientali, ma, sia pure indirettamente, anche a quella dei valori paesaggistici” (Consiglio di Stato, sentenza n. 2930/2024) ”.
Nondimeno, il punto essenziale è che la Regione Molise ha ritenuto che:
- “ nel caso di specie, non vi sono margini per superare il parere negativo espresso dal Ministero della Cultura– SABAP Molise, in quanto le sue conclusioni e le premesse su cui si basa devono necessariamente essere condivise. Infatti, non vi è dubbio che l’impianto produrrebbe impatti significativi e radicalmente negativi sul patrimonio culturale, inteso nella sua componente storico paesaggistica, peraltro in area dichiarata di notevole interesse pubblico e sottoposta a tutela ai sensi della parte III del D.Lgs. 42/ 2004 ”;
- E “ tutte le considerazioni espresse dal MIC sono state debitamente valutate dall’Amministrazione procedente e, nella prospettiva del bilanciamento degli interessi, nel caso di specie è risultato assolutamente prevalente quello alla conservazione dello stato dei luoghi ai fini di un’effettiva tutela paesaggistica, ulteriormente corroborata dalle controdeduzioni del MIC del 28,02.2025 laddove quest’ultimo ha ampiamente argomentato in merito agli effetti che l’impianto produrrebbe sulla percezione visiva del paesaggio. Tali conclusioni e osservazioni appaiono del tutto ineccepibili ” (cfr. la determinazione conclusiva della Conferenza di servizi adottata dalla Regione Molise, n. 1340 dell’11.03.2025, all. n. 4 alla produzione della difesa erariale del 30.05.2025).
8.5. Così ricostruita la solida base motivazionale delle determinazioni impugnate, non resta che rilevare come la determinazione conclusiva della Conferenza, ben lungi dal poggiare su considerazioni puramente aprioristiche o apodittiche, risulta invece basata su valutazioni approfondite e puntualmente dirette alla verifica dell’incidenza concreta dell’impianto sull’area di intervento.
8.6. Alla luce di tutto quanto sopra esposto emerge, in conclusione, l’infondatezza del primo motivo di ricorso.
9. Va altresì disatteso il secondo mezzo di gravame, relativo alla dedotta violazione dell'art. 10- bis della legge n. 241 del 1990.
Sul punto la difesa erariale ha eccepito che l’art. 10- bis in rilievo, in ragione del disposto dell’art. 6, comma 10- bis , del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, non troverebbe applicazione nell’ambito dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale, e, d’altro canto, gli articoli 23 e seguenti del medesimo Decreto, nel disciplinare il procedimento di VIA, contemplerebbero più momenti di partecipazione del privato (cfr. T.A.R. Basilicata, 28.03.2024, n. 172; id., 4.11.2024, n. 560).
Come emerge dallo stesso provvedimento gravato, inoltre, la ricorrente ha partecipato ai lavori della conferenza di servizi, nell'ambito della quale ha potuto avere contezza di tutti i pareri resi dagli enti partecipanti e delle valutazioni ivi espresse.
Pertanto, pur volendosi ipoteticamente prescindere dalla previsione di cui al comma 10- bis dell'art. 6 del D.Lgs. n. 152/2006 -richiamato dalla difesa erariale, e in forza del quale ai procedimenti di VIA ivi indicati " non si applica quanto previsto dall'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 " - non risulta che nel procedimento per cui è causa siano stati violati il principio di partecipazione e del contraddittorio - come lamentato invece in ricorso -, atteso che la tipologia stessa del procedimento in questione contempla già un'ampia partecipazione del proponente, e l'odierna ricorrente è sempre stata nelle condizioni di proporre rilievi e osservazioni nell'ambito del procedimento.
Conclusione, questa, che risulta pienamente in linea con l’orientamento seguito in merito dalla giurisprudenza amministrativa di merito (cfr., ex multis , T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 09.07.2025, n. 807; T.A.R. Lazio, Sez. I, 2.05.2023, n. 7336; T.A.R. Marche, 27.06.2022, n. 394).
