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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 25/11/2025, n. 2135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2135 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2957/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore Dott. Claudia Bonomi Giudice Dott. Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2957/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Daniela Magni che la rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il giorno Controparte_1 C.F._2 1.1.1979 - irreperibile
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: OR
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Dichiarare la cessazione degli effetti civile del matrimonio contratto in UE (distretto di Ouedeme) il 23.8.2024, matrimonio trascritto presso il Comune di Monza in data 14.8.2015 atto n. 344 P 2 S. C anno 2015 alle medesime condizioni della separazione ordinando all'Ufficiale dello stato civile le dovute trascrizioni”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 2 La domanda è fondata e meritevole di accoglimento. Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in Parte_1 Controparte_1 UE il 23.8.2014;
- dalla loro unione non sono nati figli;
- con ricorso depositato in data 29.4.2024, chiedeva pronunciarsi la Parte_1 separazione personale e, decorsi i termini di rito, lo scioglimento del matrimonio;
esponeva che il resistente si era allontanato dalla casa coniugale senza alcun motivo omettendo di comunicare il nuovo indirizzo di residenza e precisava di non avere avuto alcuna forma di contatto con il coniuge a far tempo dal mese di gennaio 2024;
- all'udienza del 20.11.2025, il G.D. Dott. Arcellaschi formalizzava la presenza della parte ricorrente ed a fronte della mancata costituzione di e della sua Controparte_1 comparizione personale alla stessa udienza rimetteva la causa al Collegio per la decisione;
ritenuto che:
- non è comparso in udienza né ha provveduto alla sua costituzione in Controparte_1 giudizio;
- risulta dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione con sentenza n. 2600/2024 emessa dal Tribunale di Monza in data 24.10.2024, pubblicata il 29.10.2024 e passata in giudicato come da attestazione ritualmente depositata. Non è contestato che, nelle more, non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza. Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, dall'art. 1 della L.
6.5.2015 nr. 55, per cui va emessa la richiesta pronuncia;
- le spese sono dichiarate irripetibili per la natura necessaria del giudizio e la mancata costituzione del resistente che non si è opposto alla domanda
P.Q.M
. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 in UE il 23.8.2014 (trascritto al n. 344 Parte II Controparte_1
Serie C del registro atti di matrimonio del Comune di Monza anno 2015); II. ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Monza per le annotazioni ai sensi degli artt. 5 e 10 L.
1.12.1970 n. 898; III. dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 20 novembre 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
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