TRIB
Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 15/10/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1356/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. ES PI Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa IU IU Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile n. R.G. 1356/2025 V.G. avente ad oggetto la separazione consensuale, su istanza depositata congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...]_1 C.F._1
(Polonia) il 31 agosto 1969, residente a Guidonia Montecelio, località Villanova, via Garibaldi n. 230, rappresentata e difesa dall'avv. David Conti, giusta procura in atti e
C.F. ), nato a [...]_2 C.F._2
(Polonia) il 26 ottobre 1969, residente a Guidonia Montecelio, località Villanova, via Garibaldi n. 230, rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Ciccone, giusta procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 26 marzo 2025, sig.ri e Controparte_1
premettendo di aver contratto matrimonio canonico in Controparte_2 data 22 agosto 1992 e successivamente matrimonio civile in Wyszkow, in data 21 gennaio 2000 e precisando che dalla loro unione non erano nati, hanno allegato che i loro rapporti si erano da tempo gravemente ed irrimediabilmente deteriorati tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale.
I ricorrenti hanno, quindi, congiuntamente chiesto la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“ 1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto.
2. Il sig. assume su di sé l'onere di versare alla moglie, Controparte_2
a titolo di contributo per il mantenimento della medesima, l'importo mensile pari ad € 500,00 (cinquecento,00), importo rivalutabile annualmente secondo gli indici
Istat, da versare entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul CC intestato alla medesima avente il seguente codice IBAN
[...] a decorrere dal mese successivo al deposito del ricorso congiunto presso il competente Tribunale.
3. Avendo il sig. n dall'epoca in cui risale la separazione di fatto, CP_3 corrisposto alla moglie una somma quale contributo per il mantenimento della medesima, ed essendo volontà delle parti far decorrere la corrispondenza dell'assegno di mantenimento fin dal mese di marzo 2024, il marito non appena ottenuta l'omologa della separazione, corrisponderà alla moglie la differenza tra quanto versato mensilmente e la somma concordata di € 500,00, a far data dal marzo
2024.
4. La sig.ra si obbliga fin da ora a trasferire al sig. Controparte_1
entro e non oltre il termine di trenta (30) giorni Controparte_2 dall'omologazione della presente, la nuda proprietà della sua quota con riserva di usufrutto sull'intero appartamento e dunque sul seguente immobile facente parte del complesso sito in Guidonia Montecelio (Rm), località Villanova, Via Garibaldi n.
230, e precisamente: del fabbricato “A”, l'appartamento interno 12 sviluppantesi ai piani interrato e terra, composto di cantina, bagno e intercapedine al piano interrato e di soggiorno -pranzo-letto con angolo cottura, disimpegno, una camera da letto, ripostiglio, bagno e due balconi con piccolo locale centrale termica su quello a est, al piano terra, due cort i annesse a ovest e est;
il tutto confinante: = al
2 piano interrato con il terrapieno, l'unità sub. 12 il box sub 74, il box sub. 75 di seguito descritto, le unità subb. 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132 e 133
e l'ente comune sub. 1; = al piano terra con l'unità sub. 12 e con l'area comune sub. 1, salvo altri.
5. Il sig. si obbliga fin da ora nello stesso termine di 30 Controparte_2
(trenta) giorni dall'omologa e contestualmente all'atto di trasferimento della nuda proprietà della quota del 50%, appartenente alla a Controparte_1 costituire usufrutto sull'intera unità immobiliare in favore della moglie e precisamente sull'immobile sito in Guidonia Montecelio (Rm), località Villanova,
Via Garibaldi n. 230, e precisamente: del fabbricato “A”, l'appartamento interno
12 sviluppantesi ai piani int errato e terra, composto di cantina, bagno e intercapedine al piano interrato e di soggiorno -pranzo-letto con angolo cottura, disimpegno, una camera da letto, ripostiglio, bagno e due balconi con piccolo locale centrale termica su quello a est, al piano te rra, due corti annesse a ovest e est;
il tutto confinante: = al piano interrato con il terrapieno, l'unità sub. 12 il box sub
74, il box sub. 75 di seguito descritto, le unità subb. 124, 125, 126, 127, 128, 129,
130, 131, 132 e 133 e l'ente comune sub. 1; = al piano terra con l'unità sub. 12 e con l'area comune sub. 1, salvo altri. Per quanto detto, in questo e nel precedente punto 4 il sig. a seguito del richiamato trasferimento, diverrà nudo CP_2 proprietario del bene immobile descritto e la sig.ra Controparte_1 diverrà usufruttuaria, vita natural durante, dello stesso immobile.
