Art. 16.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per le finanze e per l'industria e commercio, saranno emanate le norme per la esecuzione della presente legge.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per le finanze e per l'industria e commercio, saranno emanate le norme per la esecuzione della presente legge.