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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/07/2025, n. 3841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3841 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
1) dott. Fulvio Dacomo Presidente rel.
2) dott. Antonio Mungo Consigliere
3) dott. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 72/2022, pubblicata il 13.1.2022, iscritto al n. 3221/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, promosso da
(p.iva ), con sede legale in Nola, Parte_1 P.IVA_1
Via Merliano, n. 13, in persona del legale rappresentante pro tempore, dott.ssa Parte_2 rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Rubinacci (c.f. ), per quanto CodiceFiscale_1 ancora occorrer possa domiciliato presso la Cancelleria della Corte d'Appello, in mancanza di elezione di domicilio nel Comune di Napoli, appellante nei confronti di
(c.f. , con sede legale in Torre del Greco, Controparte_1 P.IVA_2
Via Marconi n. 66, rappresentata e difesa dagli avvocati Eduardo Martucci (c.f. C.F._2
) e Adele De Paula (c.f. , per quanto ancora occorrer possa
[...] CodiceFiscale_3 domiciliati presso la Cancelleria della Corte d'Appello, in mancanza di elezione di domicilio nel
Comune di Napoli, appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto notificato in data 12.7.2022, il ha Parte_1 impugnato davanti a questa Corte la sentenza n. 72/2022, pubblicata il 13.1.2022, con cui il
Tribunale di Torre Annunziata aveva accolto l'opposizione proposta dalla al Parte_3 decreto ingiuntivo n. 1581/2019, dell'importo di 172.531,37 €, per residuo dovuto per prestazioni sanitarie effettuate nell'anno 2018, revocato il decreto ingiuntivo e dichiarate compensate le spese di lite.
Il Tribunale aveva infatti affermato che l' aveva debitamente comunicato l'avvenuto Pt_3 superamento del tetto di spesa e quindi il Centro non avrebbe potuto più erogare prestazioni per il mese successivo;
che sulla produzione documentale e sulla deduzione della avvenuta comunicazione la contestazione era stata generica;
che era stata richiesta la emissione di note di credito per gli importi fatturati oltre il limite di spesa;
che nemmeno sussistevano i presupposti per l'accoglimento della domanda di indebito arricchimento.
Avverso detta sentenza proponeva appello, come detto, il , deducendo con Parte_4 un primo motivo l'omessa pronuncia sull'eccezione di nullità dell'atto di opposizione, svolto con un mero richiamo alla documentazione prodotta attestante lo svolgimento dell'istruttoria svolta dal
Distretto, senza alcuna specificazione di date, importi, percentuali e richiami specifici.
Come secondo motivo deduceva la mancanza di prova dei fatti impeditivi dedotti in Parte giudizio, il ribaltamento dell'onere probatorio e la genericità delle contestazioni svolte dall' la Parte mancanza di delibere del direttore dell' e dei dati del tavolo tecnico con le indicazioni della regressione tariffaria applicata e delle date di sforamento dei tetti di spesa e delle comunicazioni dei monitoraggi, e contestava la interpretazione della circolare Postiglione in ordine alla competenza dello spoke fuori distretto.
Riproponeva poi la domanda subordinata di ingiustificato arricchimento e concludeva quindi per il rigetto dell'opposizione e la condanna al pagamento dell'importo richiesto, oltre interessi moratori e spese del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Si costituiva in giudizio l'appellata, deducendo la correttezza della sentenza impugnata e l'infondatezza dei motivi di appello.
Alla udienza collegiale del 4.6.2025, trattata in modalità scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini ridotti di giorni 20 + 20, ai sensi dell'art. 190 cpc..
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è fondato e deve pertanto essere accolto.
La estrema genericità dell'atto di citazione, prontamente eccepita dalla parte opposta e non affrontata dal primo giudice, appare evidente dalla mera lettura dell'atto di opposizione a decreto Parte ingiuntivo, e fa il paio con la irrilevanza probatoria della documentazione prodotta dall' a sostegno delle proprie eccezioni.