Onde l’infondatezza del secondo mezzo.
10. Carente di pregio risulta altresì il terzo motivo di gravame, con il quale la ricorrente ha contestato il provvedimento regionale per essersi basato su di un parere della Soprintendenza che sarebbe stato – in tesi- erroneo sotto diversi profili di merito.
Osserva il Collegio che quanto già sopra esposto nel disattendere il primo motivo di ricorso avvia a respingere anche questa parte dell’impugnativa.
10.1. Preliminarmente è opportuno, sul tema, richiamare l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale censure di questo tipo sarebbero addirittura “ inammissibili nella parte in cui- nell'affermare l'erroneità della valutazione di incompatibilità paesaggistica dell'intervento realizzato e della soluzione progettuale proposta- impingono il merito delle valutazioni altamente discrezionali rimesse all'autorità competente alla tutela del paesaggio ex art. 9 Cost., la cui salvaguardia costituisce un limite legittimo all'esercizio dell'attività di iniziativa economica ai sensi dell'art. 41, comma 2, Cost. ” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. II, 19.11.2024, n. 9263). Sul punto, invero, il Consiglio di Stato ha da tempo chiarito che “ La preminenza che, nell'ambito dei valori a rilevanza costituzionale, riveste quello paesaggistico-ambientale, anche nell'interesse delle future generazioni, è stata da ultimo ribadita dalla Corte Costituzionale con la sentenza 7 maggio 2024 n. 105, ove si è osservato che "La legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1 (Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente) ha, in effetti, attribuito espresso rilievo costituzionale alla tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni (art. 9, terzo comma, Cost.); e ha inserito tra i limiti alla libertà di iniziativa economica menzionati nell'art. 41, secondo comma, Cost. le ragioni di tutela dell'ambiente, oltre che della salute umana ” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. II, 19.11.2024, n. 9263).
In giurisprudenza, infatti, è stata posta in luce l'esigenza di un'interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni che disciplinano i procedimenti in materia di ambiente e paesaggio, ai sensi dell'art. 9 Cost., come novellato dalla legge costituzionale n. 1 del 11 febbraio 2022, e nel senso, pertanto, della maggiore tutela dei valori ambientali e paesaggistici e nell'ottica della salvaguardia delle generazioni future e dello sviluppo sostenibile, con la conseguente inammissibilità dei motivi di ricorso nella parte in cui sollecitano il G.A. ad un sindacato di tipo sostitutivo al di fuori dei tassativi casi di giurisdizione di merito previsti dall'art. 134 c.p.a. ( ex plurimis , Consiglio di Stato, Sez. II, 19.11.2024, n. 9263, nonché, nella specifica materia dei dinieghi di autorizzazioni paesaggistiche, Cons. Stato sez. IV, n. 3892 del 2023, sez. IV, n. 2836 del 2023).
10.2. Nel merito le censure in discorso sono comunque infondate, poiché la semplice lettura dell'atto impugnato vale già a far escludere la sussistenza dei lamentati vizi.