6. La sig.ra si obbliga altresì a trasferire con il medesimo Controparte_1 atto al sig. la piena proprietà della sua quota sulla Controparte_2 seguente porzione immobiliare facente parte del complesso sito in ON
LI, località Villanova, Via Garibaldi n. 230, e precisamente: box al piano interrato, interno 24, confinante con il box sub. 74, l'area di manovra comune, le unità subb. 124, 125, 126 e 127 e l'appartamento sopra descritto. Per quanto detto il sig. div errà proprietario esclusivo del richiamato box. CP_2
7. Quanto sopra descritto è riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di
ON LI come segue:
Sez. Urb. LEF foglio 27 particella n. 530 sub. 13, via Garibaldi s.c., piano T -S1, interno 12, zona censuaria 1, categoria A/2, classe 3, vani 4,5, superficie catastale mq 116, rendita euro 592,63 (quanto all'appartamento).
3 Sez. Urb. LEF foglio 27 particella n. 530 sub. 75, via Garibaldi s.c., piano S1, interno 24, zona censuaria 1, categoria C/6, classe 7, consistenza mq. 15, superficie catastale mq. 16, rendita euro 58,10 (quanto al box).
Le parti potranno avvalersi delle agevolazioni di cui all'art. 19 della Legge n.
74/87, anche a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10 maggio 1999, trattandosi, peraltro, di accordi sia sul trasferimento di proprietà che di riconoscimento di diritti reali indispensabili e funzionali alla definizione consensuale della crisi coniugale ed alla definizione dei rapporti tra i coniugi, con conseguente esenzione dell'imposta di bollo, registro, ipotecaria e catastale.
8. Tutte le spese notarili necessarie per la stipula dell'atto di vendita e di costituzione di usufrutto in favore della moglie per l'intero immobile e dunque sull'appartamento saranno a carico del marito così come ogni altra spesa necessaria per la stipula della vendita e/o trasferimento del box auto.
9. La moglie continuerà a vivere nella casa coniugale della quale manterrà
l'usufrutto vitalizio per l'intero immobile e precisamente: del fabbricato “A”,
l'appartamento interno 12 sviluppantesi ai piani interrato e terra, composto di cantina, bagno e intercapedine al piano interrato e di soggiorno-pranzo-letto con angolo cottura, disimpegno, una camera da letto, ripostiglio, bagno e due balconi con piccolo locale centrale termica su quello a est, al piano terra, due corti annesse a ovest e est;
il tutto confinante: = al piano interrato con il terrapieno, l'unità sub.
12 il box sub 74, il box sub. 75 di seguito descritto, le unità subb. 124, 125, 126,
127, 128, 129, 130, 131, 132 e 133 e l'ente comune sub. 1; = al piano terra con l'unità sub. 12 e con l'area comune sub. 1, salvo altri, precisamente distinto alla
Sez. Urb. LEF foglio 27 particella n. 530 sub. 13, via Garibaldi s.c., piano T -S1, interno 12, zona censuaria 1, categoria A/2, classe 3, vani 4,5, superficie catastale mq 116, rendita euro 592,63 (quanto all'appartamento).
10. Per espresso accordo tra le parti il locale box viene pertanto trasferito al marito che ne avrà la piena disponibilità e potrà utilizzarlo anche come magazzino e deposito materiali di lavoro e precisamente distinto alla Sez. Urb. LEF foglio 27 particella n. 530 sub. 75, via Garibaldi s.c., piano S1, interno 24, zona censuaria
1, categoria C/6, classe 7, consistenza mq. 15, superficie catastale mq. 16, rendita euro 58,10.
11. A seguito della stipula dell'atto notarile di cui sopra, il sig. CP_2 provvederà a corrispondere per intero le future rate di mutuo fino alla scadenza,
4 obbligandosi a versare entro il 15 di ogni mese la somma di € 1.060.00 sul conto della moglie a mezzo bonifico bancario al seguente IBAN
[...], resta inteso che il mancato o ritardato pagamento delle somme imputabili a rate di mutuo d a parte del sig. Controparte_2 nei termini e con le modalità prescritte consentirà alla Sig.ra Controparte_1
di richiedere giudizialmente al marito l'esatto adempimento ed il pagamento
[...] delle somme come indicate ed eventualmente decurt ate dal proprio conto in caso di inadempimento dello stesso;
comunque sin da ora il sig. si impegna a CP_2 trasferire l'addebito del mutuo, anche tramite accollo presso la propria banca, impegnandosi a comunicare alla moglie entro la data che verrà f issata per il deposito delle note di trattazione scritta, l'avvenuto trasferimento.
