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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 23/09/2025, n. 1814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1814 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3993/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nadia Scugugia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3993/2021 promossa da:
con sede in Pomezia (RM), Via Mar Libico n.7/b, P.I. Controparte_1
, in persona del legale rapp.te pro-tempore Sig.ra P.IVA_1 CP_2
nata l'[...] a [...], C.F. , elettivamente C.F._1
domiciliata in Roma Via Giambattista Vico, 22 presso lo studio degli Avv.ti
Andrea Sabino (C.F. ) pec: C.F._2
e Flavio Termentini (C.F. Email_1
PEC: da cui è C.F._3 Email_2
rappresentata e difesa
-Parte opponente-
E
in persona del legale rappresentante , nato a CP_3 Controparte_4
Roma il 20/07/1948, con sede legale in Pomezia (RM), via dei Castelli
Romani n. 22 (cod. fisc. ), rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_2
pagina 1 di 7 Massimo Aureli, del foro di Velletri, (cod. fisc. ed C.F._4
elett.te dom.ta presso lo studio del difensore in Pomezia (RM) - via Roma n.
18; pec: Email_3
- parte opposta –
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 907/2021 del 23.04.2021 emesso dal Tribunale di Velletri, pubblicato il successivo 28.04.2021 e notificato in data 17.05.2021 a mezzo pec.
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento integrale del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 c.p.c. come novellato a seguito della L. 18/6/09, n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la
“concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Ai fini della concreta determinazione della portata dell'espressione contenuta in detta norma, appare del tutto corretto tenere conto dell'art. 16, comma 5,
D.L.vo 5/03, che, seppur abrogato dalla L. 69/09, costituisce un significativo elemento interpretativo della volontà del legislatore in materia, costituendo l'unica concreta applicazione legislativa dell'affermato criterio generale della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. Tale disposizione prevede che la sentenza possa essere sempre motivata in forma abbreviata “mediante rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa” e la “esposizione delle ragioni in diritto” anche con riferimento a
“precedenti conformi”, e chiarisce, quindi, che la concisa esposizione in fatto può certamente tradursi nel rinvio agli elementi di fatto riportati negli atti di pagina 2 di 7 causa, come la concisa esposizione in diritto può consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali.
Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia all'atto di citazione, alla comparsa di risposta e a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio.
Premesso che, in data 28.04.2021 veniva pubblicato dall'intestato Ufficio il decreto ingiuntivo n.907/2021 con il quale si ingiungeva alla opponente di pagare la somma di €. 10.932,00 oltre interessi ex d.lgs. n.231/2002 e spese legali e esborsi e notificato il successivo 17.05.2021, per il mancato pagamento delle fatture nn.601A, 664A, 367, 757A, 472, 952A, 550, 630,
719 del 2017 e 85 DEL 2018 (cfr. docc. nn.
3-16 fascicolo monitorio) relative a fornitura di materiali edili effettuate dalla ditta opposta in favore della
CP_1
Con atto di citazione in opposizione al ridetto decreto D.M.A., contestando una confusione contabile da parte del fornitore, eccepiva che nulla era dovuto, pertanto, chiedeva il rigetto della domanda spiegata in monitorio per essere radicalmente destituita di fondamento, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva la società opposta, la quale in forza di documentazione contabile versata in atti a sostegno della sussistenza del proprio credito (tra cui fatture pagamenti e DDT) chiedeva preliminarmente la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito chiedeva il rigetto dell'opposizione poiché infondata in fatto ed in diritto e condanna pagina 3 di 7 dell'opponente ex art. 96 cpc per lite temeraria;
con vittoria delle spese di lite.
La causa veniva istruita per tabulas e con prove orali (prova per interpello espletata all'udienza del 17.03.2023 nonché prova per testi di parte opposta sig. ). All'esito dell'istruzione probatoria, le parti Testimone_1
precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva trattenuta per la decisione con termini ex art. 190 c.p.c.
L'opposizione risulta infondata e deve essere rigettata.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DITITTO
Il giudizio origina da un rapporto di fornitura di materiali edili intercorso tra le parti nel periodo 2015–2018.
La sussistenza ed esecuzione del contratto risultano provate documentalmente (fatture, DDT) e per testi. La corrispondenza delle schede contabili (allegati sub doc. a–e) conferma la regolarità e linearità del rapporto commerciale.
Dalla contabilità della emerge infatti: una persistente esposizione CP_3
debitoria della regolare imputazione dei pagamenti ricevuti, CP_1
soprattutto tramite effetti cambiari e bancari, alle fatture più risalenti, secondo la prassi commerciale e contabile consolidata.
