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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – sezione XI civile, in composizione monocratica e nella persona del Presidente dott. Giovanni Scotto di Carlo, quale giudice designato, ha emesso la seguente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati
dalla legge 18.6.09 n. 69) nella causa iscritta al n. 11797/2021 del Ruolo
Generale A.C., ad oggetto:
somministrazione - ripetizione d'indebito
vertente TRA
(P.IVA. , con sede in Milano (MI) alla via Andrea Parte_1 P.IVA_1
Massena n. 12/7, in persona del legale rapp.te , rappresentata Parte_2
e difesa dagli avv. Francesco Montemurro (c.f. ) e C.F._1
Maurizio Ambrosio (c.f. ) ed elettivamente C.F._2
domiciliata presso il loro studio in Napoli (NA) alla Via Medina n. 63, giusta procura in atti
ATTRICE
E
(P.IVA. ), con sede in Napoli (NA) alla via CP_1 P.IVA_2
Gioacchino Rossini n. 22, in persona del legale rapp.te p.t. avv. CP_2
rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Gaeta (c.f.
[...]
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._3
Napoli (NA) alla via Rossini n. 22, giusta procura in atti
CONVENUTA
Proc. N. 11797/2021 R.G. – sentenza Pagina 1 di 12 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Entrambe le parti hanno concluso reiterando le proprie argomentazioni e insistendo per l'accoglimento delle rispettive richieste e conclusioni.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 06.05.2021 la Parte_1
agiva in giudizio contro la Controparte_3
Capri allo scopo di far accertare l'indebito pagamento delle
[...] CP_1
somme dalla stessa pagate a titolo di addizionale provinciale all'accisa nel periodo tra gennaio 2010 e marzo 2012 e, conseguentemente, ottenerne la ripetizione.
Infatti, asseriva la ricorrente di essere subentrata, con atto di fusione del
22.06.2016, in tutti i rapporti attivi e passivi di tre società incorporate, quali
Par la la e la Controparte_4 Controparte_5 [...]
avendo modificato altresì la propria denominazione da Controparte_6 [...]
CP_ a quella attuale di di conseguenza, la ricorrente succedeva Parte_1
anche nei rapporti di somministrazione intercorrenti tra la SIA s.p.a. e la per l'Hotel Quisisana, sito in Capri (NA) alla via Camerelle n. CP_1
2, riguardanti sette punti di utenza.
La ricorrente sosteneva di aver proceduto al regolare pagamento di tutte le fatture emesse dalla resistente per la fornitura di energia elettrica, comprensive altresì delle dovute imposte, tra cui l'addizionale provinciale all'accisa (ex art. 6 co. 1 lett. c) d.l. 511/1988) per il periodo tra il 2010 e i primi mesi del 2012, fino alla sua abrogazione con il d.l. 16/2012.
Tuttavia, dopo che la successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea stabiliva la contrarietà al diritto comunitario di tale
Proc. N. 11797/2021 R.G. – sentenza Pagina 2 di 12 imposta e, a partire dal 2019, la Suprema Corte chiariva che la relativa normativa dovesse essere disapplicata anche con riferimento al tempo di vigenza anteriore all'abrogazione, con PEC del 30.12.2020 la Parte_1
chiedeva alla società fornitrice la restituzione dell'imposta pagata nel detto periodo, per poi instaurare il presente giudizio a fronte della mancata risposta della , proponendo domanda di restituzione della somma di CP_1
€.76.190,33 (IVA compresa), oltre interessi di mora e legali ex art.1284
comma 4 c.c.
Si costituiva in giudizio la la quale in primo luogo negava la CP_1
legittimazione attiva della ricorrente nonchè la propria legittimazione passiva,
eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore di quello tributario ed eccepiva altresì l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento delle procedure conciliative imposte ex lege;
la resistente,
inoltre, contestava anche nel merito la fondatezza della domanda, anzitutto invocando l'avvenuta prescrizione del diritto al rimborso, inoltre sostenendo che la ricorrente non avesse fornito la prova dell'effettivo pagamento dell'imposta e, infine, negando che comunque l'IVA corrisposta potesse essere oggetto di rimborso da parte del soggetto che l'aveva ricevuta dal cliente e riversata all'erario.
Disposto il mutamento del rito con passaggio a quello ordinario di cognizione, con la concessione dei termini per le memorie ex art. 183 co. 6
c.p.c., la richiedeva la sospensione del giudizio, in attesa che la Corte CP_1
Costituzionale si pronunciasse sulla questione di legittimità relativa all'art. 14
d.lgs. 504/1995 (cd. Testo Unico sulle Accise), sollevata dal Collegio
Arbitrale di Vicenza con ordinanza del 26.03.2021.
Proc. N. 11797/2021 R.G. – sentenza Pagina 3 di 12 Il processo, tuttavia, non veniva sospeso, trattandosi di una questione non inerente al rapporto tra cliente e fornitore, bensì tra quest'ultimo e l'Erario;
dunque, a seguito di diversi rinvii e della definitiva assegnazione della controversia al giudice scrivente, la causa era assegnata a sentenza, con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.