10.2.1. Nel ricorso, in estrema sintesi, è stato contestato il fatto che:
- “ l’area della sede tratturale in questione è stata già notevolmente trasformata, essendo “ben visibile la presenza di una strada asfaltata, precisamente la S.P. n. 112 e la presenza di un metanodotto interrato”, oltreché “diverse linee elettriche e telefoniche aeree con relativi sostegni” (doc. 16). Non si comprende, quindi, perché l’unica trasformazione a non andare bene sia dunque l’impianto di FV5 (cfr. in tal senso il § 17.1. di T.A.R. Molise – Campobasso, sez. I., sent. 2 dicembre 2024, n. 363) ” (cfr. il ricorso a pag. 14);
- “ nella stessa area dell’Impianto di FV5 è stato escluso dalla verifica di assoggettabilità a VIA un altro impianto agrivoltaico ” (cfr. il ricorso a pag. 14);
- sarebbero state “ inconferenti le considerazioni paesaggistiche sulla dislocazione dell’impianto a 7 Km dal belvedere della Castellara del comune di Guglionesi (CB). FV5 ha infatti dimostrato come “dall’unico punto accessibile e con visuale aperta da dove è visibile tutta la vallata del Sinarca”, non riuscendo a quella distanza l’occhio umano a percepire l’Impianto ” (cfr. il ricorso a pag. 16);
- sarebbe stata “lacunosa e illogica” “ la motivazione del parere in merito alla dedotta interferenza del progetto sui profili archeologici dell’area individuata per l’Impianto. Non sussiste invero alcun vincolo archeologico sull’area, né l’area di Impianto, infatti, può essere considerata quale area di interesse archeologico ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. m) d. lgs n. 42/2004, attesa la sua mancata inclusione nel PTPAAV n. 1 “Fascia costiera” fra le aree specificamente qualificabili come tali ” (cfr. il ricorso a pag. 17);
- “ La SABAP ha formulato il suo parere senza considerare la situazione aggiornata dello stato dei luoghi che sono stati invece puntualmente prodotti in sede di osservazioni da FV5. Relativamente alla S.P. n. 110, la stessa ormai da circa 10 anni è chiusa al transito. Precisamente il tratto interessato dalla chiusura è compreso tra il Km 2+680 – innesto S.P. 127 e il Km 8+500 – innesto S. P. 113” (ricorso, pagine 21 e 22);
- “ Relativamente alla visibilità dell’Impianto dalla S.P. n. 113, poi, la recinzione dello stesso sarà coperta da vegetazione (doc. 16), come del resto viene specificato dalla stessa SABAP secondo cui invece, del tutto arbitrariamente, essa non sarebbe “in grado di mascherare l’impianto proprio per la conformazione morfologica dell’area” (doc. 5). Non è affatto così, in quanto già a distanza di 300 metri la siepe prevista a progetto è perfettamente in grado di mitigare l’impatto visivo dell’Impianto ” (cfr. ricorso, pag. 22);
- “ il confronto tra superficie occupata dall’Impianto e il centro abitato di San Giacomo degli Schiavoni non ha nessun fondamento sulla valutazione dell’impatto sull’occupazione di suolo ” (ricorso, pag. 23);
- “ le dimensioni dell’Impianto, comprensivo dall’effetto cumulativo con riferimento all’occupazione di suolo, sono irrilevanti e non è ravvisabile neppure un effetto cumulo sull’impatto visivo, in quanto come rappresentato nella mappatura degli impianti in autorizzazione ed in esercizio la distanza reciproca tra gli impianti è notevole (maggiore di 2 km) ” (ricorso, pag. 24);
- “ L’Impianto di FV5 poi, contrariamente a quanto sostenuto dalla Soprintendenza, non interferisce negativamente con l’immagine dei contesti rurali di produzione: da un lato, non viene eliminato alcun vigneto e, dall’altro, incomprensibilmente non è stata considerata la presenza dell’asparageto contemplato dal Progetto ” (ricorso, pag. 24);
- “ La Soprintendenza, infatti, ha erroneamente ritenuto che “il progettato impianto ricade all’interno delle aree non idonee individuate con DGR 187/2022” … In subordine, nella denegata ipotesi in cui codesto Collegio dovesse ritenere che l’Impianto rientri nel campo di applicazione della DGR 187/2022, si deduce l’illegittimità della DGR 187/2022 per aver individuato dei criteri e indirizzi transitori per l’autorizzazione di impianti eolici e fotovoltaici più restrittivi della legislazione nazionale transitoria, senza rispettare il procedimento delineato dall’art. 20, d.lgs. n. 199/2021 ” (ricorso, pagg. 28 e 29).
