TRIB
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 03/12/2025, n. 1991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1991 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Angela Dell'Ali
All'udienza del 3.12.2025 alle ore 16,30 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3213/2024 R.G. promossa da:
nato/a a CALTAGIRONE (CT) il Parte_1 C.F._1
20/08/1964, rappresentato e difeso dall'AVV. PULVIRENTI LUIGI contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'AVV. ROSSITTO GIUSEPPE P.IVA_1
Avente ad oggetto: Responsabilità professionale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 03/12/2025 e la causa è stata posta in decisione.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE ha convenuto in giudizio l' Parte_1 Controparte_1
e, dedotta la responsabilità della struttura sanitaria per i danni subiti a
[...]
seguito delle cure da lei ricevute nel gennaio 2010, all'esito del secondo intervento neurochirurgico di discectomia L5–S1, ne ha chiesto la condanna al risarcimento di tutti i danni patiti valutati complessivamente in Euro 29.592,51.
pagina 1 di 8 A sostegno della propria domanda l'attrice ha rappresentato che nel 2009, era stata sottoposta ad un primo intervento di discectomia lombare;
che tale intervento non aveva portato alla completa remissione della sintomatologia, e che in ragione di tali persistenti disturbi, era stata nuovamente ricoverata presso l' nel Controparte_1
gennaio 2010 e sottoposta a un secondo intervento chirurgico di revisione e decompressione del sito già interessato dalla prima discectomia;
che, nei mesi successivi alla dimissione, aveva iniziato a sviluppare una lesione cutanea localizzata nella regione lombare sinistra, di natura discromica e pruriginosa;
che con il tempo era stata sottoposta a valutazioni dermatologiche e a biopsia istologica, dalle quali sarebbe emersa la diagnosi di radiodermite;
cha, a suo dire, tale lesione sarebbe stata riconducibile alla supposta errata applicazione o al malfunzionamento della placca di elettrobisturi utilizzata durante l'intervento chirurgico del gennaio 2010, con conseguente ustione da contatto o da arco voltaico.
Si è costituito in giudizio l' contestando integralmente la Controparte_1
narrativa attorea, sostenendo anzitutto l'assoluta incongruenza temporale tra l'intervento del gennaio 2010 e la comparsa della lesione cutanea, rilevando come, negli atti clinici immediatamente successivi, non fosse riportata alcuna alterazione dermatologica riconducibile a ustioni operative. La convenuta ha inoltre evidenziato l'incompatibilità anatomica della sede della lesione con un posizionamento scorretto della placca di elettrobisturi, che per prassi chirurgica non viene collocata nella zona oggetto dell'intervento o in aree immediatamente adiacenti, dovendo tali regioni rimanere libere per il corretto accesso al campo operatorio.
Radicatosi il contraddittorio il giudizio è proseguito con l'emissione, all'udienza del 15 gennaio 2025, di ordinanza di ammissione di consulenza tecnica d'ufficio collegiale medico-legale e neurochirurgica, volta a verificare l'esistenza dei danni lamentati, la loro eventuale correlazione causale con gli interventi chirurgici eseguiti presso la struttura del resistente e l'eventuale presenza di condotte colpose da parte dei sanitari;
indi la causa è giunta al naturale epilogo a seguito della discussione orale odierna.
pagina 2 di 8 Questi i fatti di causa, il Tribunale ritiene che la domanda attorea sia infondata e da rigettare per i motivi di seguito indicati.
Occorre premettere, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale della
Suprema Corte, che la responsabilità della struttura sanitaria deve essere ricondotta all'alveo della responsabilità contrattuale in quanto l'accettazione del paziente in una struttura deputata a fornire assistenza sanitaria-ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico, cosiddetto contratto di spedalità. Nell'ambito di tale contratto la struttura è tenuta a fornire una prestazione complessa che si sostanzia nella prestazione delle cure mediche e alla messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, nonché di quelle latu sensu alberghiere.
Ne consegue, a tale stregua, che la responsabilità dell'ente ospedaliero ha natura contrattuale sia in relazione a propri fatti d'inadempimento (ad es., in ragione della carente o inefficiente organizzazione relativa alle attrezzature o alla messa a disposizione di medicinali o del personale medico ausiliario e paramedico, o alle prestazioni di carattere alberghiero), sia per quanto concerne il comportamento in particolare dei medici dipendenti, trovando nel caso applicazione la regola posta dall'art. 1228 c.c., secondo cui il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, ancorché non siano alle sue dipendenze (Cass. n. 29001 del 2021, Cass. n. 1620 del 2012; Cass. n.