Orbene, questo Tribunale, letti gli atti di causa e gli scritti difensivi delle parti, decide come segue.
Preliminarmente, vanno affrontate le eccezioni di rito sollevate dalla parte resistente, le quali risultano tutte infondate.
In primis, va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della ricorrente;
la asseriva infatti che la non avesse dimostrato a CP_1 Parte_1
che titolo stesse agendo nei suoi confronti, trattandosi di rapporti contrattuali originariamente facenti capo alla SIA s.p.a.; in realtà, dall'atto di fusione tra la (incorporante) e la SIA s.p.a. (incorporata) del giugno 2016, Parte_1
depositato in atti, emerge chiaramente come la ricorrente sia subentrata in tutti i rapporti delle società incorporate, dunque anche nei rapporti di somministrazione oggetto della presente controversia, così essendo dimostrata la sua legittimazione attiva.
Parimenti, non possono essere accolte le eccezioni relative al difetto di giurisdizione e di legittimazione passiva della laddove, nella CP_1
comparsa di costituzione, la resistente invocava la giurisdizione del giudice tributario in luogo di quello ordinario, trattandosi di controversia relativa alla restituzione di imposte, sostenendo altresì che la ricorrente comunque avrebbe dovuto agire nei confronti dell'Erario, avendo la società fornitrice
Proc. N. 11797/2021 R.G. – sentenza Pagina 4 di 12 unicamente applicato un tributo dovuto per legge riversandolo allo Stato.
A tal proposito, è necessario chiarire la natura del tributo oggetto di controversia e la vicenda che ha portato alla sua abrogazione.
L'addizionale all'accisa era un'imposta prevista in favore di Comuni o
Province, prevista dall'art. 6 d.l. 511/1988 per la fornitura di energia elettrica,
il cui ammontare variava in base alla quantità di kWh di consumo e al tipo di locali (abitazioni private o locali commerciali) a cui la fornitura era destinata;
tale imposta è stata abrogata con il d.lgs. 23/2011 (con decorrenza dal
01.01.2012) e il d.l. 16/2012 (con decorrenza dal 01.04.2012), onde evitare il rischio di una procedura d'infrazione comunitaria dopo che la Commissione
Europea nel 2011 aveva rilevato un possibile contrasto con l'art. 1 par. 2
della direttiva europea 2008/118/CE (recepita in Italia con il d.lgs. 48/2010),
ove si prevede che le imposte indirette stabilite dagli Stati membri sui prodotti soggetti alle accise perseguano finalità specifiche coerenti con le norme fiscali comunitarie.
Successivamente, la CGUE ha approfondito la questione in esame, affermando che “l'esistenza di una finalità specifica ai sensi della citata
disposizione non può essere dimostrata dalla sola destinazione del gettito dell'imposta di cui trattasi al finanziamento di spese generali incombenti all'ente pubblico in un dato settore”, altrimenti “detta asserita finalità specifica non potrebbe essere distinta da una finalità puramente di bilancio”
(CGUE 05.03.2015, causa C-533/13; in questo senso, anche CGUE
25.07.2018, causa C-103/17).
Questo principio di diritto è stato recepito dalla giurisprudenza di legittimità,
che ha chiarito definitivamente che le addizionali alle accise non presentano
Proc. N. 11797/2021 R.G. – sentenza Pagina 5 di 12 la finalità specifica richiesta dalla direttiva 2008/118/CE, perseguendo unicamente una finalità di bilancio degli Enti Locali (così, ad esempio, Cass.
04.06.2019, n. 15198, Cass. 23.10.2019, n. 27099, e Cass. 23.10.2019, n.
27101), per cui “l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui al D.L. n. 511 del 1988, art. 6, … va disapplicata per contrasto con l'art.
1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, per come interpretato dalla Corte di
Giustizia UE” (Cass. 05.10.2020, n. 22343).
Chiarito ciò, dunque, le eccezioni in esame vanno respinte.
Richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione, si ricorda che, alla luce del principio di effettività della tutela imposto dal diritto comunitario, il cliente può “ottenere il rimborso dell'imposta illegittimamente versata esperendo nei confronti del cedente o del prestatore un'azione di ripetizione
d'indebito di rilevanza civilistica … ed eccezionalmente una azione diretta nei confronti dell'Erario”, ossia solo quando l'esercizio dell'azione giudiziaria di tipo civilistico si rilevi eccessivamente gravoso o difficile
(Cass. 23.10.2019, n. 27099, cit.). Dunque, la causa è stata correttamente incardinata innanzi al giudice ordinario, poiché alla base della rivalsa si crea un rapporto civilistico tra cliente e fornitore, non anche direttamente con l'Amministrazione finanziaria.