10.2.2. La maggior parte delle censure appena sunteggiate denota subito e con sufficiente chiarezza l’inammissibile tentativo di sostituire alle valutazioni tecnico-discrezionali della Soprintendenza quelle proprie della società ricorrente: a tanto preme però aggiungere che il parere negativo in contestazione, sull’inidoneità dell’area in questione, ha rilevato quanto segue:
« L’impianto fotovoltaico per ricadere nell’areale tutelato dal PTPAAV n. 1, e dal PTPAAV n.2 per le sole opere di connessione, e tali arei per essere sottoposte a tutela ai sensi della parte III del D.Lgs. 42/2004, per quanto disposto dall’art. 8 comma 1 della L.R. n. 24 del 16.12.1989, non ricade tra le aree idonee ai sensi dell’art. 20 c.8 lett. c-quater) del D.Lgs. 199/2021. Si rileva, inoltre, che la DGR 187/2022 individua quali aree non idonee “… a tutte le taglie di impianto gli elementi ((areali, lineari, puntuali) individuati di valore eccezionale …” dal piano paesistico dalla carta delle qualità del territorio, e che all’interno di tale delibera vengono citati anche gli impianti agrovoltaici per alcune specifiche aree. L’impianto, pertanto, per ricadere in area classificata per Elementi di interesse produttivo agricolo per caratteri naturali di valore eccezionale, così come dalla Tavola S1, tutta l’area oggetto di intervento è da considerarsi non idonea alla realizzazione dell’impianto in esame. Restano comunque ferme le soprariportate valutazioni che comunque prescindono dall’inclusione delle aree oggetto di intervento all’interno delle aree non idonee individuate dalla suddetta DGR. » (cfr. il parere della Soprintendenza a pag. 14).
In pratica, pur esprimendo considerazioni sulla (in)idoneità dell’area, il parere in contestazione ha sottolineato che “ Restano comunque ferme le soprariportate valutazioni che comunque prescindono dall’inclusione delle aree oggetto di intervento all’interno delle aree non idonee individuate dalla suddetta DGR” (cfr. il parere della Soprintendenza a pag. 14).
In altre parole, come ha eccepito la difesa erariale, “ la Soprintendenza nel proprio parere ha fatto semplicemente rilevare tale la circostanza, confermando che le proprie valutazioni negative, riguardo la modifica percettiva dovuta all’impianto, prescindevano comunque dall’inclusione dell’area oggetto di intervento tra le aree non idonee.” La formulazione del parere negativo, pertanto, non riguardava esclusivamente la classificazione dell’area per quanto espresso dalla DGR 187/2022, bensì coinvolgeva motivi esclusivamente riguardanti l’impatto paesaggistico ” (cfr. la memoria della difesa erariale del 30.05.2025 a pag. 18).
E anche questo vale a superare la doglianza della ricorrente.
10.2.3. Sulla percepibilità/visibilità dell’impianto, inoltre, al contrario di quanto sostenuto dal ricorso, non si può negare che, come rilevato dalla difesa erariale, l’estensione dell’impianto alteri tangibilmente la percezione del paesaggio rurale “ così come bene percepibile dai fotorender prodotti dalla ditta. Se così non fosse, nel fotorender dell’area di impianto prevarrebbero le aree verdi e non quelle scure. Se nel contesto agrario di riferimento fossero presenti colture che restituissero una scura percezione cromatica al pari di quella dei moduli fotovoltaici probabilmente l’impatto percettivo dell’impianto risulterebbe molto attenuato. Al contrario, come già spiegato, è la componente cromatica e tecnologica dell’impianto che determina l’impatto percettibile, in quanto non raffrontabile a nessun elemento del paesaggio e quindi non assorbibile visivamente nel contesto territoriale. Proprio per questi motivi un impianto fotovoltaico, decisamente esteso, è da considerarsi come un detrattore paesaggistico ” (cfr. la memoria della difesa erariale alle pagine 15 e 16): impostazione, questa, che trova piena conferma nello stralcio del fotorender riportato a pag. 16 della citata memoria erariale del 30.05.2025.
10.2.4. Sotto il profilo del c.d. effetto cumulo, infine, i rilievi mossi dalla Soprintendenza risultano tutt’altro che erronei o irragionevoli.