Sotto il primo profilo, va detto che nell'atto di opposizione e in tutto il corso del giudizio di Parte primo grado (come pure nel presente giudizio di appello) l' senza contestare l'effettuazione delle prestazioni, ha dedotto quali circostanze impeditive del pagamento il superamento del tetto di spesa, regolarmente comunicato, l'effettuazione di alcune prestazioni presso lo spoke afferente l' , la richiesta di emissione di note di credito per l'anno 2018 e l'infondatezza Parte_5 dell'istanza volta al pagamento degli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002. Il tutto, senza svolgere alcun richiamo specifico alla documentazione prodotta, senza indicare quando sarebbero state comunicate le date di presunto esaurimento dei tetti di spesa, quali sarebbero state le prestazioni eseguite dopo le date comunicate di esaurimento dei tetti di spesa e integralmente quindi non retribuibili, come da contratto, piuttosto che retribuibili con la applicazione della regressione tariffaria (per le prestazioni svolte dopo l'esaurimento a consuntivo del tetto di spesa ma anteriormente alla data comunicata di presumibile sforamento), non ha indicato quale sarebbe stata la regressione tariffaria applicabile e applicata, quale l'importo delle prestazioni effettuate presso lo spoke di e non retribuibili. Pt_5
L'atto di opposizione a decreto ingiuntivo si è presentato, in definitiva, come una elencazione di generici motivi di opposizione, validi per ogni giudizio, privi di qualsiasi connessione con la fattispecie concreta e non ricondotti, con lo specifico richiamo di dati e di documenti prodotti, alla concreta fattispecie. Va allora ricordato che, come affermato anche dalla
Suprema Corte (cfr. Cass. n. 3022/2018) “gli elementi costitutivi della domanda devono essere specificamente enunciati nell'atto, restando escluso che le produzioni documentali possano assurgere a funzione integrativa di una domanda priva di specificità, con l'effetto (inammissibile) di demandare alla controparte (e anche al giudice) l'individuazione, tra le varie produzioni, di quelle che l'attore ha pensato di porre a fondamento della propria domanda, senza esplicitarlo nell'atto introduttivo”. Specie considerando che, nella fattispecie, il generico atto di opposizione rinvia alla documentazione prodotta che è costituita da una molteplicità di documenti inseriti in un unico file di varie decine di pagine, in cui figurano inseriti atti e documenti senza specifico indice e in parte anche inconferenti ed inintelligibili (il principio è stato poi codificato nel nuovo art. 74 delle disp. att. c.p.c., che prevede ora espressamente che il fascicolo di parte informatico contenga gli atti e i documenti depositati, “ciascuno numerato e con denominazione descrittiva del suo contenuto”). A tale deficit assertivo dell'atto di opposizione si accompagna poi un paritario deficit probatorio. Invero la sentenza impugnata, nel richiamare genericamente la documentazione prodotta Parte dall' ha ritenuto fondati i motivi di opposizione senza indicare alcun documento comprovante la loro fondatezza, senza tener conto del fatto che la prova del superamento dei tetti di spesa non Parte può essere tratta dalle mere comunicazioni effettuate dall' o dalle richieste di emissione di note di credito, trattandosi di atti di provenienza della parte che intende avvalersene, e che non sono state Parte prodotte le delibere del direttore dell' attestanti il superamento dei tetti di spesa e le rispettive date, né i verbali del tavolo tecnico o qualsivoglia altra documentazione da cui poter rilevare che il
Centro sanitario fosse effettivamente stato a conoscenza, nel momento in cui ha erogato le prestazioni, del superamento dei tetti di spesa o, in alternativa, che fosse stata applicata la regressione tariffaria.
Identica indeterminatezza riveste il motivo di opposizione inerente le prestazioni effettuate presso lo spoke afferente all' , in relazione alle quali nulla viene detto in atto di Parte_5 opposizione (e successivi di parte) né nella sentenza impugnata quali fossero le prestazioni non retribuibili a tal titolo e per quali importi, ma viene richiamata una circolare del dr. Postiglione del
7.3.2019 sulla cui attinenza alla fattispecie (essendo dichiarata non retroattiva) nulla viene specificato (a prescindere dalla autorevolezza o meno, non specificata, della provenienza).
La contestazione poi della debenza degli interessi commerciali va parimenti respinta, alla luce dell'ormai consolidato e condivisibile orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. n.
17665/2019, secondo cui “Nel caso di prestazioni sanitarie erogate, in favore dei fruitori del servizio, da strutture private preaccreditate con lo Stato, il diritto di queste ultime a vedersi corrispondere dal soggetto pubblico gli interessi di mora, nella misura prevista dal d.lgs. n. 231 del
2002, sorge soltanto qualora, in data successiva all'8 agosto 2002, sia stato concluso, tra l'Ente pubblico competente e la struttura, un contratto avente forma scritta a pena di nullità (sussumibile nella "transazione commerciale" di cui all'art.2, comma 1, lett. a, del citato decreto) con il quale
l'Ente abbia assunto l'obbligo, nei confronti della struttura privata, di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di cura da essa erogate”).
L'appello deve pertanto essere accolto e, in modifica della impugnata sentenza, va Parte condannata l' al pagamento dell'importo richiesto di 172.531,37 €, oltre interessi commerciali da quantificarsi ai sensi dell'art. 7 del contratto.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, ai sensi del d.m. 147/2022, con valori vicini ai minimi di tariffa, attesa la non complessità della vicenda, con esclusione delle spese non documentate e con esclusione, per il giudizio di appello, di quanto previsto per la fase istruttoria, in quanto non effettivamente svoltasi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, decidendo sull'appello proposto dal
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. Parte_1
72/2022, pubblicata il 13.1.2022, in contraddittorio con l' , così provvede: Parte_3
• In accoglimento dell'appello, ed in riforma della sentenza impugnata, condanna l'
[...]
al pagamento in favore del Parte_3 Parte_1 dell'importo di 172.531,37 €, oltre interessi commerciali da quantificarsi ai sensi dell'art. 7 del contratto.
• Condanna l' alla rifusione in favore dell'appellante delle spese di lite del Parte_3 doppio grado di giudizio, liquidate per il primo grado (compresa la fase monitoria) in
9.000,00 € per compensi e per il secondo grado in 5.500,00 € per compensi, con distrazione in favore dell'avv. Luca Rubinacci.
Così deciso in Napoli, il 17.7.2025.
Il Presidente est.
dr. Fulvio Dacomo