Del resto, tanto è ricavabile anche dall'art. 14 d.lgs. 504/1995, che disciplina le modalità di rimborso di accise indebitamente pagate, prevedendosi al comma quarto l'ipotesi in cui il rimborso sia richiesto da un soggetto obbligato alla restituzione di somme a titolo di rivalsa dell'accisa: è chiaro che la norma possa riferirsi anche al caso della società fornitrice, che, condannata ex art. 2033 c.c. a restituire l'imposta al cliente, a sua volta si
Proc. N. 11797/2021 R.G. – sentenza Pagina 6 di 12 rivolga a posteriori all'Erario per recuperare detta somma.
Alla luce di tali argomentazioni, appare infondata anche l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della resistente, a cui la si è Parte_1
correttamente rivolta in prima battuta per il recupero dell'addizionale provinciale.
A nulla vale che il diritto alla restituzione sia nato dal contrasto tra la normativa italiana e una direttiva europea, laddove la SIPPIC richiamava l'effetto diretto solo “verticale” di una direttiva self executing, invocabile solo nei confronti dello Stato;
in realtà, i giudizi nazionali possono disapplicare norme interne anti-comunitarie, a prescindere dalla sussistenza di un effetto diretto anche “orizzontale” della norma europea violata, nel momento in cui tale disapplicazione sia imposta da una determinata “interpretazione del
diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia della UE [che] è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno” (Cass. 04.06.2019, n.
15198, cit.), il che, come visto, è avvenuto con riguardo alla corretta interpretazione della direttiva 2008/118/CE, con successivo allineamento anche della giurisprudenza nazionale.
Infine, va respinta anche l'eccezione di improcedibilità del giudizio, sollevata dalla resistente con riguardo al mancato esperimento sia della procedura conciliativa imposta dal Testo Integrato di Conciliazione adottato dall'ARERA, sia della negoziazione assistita di cui al d.l. 132/2014.
Invero, nessuna delle due procedure si pone come condizione di procedibilità
per la presente controversia: per quanto attiene al Testo Integrato di
Conciliazione, all'art. 2 co. 2.3 è escluso il tentativo obbligatorio di conciliazione quando la controversia sia attinente “esclusivamente a profili
Proc. N. 11797/2021 R.G. – sentenza Pagina 7 di 12 tributari o fiscali”, come si verifica nel presente giudizio, avente ad oggetto la restituzione dell'addizionale provinciale all'accisa; in merito alla procedura di negoziazione assistita, l'art. 3 d.l. 132/2014 prevede espressamente le ipotesi in cui la stessa è obbligatoria per la procedibilità dell'azione, tra le quali non rientra la controversia in esame, stante l'importo della domanda.
Merita aggiungere che non era obbligatoria neppure la procedura di mediazione, di cui al d.lgs. 28/2010. Infatti, se è vero che attualmente l'art. 5
prevede anche la somministrazione tra le materie per cui il tentativo di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda, tuttavia così non era quando è stato presentato il ricorso introduttivo del presente giudizio (maggio 2021), essendo stata la norma modificata successivamente.
Affrontate le questioni di rito, bisogna passare al merito della domanda, che deve essere accolta.
Preliminarmente, è infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente, che, nonostante la PEC di parte ricorrente del 30.12.2020,
contestava lo spirare del termine decennale ex art. 2946 c.c., riguardando il giudizio pagamenti risalenti finanche all'anno 2010.
In verità, il diritto della ricorrente alla restituzione dell'imposta non si è
ancora prescritto, in quanto il termine ha cominciato a decorrere non già dai singoli pagamenti per le fatture emesse dalla fornitrice, bensì dal 05.03.2015,
ossia dalla data in cui la Corte di Giustizia europea si è pronunciata sulla corretta interpretazione della direttiva 2008/118/CE, da cui è sorta la necessità di disapplicare la norma interna che prevedeva l'addizionale all'accisa (CGUE 05.03.2015, causa C-533/13, cit.): è da quel momento infatti che il pagamento dell'addizionale, effettuato tra il 2010 e il 2012, è
Proc. N. 11797/2021 R.G. – sentenza Pagina 8 di 12 divenuto indebito, con il sorgere del relativo diritto al rimborso in capo prima alla SIA s.p.a., poi alla per effetto dell'atto di fusione. Parte_1
Né si può condividere l'assunto di parte resistente, secondo cui la ricorrente avrebbe esaurito il suo diritto alla ripetizione mediante l'effettuazione dei relativi pagamenti, in quanto già all'epoca lo Stato non aveva correttamente recepito la direttiva 2008/118/CE, così potendo essere chiara sin da subito la non debenza dell'imposta; in realtà, il fatto dell'adempimento non può mai essere considerato come una rinuncia al diritto alla restituzione di un pagamento indebito, laddove il relativo diritto può estinguersi solo nei casi di prescrizione o decadenza previsti per legge (in questo senso, Tribunale di
Milano, ordinanza del 16.11.2020).
Tanto chiarito, la domanda è fondata e merita accoglimento, in quanto dalle fatture depositate in giudizio emerge chiaramente l'ammontare degli importi,
versati nel corso del tempo alla fornitrice a titolo di addizionale provinciale all'accisa.
A tal proposito, vanno respinte le contestazioni di parte resistente.
In primis, la invocava l'art.
6.4 delle Condizioni Generali di CP_1
Contratto (allegate in atti), in cui si legge che “sono a carico del cliente e
vengono inclusi in bolletta gli oneri fiscali relativi al contratto e alla
fornitura e tutte le altre somme (come, per esempio, addizionali e
componenti) che il fornitore sia obbligato ad addebitare ai suoi clienti per
effetto di legge, regolamenti, disposizioni e altri atti adottati dalle Autorità competenti”. La norma in questione, tuttavia, esula chiaramente dalla controversia in esame: infatti, l'art.
6.4 va letto nel senso di porre a carico del cliente tutti gli oneri fiscali dovuti per legge o altri atti normativi, ma non può
Proc. N. 11797/2021 R.G. – sentenza Pagina 9 di 12 essere esteso anche alle ipotesi in cui la norma recante l'imposta venga abrogata o ne sia imposta la disapplicazione per contrasto con una direttiva europea, come avvenuto proprio per l'addizionale all'accisa.
Ancora, la resistente disconosceva la validità probatoria delle fatture, in quanto “mere fotocopie delle quali per quanto di ragione se ne contesta la loro conformità agli originali” (pag. 7 della comparsa di costituzione);
tuttavia, tale contestazione non ha trovato un reale seguito, dal momento che non solo la ricorrente ha provveduto a depositare gli originali delle fatture,
risultanti del tutto conformi alle copie informatiche inizialmente allegate, ma altresì non è stata proposta alcuna querela di falso, volta a contestare la validità di tali documenti.
Infine, la resistente negava che vi fosse la prova dell'avvenuto pagamento dell'imposta in esame. In realtà, su tutte le fatture depositate è riportata la dicitura “I pagamenti delle fatture precedenti sono regolari” oppure “Le fatture precedenti risultano pagate”; considerato, inoltre, che in tutti questi anni la non ha mai agito contro la cliente per presunti ritardi o CP_1
inadempimenti, mediante ingiunzioni di pagamento o giudizi ordinari di cognizione, bisogna ritenere che dagli atti emerga comunque una prova,
quantomeno indiretta, del regolare pagamento, da gennaio 2010 a marzo
2012, delle fatture emesse dalla , comprensive anche dell'addizionale CP_1
all'accisa.
Dunque, va riconosciuto il diritto della a ottenere la restituzione di Parte_1
quanto pagato a titolo di addizionale provinciale all'accisa, per un ammontare pari a €.76.190,33, oltre interessi al tasso ex art.1284 comma I a decorrere dal
30.12.2020 (ovvero dalla data della richiesta di restituzione della somma,
Proc. N. 11797/2021 R.G. – sentenza Pagina 10 di 12 stante la buona fede dell'accipiens ex art.2033 c.c.) ed al tasso ex art.1284
comma IV c.c. a decorrere dal 06.05.2021 (data di proposizione della domanda giudiziale) .
Correttamente, tale somma include anche l'IVA, nonostante la contestazione della resistente: infatti, la giurisprudenza ha chiarito che “ove l'operazione sia stata erroneamente assoggettata all'IVA, restano privi di fondamento il pagamento dell'imposta da parte del cedente, la rivalsa da costui effettuata nei confronti del cessionario e la detrazione da quest'ultimo operata nella
sua dichiarazione IVA, con la conseguenza che il cedente ha diritto di chiedere all'Amministrazione il rimborso dell'IVA, il cessionario ha diritto di chiedere al cedente la restituzione dell'IVA versata in via di rivalsa, e
l'Amministrazione ha il potere-dovere di escludere la detrazione dell'IVA pagata in rivalsa dalla dichiarazione IVA presentata dal cessionario” (Cass.
08.05.2020, n. 8652; in questo senso, anche Cass. 15.05.2015, n. 9946).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto di tutti i parametri previsti dalla normativa vigente in materia.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza,
difesa ed eccezione, così provvede:
1. Accoglie la domanda proposta dalla e, per l'effetto, accerta Parte_1
che il pagamento dell'addizionale provinciale all'accisa, per gli anni
2010, 2011 e i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2012, non è dovuto e pertanto condanna la convenuta al pagamento della CP_1
somma di €.76.190,33, oltre interessi al tasso ex art.1284 comma I c.c.
a decorrere dal 30.12.2020 ed al tasso ex art.1284 comma IV c.c. a
Proc. N. 11797/2021 R.G. – sentenza Pagina 11 di 12 decorrere dal 06.05.2021 al soddisfo;
2. Condanna la al pagamento delle spese processuali in CP_1
favore della liquidandole in €.759,00 per esborsi e Parte_1
€.11.268,00 per compensi professionali di difesa, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA ed IVA secondo legge.
Così deciso in Napoli il 02.01.2025 IL GIUDICE
dott. Giovanni Scotto di Carlo
Proc. N. 11797/2021 R.G. – sentenza Pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – sezione XI civile, in composizione monocratica e nella persona del Presidente dott. Giovanni Scotto di Carlo, quale giudice designato, ha emesso la seguente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati
dalla legge 18.6.09 n. 69) nella causa iscritta al n. 11797/2021 del Ruolo
Generale A.C., ad oggetto:
somministrazione - ripetizione d'indebito
vertente TRA
(P.IVA. , con sede in Milano (MI) alla via Andrea Parte_1 P.IVA_1
Massena n. 12/7, in persona del legale rapp.te , rappresentata Parte_2
e difesa dagli avv. Francesco Montemurro (c.f. ) e C.F._1
Maurizio Ambrosio (c.f. ) ed elettivamente C.F._2
domiciliata presso il loro studio in Napoli (NA) alla Via Medina n. 63, giusta procura in atti
ATTRICE
E
(P.IVA. ), con sede in Napoli (NA) alla via CP_1 P.IVA_2
Gioacchino Rossini n. 22, in persona del legale rapp.te p.t. avv. CP_2
rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Gaeta (c.f.
[...]
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._3
Napoli (NA) alla via Rossini n. 22, giusta procura in atti
CONVENUTA
Proc. N. 11797/2021 R.G. – sentenza Pagina 1 di 12 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Entrambe le parti hanno concluso reiterando le proprie argomentazioni e insistendo per l'accoglimento delle rispettive richieste e conclusioni.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 06.05.2021 la Parte_1
agiva in giudizio contro la Controparte_3
Capri allo scopo di far accertare l'indebito pagamento delle
[...] CP_1
somme dalla stessa pagate a titolo di addizionale provinciale all'accisa nel periodo tra gennaio 2010 e marzo 2012 e, conseguentemente, ottenerne la ripetizione.
Infatti, asseriva la ricorrente di essere subentrata, con atto di fusione del
22.06.2016, in tutti i rapporti attivi e passivi di tre società incorporate, quali
Par la la e la Controparte_4 Controparte_5 [...]
avendo modificato altresì la propria denominazione da Controparte_6 [...]
CP_ a quella attuale di di conseguenza, la ricorrente succedeva Parte_1
anche nei rapporti di somministrazione intercorrenti tra la SIA s.p.a. e la per l'Hotel Quisisana, sito in Capri (NA) alla via Camerelle n. CP_1
2, riguardanti sette punti di utenza.
La ricorrente sosteneva di aver proceduto al regolare pagamento di tutte le fatture emesse dalla resistente per la fornitura di energia elettrica, comprensive altresì delle dovute imposte, tra cui l'addizionale provinciale all'accisa (ex art. 6 co. 1 lett. c) d.l. 511/1988) per il periodo tra il 2010 e i primi mesi del 2012, fino alla sua abrogazione con il d.l. 16/2012.
Tuttavia, dopo che la successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea stabiliva la contrarietà al diritto comunitario di tale
Proc. N. 11797/2021 R.G. – sentenza Pagina 2 di 12 imposta e, a partire dal 2019, la Suprema Corte chiariva che la relativa normativa dovesse essere disapplicata anche con riferimento al tempo di vigenza anteriore all'abrogazione, con PEC del 30.12.2020 la Parte_1
chiedeva alla società fornitrice la restituzione dell'imposta pagata nel detto periodo, per poi instaurare il presente giudizio a fronte della mancata risposta della , proponendo domanda di restituzione della somma di CP_1
€.76.190,33 (IVA compresa), oltre interessi di mora e legali ex art.1284
comma 4 c.c.
Si costituiva in giudizio la la quale in primo luogo negava la CP_1
legittimazione attiva della ricorrente nonchè la propria legittimazione passiva,
eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore di quello tributario ed eccepiva altresì l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento delle procedure conciliative imposte ex lege;
la resistente,
inoltre, contestava anche nel merito la fondatezza della domanda, anzitutto invocando l'avvenuta prescrizione del diritto al rimborso, inoltre sostenendo che la ricorrente non avesse fornito la prova dell'effettivo pagamento dell'imposta e, infine, negando che comunque l'IVA corrisposta potesse essere oggetto di rimborso da parte del soggetto che l'aveva ricevuta dal cliente e riversata all'erario.
Disposto il mutamento del rito con passaggio a quello ordinario di cognizione, con la concessione dei termini per le memorie ex art. 183 co. 6
c.p.c., la richiedeva la sospensione del giudizio, in attesa che la Corte CP_1
Costituzionale si pronunciasse sulla questione di legittimità relativa all'art. 14
d.lgs. 504/1995 (cd. Testo Unico sulle Accise), sollevata dal Collegio
Arbitrale di Vicenza con ordinanza del 26.03.2021.
Proc. N. 11797/2021 R.G. – sentenza Pagina 3 di 12 Il processo, tuttavia, non veniva sospeso, trattandosi di una questione non inerente al rapporto tra cliente e fornitore, bensì tra quest'ultimo e l'Erario;
dunque, a seguito di diversi rinvii e della definitiva assegnazione della controversia al giudice scrivente, la causa era assegnata a sentenza, con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.