Sul punto, come detto, la Soprintendenza ha rilevato che “ Nelle aree prossime a quelle di intervento si riscontrano diversi progetti di impianti eolici di grande taglia in corso di valutazione con procedimenti di VIA nazionale, con aerogeneratori distanti meno di 1 km. Altri impianti fotovoltaici già realizzati, invece si trovano a distanza di circa 3 km, il cui effetto cumulo a macchia di leopardo è ben percepibile dal citato piazzale della Castellara di Guglionesi. … Se tutti gli impianti eolici e fotovoltaici previsti nell’area dovessero essere realizzati, l’intero ambito ne verrebbe irrimediabilmente alterato in forme incompatibili con gli obiettivi di tutela del piano paesistico ” (cfr. il parere della Soprintendenza a pagina 11).
E simili conclusioni risultano confermate dalla piantina riportata a pag. 12 del parere negativo della Soprintendenza, dalla quale è desumibile il cospicuo numero di “ Impianti fotovoltaici ed eolici, in corso di valutazione a ridosso della rete tratturale in territorio di Guglionesi ” (cfr. il parere citato a pag. 12).
10.3. L’adeguatezza della motivazione espressa dall’Amministrazione sotto i profili appena illustrati è dunque già sufficiente a denotare la legittimità dell’azione amministrativa in esame, senza che occorra scrutinare funditus gli ulteriori profili di critica azionati dal ricorso.
10.4. Non guasta aggiungere che per giurisprudenza consolidata “ le amministrazioni preposte alla tutela del paesaggio e dell’ambiente esercitano una discrezionalità amplissima, in quanto correlata a valori primari di rango costituzionale ed internazionale, rispetto ai quali la ponderazione degli interessi privati non deve essere giustificata neppure allo scopo di dimostrare che il sacrificio imposto sia stato contenuto al minimo possibile, collocandosi tale valutazione all’interno della tutela costituzionale del paesaggio. Ne consegue che, gravando la tutela ambientale e paesaggistica su un bene complesso ed unitario, anche se non necessariamente omogeneo (non a caso questo termine è stato espunto dalla legge), l’avvenuta edificazione, il degrado, l’antropizzazione di una determinata area non costituiscono ragioni sufficienti per recedere dall’intento di proteggere i valori estetici e culturali ad essa legati, per i profili espressivi di “identità” ambientale, storico e paesaggistica che vi si ritrovano. Il nuovo testo dell’art. 9 Cost., come novellato dalla legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, depone nel senso della maggiore, e non minore, tutela dei valori ambientali e paesaggistici nell’ottica della salvaguardia delle generazioni future e dello sviluppo sostenibile, sicché l’interpretazione delle disposizioni che disciplinano i procedimenti in materia di ambiente e paesaggio dovrebbe essere orientata nel senso di conseguire tale obbiettivo di fondo e quindi accrescere e non diminuire il livello di protezione effettiva di tali valori ” (cfr., ex multis , Cons. di Stato, Sez. VI, 5.02.2025, n. 902; e nello stesso senso Cons. Stato, Sez. IV n. 2836/2023; id. Sez. VII n. 6578/2023; id. Sez. V, 22.03.2012, n. 1640; id. Sez. IV, 5.07.2010, n. 4246; id. Sez. V, 12.06.2009,n. 3770; nonché Corte Giust., 25 luglio 2008, C-142/07; Corte cost., 7 novembre 2007,n. 367).
Questo Collegio poi senz’altro condivide la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo la quale il giudizio di compatibilità ambientale è connotato da “ profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa sul piano dell'apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e della loro ponderazione rispetto all'interesse dell'esecuzione dell'opera ”, e, pertanto, è giudizio sindacabile dal giudice amministrativo di legittimità nei soli casi di manifesta illogicità, travisamento dei fatti, ovvero istruttoria assente o inadeguata: questo anche perché si tratta non di un mero atto tecnico di gestione, ma di un “ provvedimento espressione di una vera e propria funzione di indirizzo politico - amministrativo con particolare riferimento al corretto uso del territorio ” e al bilanciamento della molteplicità dei contrapposti interessi pubblici e privati coinvolti (così, per tutte, C.d.S. sez. IV 19 giugno 2025 n.5281 e 2 gennaio 2019 n.16).
