TRIB
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 02/12/2025, n. 1287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1287 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott. Edoardo Martinelli Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2882 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato Elena PONSO
e
BL BR, C.F. , nato a [...] il [...], C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato Elisa SPILLARE
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_1
Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
i coniugi chiedono di separarsi alle seguenti condizioni:
“ Nel merito:
a) dichiarare la separazione personale dei coniugi;
b) ordinare al Comune di Vicenza di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto
di matrimonio;
c) dichiarare spese e compensi legali compensati tra le parti;
d) omologare la separazione personale dei coniugi alle seguenti
C O N D I Z I O N I
1- I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2- Abitazione familiare: il Dott. BL rimarrà a vivere nella casa familiare di
Brendola mentre la Sig.ra si è già trasferita nella casa di proprietà Parte_1
dei figli, sita in Vicenza, Strada di Bertesina n. 362, con diritto di abitazione della
stessa, come da separata scrittura, dandosi atto che questa provvederà ad
asportare dalla casa familiare tutti i suoi effetti personali e parte del mobilio.
3- Assegno di mantenimento: Disporre il versamento da parte del Dott. BL
GABRIELE a favore della Sig.ra della somma mensile Parte_1
di € 2.000,00 a titolo di contributo al mantenimento, entro il giorno 10 (dieci) di
ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT famiglie.
4- I coniugi dichiarano di avere regolato con separata scrittura privata ogni altra
questione patrimoniale e che, pertanto, nulla più hanno a che pretendere
reciprocamente”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 29/07/2025 i coniugi indicati in epigrafe,
premesso di aver contratto matrimonio in Vicenza in data 18/09/1974, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 18/11/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di BL BR l'obbligo di corrispondere a Parte_2
, a titolo di mantenimento, la somma di euro 2.000,00 mensili, annualmente
[...]
rivalutabile secondo gli indici Istat, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c.,
le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché
questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e BL Parte_1
BR, uniti in matrimonio in VICENZA (VI) in data 18/09/1974 con atto trascritto al n. 584, parte II, serie A, anno 1974, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VICENZA
(VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 2.12.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott. Edoardo Martinelli Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2882 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato Elena PONSO
e
BL BR, C.F. , nato a [...] il [...], C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato Elisa SPILLARE
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_1
Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
i coniugi chiedono di separarsi alle seguenti condizioni:
“ Nel merito:
a) dichiarare la separazione personale dei coniugi;
b) ordinare al Comune di Vicenza di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto
di matrimonio;
c) dichiarare spese e compensi legali compensati tra le parti;
d) omologare la separazione personale dei coniugi alle seguenti
C O N D I Z I O N I
1- I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2- Abitazione familiare: il Dott. BL rimarrà a vivere nella casa familiare di
Brendola mentre la Sig.ra si è già trasferita nella casa di proprietà Parte_1
dei figli, sita in Vicenza, Strada di Bertesina n. 362, con diritto di abitazione della
stessa, come da separata scrittura, dandosi atto che questa provvederà ad
asportare dalla casa familiare tutti i suoi effetti personali e parte del mobilio.
3- Assegno di mantenimento: Disporre il versamento da parte del Dott. BL
GABRIELE a favore della Sig.ra della somma mensile Parte_1
di € 2.000,00 a titolo di contributo al mantenimento, entro il giorno 10 (dieci) di
ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT famiglie.
4- I coniugi dichiarano di avere regolato con separata scrittura privata ogni altra
questione patrimoniale e che, pertanto, nulla più hanno a che pretendere
reciprocamente”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 29/07/2025 i coniugi indicati in epigrafe,
premesso di aver contratto matrimonio in Vicenza in data 18/09/1974, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 18/11/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di BL BR l'obbligo di corrispondere a Parte_2
, a titolo di mantenimento, la somma di euro 2.000,00 mensili, annualmente
[...]
rivalutabile secondo gli indici Istat, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c.,
le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché
questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e BL Parte_1
BR, uniti in matrimonio in VICENZA (VI) in data 18/09/1974 con atto trascritto al n. 584, parte II, serie A, anno 1974, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VICENZA
(VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 2.12.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo