TAR Campobasso, sez. I, sentenza 07/04/2026, n. 143
TAR
Ordinanza cautelare 5 giugno 2025
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TAR
Sentenza 7 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 27-bis D.Lgs. n. 152/2006 e altri articoli di legge

    La determinazione è basata su un'adeguata motivazione tecnico-discrezionale, senza indici di irragionevolezza. La Regione ha condotto un'approfondita valutazione comparativa degli interessi, ritenendo prevalente quello alla conservazione dello stato dei luoghi ai fini della tutela paesaggistica, supportata dai pareri di ARPA Molise, ARSAP e della Soprintendenza stessa. L'impianto produrrebbe impatti significativi e negativi sul patrimonio culturale e paesaggistico.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990

    L'art. 10-bis L. 241/1990 non si applica ai procedimenti di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 6, comma 10-bis, del D.Lgs. 152/2006. Inoltre, la ricorrente ha partecipato alla conferenza di servizi, avendo contezza di tutti i pareri e valutazioni, garantendo il principio di partecipazione e contraddittorio.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990 - Eccesso di potere

    Le censure relative all'erroneità delle valutazioni della Soprintendenza sono inammissibili in quanto attengono al merito delle valutazioni discrezionali sulla tutela del paesaggio. Nel merito, le censure sono infondate poiché il diniego si basa su motivazioni approfondite relative all'impatto paesaggistico, alla trasformazione del territorio, alla visibilità dell'impianto, all'effetto cumulo e alla potenziale interferenza archeologica. La DGR 187/2022 è stata considerata, ma le valutazioni negative della Soprintendenza prescindono da essa.

  • Rigettato
    Violazione del principio del “dissenso costruttivo”

    Il dissenso non deve necessariamente essere costruttivo; è ammissibile un dissenso assoluto se adeguatamente motivato. In questo caso, la Soprintendenza ha indicato la delocalizzazione dell'impianto in area industriale o in aree idonee come unica soluzione ammissibile, rispettando il principio di leale collaborazione.

  • Rigettato
    Domanda risarcitoria

    La domanda risarcitoria è respinta in quanto discende dalla legittimità dell'azione amministrativa e dalla conseguente infondatezza del ricorso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Campobasso, sez. I, sentenza 07/04/2026, n. 143
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Campobasso
    Numero : 143
    Data del deposito : 7 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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