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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/11/2025, n. 4848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4848 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 12/11/2025, innanzi al G.L. Dr. BI CI, con l'assistenza della
Dott.ssa Elena Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G.L. 8930 2024, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_1
Resistente
È presente per parte ricorrente l'Avv. Luigi MAINI LO CASTO, in sostituzione dell'Avv.
EN DE EL e l'Avv. Delia CERNIGLIARO per l' CP_1
L'Avv. Maini Lo Casto chiede che la causa venga posta in decisione;
L'Avv. Cernigliaro aderisce, insistendo nelle eccezioni preliminari.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle
Ore 14,45 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. BI CI) Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO
______________________ Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro in persona del Giudice Dr. BI CI, nella causa civile iscritta al
Per ___________________ n° 8930 R.G.L. 2024, promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
VINCENZO DE EL, giusta procura in atti ed elettivamente
domiciliato presso lo studio di questi all'indirizzo pec indicato
in ricorso;
Il Cancelliere Ricorrente
C O N T R O
rappresentato e difeso dall'Avv. DELIA CERNIGLIARO, CP_1 giusta procura generale richiamata in memoria ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dell'Istituto, in
Palermo, Via Laurana 59;
Resistente
OGGETTO : PRESTAZIONI DEL FONDO DI GARANZIA PER IL T.F.R.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi
All'udienza del 12/11/2025, ha emesso SENTENZA, avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. DISPOSITIVO
Definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti costituite;
Rigetta il ricorso.
Dichiara interamente compensate, fra le parti, le spese di lite.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/06/2024, , già dipendente della Parte_1
, dal 21/09/2015 al 30/09/2016, data in cui era scaduto il termine apposto al CP_2
contratto di lavoro, premesso che era stato sottoscritto tra le parti un accordo transattivo,
con il quale la società si impegnava al pagamento del t.f.r. quantificato in Euro 6.553,00 netti
ripartendolo in dodici rate mensili ( la prima delle quali entro il termine perentorio del
31.10.2016 di importo pari ad euro 250,00; mentre la seconda, la terza e la quarta rata, con scadenza rispettivamente, al 30.11.2016, al 30.12.2016 e 31.01.2017, di importo pari ad euro
250,00 ciascuna, dalla quinta alla undicesima rata, con scadenza, rispettivamente, il
28.2.2027, il 31.3.2017, il 30.4.2017, il 31.5.2017, il 30.6.2017, il 31.7.2017 e il 31.8.2017 di importo pari ad euro 694,00 ciascuna, la dodicesima rata, con scadenza il 30.9.2017, di importo pari ad euro 695,00), lamentò che la medesima gli avesse versato soltanto Euro
500,00.
Dedusse che, a seguito del fallimento della società dichiarato dal Tribunale di Trapani si era insinuato al passivo ed il suo credito era stato ammesso per l'importo di Euro 6.053,00,
nonche' di aver presentato all' , in data 29/03/2022, domanda di intervento del Fondo CP_1
di garanzia per il t.f.r. ai fini del pagamento della suindicata somma.
Aggiungeva che, con nota dell'1/03/2023, l' aveva rigettato la domanda e che contro CP_1
tale provvedimento aveva proposto ricorso amministrativo, mentre con ulteriore nota la di Palermo affermava che il rapporto intrattenuto dal Sig. Controparte_3
con la società fallita era intercorso dal 21.9.2015 al Parte_1 CP_2 Parte_2
30.9.2016. Per tale ragione, era possibile accedere al Fondo di Garanzia soltanto per il TFR
maturato in quel lasso di tempo. Chiese, pertanto, l'accertamento del proprio diritto a percepire dal Fondo di garanzia l'importo pari ad Euro 6.053,00, con condanna dell' al pagamento della somma CP_1
indicata.
Invocò, infine, la condanna dell' alle spese di lite. CP_1
L' ritualmente costituitosi con memoria difensiva, eccepiva l'intervenuta CP_1
decadenza annuale essendo stato depositato il ricorso il 12/06/2024, dopo un anno e
300 giorni dalla domanda amministrativa (29/03/2022).
Eccepiva, inoltre, che la domanda non era stata corredata dei documenti prescritti, cosicchè doveva ritenersi improponibile.