Orbene, questo Tribunale, letti gli atti di causa e gli scritti difensivi delle parti, decide come segue.
Preliminarmente, vanno affrontate le eccezioni di rito sollevate dalla parte resistente, le quali risultano tutte infondate.
In primis, va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della ricorrente;
la asseriva infatti che la non avesse dimostrato a CP_1 Parte_1
che titolo stesse agendo nei suoi confronti, trattandosi di rapporti contrattuali originariamente facenti capo alla SIA s.p.a.; in realtà, dall'atto di fusione tra la (incorporante) e la SIA s.p.a. (incorporata) del giugno 2016, Parte_1
depositato in atti, emerge chiaramente come la ricorrente sia subentrata in tutti i rapporti delle società incorporate, dunque anche nei rapporti di somministrazione oggetto della presente controversia, così essendo dimostrata la sua legittimazione attiva.
Parimenti, non possono essere accolte le eccezioni relative al difetto di giurisdizione e di legittimazione passiva della laddove, nella CP_1
comparsa di costituzione, la resistente invocava la giurisdizione del giudice tributario in luogo di quello ordinario, trattandosi di controversia relativa alla restituzione di imposte, sostenendo altresì che la ricorrente comunque avrebbe dovuto agire nei confronti dell'Erario, avendo la società fornitrice
Proc. N. 11797/2021 R.G. – sentenza Pagina 4 di 12 unicamente applicato un tributo dovuto per legge riversandolo allo Stato.
A tal proposito, è necessario chiarire la natura del tributo oggetto di controversia e la vicenda che ha portato alla sua abrogazione.
L'addizionale all'accisa era un'imposta prevista in favore di Comuni o
Province, prevista dall'art. 6 d.l. 511/1988 per la fornitura di energia elettrica,
il cui ammontare variava in base alla quantità di kWh di consumo e al tipo di locali (abitazioni private o locali commerciali) a cui la fornitura era destinata;
tale imposta è stata abrogata con il d.lgs. 23/2011 (con decorrenza dal
01.01.2012) e il d.l. 16/2012 (con decorrenza dal 01.04.2012), onde evitare il rischio di una procedura d'infrazione comunitaria dopo che la Commissione
Europea nel 2011 aveva rilevato un possibile contrasto con l'art. 1 par. 2
della direttiva europea 2008/118/CE (recepita in Italia con il d.lgs. 48/2010),
ove si prevede che le imposte indirette stabilite dagli Stati membri sui prodotti soggetti alle accise perseguano finalità specifiche coerenti con le norme fiscali comunitarie.
Successivamente, la CGUE ha approfondito la questione in esame, affermando che “l'esistenza di una finalità specifica ai sensi della citata
disposizione non può essere dimostrata dalla sola destinazione del gettito dell'imposta di cui trattasi al finanziamento di spese generali incombenti all'ente pubblico in un dato settore”, altrimenti “detta asserita finalità specifica non potrebbe essere distinta da una finalità puramente di bilancio”
(CGUE 05.03.2015, causa C-533/13; in questo senso, anche CGUE
25.07.2018, causa C-103/17).
Questo principio di diritto è stato recepito dalla giurisprudenza di legittimità,
che ha chiarito definitivamente che le addizionali alle accise non presentano
Proc. N. 11797/2021 R.G. – sentenza Pagina 5 di 12 la finalità specifica richiesta dalla direttiva 2008/118/CE, perseguendo unicamente una finalità di bilancio degli Enti Locali (così, ad esempio, Cass.
04.06.2019, n. 15198, Cass. 23.10.2019, n. 27099, e Cass. 23.10.2019, n.
27101), per cui “l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui al D.L. n. 511 del 1988, art. 6, … va disapplicata per contrasto con l'art.
1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, per come interpretato dalla Corte di
Giustizia UE” (Cass. 05.10.2020, n. 22343).
Chiarito ciò, dunque, le eccezioni in esame vanno respinte.
Richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione, si ricorda che, alla luce del principio di effettività della tutela imposto dal diritto comunitario, il cliente può “ottenere il rimborso dell'imposta illegittimamente versata esperendo nei confronti del cedente o del prestatore un'azione di ripetizione
d'indebito di rilevanza civilistica … ed eccezionalmente una azione diretta nei confronti dell'Erario”, ossia solo quando l'esercizio dell'azione giudiziaria di tipo civilistico si rilevi eccessivamente gravoso o difficile
(Cass. 23.10.2019, n. 27099, cit.). Dunque, la causa è stata correttamente incardinata innanzi al giudice ordinario, poiché alla base della rivalsa si crea un rapporto civilistico tra cliente e fornitore, non anche direttamente con l'Amministrazione finanziaria.
