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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 26/09/2025, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. 633/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Alessandra Nocco Giudice
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. 633/2025 R.G.
Avente per oggetto: interdizione
Promossa da:
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 dell'Avv. BRAKUS VALENTINO ALESSIO che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti e
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Parte_2
PAOLO ROCCA che la rappresenta e difende in forza di procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...] Controparte_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI CUNEO
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: dichiarare l'interdizione della SI.ra (C.F. ), nata a Controparte_1 C.F._1
FO d'AL (CN) il 15.09; nominare tutore la SI.ra e protutore il SI. ; Parte_2 Parte_1
porre a carico della SI.ra le spese legali del presente procedimento autorizzando Controparte_1 il tutore al pagamento come da nota spese allegata.
Per parte convenuta:
L'interdicenda non si è costituita
Per il Pubblico Ministero:
Si dichiari l'interdizione
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.3.2025 e esponevano che la madre Parte_1 Parte_2
, nata a [...] il [...] era Controparte_1
totalmente incapace di provvedere ai propri interessi in quanto affetta da disturbo neurocognitivo maggiore di grado severo e ne chiedeva l'interdizione.
Radicatosi il contraddittorio ed eseguito l'esame dell'interdicenda all'udienza del 26.5.2025, con ordinanza del 6.6.2025 veniva nominata tutore provvisorio dell'interdicenda la ricorrente _2
, figlia della stessa.
[...]
Alla successiva udienza a trattazione scritta del 17.9.2025, sulle conclusioni rassegnate dai ricorrenti e dal P.M. e trascritte in epigrafe, il Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia dell'interdicenda, regolarmente e tempestivamente evocata in giudizio e non costituitasi.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Dalle risultanze della documentazione medica in atti emerge che l'interdicenda è affetta da disturbo neurocognitivo maggiore con disorientamento temporo spaziale e che la stessa è dipendente in tutte le attività della vita quotidiana e viene mobilizzata in carrozzina a seguito di alcune recenti cadute con conseguente trauma cranico. La convenuta ha inoltre riportato un punteggio di 9/30 al test MMSE, indicativo di un deficit grave.
L'esame della convenuta ha evidenziato risultanze in linea con le emergenze di cui sopra: la SI.ra
è apparsa disorientata nel tempo e nello spazio, non ha saputo Controparte_1
indicare nemmeno l'anno di nascita, non ha riconosciuto i figli presenti e ha risposto in maniera incoerente alle domande che le sono state poste.
pagina 2 di 4 Risultano dunque compromesse in modo grave ed irreparabile le capacità cognitive, volitive e relazionali del soggetto, che non è assolutamente in condizione di sviluppare una sia pur minima autonomia di atti e comportamenti consapevoli.
La rilevata notevolissima limitazione funzionale delle competenze dell'interdicenda, la impossibilità di curare i propri interessi, l'abitualità di tali condizioni e l'attuale impossibilità di prevedere prossimi sviluppi migliorativi rendono necessaria, ai fini della protezione sociale della convenuta, una pronuncia di interdizione, risultando insufficiente ed inidoneo, allo stato, il ricorso all'istituto dell'amministrazione di sostegno, introdotto dalla legge 9-1-2004 n. 6.
La nomina del tutore definitivo e del protutore spetta al giudice tutelare
Le spese di lite vengono poste a carico dell'interdicenda, nel cui interesse si è svolto il presente giudizio, e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il
21.3.2025 da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Controparte_1
, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
[...]
dichiara la contumacia di;
Controparte_1 dichiara l'interdizione di , nata a [...] il Controparte_1
15/09/1932, ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di TE D'BA (CN) di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di nascita della predetta
[...]
; Controparte_1 manda alla Cancelleria per l'annotazione della presente sentenza sull'apposito registro, per la comunicazione ai ricorrenti e all'ufficiale dello stato civile del Comune di TE D'BA
(CN) nonché per ogni altro adempimento di rito.
Pone a carico dell'interdetta le spese processuali, liquidate in € Controparte_1
2.200,00 oltre rimborso delle spese forfettarie ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014 nella misura del 15% del compenso professionale, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Cuneo, il 18/09/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott.ssa Roberta Bonaudi
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