E il Collegio, applicando questi principi al caso concreto, ritiene appunto che nella specie la discrezionalità sia stata esercitata in modo corretto, in quanto la determinazione conclusiva della Conferenza di servizi, lungi dal risultare fondata su considerazioni aprioristiche o apodittiche, è stata basata su valutazioni approfondite che hanno considerato l’incidenza concreta dell’intervento progettato.
10.5. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, anche il terzo motivo di ricorso è pertanto infondato.
11. Carente di pregio risulta, infine, il quarto mezzo di gravame, con il quale nel ricorso si è lamentato che la Soprintendenza avrebbe espresso la propria posizione senza, tuttavia, curarsi di indicare le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini del rilascio dell’assenso al progetto, in presunta violazione dell’art. 14- ter della legge n. 241/1990.
In primo luogo, e in via generale, il Collegio, richiamandosi all’avviso già recentemente espresso dal Tribunale su analoga censura, non ritiene condivisibile l’affermazione - che nella prospettazione del ricorso vorrebbe invece ergersi a regola ineludibile - secondo la quale il dissenso dovrebbe sempre e indefettibilmente avere, alla stregua del disegno legislativo, un necessario contenuto alternativo (T.A.R. Molise n. 65/2026; id. 346/2023).
La preferibile interpretazione più elastica si fonda su quanto desumibile dai significativi principi espressi, in argomento, nella giurisprudenza del Consiglio di Stato, che sono stati così declinati: “ non è vietato esprimere un dissenso assoluto: la commendevole prassi di imporre prescrizioni, o comunque di pervenire ad una anticipazione dei correttivi che potrebbero far giungere al superamento del dissenso (modus operandi, questo, senz’altro corretto e lodevole) ovviamente non può costituire una evenienza invariabile: essa non si giustifica, laddove l’amministrazione prospetti l’assoluta impossibilità di eseguire l’opera in quell’area (in questi casi, ovviamente, il vaglio, che dovrà essere particolarmente accurato e stringente si incentrerà sulla motivazione dell’assolutezza del diniego ” (Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 6923/2018).
Quanto appena detto non contrasta con l’orientamento, parimenti consolidato in giurisprudenza, in base al quale il contraddittorio tra le parti pubbliche e private nel procedimento finalizzato al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica “ si distingue per una peculiare declinazione dei principi della collaborazione e della buona fede cui è improntato il rapporto amministrativo (art. 1, co. 2 – bis, l. n. 241/1990 e s.m.i.), i quali, in presenza di ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza, debbono assumere, ove possibile, la veste del c.d. “dissenso costruttivo”, vale a dire dell’obbligo delle amministrazioni coinvolte di collaborare lealmente con la parte privata per consentirle di apportare al progetto le modifiche necessarie a renderlo compatibile con i valori tutelati dal vincolo” . (Consiglio di Stato Sez. IV, n. 8038/2023).
Come sottolineato, difatti, nella medesima decisione, peraltro emessa in vicenda con connotazioni simili a quella odierna, “ tale obbligo non si traduce necessariamente nel farsi carico delle modifiche occorrenti a conformare il progetto, ma nel fornire all’interessato le indicazioni e le coordinate necessarie per orientarsi con cognizione di causa fra le diverse alternative praticabili in astratto, nella ricerca della soluzione compatibile con la disciplina vincolistica ”.
Orbene, in disparte la complessiva valutazione dell’attendibilità e legittimità delle motivazioni del diniego fornite dall’Amministrazione e formanti oggetto del corrente giudizio – lo scrutinio delle quali è stato già svolto in senso favorevole in occasione della disamina delle precedenti censure ricorsuali -, sul limitato tema ora in disamina può senz’altro osservarsi che la Soprintendenza preposta, in esito al percorso procedimentale intrapreso, ha indicato, nella propria prospettiva tutoria, anche le modifiche e/o soluzioni progettuali idonee a rendere ammissibile l’intervento proposto dalla ricorrente.