Del resto, tanto è ricavabile anche dall'art. 14 d.lgs. 504/1995, che disciplina le modalità di rimborso di accise indebitamente pagate, prevedendosi al comma quarto l'ipotesi in cui il rimborso sia richiesto da un soggetto obbligato alla restituzione di somme a titolo di rivalsa dell'accisa: è chiaro che la norma possa riferirsi anche al caso della società fornitrice, che, condannata ex art. 2033 c.c. a restituire l'imposta al cliente, a sua volta si
Proc. N. 11797/2021 R.G. – sentenza Pagina 6 di 12 rivolga a posteriori all'Erario per recuperare detta somma.
Alla luce di tali argomentazioni, appare infondata anche l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della resistente, a cui la si è Parte_1
correttamente rivolta in prima battuta per il recupero dell'addizionale provinciale.
A nulla vale che il diritto alla restituzione sia nato dal contrasto tra la normativa italiana e una direttiva europea, laddove la SIPPIC richiamava l'effetto diretto solo “verticale” di una direttiva self executing, invocabile solo nei confronti dello Stato;
in realtà, i giudizi nazionali possono disapplicare norme interne anti-comunitarie, a prescindere dalla sussistenza di un effetto diretto anche “orizzontale” della norma europea violata, nel momento in cui tale disapplicazione sia imposta da una determinata “interpretazione del
diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia della UE [che] è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno” (Cass. 04.06.2019, n.
15198, cit.), il che, come visto, è avvenuto con riguardo alla corretta interpretazione della direttiva 2008/118/CE, con successivo allineamento anche della giurisprudenza nazionale.
Infine, va respinta anche l'eccezione di improcedibilità del giudizio, sollevata dalla resistente con riguardo al mancato esperimento sia della procedura conciliativa imposta dal Testo Integrato di Conciliazione adottato dall'ARERA, sia della negoziazione assistita di cui al d.l. 132/2014.
Invero, nessuna delle due procedure si pone come condizione di procedibilità
per la presente controversia: per quanto attiene al Testo Integrato di
Conciliazione, all'art. 2 co. 2.3 è escluso il tentativo obbligatorio di conciliazione quando la controversia sia attinente “esclusivamente a profili
Proc. N. 11797/2021 R.G. – sentenza Pagina 7 di 12 tributari o fiscali”, come si verifica nel presente giudizio, avente ad oggetto la restituzione dell'addizionale provinciale all'accisa; in merito alla procedura di negoziazione assistita, l'art. 3 d.l. 132/2014 prevede espressamente le ipotesi in cui la stessa è obbligatoria per la procedibilità dell'azione, tra le quali non rientra la controversia in esame, stante l'importo della domanda.
Merita aggiungere che non era obbligatoria neppure la procedura di mediazione, di cui al d.lgs. 28/2010. Infatti, se è vero che attualmente l'art. 5
prevede anche la somministrazione tra le materie per cui il tentativo di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda, tuttavia così non era quando è stato presentato il ricorso introduttivo del presente giudizio (maggio 2021), essendo stata la norma modificata successivamente.
Affrontate le questioni di rito, bisogna passare al merito della domanda, che deve essere accolta.
Preliminarmente, è infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente, che, nonostante la PEC di parte ricorrente del 30.12.2020,
contestava lo spirare del termine decennale ex art. 2946 c.c., riguardando il giudizio pagamenti risalenti finanche all'anno 2010.
In verità, il diritto della ricorrente alla restituzione dell'imposta non si è
ancora prescritto, in quanto il termine ha cominciato a decorrere non già dai singoli pagamenti per le fatture emesse dalla fornitrice, bensì dal 05.03.2015,
ossia dalla data in cui la Corte di Giustizia europea si è pronunciata sulla corretta interpretazione della direttiva 2008/118/CE, da cui è sorta la necessità di disapplicare la norma interna che prevedeva l'addizionale all'accisa (CGUE 05.03.2015, causa C-533/13, cit.): è da quel momento infatti che il pagamento dell'addizionale, effettuato tra il 2010 e il 2012, è
Proc. N. 11797/2021 R.G. – sentenza Pagina 8 di 12 divenuto indebito, con il sorgere del relativo diritto al rimborso in capo prima alla SIA s.p.a., poi alla per effetto dell'atto di fusione. Parte_1
Né si può condividere l'assunto di parte resistente, secondo cui la ricorrente avrebbe esaurito il suo diritto alla ripetizione mediante l'effettuazione dei relativi pagamenti, in quanto già all'epoca lo Stato non aveva correttamente recepito la direttiva 2008/118/CE, così potendo essere chiara sin da subito la non debenza dell'imposta; in realtà, il fatto dell'adempimento non può mai essere considerato come una rinuncia al diritto alla restituzione di un pagamento indebito, laddove il relativo diritto può estinguersi solo nei casi di prescrizione o decadenza previsti per legge (in questo senso, Tribunale di
Milano, ordinanza del 16.11.2020).
Tanto chiarito, la domanda è fondata e merita accoglimento, in quanto dalle fatture depositate in giudizio emerge chiaramente l'ammontare degli importi,
versati nel corso del tempo alla fornitrice a titolo di addizionale provinciale all'accisa.