L'affermazione secondo cui i pagamenti 2017–2018 avrebbero integralmente estinto le fatture, generando addirittura un credito residuo, risulta smentita dai documenti stessi. Ad esempio: l'assegno bancario del 10.05.2017 (doc. 3 attrice) è antecedente all'emissione delle fatture oggetto del decreto, avvenuta a partire dal 30.06.2017, e quindi non può riferirsi a debiti non ancora sorti;
pagina 4 di 7 analogo discorso vale per gli effetti cambiari (doc. f), presentati all'incasso come saldo di fatture pregresse, in coerenza con la contabilità di parte opposta.
È evidente che la non producendo l'integralità delle fatture e CP_1
delle ricevute di pagamento, ha omesso elementi fondamentali per una corretta ricostruzione contabile, generando una rappresentazione parziale e distorta del rapporto.
Il comportamento della successivo ai solleciti di pagamento, CP_1
culminati con la diffida del 24.09.2019 (doc. g), rafforza l'impressione di un atteggiamento evasivo e dilatorio. A tale diffida, corredata da scheda contabile dettagliata, non ha fatto seguito alcuna risposta motivata, né documentazione idonea a dimostrare il presunto saldo.
Ne deriva una condotta che appare temeraria, come tale sanzionabile ex art. 96 c.p.c., alla luce della giurisprudenza costante che riconosce la temerarietà nella proposizione di opposizioni deliberatamente infondate o strumentali
(cfr. Cass. civ., sez. III, n. 10944/2018; Cass. civ., sez. II, n. 26145/2014).
Per le ragioni esposte, l'opposizione promossa da risulta CP_1
integralmente infondata e deve essere rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 907/2021. La condotta processuale dell'opponente, connotata da mala fede o colpa grave, giustifica la condanna ex art. 96 c.p.c., liquidata in via equitativa ex art. 1226 c.c.. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri del D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
pagina 5 di 7 Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. Rigetta l'opposizione proposta da CP_1
2. Conferma il decreto ingiuntivo n. 907/2021, emesso dal Tribunale di
Velletri, pubblicato il 28.04.2021;
3. Condanna l'opponente, in persona del legale rappresentante CP_1
pro tempore, al pagamento, in favore della società opposta della CP_3
somma di € 1.000,00 ex art. 96 c.p.c.;
4. Condanna altresì l'opponente, n persona del legale rapp.te p.t., al CP_1
pagamento delle spese di giudizio in favore della ditta in persona CP_3
del legale rapp.te p.t., che si liquidano nell'importo di € 1.701,00 oltre iva e cap e spese esenti come per legge..
Velletri il 11.09.2025
Il Giudice
dott.ssa Nadia Scugugia
pagina 6 di 7
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nadia Scugugia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3993/2021 promossa da:
con sede in Pomezia (RM), Via Mar Libico n.7/b, P.I. Controparte_1
, in persona del legale rapp.te pro-tempore Sig.ra P.IVA_1 CP_2
nata l'[...] a [...], C.F. , elettivamente C.F._1
domiciliata in Roma Via Giambattista Vico, 22 presso lo studio degli Avv.ti
Andrea Sabino (C.F. ) pec: C.F._2
e Flavio Termentini (C.F. Email_1
PEC: da cui è C.F._3 Email_2
rappresentata e difesa
-Parte opponente-
E
in persona del legale rappresentante , nato a CP_3 Controparte_4
Roma il 20/07/1948, con sede legale in Pomezia (RM), via dei Castelli
Romani n. 22 (cod. fisc. ), rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_2
pagina 1 di 7 Massimo Aureli, del foro di Velletri, (cod. fisc. ed C.F._4
elett.te dom.ta presso lo studio del difensore in Pomezia (RM) - via Roma n.
18; pec: Email_3
- parte opposta –
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 907/2021 del 23.04.2021 emesso dal Tribunale di Velletri, pubblicato il successivo 28.04.2021 e notificato in data 17.05.2021 a mezzo pec.
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento integrale del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 c.p.c. come novellato a seguito della L. 18/6/09, n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la
“concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Ai fini della concreta determinazione della portata dell'espressione contenuta in detta norma, appare del tutto corretto tenere conto dell'art. 16, comma 5,
D.L.vo 5/03, che, seppur abrogato dalla L. 69/09, costituisce un significativo elemento interpretativo della volontà del legislatore in materia, costituendo l'unica concreta applicazione legislativa dell'affermato criterio generale della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. Tale disposizione prevede che la sentenza possa essere sempre motivata in forma abbreviata “mediante rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa” e la “esposizione delle ragioni in diritto” anche con riferimento a
“precedenti conformi”, e chiarisce, quindi, che la concisa esposizione in fatto può certamente tradursi nel rinvio agli elementi di fatto riportati negli atti di pagina 2 di 7 causa, come la concisa esposizione in diritto può consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali.
Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia all'atto di citazione, alla comparsa di risposta e a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio.