Richiamava poi la relazione del funzionario responsabile del procedimento.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso, con il favore delle spese di lite.
Depositate note difensive, all'udienza del 12/11/2025, la causa è stata decisa come da suindicato dispositivo.
L'eccezione di decadenza formulata dall' è fondata nei sensi di cui alle CP_1
seguenti considerazioni.
La prima domanda amministrativa per conseguire la prestazione a carico del
Fondo di garanzia è stata proposta, come si evince dal ricorso, il 29 Marzo 2022 ed è
stata respinta, con comunicazione del 1° Settembre 2022 (v. documento nel fascicolo
, per carenza documentale. CP_1
Anche nell'ipotesi di mancata ricezione di tale comunicazione, trascorsi i 120
giorni dalla presentazione ( cioè dal 30 Luglio 2022), il avrebbe dovuto Parte_1
proporre ricorso amministrativo avverso il silenzio - rifiuto, mentre con pec del
10/10/2022 ha reiterato la domanda già inoltrata il 29/03/2022, che è poi stata respinta nuovamente l'1/03/2023 ed ha dato luogo ad un ricorso amministrativo,
successivamente respinto e ad una nuova domanda ( 8/02/2024).
E' evidente che il termine di decadenza di un anno e trecento giorni, di cui all'art. 47, co. 3, D.P.R. 639/70, non essendo stato proposto ricorso amministrativo avverso la reiezione della domanda del 29/03/2022 o avverso il silenzio rifiuto decorreva dalla data della stessa e scadeva irrimediabilmente il 23/01/2024. Le ulteriori domande ed i ricorsi amministrativi avverso il relativo rigetto non possono in alcun modo spostare in avanti il dies a quo per il computo del termine di decadenza o differirne, comunque, il decorso.
Pertanto, alla data di deposito del ricorso giudiziario (11/06/2024) il termine di decadenza era irreversibilmente spirato.
Alla luce di ciò, la domanda del va respinta. Parte_1
In relazione al complessivo atteggiarsi della vicenda nella fase amministrativa,
ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle di cui all'art. 92 cod. proc.civ.
per compensare, tra le parti, le spese di lite.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 12/11/2025
IL GIUDICE
BI CI
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 12/11/2025, innanzi al G.L. Dr. BI CI, con l'assistenza della
Dott.ssa Elena Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G.L. 8930 2024, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_1
Resistente
È presente per parte ricorrente l'Avv. Luigi MAINI LO CASTO, in sostituzione dell'Avv.
EN DE EL e l'Avv. Delia CERNIGLIARO per l' CP_1
L'Avv. Maini Lo Casto chiede che la causa venga posta in decisione;
L'Avv. Cernigliaro aderisce, insistendo nelle eccezioni preliminari.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle
Ore 14,45 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. BI CI) Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO
______________________ Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro in persona del Giudice Dr. BI CI, nella causa civile iscritta al
Per ___________________ n° 8930 R.G.L. 2024, promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
VINCENZO DE EL, giusta procura in atti ed elettivamente
domiciliato presso lo studio di questi all'indirizzo pec indicato
in ricorso;
Il Cancelliere Ricorrente
C O N T R O
rappresentato e difeso dall'Avv. DELIA CERNIGLIARO, CP_1 giusta procura generale richiamata in memoria ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dell'Istituto, in
Palermo, Via Laurana 59;
Resistente
OGGETTO : PRESTAZIONI DEL FONDO DI GARANZIA PER IL T.F.R.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi
All'udienza del 12/11/2025, ha emesso SENTENZA, avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. DISPOSITIVO
Definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti costituite;
Rigetta il ricorso.
Dichiara interamente compensate, fra le parti, le spese di lite.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/06/2024, , già dipendente della Parte_1
, dal 21/09/2015 al 30/09/2016, data in cui era scaduto il termine apposto al CP_2
contratto di lavoro, premesso che era stato sottoscritto tra le parti un accordo transattivo,
con il quale la società si impegnava al pagamento del t.f.r. quantificato in Euro 6.553,00 netti
ripartendolo in dodici rate mensili ( la prima delle quali entro il termine perentorio del
31.10.2016 di importo pari ad euro 250,00; mentre la seconda, la terza e la quarta rata, con scadenza rispettivamente, al 30.11.2016, al 30.12.2016 e 31.01.2017, di importo pari ad euro
250,00 ciascuna, dalla quinta alla undicesima rata, con scadenza, rispettivamente, il
28.2.2027, il 31.3.2017, il 30.4.2017, il 31.5.2017, il 30.6.2017, il 31.7.2017 e il 31.8.2017 di importo pari ad euro 694,00 ciascuna, la dodicesima rata, con scadenza il 30.9.2017, di importo pari ad euro 695,00), lamentò che la medesima gli avesse versato soltanto Euro
500,00.