12. Avendo il sig. sempre corrisposto in via esclusiva Controparte_2 le rate di mutuo pur essendo lo stesso intestato ad entrambi i coniugi, con la formalizzazione del trasferimento degli immobili e la costituzione di usufrutto in favore della moglie come sopra concordato, a mezzo di atto notarile, il medesimo rinuncia espressamente a richiedere alla moglie la restituzione del 50% di quanto corrisposto a titolo di mutuo.
13. Il sig. dunque, solo con la formalizzazione del Controparte_2 trasferimento degli immobili di cui sopra, dichiara di non avere più nulla a che pretendere dalla Sig.ra a titolo di restituzione delle rate di mutuo. Il CP_1 mancato trasferimento da parte della moglie al marito della nuda proprietà dell'appartamento e della piena proprietà del box nei termini convenuti, consentirà al Sig. di agire in via giudiziale per il recupero di tutte le somme sopra CP_2 richiamate e di ogni ulteriore somma futura corrisposta a titolo di mutuo.
14. Ad integrazione di quanto già corrisposto dal marito alla moglie a titolo di mantenimento per il periodo intercorrente dalla separazione di fatto alla data di sottoscrizione del presente atto, il Sig. in pari data alla Controparte_2 sottoscrizione dell'atto notarile più sopra richiamato, si impegna a versare alla sig.ra la somma di € 10.000,00 (diecimila/00) a mezzo di Controparte_1 bonifico bancario alle coordinate IBAN [...].
15. Spese legali compensate”.
2. Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., acquisito il parere del Pubblico Ministero, i coniugi sono
5 stati autorizzati a vivere separati con provvedimento del 27 settembre 2025, la causa
è stata riservata al Collegio per la decisione.
3. Preliminarmente, occorre precisare che il matrimonio celebrato all'estero dalle parti, entrambe cittadine straniere, anche se non trascritto nei registri dello stato civile italiano ha piena rilevanza nel nostro ordinamento. Ciò in applicazione dell'art. 28 legge n. 218/95 secondo il quale il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento.
Il matrimonio celebrato in Polonia dai ricorrenti è pienamente valido nello Stato in cui fu celebrato come risulta dalla copia dell'atto di matrimonio prodotta in giudizio.
La mancata trascrizione del vincolo coniugale in Italia non è di per sé elemento ostativo a riconoscere il vincolo nel nostro ordinamento, in quanto come affermato da pronuncia di merito: “Fatti salvi i limiti derivanti dal rispetto dell'ordine pubblico, il matrimonio (...) che gli stranieri abbiano celebrato nel loro paese di appartenenza va considerato efficace anche in Italia per il principio del rispetto delle relazioni internazionali e delle norme di diritto internazionale, sancito dall'art. 10 Cost., a nulla rilevando la mancata trascrizione dello stesso nei registri dello stato civile”(Corte appello Genova 23 dicembre 1999).Il principio enunciato
è corollario del più ampio principio della rilevanza della trascrizione del matrimonio nel nostro ordiname nto. Tale formalità non è elemento costitutivo del vincolo, in quanto il matrimonio anche se contratto all'estero è valido in Italia sempre che sussistano i requisiti richiesti dalla legge del luogo di celebrazione. In tal senso, si richiama una pronuncia della Suprema Corte, (Cass. Civ., Sez. I, sent.
N. 569 del 14.2.1975), secondo la quale, nel caso di matrimonio di cittadini italiani contratto all'estero, secondo le forme ivi stabilite, il vincolo è valido in Italia, indipendentemente dall'osservanza del le norme nazionali relative alle pubblicazioni ed alla trascrizione. Inoltre, la mancata trascrizione del matrimonio, celebrato all'estero, nei registri dello Stato Civile italiani, non è elemento ostativo per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, p oiché, per principio enunciato in tema di divorzio estensibile anche alla odierna controversia: "Non vale ad escludere la giurisdizione del giudice italiano, in caso di domanda di divorzio tra cittadini stranieri, la circostanza che l'eventuale sentenza sa rebbe improduttiva di effetti nel territorio della Repubblica, perché non suscettibile di annotazione nei registri dello
6 stato civile nei quali il matrimonio non è stato mai trascritto" (Cass. Civ., Sez.
