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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 26/01/2026, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 526/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FILOCAMO FRANCESCO, Presidente
AQUINO VINCENZO, Relatore
NISPI LANDI MARIO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3277/2024 depositato il 02/07/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton, 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Via Montello N 7 Int 2a 00048 Nettuno RM
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 767/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 18 e pubblicata il 18/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229047532649000 IRPEF-ALTRO 2003
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3980/2025 depositato il
17/12/2025 Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FATTO
1. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, con sentenza n. 767/18/2024 depositata il 18/01/2024, ha accolto parzialmente, compensando le spese, il ricorso del Sig. Resistente_1 avverso l'atto di intimazione n. 09720229047532649000 di euro 80.995,00, notificato il 19/2/2023 e la relativa cartella di pagamento sottesa n. 09720110208086745000, notificata in data 26.10.2011 ed avente ad oggetto tributi erariali risalenti all'anno d'imposta 2003.
2. Il primo giudice, tra l'altro, ha motivato: Si ritiene che sia, invece, fondata l'eccezione di prescrizione delle sanzioni e dei relativi interessi maturati che, come statuito dalla Cassazione (Cfr., ex multis, Cassazione, sentenza 24.01.2023, n. 2044), risulta essere quinquennale e, quindi, irrimediabilmente decorsa tra la notifica della cartella e quella dell'intimazione (articolo 20 del D. Lgs. n. 472/1997). Per tale motivo, il ricorso è accolto in parte, annullando le sanzioni e gli interessi richiesti".
3. L'AGENZIA DELLE ENTRATE Direzione Provinciale II di Roma ha proposto appello, avverso la suddetta sentenza chiedendone la parziale riforma con vittoria delle spese. A tal fine, ha dedotto che il ruolo indicato nella cartella di pagamento n. 09720110208086745000, che risulta regolarmente notificata in data 26.10
2011 nelle mani proprie del destinatario, deriva dall'accertamento RCK01T200675, notificato il 12.12.2007
e regolarmente opposto dal ricorrente in data 07/02/2008, presso la CTP di Roma n RGR 006354/2008 - sez 44 che con sentenza n. 340/44/2011, depositata in data 23.06.2011, ha respinto il ricorso con sentenza non impugnata dalla parte e, pertanto, divenuta definitiva il 24.09.2012.
Non sarebbe pertanto, per il caso in esame, invocabile la prescrizione quinquennale in quanto in presenza di giudicato è applicabile il termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2953 c.c, infatti, trattasi di sanzioni ed interessi riscossi in base ad una sentenza depositata in data 23.02.2011 passata poi in giudicato, per le quali opera sempre l'ordinario termine decennale (Cass 19077/2014, 842/2014 - SS UU 25790/2009).
4. Il Sig. Resistente_1 non si è costituito in giudizio.
4. Il presente ricorso è venuto in decisione all'udienza del 17/12/2025.
D
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Collegio osserva che costituisce insegnamento di legittimità e di merito non controverso quello per cui in tema di riscossione delle imposte e delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie, si applica il termine di prescrizione di dieci anni ove, a seguito di una sentenza passata in giudicato, come nel caso di specie. venga sancita la definitività dell'accertamento. Qualora invece la definitività dell'accertamento derivi non da una sentenza passata in giudicato, ma dalla dichiarazione di estinzione del processo tributario per inattività delle parti (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 17/09/2024, n. 24997) detto termine decennale non risulta applicabile.
2. L'appello è pertanto fondato ma le spese restano compensate non essendosi parte appellata costttuitasi in giudicizio, avversando il gravame proposto .
P.Q.M.
Accoglie l'appello. Spese compensate
Cosi deciso in Roma il 17/12/2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
IN QU SC OC
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FILOCAMO FRANCESCO, Presidente
AQUINO VINCENZO, Relatore
NISPI LANDI MARIO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3277/2024 depositato il 02/07/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton, 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Via Montello N 7 Int 2a 00048 Nettuno RM
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 767/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 18 e pubblicata il 18/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229047532649000 IRPEF-ALTRO 2003
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3980/2025 depositato il
17/12/2025 Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FATTO
1. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, con sentenza n. 767/18/2024 depositata il 18/01/2024, ha accolto parzialmente, compensando le spese, il ricorso del Sig. Resistente_1 avverso l'atto di intimazione n. 09720229047532649000 di euro 80.995,00, notificato il 19/2/2023 e la relativa cartella di pagamento sottesa n. 09720110208086745000, notificata in data 26.10.2011 ed avente ad oggetto tributi erariali risalenti all'anno d'imposta 2003.
2. Il primo giudice, tra l'altro, ha motivato: Si ritiene che sia, invece, fondata l'eccezione di prescrizione delle sanzioni e dei relativi interessi maturati che, come statuito dalla Cassazione (Cfr., ex multis, Cassazione, sentenza 24.01.2023, n. 2044), risulta essere quinquennale e, quindi, irrimediabilmente decorsa tra la notifica della cartella e quella dell'intimazione (articolo 20 del D. Lgs. n. 472/1997). Per tale motivo, il ricorso è accolto in parte, annullando le sanzioni e gli interessi richiesti".
3. L'AGENZIA DELLE ENTRATE Direzione Provinciale II di Roma ha proposto appello, avverso la suddetta sentenza chiedendone la parziale riforma con vittoria delle spese. A tal fine, ha dedotto che il ruolo indicato nella cartella di pagamento n. 09720110208086745000, che risulta regolarmente notificata in data 26.10
2011 nelle mani proprie del destinatario, deriva dall'accertamento RCK01T200675, notificato il 12.12.2007
e regolarmente opposto dal ricorrente in data 07/02/2008, presso la CTP di Roma n RGR 006354/2008 - sez 44 che con sentenza n. 340/44/2011, depositata in data 23.06.2011, ha respinto il ricorso con sentenza non impugnata dalla parte e, pertanto, divenuta definitiva il 24.09.2012.
Non sarebbe pertanto, per il caso in esame, invocabile la prescrizione quinquennale in quanto in presenza di giudicato è applicabile il termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2953 c.c, infatti, trattasi di sanzioni ed interessi riscossi in base ad una sentenza depositata in data 23.02.2011 passata poi in giudicato, per le quali opera sempre l'ordinario termine decennale (Cass 19077/2014, 842/2014 - SS UU 25790/2009).
4. Il Sig. Resistente_1 non si è costituito in giudizio.
4. Il presente ricorso è venuto in decisione all'udienza del 17/12/2025.
D
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Collegio osserva che costituisce insegnamento di legittimità e di merito non controverso quello per cui in tema di riscossione delle imposte e delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie, si applica il termine di prescrizione di dieci anni ove, a seguito di una sentenza passata in giudicato, come nel caso di specie. venga sancita la definitività dell'accertamento. Qualora invece la definitività dell'accertamento derivi non da una sentenza passata in giudicato, ma dalla dichiarazione di estinzione del processo tributario per inattività delle parti (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 17/09/2024, n. 24997) detto termine decennale non risulta applicabile.
2. L'appello è pertanto fondato ma le spese restano compensate non essendosi parte appellata costttuitasi in giudicizio, avversando il gravame proposto .
P.Q.M.
Accoglie l'appello. Spese compensate
Cosi deciso in Roma il 17/12/2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
IN QU SC OC