8826 del 2007).
Sulla scorta di tali premesse, la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente va inquadrata nello schema delineato dall'art. 1218 c.c. e di conseguenza riguardo al riparto dell'onere della prova trova applicazione il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui in tema di responsabilità civile nell'attività medico chirurgica, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova pagina 3 di 8 del contratto (o contatto) e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (Cass. SS.UU. n. 577 del
2008, Cass. n. 5128 del 2020, Cass. n. 18392 del 2017, Cass. n. 975 del 2009).
Il paziente che agisce in giudizio contestando l'esatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie per effetto della prestazione sanitaria, restando a carico del sanitario o dell'ente ospedaliero la prova che la citata prestazione sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile con l'uso dell'ordinaria diligenza da lui esigibile in base alle conoscenze tecnico-scientifiche del momento (Cass. n. 21177 del
2015; Cass. n. 17413 del 2012; Cass. n. 12274 del 2011; Cass. n. 4210 del 2004).
Applicando tali principi al caso in esame, va rilevato come abbia Parte_1
dimostrato l'esistenza del rapporto contrattuale con la struttura resistente, essendo stata da essa accettata per gli interventi chirurgici del 2009 e del 2010. Tuttavia, tale elemento, di per sé, non è sufficiente ai fini dell'affermazione della responsabilità sanitaria, essendo necessario che la parte attrice provi anche che l'esito lamentato, nel caso di specie la lesione cutanea riconducibile a radiodermite, costituisca conseguenza eziologicamente collegata all'intervento eseguito presso la struttura convenuta e che tale evento sia derivato da una condotta colposa dei sanitari. Tale prova non è stata raggiunta.
I consulenti tecnici d'ufficio, dottor , specialista in medicina legale e in Persona_1
anestesia e rianimazione, e dottor specialista in neurochirurgia, dopo Persona_2
avere esaminato la documentazione clinica e visitato personalmente la signora Pt_1
hanno innanzitutto affermato che l'indicazione al trattamento chirurgico era corretta, trattandosi di paziente affetta da sciatica iperalgica sinistra da molti mesi, in presenza di pagina 4 di 8 un quadro clinico e strumentale congruo;
hanno ritenuto parimenti corretta la scelta dell'approccio chirurgico, mirato alla decompressione radicolare mediante discectomia, al fine di asportare l'ernia discale che determinava conflitto meccanico sul sacco- radicolare, dando atto anche della regolare acquisizione del consenso informato. Hanno quindi precisato che la sintomatologia riferita dalla paziente nel decorso post-operatorio,
e cioè la mancata completa remissione del dolore radicolare all'arto inferiore sinistro, deve essere considerata non come esito di un errore tecnico, bensì come complicanza contemplata dalle linee guida italiane e confortata dalla bibliografia delle casistiche internazionali, vale a dire un evento prevedibile ma non prevenibile, la cui possibile evenienza risulta percentualmente incrementata nei soggetti con anamnesi positiva per pregressi interventi di ernia discale lombare e successive recidive. In tale prospettiva, i c.t.u. hanno inserito la paziente nel contesto della cosiddetta “Failed Back Surgery
Syndrome” (FBSS) o sindrome da fallimento della chirurgia, in forma sfumata/lieve rispetto all'attuale quadro clinico, ribadendo che tale condizione è descritta come possibile complicanza nei pazienti sottoposti a procedure come quelle eseguite sulla ricorrente.
Con specifico riferimento alla lesione cutanea, i consulenti hanno evidenziato che il suo esordio è “concretamente tardivo” rispetto al secondo trattamento chirurgico e che il primo riscontro clinico documentato riguarda, in data 19 aprile 2011, una lesione cutanea in sede mediale delle cosce bilateralmente, e non al fianco sinistro, lesione la cui etiologia, secondo quanto riferito dalla stessa paziente, è da attribuire al posizionamento di una borsa di acqua calda in tale sede;
analogo rilievo clinico è stato descritto alla visita ambulatoriale del 20 aprile 2011, con quadro sostanzialmente sovrapponibile a quello riscontrato alla visita del 16 maggio 2011. I c.t.u. danno quindi atto che solo a far data dal 2014, e in occasione delle successive visite dermatologiche intercorse fino al
2015, viene documentata una lesione a sede di fianco sinistro, poi definita radiodermite, rilevando testualmente che, dalla disamina del cartiglio sanitario, tale lesione è stata documentata solo nel 2014.