Unite, sent. N. 5292 del 28.10.1985).
3.1. Sussiste la giurisdizione del Tribunale adito, in applicazione dell'articolo 3 del
Regolamento Ue n. 1111/2019, che prevede tra i vari criteri per individuare il foro competente, quello del territorio in cui si trova la residenza abituale dei coniugi.
Le parti sono, infatti, entrambe residenti in territorio.
3.2. Quanto alla legge applicabile alla domanda di divorzio, poiché il ricorso introduttivo è stato depositato in data 20 maggio 2024, è applicabile il regolamento
(UE) n. 1259/2010 del 20 dicembre 2010 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio ed alla separazione personale per le controversie istaurate a decorrere dal 21 giugno 2012, il cui art. 5 par. 1 stabilisce che “i coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale purché si tratti di una delle seguenti leggi: a) la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell'accordo; o b) la legge dello Stato dell'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell'accordo; o c) la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo; o d) la legge del foro”.
Nel caso di specie, al momento della proposizione del ricorso entrambe le parti risultavano residenti in Italia e pertanto, tenuto conto della scelta espressa dalle parti, deve essere applicata la legge italiana.
4. La domanda di separazione consensuale è fondata e merita accoglimento.
L'esame degli atti e l'atteggiamento processuale delle parti evidenziano chiaramente il venir meno tra i coniugi di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione di lontananza emotiva che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Le condizioni concordate dalle parti sono congrue e conformi a legge.
5. Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in composizione collegiale, definitamente pronunciando:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi e Controparte_1
i quali hanno contratto matrimonio a Wyszkow Controparte_2
7 (Polonia) in data 21 gennaio 2000, registrato presso l'ufficio dello stato civile del detto Comune, atto n. 11/2000 ;
b) omologa l'accordo intervenuto tra le parti;
c) nulla sulle spese;
d) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di competenza, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Tivoli, così deciso nella camera di consiglio del 9 ottobre 2025
La Giudice Il Presidente
IU IU ES PI
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. ES PI Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa IU IU Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile n. R.G. 1356/2025 V.G. avente ad oggetto la separazione consensuale, su istanza depositata congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...]_1 C.F._1
(Polonia) il 31 agosto 1969, residente a Guidonia Montecelio, località Villanova, via Garibaldi n. 230, rappresentata e difesa dall'avv. David Conti, giusta procura in atti e
C.F. ), nato a [...]_2 C.F._2
(Polonia) il 26 ottobre 1969, residente a Guidonia Montecelio, località Villanova, via Garibaldi n. 230, rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Ciccone, giusta procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 26 marzo 2025, sig.ri e Controparte_1
premettendo di aver contratto matrimonio canonico in Controparte_2 data 22 agosto 1992 e successivamente matrimonio civile in Wyszkow, in data 21 gennaio 2000 e precisando che dalla loro unione non erano nati, hanno allegato che i loro rapporti si erano da tempo gravemente ed irrimediabilmente deteriorati tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale.
I ricorrenti hanno, quindi, congiuntamente chiesto la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“ 1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto.
2. Il sig. assume su di sé l'onere di versare alla moglie, Controparte_2
a titolo di contributo per il mantenimento della medesima, l'importo mensile pari ad € 500,00 (cinquecento,00), importo rivalutabile annualmente secondo gli indici
Istat, da versare entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul CC intestato alla medesima avente il seguente codice IBAN
[...] a decorrere dal mese successivo al deposito del ricorso congiunto presso il competente Tribunale.
3. Avendo il sig. n dall'epoca in cui risale la separazione di fatto, CP_3 corrisposto alla moglie una somma quale contributo per il mantenimento della medesima, ed essendo volontà delle parti far decorrere la corrispondenza dell'assegno di mantenimento fin dal mese di marzo 2024, il marito non appena ottenuta l'omologa della separazione, corrisponderà alla moglie la differenza tra quanto versato mensilmente e la somma concordata di € 500,00, a far data dal marzo
2024.