A tal proposito, vanno respinte le contestazioni di parte resistente.
In primis, la invocava l'art.
6.4 delle Condizioni Generali di CP_1
Contratto (allegate in atti), in cui si legge che “sono a carico del cliente e
vengono inclusi in bolletta gli oneri fiscali relativi al contratto e alla
fornitura e tutte le altre somme (come, per esempio, addizionali e
componenti) che il fornitore sia obbligato ad addebitare ai suoi clienti per
effetto di legge, regolamenti, disposizioni e altri atti adottati dalle Autorità competenti”. La norma in questione, tuttavia, esula chiaramente dalla controversia in esame: infatti, l'art.
6.4 va letto nel senso di porre a carico del cliente tutti gli oneri fiscali dovuti per legge o altri atti normativi, ma non può
Proc. N. 11797/2021 R.G. – sentenza Pagina 9 di 12 essere esteso anche alle ipotesi in cui la norma recante l'imposta venga abrogata o ne sia imposta la disapplicazione per contrasto con una direttiva europea, come avvenuto proprio per l'addizionale all'accisa.
Ancora, la resistente disconosceva la validità probatoria delle fatture, in quanto “mere fotocopie delle quali per quanto di ragione se ne contesta la loro conformità agli originali” (pag. 7 della comparsa di costituzione);
tuttavia, tale contestazione non ha trovato un reale seguito, dal momento che non solo la ricorrente ha provveduto a depositare gli originali delle fatture,
risultanti del tutto conformi alle copie informatiche inizialmente allegate, ma altresì non è stata proposta alcuna querela di falso, volta a contestare la validità di tali documenti.
Infine, la resistente negava che vi fosse la prova dell'avvenuto pagamento dell'imposta in esame. In realtà, su tutte le fatture depositate è riportata la dicitura “I pagamenti delle fatture precedenti sono regolari” oppure “Le fatture precedenti risultano pagate”; considerato, inoltre, che in tutti questi anni la non ha mai agito contro la cliente per presunti ritardi o CP_1
inadempimenti, mediante ingiunzioni di pagamento o giudizi ordinari di cognizione, bisogna ritenere che dagli atti emerga comunque una prova,
quantomeno indiretta, del regolare pagamento, da gennaio 2010 a marzo
2012, delle fatture emesse dalla , comprensive anche dell'addizionale CP_1
all'accisa.
Dunque, va riconosciuto il diritto della a ottenere la restituzione di Parte_1
quanto pagato a titolo di addizionale provinciale all'accisa, per un ammontare pari a €.76.190,33, oltre interessi al tasso ex art.1284 comma I a decorrere dal
30.12.2020 (ovvero dalla data della richiesta di restituzione della somma,
Proc. N. 11797/2021 R.G. – sentenza Pagina 10 di 12 stante la buona fede dell'accipiens ex art.2033 c.c.) ed al tasso ex art.1284
comma IV c.c. a decorrere dal 06.05.2021 (data di proposizione della domanda giudiziale) .
Correttamente, tale somma include anche l'IVA, nonostante la contestazione della resistente: infatti, la giurisprudenza ha chiarito che “ove l'operazione sia stata erroneamente assoggettata all'IVA, restano privi di fondamento il pagamento dell'imposta da parte del cedente, la rivalsa da costui effettuata nei confronti del cessionario e la detrazione da quest'ultimo operata nella
sua dichiarazione IVA, con la conseguenza che il cedente ha diritto di chiedere all'Amministrazione il rimborso dell'IVA, il cessionario ha diritto di chiedere al cedente la restituzione dell'IVA versata in via di rivalsa, e
l'Amministrazione ha il potere-dovere di escludere la detrazione dell'IVA pagata in rivalsa dalla dichiarazione IVA presentata dal cessionario” (Cass.
08.05.2020, n. 8652; in questo senso, anche Cass. 15.05.2015, n. 9946).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto di tutti i parametri previsti dalla normativa vigente in materia.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza,
difesa ed eccezione, così provvede:
1. Accoglie la domanda proposta dalla e, per l'effetto, accerta Parte_1
che il pagamento dell'addizionale provinciale all'accisa, per gli anni
2010, 2011 e i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2012, non è dovuto e pertanto condanna la convenuta al pagamento della CP_1
somma di €.76.190,33, oltre interessi al tasso ex art.1284 comma I c.c.
a decorrere dal 30.12.2020 ed al tasso ex art.1284 comma IV c.c. a
Proc. N. 11797/2021 R.G. – sentenza Pagina 11 di 12 decorrere dal 06.05.2021 al soddisfo;
2. Condanna la al pagamento delle spese processuali in CP_1
favore della liquidandole in €.759,00 per esborsi e Parte_1
€.11.268,00 per compensi professionali di difesa, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA ed IVA secondo legge.
Così deciso in Napoli il 02.01.2025 IL GIUDICE
dott. Giovanni Scotto di Carlo
Proc. N. 11797/2021 R.G. – sentenza Pagina 12 di 12