Premesso che, in data 28.04.2021 veniva pubblicato dall'intestato Ufficio il decreto ingiuntivo n.907/2021 con il quale si ingiungeva alla opponente di pagare la somma di €. 10.932,00 oltre interessi ex d.lgs. n.231/2002 e spese legali e esborsi e notificato il successivo 17.05.2021, per il mancato pagamento delle fatture nn.601A, 664A, 367, 757A, 472, 952A, 550, 630,
719 del 2017 e 85 DEL 2018 (cfr. docc. nn.
3-16 fascicolo monitorio) relative a fornitura di materiali edili effettuate dalla ditta opposta in favore della
CP_1
Con atto di citazione in opposizione al ridetto decreto D.M.A., contestando una confusione contabile da parte del fornitore, eccepiva che nulla era dovuto, pertanto, chiedeva il rigetto della domanda spiegata in monitorio per essere radicalmente destituita di fondamento, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva la società opposta, la quale in forza di documentazione contabile versata in atti a sostegno della sussistenza del proprio credito (tra cui fatture pagamenti e DDT) chiedeva preliminarmente la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito chiedeva il rigetto dell'opposizione poiché infondata in fatto ed in diritto e condanna pagina 3 di 7 dell'opponente ex art. 96 cpc per lite temeraria;
con vittoria delle spese di lite.
La causa veniva istruita per tabulas e con prove orali (prova per interpello espletata all'udienza del 17.03.2023 nonché prova per testi di parte opposta sig. ). All'esito dell'istruzione probatoria, le parti Testimone_1
precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva trattenuta per la decisione con termini ex art. 190 c.p.c.
L'opposizione risulta infondata e deve essere rigettata.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DITITTO
Il giudizio origina da un rapporto di fornitura di materiali edili intercorso tra le parti nel periodo 2015–2018.
La sussistenza ed esecuzione del contratto risultano provate documentalmente (fatture, DDT) e per testi. La corrispondenza delle schede contabili (allegati sub doc. a–e) conferma la regolarità e linearità del rapporto commerciale.
Dalla contabilità della emerge infatti: una persistente esposizione CP_3
debitoria della regolare imputazione dei pagamenti ricevuti, CP_1
soprattutto tramite effetti cambiari e bancari, alle fatture più risalenti, secondo la prassi commerciale e contabile consolidata.
L'affermazione secondo cui i pagamenti 2017–2018 avrebbero integralmente estinto le fatture, generando addirittura un credito residuo, risulta smentita dai documenti stessi. Ad esempio: l'assegno bancario del 10.05.2017 (doc. 3 attrice) è antecedente all'emissione delle fatture oggetto del decreto, avvenuta a partire dal 30.06.2017, e quindi non può riferirsi a debiti non ancora sorti;
pagina 4 di 7 analogo discorso vale per gli effetti cambiari (doc. f), presentati all'incasso come saldo di fatture pregresse, in coerenza con la contabilità di parte opposta.
È evidente che la non producendo l'integralità delle fatture e CP_1
delle ricevute di pagamento, ha omesso elementi fondamentali per una corretta ricostruzione contabile, generando una rappresentazione parziale e distorta del rapporto.
Il comportamento della successivo ai solleciti di pagamento, CP_1
culminati con la diffida del 24.09.2019 (doc. g), rafforza l'impressione di un atteggiamento evasivo e dilatorio. A tale diffida, corredata da scheda contabile dettagliata, non ha fatto seguito alcuna risposta motivata, né documentazione idonea a dimostrare il presunto saldo.
Ne deriva una condotta che appare temeraria, come tale sanzionabile ex art. 96 c.p.c., alla luce della giurisprudenza costante che riconosce la temerarietà nella proposizione di opposizioni deliberatamente infondate o strumentali
(cfr. Cass. civ., sez. III, n. 10944/2018; Cass. civ., sez. II, n. 26145/2014).
Per le ragioni esposte, l'opposizione promossa da risulta CP_1
integralmente infondata e deve essere rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 907/2021. La condotta processuale dell'opponente, connotata da mala fede o colpa grave, giustifica la condanna ex art. 96 c.p.c., liquidata in via equitativa ex art. 1226 c.c.. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri del D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
pagina 5 di 7 Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. Rigetta l'opposizione proposta da CP_1
2. Conferma il decreto ingiuntivo n. 907/2021, emesso dal Tribunale di
Velletri, pubblicato il 28.04.2021;
3. Condanna l'opponente, in persona del legale rappresentante CP_1
pro tempore, al pagamento, in favore della società opposta della CP_3
somma di € 1.000,00 ex art. 96 c.p.c.;
4. Condanna altresì l'opponente, n persona del legale rapp.te p.t., al CP_1
pagamento delle spese di giudizio in favore della ditta in persona CP_3
del legale rapp.te p.t., che si liquidano nell'importo di € 1.701,00 oltre iva e cap e spese esenti come per legge..
Velletri il 11.09.2025
Il Giudice
dott.ssa Nadia Scugugia
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