4. La sig.ra si obbliga fin da ora a trasferire al sig. Controparte_1
entro e non oltre il termine di trenta (30) giorni Controparte_2 dall'omologazione della presente, la nuda proprietà della sua quota con riserva di usufrutto sull'intero appartamento e dunque sul seguente immobile facente parte del complesso sito in Guidonia Montecelio (Rm), località Villanova, Via Garibaldi n.
230, e precisamente: del fabbricato “A”, l'appartamento interno 12 sviluppantesi ai piani interrato e terra, composto di cantina, bagno e intercapedine al piano interrato e di soggiorno -pranzo-letto con angolo cottura, disimpegno, una camera da letto, ripostiglio, bagno e due balconi con piccolo locale centrale termica su quello a est, al piano terra, due cort i annesse a ovest e est;
il tutto confinante: = al
2 piano interrato con il terrapieno, l'unità sub. 12 il box sub 74, il box sub. 75 di seguito descritto, le unità subb. 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132 e 133
e l'ente comune sub. 1; = al piano terra con l'unità sub. 12 e con l'area comune sub. 1, salvo altri.
5. Il sig. si obbliga fin da ora nello stesso termine di 30 Controparte_2
(trenta) giorni dall'omologa e contestualmente all'atto di trasferimento della nuda proprietà della quota del 50%, appartenente alla a Controparte_1 costituire usufrutto sull'intera unità immobiliare in favore della moglie e precisamente sull'immobile sito in Guidonia Montecelio (Rm), località Villanova,
Via Garibaldi n. 230, e precisamente: del fabbricato “A”, l'appartamento interno
12 sviluppantesi ai piani int errato e terra, composto di cantina, bagno e intercapedine al piano interrato e di soggiorno -pranzo-letto con angolo cottura, disimpegno, una camera da letto, ripostiglio, bagno e due balconi con piccolo locale centrale termica su quello a est, al piano te rra, due corti annesse a ovest e est;
il tutto confinante: = al piano interrato con il terrapieno, l'unità sub. 12 il box sub
74, il box sub. 75 di seguito descritto, le unità subb. 124, 125, 126, 127, 128, 129,
130, 131, 132 e 133 e l'ente comune sub. 1; = al piano terra con l'unità sub. 12 e con l'area comune sub. 1, salvo altri. Per quanto detto, in questo e nel precedente punto 4 il sig. a seguito del richiamato trasferimento, diverrà nudo CP_2 proprietario del bene immobile descritto e la sig.ra Controparte_1 diverrà usufruttuaria, vita natural durante, dello stesso immobile.
6. La sig.ra si obbliga altresì a trasferire con il medesimo Controparte_1 atto al sig. la piena proprietà della sua quota sulla Controparte_2 seguente porzione immobiliare facente parte del complesso sito in ON
LI, località Villanova, Via Garibaldi n. 230, e precisamente: box al piano interrato, interno 24, confinante con il box sub. 74, l'area di manovra comune, le unità subb. 124, 125, 126 e 127 e l'appartamento sopra descritto. Per quanto detto il sig. div errà proprietario esclusivo del richiamato box. CP_2
7. Quanto sopra descritto è riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di
ON LI come segue:
Sez. Urb. LEF foglio 27 particella n. 530 sub. 13, via Garibaldi s.c., piano T -S1, interno 12, zona censuaria 1, categoria A/2, classe 3, vani 4,5, superficie catastale mq 116, rendita euro 592,63 (quanto all'appartamento).
3 Sez. Urb. LEF foglio 27 particella n. 530 sub. 75, via Garibaldi s.c., piano S1, interno 24, zona censuaria 1, categoria C/6, classe 7, consistenza mq. 15, superficie catastale mq. 16, rendita euro 58,10 (quanto al box).
Le parti potranno avvalersi delle agevolazioni di cui all'art. 19 della Legge n.
74/87, anche a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10 maggio 1999, trattandosi, peraltro, di accordi sia sul trasferimento di proprietà che di riconoscimento di diritti reali indispensabili e funzionali alla definizione consensuale della crisi coniugale ed alla definizione dei rapporti tra i coniugi, con conseguente esenzione dell'imposta di bollo, registro, ipotecaria e catastale.
8. Tutte le spese notarili necessarie per la stipula dell'atto di vendita e di costituzione di usufrutto in favore della moglie per l'intero immobile e dunque sull'appartamento saranno a carico del marito così come ogni altra spesa necessaria per la stipula della vendita e/o trasferimento del box auto.
