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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 25/03/2025, n. 896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 896 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 10404/2023
r.g., decisa nell'udienza del 25.3.2025, promossa da con l'avv. Antonio Nicola Fortunato;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Ernesto Aprile;
CP_1
convenuto
avente ad oggetto: accertamento negativo di obbligo contributivo.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 22.11.2023, la chiedeva dichiararsi Parte_1
non dovuta, in tutto o subordinatamente in parte, la somma di euro
877.633,11 pretesa dall a titolo di premi assicurativi, sanzioni e CP_1
interessi relativi al periodo dal 5.6.2016 al 12.4.2022, con avviso bonario di pagamento del 19.10.2023, a seguito di verbale di accertamento ispettivo del 23.11.2022 e di due note di variazione del rapporto assicurativo del
9.12.2022.
1 Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. CP_1
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata per quanto di ragione.
Come risulta dal verbale di udienza dell'8.10.2024, le parti hanno concordato che, in conformità ai conteggi analitici elaborati da parte ricorrente, per il periodo dall'1.1.2017 al 12.4.2022, la differenza dovuta dalla ricorrente all' a titolo di premi e accessori è pari ad euro CP_1
568.925,54.
Quanto invece al periodo dal 5.6.2016 al 31.12.2016, pur avendo le parti concordato, sempre sulla base dei conteggi attorei, circa la determinazione dei relativi premi e accessori nella misura di euro
36.605,78, la ricorrente ha negato di dovere detto importo per intervenuta prescrizione, mentre l ne ha dedotto la spettanza. CP_1
A tale riguardo, premesso che i crediti in questione, concernendo contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, sono assoggettati, a norma dell'art. 3 co. 9 l.
8.8.1995 n. 335, alla prescrizione quinquennale, la quale, essendo sottratta alla disponibilità delle parti, è
irrinunciabile, opera di diritto ed è rilevabile di ufficio (cfr. Cass.
22.12.2022 n. 37570, Cass. 9865/2019, Cass. 31345/2018, Cass.
9226/2018, Cass. Sez. Un. 23397/2016 e altre), così che non determina alcuna preclusione la omessa tempestiva formulazione della
2 corrispondente eccezione da parte ricorrente, deve evidenziarsi che, nel caso di specie, il termine quinquennale, decorrente dal 5.6.2016 quale
dies a quo del mancato versamento dei contributi, è rimasto sospeso in forza della duplice sospensione ex lege dal 23.2.2020 al 30.6.2020 per 129
giorni (a norma dell'art. 37 co. 2 d.l. 17.3.2020 n. 18 conv. in l. 24.4.2020
n. 27) e dal 31.12.2020 al 30.6.2021 per 182 giorni (a norma dell'art. 11 co.
9 d.l. 31.12.2020 n. 183 conv. in l. 26.2.2021 n. 21), e così per complessivi
311 giorni, e sarebbe pertanto scaduto, per i contributi più remoti, il
12.4.2022.
Se così è, tempestiva si rivela l'interruzione di detto termine, siccome intervenuta mediante notifica, proprio nella suddetta data del 12.4.2022,
del verbale di primo accesso ispettivo.
I crediti ora in esame, pertanto, non si sono prescritti.
Ne deriva che anche l'importo di euro 36.605,78 è dovuto dalla ricorrente all' in aggiunta a quello di euro 568.925,54 sulla cui spettanza non vi è CP_1
contestazione.
Conclusivamente, in parziale accoglimento della domanda, deve dichiararsi dovuta dalla ricorrente all la complessiva somma di euro 605.531,32 a CP_1
fronte di quella pretesa di euro 877.633,11.
L'accoglimento parziale della domanda costituisce, ex art. 92 c.p.c., giusto motivo di compensazione delle spese di causa.
P.q.m.