Dedusse che, a seguito del fallimento della società dichiarato dal Tribunale di Trapani si era insinuato al passivo ed il suo credito era stato ammesso per l'importo di Euro 6.053,00,
nonche' di aver presentato all' , in data 29/03/2022, domanda di intervento del Fondo CP_1
di garanzia per il t.f.r. ai fini del pagamento della suindicata somma.
Aggiungeva che, con nota dell'1/03/2023, l' aveva rigettato la domanda e che contro CP_1
tale provvedimento aveva proposto ricorso amministrativo, mentre con ulteriore nota la di Palermo affermava che il rapporto intrattenuto dal Sig. Controparte_3
con la società fallita era intercorso dal 21.9.2015 al Parte_1 CP_2 Parte_2
30.9.2016. Per tale ragione, era possibile accedere al Fondo di Garanzia soltanto per il TFR
maturato in quel lasso di tempo. Chiese, pertanto, l'accertamento del proprio diritto a percepire dal Fondo di garanzia l'importo pari ad Euro 6.053,00, con condanna dell' al pagamento della somma CP_1
indicata.
Invocò, infine, la condanna dell' alle spese di lite. CP_1
L' ritualmente costituitosi con memoria difensiva, eccepiva l'intervenuta CP_1
decadenza annuale essendo stato depositato il ricorso il 12/06/2024, dopo un anno e
300 giorni dalla domanda amministrativa (29/03/2022).
Eccepiva, inoltre, che la domanda non era stata corredata dei documenti prescritti, cosicchè doveva ritenersi improponibile.
Richiamava poi la relazione del funzionario responsabile del procedimento.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso, con il favore delle spese di lite.
Depositate note difensive, all'udienza del 12/11/2025, la causa è stata decisa come da suindicato dispositivo.
L'eccezione di decadenza formulata dall' è fondata nei sensi di cui alle CP_1
seguenti considerazioni.
La prima domanda amministrativa per conseguire la prestazione a carico del
Fondo di garanzia è stata proposta, come si evince dal ricorso, il 29 Marzo 2022 ed è
stata respinta, con comunicazione del 1° Settembre 2022 (v. documento nel fascicolo
, per carenza documentale. CP_1
Anche nell'ipotesi di mancata ricezione di tale comunicazione, trascorsi i 120
giorni dalla presentazione ( cioè dal 30 Luglio 2022), il avrebbe dovuto Parte_1
proporre ricorso amministrativo avverso il silenzio - rifiuto, mentre con pec del
10/10/2022 ha reiterato la domanda già inoltrata il 29/03/2022, che è poi stata respinta nuovamente l'1/03/2023 ed ha dato luogo ad un ricorso amministrativo,
successivamente respinto e ad una nuova domanda ( 8/02/2024).
E' evidente che il termine di decadenza di un anno e trecento giorni, di cui all'art. 47, co. 3, D.P.R. 639/70, non essendo stato proposto ricorso amministrativo avverso la reiezione della domanda del 29/03/2022 o avverso il silenzio rifiuto decorreva dalla data della stessa e scadeva irrimediabilmente il 23/01/2024. Le ulteriori domande ed i ricorsi amministrativi avverso il relativo rigetto non possono in alcun modo spostare in avanti il dies a quo per il computo del termine di decadenza o differirne, comunque, il decorso.
Pertanto, alla data di deposito del ricorso giudiziario (11/06/2024) il termine di decadenza era irreversibilmente spirato.
Alla luce di ciò, la domanda del va respinta. Parte_1
In relazione al complessivo atteggiarsi della vicenda nella fase amministrativa,
ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle di cui all'art. 92 cod. proc.civ.
per compensare, tra le parti, le spese di lite.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 12/11/2025
IL GIUDICE
BI CI