9. La moglie continuerà a vivere nella casa coniugale della quale manterrà
l'usufrutto vitalizio per l'intero immobile e precisamente: del fabbricato “A”,
l'appartamento interno 12 sviluppantesi ai piani interrato e terra, composto di cantina, bagno e intercapedine al piano interrato e di soggiorno-pranzo-letto con angolo cottura, disimpegno, una camera da letto, ripostiglio, bagno e due balconi con piccolo locale centrale termica su quello a est, al piano terra, due corti annesse a ovest e est;
il tutto confinante: = al piano interrato con il terrapieno, l'unità sub.
12 il box sub 74, il box sub. 75 di seguito descritto, le unità subb. 124, 125, 126,
127, 128, 129, 130, 131, 132 e 133 e l'ente comune sub. 1; = al piano terra con l'unità sub. 12 e con l'area comune sub. 1, salvo altri, precisamente distinto alla
Sez. Urb. LEF foglio 27 particella n. 530 sub. 13, via Garibaldi s.c., piano T -S1, interno 12, zona censuaria 1, categoria A/2, classe 3, vani 4,5, superficie catastale mq 116, rendita euro 592,63 (quanto all'appartamento).
10. Per espresso accordo tra le parti il locale box viene pertanto trasferito al marito che ne avrà la piena disponibilità e potrà utilizzarlo anche come magazzino e deposito materiali di lavoro e precisamente distinto alla Sez. Urb. LEF foglio 27 particella n. 530 sub. 75, via Garibaldi s.c., piano S1, interno 24, zona censuaria
1, categoria C/6, classe 7, consistenza mq. 15, superficie catastale mq. 16, rendita euro 58,10.
11. A seguito della stipula dell'atto notarile di cui sopra, il sig. CP_2 provvederà a corrispondere per intero le future rate di mutuo fino alla scadenza,
4 obbligandosi a versare entro il 15 di ogni mese la somma di € 1.060.00 sul conto della moglie a mezzo bonifico bancario al seguente IBAN
[...], resta inteso che il mancato o ritardato pagamento delle somme imputabili a rate di mutuo d a parte del sig. Controparte_2 nei termini e con le modalità prescritte consentirà alla Sig.ra Controparte_1
di richiedere giudizialmente al marito l'esatto adempimento ed il pagamento
[...] delle somme come indicate ed eventualmente decurt ate dal proprio conto in caso di inadempimento dello stesso;
comunque sin da ora il sig. si impegna a CP_2 trasferire l'addebito del mutuo, anche tramite accollo presso la propria banca, impegnandosi a comunicare alla moglie entro la data che verrà f issata per il deposito delle note di trattazione scritta, l'avvenuto trasferimento.
12. Avendo il sig. sempre corrisposto in via esclusiva Controparte_2 le rate di mutuo pur essendo lo stesso intestato ad entrambi i coniugi, con la formalizzazione del trasferimento degli immobili e la costituzione di usufrutto in favore della moglie come sopra concordato, a mezzo di atto notarile, il medesimo rinuncia espressamente a richiedere alla moglie la restituzione del 50% di quanto corrisposto a titolo di mutuo.
13. Il sig. dunque, solo con la formalizzazione del Controparte_2 trasferimento degli immobili di cui sopra, dichiara di non avere più nulla a che pretendere dalla Sig.ra a titolo di restituzione delle rate di mutuo. Il CP_1 mancato trasferimento da parte della moglie al marito della nuda proprietà dell'appartamento e della piena proprietà del box nei termini convenuti, consentirà al Sig. di agire in via giudiziale per il recupero di tutte le somme sopra CP_2 richiamate e di ogni ulteriore somma futura corrisposta a titolo di mutuo.
14. Ad integrazione di quanto già corrisposto dal marito alla moglie a titolo di mantenimento per il periodo intercorrente dalla separazione di fatto alla data di sottoscrizione del presente atto, il Sig. in pari data alla Controparte_2 sottoscrizione dell'atto notarile più sopra richiamato, si impegna a versare alla sig.ra la somma di € 10.000,00 (diecimila/00) a mezzo di Controparte_1 bonifico bancario alle coordinate IBAN [...].
15. Spese legali compensate”.
2. Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., acquisito il parere del Pubblico Ministero, i coniugi sono
5 stati autorizzati a vivere separati con provvedimento del 27 settembre 2025, la causa
è stata riservata al Collegio per la decisione.