Al riguardo il Collegio ritiene difatti opportuno riportare, di seguito, i passaggi del gravato parere recanti le modifiche progettuali indicate come necessarie ai fini di un assenso da parte della Soprintendenza: “ Ai fini dell’assenso, in considerazione che l’area oggetto di intervento è considerata dal PTPAAV n.1 di valore eccezionale, questa Soprintendenza ritiene, comunque, che l’ipotesi più coerente sia la localizzazione dell’impianto in area industriale, o in prossimità delle stesse, così come classificata dagli strumenti urbanistici comunali vigenti sul territorio o in aree idonee, così come elencate dal D.Lgs. 199/2021 art. 20 c.8, ovvero aree” …che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell’articolo 136 del medesimo decreto legislativo…la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di…di un chilometro per gli impianti fotovoltaici ”” (cfr. il parere della Soprintendenza a pag. 16).
Al di là della plausibilità e correttezza intrinseca delle motivazioni testé richiamate, il più ampio complesso degli elementi fin qui vagliati dimostra infine comunque come all’Amministrazione non possa essere ascritto, nella fattispecie, l’addebito di avere violato il canone del dissenso costruttivo.
Quest’ultimo, come già detto, costituisce una declinazione del principio di leale collaborazione tra le parti pubbliche e private del procedimento, canone cui è improntato il rapporto amministrativo (art. 1 co. 2-bis l. n. 241/1990).
In presenza di ragioni ostative all'accoglimento dell'istanza del privato, il suddetto canone determina un obbligo, a carico delle Amministrazioni, che “ non si traduce, evidentemente, nel farsi carico delle modifiche occorrenti a conformare il progetto, ma nel fornire all'interessato le indicazioni necessarie per orientarsi con cognizione di causa fra le più alternative praticabili in astratto, nella ricerca della soluzione compatibile con la disciplina vincolistica ” (T.A.R. Toscana, sez. II, n. 353/2022).
Il punto è, però, che nel caso concreto l’Amministrazione ha ritenuto possibile, ai fini dell’assenso al progetto, unicamente la delocalizzazione dell’impianto nei termini sopra indicati.
In questo quadro, e facendo applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza, deve allora concludersi che la Soprintendenza, nell’esprimere il proprio duplice parere negativo, non abbia violato nemmeno il principio del dissenso costruttivo.
Come osservato dal Consiglio di Stato, in una simile vicenda, nella già citata sentenza della IV Sezione n. 8038/2023, difatti, non viola i principi del dissenso costruttivo l’Amministrazione che “ in esito al percorso procedimentale intrapreso ha (nella sua visione) coerentemente ritenuto non ravvisabili modifiche progettuali idonee a rendere ammissibile l’intervento proposto e che l’unica soluzione ammissibile sarebbe stata la soluzione negativa estrema, ovvero la delocalizzazione dell’impianto”.
Quanto sopra impone allora di respingere, nei termini fin qui delineati, anche la censura da ultimo trattata.
12. In conclusione, risultando infondati tutti i motivi di ricorso, la domanda di annullamento avanzata dal ricorso deve essere integralmente respinta, stante l’acclarata legittimità dei provvedimenti impugnati.
13. E dalla legittimità dell’azione amministrativa in esame discende anche la non configurabilità in capo alla ricorrente di alcun diritto al risarcimento del danno, onde la domanda di condanna ex art. 30 cod.proc.amm. contestualmente azionata dal ricorso deve essere anch’essa respinta.
14. Per tutte le ragioni esposte il ricorso è quindi infondato e va, pertanto, integralmente respinto.
15. Le spese processuali possono essere infine compensate tra tutte le parti del giudizio, sussistendone le eccezionali ragioni previste dalla legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CO Gaviano, Presidente
UI AL, Referendario, Estensore
Sergio Occhionero, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UI AL | CO Gaviano |
IL SEGRETARIO