pagina 5 di 8 Sotto il profilo eziologico, i consulenti hanno richiamato la letteratura secondo cui un'eventuale lesione cutanea da radiofrequenza si manifesta nell'immediato periodo post-operatorio e non a distanza di anni, aggiungendo che la lesione cutanea definita radiodermite è frequentemente riscontrata nei soggetti sottoposti a trattamento con radiazioni ionizzanti, mentre un'analoga lesione come esito da radiofrequenza risulta evento estremamente raro. Hanno inoltre osservato che, nelle visite ambulatoriali antecedenti il 2014, sono state descritte lesioni cutanee in distretti anatomici assolutamente differenti, in assenza di contestuale rilievo di lesione cutanea al fianco sinistro, e che la stessa paziente ne ha riferito l'insorgenza come esito del posizionamento di borse di acqua calda. I c.t.u. hanno poi precisato che appare
“concretamente improbabile” che la piastra del coagulatore monopolare sia stata posizionata nella sede della lesione al fianco sinistro, poiché le sedi usuali di posizionamento sono diverse e, soprattutto, perché la sede della lesione coincide con il lato dell'approccio chirurgico, sicché risulta improbabile che il chirurgo abbia consentito il posizionamento della piastra proprio in un'area coincidente con il suo lato di lavoro, il che potrebbe ostacolarne o renderne più difficoltosa l'azione.
Nelle conclusioni, i consulenti tecnici d'ufficio hanno così affermato che, dalla disamina della documentazione clinica, “non si evidenziano chiari profili di responsabilità professionale” nel caso in oggetto, in quanto risultano analizzati ed eseguiti tutti i presidi necessari, e che nessun addebito può essere mosso ai sanitari, poiché non vi fu negligenza, imperizia né imprudenza.
La consulenza giunge pertanto ad escludere la sussistenza di nesso causale tra l'intervento chirurgico del gennaio 2010 e la lesione cutanea al fianco sinistro, ritenendo che non vi siano dati oggettivi che possano sostenere la prospettazione attorea e che l'evoluzione temporale e clinica della lesione sia incompatibile con la natura di un danno iatrogeno derivante da elettrobisturi.
Alla luce delle risultanze peritali, che questo Giudice ritiene pienamente condivisibili in quanto esposte con rigore metodologico e coerenza logica, deve escludersi che nella pagina 6 di 8 fattispecie possa essere ravvisata una qualsivoglia responsabilità della struttura resistente.
Il compendio istruttorio, infatti, non consente in alcun modo di affermare che l'evento dannoso lamentato dalla ricorrente, vale a dire la comparsa della lesione cutanea successivamente qualificata come compatibile con radiodermite, sia eziologicamente riconducibile alle cure prestate presso l' Controparte_1 Parte_1
non ha assolto all'onere probatorio gravante su di essa, non avendo dimostrato
[...]
né il nesso di causalità tra l'intervento chirurgico del gennaio 2010 e la successiva manifestazione cutanea, né tantomeno l'esistenza di una condotta colposa dei sanitari coinvolti. Al contrario, dagli approfondimenti compiuti dai consulenti tecnici emerge che l'intervento fu eseguito secondo corretti criteri neurochirurgici e in conformità alle linee guida vigenti;
non si riscontra alcuna violazione delle regole dell'arte medica, né alcun profilo di negligenza, imprudenza o imperizia nella gestione clinica della paziente.
La sede, la natura e soprattutto il momento di insorgenza della lesione risultano inconciliabili con l'ipotesi di un danno iatrogeno da errato posizionamento della piastra di elettrobisturi;
di contro, è stato evidenziato come tali caratteristiche siano compatibili con un'evoluzione patologica autonoma, non prevenibile e non riconducibile alle operazioni sanitarie eseguite. Ne deriva che la pretesa risarcitoria non trova alcun appiglio nel materiale probatorio acquisito e deve, conseguentemente, essere integralmente rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere poste a carico di Parte_1
così come le spese di consulenza tecnica d'ufficio già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta integralmente il ricorso proposto da nei confronti Parte_1
dell' Controparte_1
pagina 7 di 8 2. Condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti Parte_1
dell' spese liquidate in Controparte_1
Euro 5.000,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali
15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
3. Pone definitivamente a carico di le spese della consulenza Parte_1
tecnica d'ufficio come liquidate.
Siracusa, 3 dicembre 2025 Il Giudice
Dott.ssa Angela Dell'Ali
pagina 8 di 8