3. Preliminarmente, occorre precisare che il matrimonio celebrato all'estero dalle parti, entrambe cittadine straniere, anche se non trascritto nei registri dello stato civile italiano ha piena rilevanza nel nostro ordinamento. Ciò in applicazione dell'art. 28 legge n. 218/95 secondo il quale il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento.
Il matrimonio celebrato in Polonia dai ricorrenti è pienamente valido nello Stato in cui fu celebrato come risulta dalla copia dell'atto di matrimonio prodotta in giudizio.
La mancata trascrizione del vincolo coniugale in Italia non è di per sé elemento ostativo a riconoscere il vincolo nel nostro ordinamento, in quanto come affermato da pronuncia di merito: “Fatti salvi i limiti derivanti dal rispetto dell'ordine pubblico, il matrimonio (...) che gli stranieri abbiano celebrato nel loro paese di appartenenza va considerato efficace anche in Italia per il principio del rispetto delle relazioni internazionali e delle norme di diritto internazionale, sancito dall'art. 10 Cost., a nulla rilevando la mancata trascrizione dello stesso nei registri dello stato civile”(Corte appello Genova 23 dicembre 1999).Il principio enunciato
è corollario del più ampio principio della rilevanza della trascrizione del matrimonio nel nostro ordiname nto. Tale formalità non è elemento costitutivo del vincolo, in quanto il matrimonio anche se contratto all'estero è valido in Italia sempre che sussistano i requisiti richiesti dalla legge del luogo di celebrazione. In tal senso, si richiama una pronuncia della Suprema Corte, (Cass. Civ., Sez. I, sent.
N. 569 del 14.2.1975), secondo la quale, nel caso di matrimonio di cittadini italiani contratto all'estero, secondo le forme ivi stabilite, il vincolo è valido in Italia, indipendentemente dall'osservanza del le norme nazionali relative alle pubblicazioni ed alla trascrizione. Inoltre, la mancata trascrizione del matrimonio, celebrato all'estero, nei registri dello Stato Civile italiani, non è elemento ostativo per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, p oiché, per principio enunciato in tema di divorzio estensibile anche alla odierna controversia: "Non vale ad escludere la giurisdizione del giudice italiano, in caso di domanda di divorzio tra cittadini stranieri, la circostanza che l'eventuale sentenza sa rebbe improduttiva di effetti nel territorio della Repubblica, perché non suscettibile di annotazione nei registri dello
6 stato civile nei quali il matrimonio non è stato mai trascritto" (Cass. Civ., Sez.
Unite, sent. N. 5292 del 28.10.1985).
3.1. Sussiste la giurisdizione del Tribunale adito, in applicazione dell'articolo 3 del
Regolamento Ue n. 1111/2019, che prevede tra i vari criteri per individuare il foro competente, quello del territorio in cui si trova la residenza abituale dei coniugi.
Le parti sono, infatti, entrambe residenti in territorio.
3.2. Quanto alla legge applicabile alla domanda di divorzio, poiché il ricorso introduttivo è stato depositato in data 20 maggio 2024, è applicabile il regolamento
(UE) n. 1259/2010 del 20 dicembre 2010 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio ed alla separazione personale per le controversie istaurate a decorrere dal 21 giugno 2012, il cui art. 5 par. 1 stabilisce che “i coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale purché si tratti di una delle seguenti leggi: a) la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell'accordo; o b) la legge dello Stato dell'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell'accordo; o c) la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo; o d) la legge del foro”.
Nel caso di specie, al momento della proposizione del ricorso entrambe le parti risultavano residenti in Italia e pertanto, tenuto conto della scelta espressa dalle parti, deve essere applicata la legge italiana.
4. La domanda di separazione consensuale è fondata e merita accoglimento.
L'esame degli atti e l'atteggiamento processuale delle parti evidenziano chiaramente il venir meno tra i coniugi di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione di lontananza emotiva che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Le condizioni concordate dalle parti sono congrue e conformi a legge.
5. Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in composizione collegiale, definitamente pronunciando:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi e Controparte_1
i quali hanno contratto matrimonio a Wyszkow Controparte_2
7 (Polonia) in data 21 gennaio 2000, registrato presso l'ufficio dello stato civile del detto Comune, atto n. 11/2000 ;
b) omologa l'accordo intervenuto tra le parti;
c) nulla sulle spese;
d) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di competenza, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Tivoli, così deciso nella camera di consiglio del 9 ottobre 2025
La Giudice Il Presidente
IU IU ES PI
8