3 in parziale accoglimento della domanda, dichiara dovuta dalla ricorrente all' la minore somma di euro 605.531,32; spese compensate. CP_1
Taranto, 25.3.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
4
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 10404/2023
r.g., decisa nell'udienza del 25.3.2025, promossa da con l'avv. Antonio Nicola Fortunato;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Ernesto Aprile;
CP_1
convenuto
avente ad oggetto: accertamento negativo di obbligo contributivo.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 22.11.2023, la chiedeva dichiararsi Parte_1
non dovuta, in tutto o subordinatamente in parte, la somma di euro
877.633,11 pretesa dall a titolo di premi assicurativi, sanzioni e CP_1
interessi relativi al periodo dal 5.6.2016 al 12.4.2022, con avviso bonario di pagamento del 19.10.2023, a seguito di verbale di accertamento ispettivo del 23.11.2022 e di due note di variazione del rapporto assicurativo del
9.12.2022.
1 Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. CP_1
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata per quanto di ragione.
Come risulta dal verbale di udienza dell'8.10.2024, le parti hanno concordato che, in conformità ai conteggi analitici elaborati da parte ricorrente, per il periodo dall'1.1.2017 al 12.4.2022, la differenza dovuta dalla ricorrente all' a titolo di premi e accessori è pari ad euro CP_1
568.925,54.
Quanto invece al periodo dal 5.6.2016 al 31.12.2016, pur avendo le parti concordato, sempre sulla base dei conteggi attorei, circa la determinazione dei relativi premi e accessori nella misura di euro
36.605,78, la ricorrente ha negato di dovere detto importo per intervenuta prescrizione, mentre l ne ha dedotto la spettanza. CP_1
A tale riguardo, premesso che i crediti in questione, concernendo contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, sono assoggettati, a norma dell'art. 3 co. 9 l.
8.8.1995 n. 335, alla prescrizione quinquennale, la quale, essendo sottratta alla disponibilità delle parti, è
irrinunciabile, opera di diritto ed è rilevabile di ufficio (cfr. Cass.
22.12.2022 n. 37570, Cass. 9865/2019, Cass. 31345/2018, Cass.
9226/2018, Cass. Sez. Un. 23397/2016 e altre), così che non determina alcuna preclusione la omessa tempestiva formulazione della
2 corrispondente eccezione da parte ricorrente, deve evidenziarsi che, nel caso di specie, il termine quinquennale, decorrente dal 5.6.2016 quale
dies a quo del mancato versamento dei contributi, è rimasto sospeso in forza della duplice sospensione ex lege dal 23.2.2020 al 30.6.2020 per 129
giorni (a norma dell'art. 37 co. 2 d.l. 17.3.2020 n. 18 conv. in l. 24.4.2020
n. 27) e dal 31.12.2020 al 30.6.2021 per 182 giorni (a norma dell'art. 11 co.
9 d.l. 31.12.2020 n. 183 conv. in l. 26.2.2021 n. 21), e così per complessivi
311 giorni, e sarebbe pertanto scaduto, per i contributi più remoti, il
12.4.2022.
Se così è, tempestiva si rivela l'interruzione di detto termine, siccome intervenuta mediante notifica, proprio nella suddetta data del 12.4.2022,
del verbale di primo accesso ispettivo.
I crediti ora in esame, pertanto, non si sono prescritti.
Ne deriva che anche l'importo di euro 36.605,78 è dovuto dalla ricorrente all' in aggiunta a quello di euro 568.925,54 sulla cui spettanza non vi è CP_1
contestazione.
Conclusivamente, in parziale accoglimento della domanda, deve dichiararsi dovuta dalla ricorrente all la complessiva somma di euro 605.531,32 a CP_1
fronte di quella pretesa di euro 877.633,11.
L'accoglimento parziale della domanda costituisce, ex art. 92 c.p.c., giusto motivo di compensazione delle spese di causa.
P.q.m.
3 in parziale accoglimento della domanda, dichiara dovuta dalla ricorrente all' la minore somma di euro 605.531,32; spese compensate. CP_1
Taranto, 25.3.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
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