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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 14/01/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 14 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle forme della trattazione scritta nella causa per controversia in materia di assistenza e previdenza iscritta al n. 12678/2023 del R.G. promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dagli avv.ti Michele Ficco e Claudia Sportelli;
ricorrente
CONTRO
Controparte_1
rappr. e dif. dall'avv. Francesca Mastrorilli;
resistente
FATTO E DIRITTO
Instaurato ATP ex art. 445-bis, c.p.c., per l'accertamento della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della pensione di inabilità, il CTU nominato, Dott. riconosceva una Persona_1 percentuale di invalidità complessiva del 80% e, pertanto, negava il diritto al riconoscimento della pensione di inabilità.
1 Avverso tale valutazione, la ricorrente sollevava tempestivo dissenso ed evidenziava come il nominato CTU, nell'espletamento dell'incarico, non avesse tenuto debitamente conto della documentazione versata in atti.
Parte ricorrente instaura, pertanto, il presente giudizio affinché si accerti la sussistenza del requisito sanitario necessario per il riconoscimento della pensione di inabilità.
Ritualmente evocato in giudizio, l convenuto si costituiva CP_1 ed eccepiva, in via preliminare, la carenza di prova del requisito reddituale e, nel merito, l'infondatezza della domanda per comprovata assenza del requisito sanitario.
Quanto al requisito reddituale, la S.C. ha da ultimo ribadito – sent.
Cass., sez. Lav., 08/04/2019, n. 9755 – che gli accertamenti di cui all'art. 445-bis, c.p.c. hanno ad oggetto solo il requisito sanitario per beneficiare di una prestazione previdenziale o assistenziale. La relativa eccezione dell non merita, pertanto, accoglimento. CP_1
Per quel che concerne l'accertamento del requisito sanitario, nella presente fase, era nominato CTU il Dott. il quale, dopo Persona_2
l'esame della perizianda e della documentazione medica, esprimeva la seguente valutazione:
“CONCLUSIONI
La ricorrente IG.ra , presenta: Obesità patologica Parte_1 di grave entità con infermità scheletrica e vasculo venosa determinante limitazione deambulatoria, cardiopatia ipertensiva con limitazione funzionale e sindrome metabolica complicata da OSAS in attuale ventiloterapia domiciliare
In considerazione delle patologie riscontrate, SI ritiene corretto valutare la ricorrente IG.ra invalida, per riduzione Parte_1
2 della capacità lavorativa nella misura del 100% (cento percento) della totale, a far data dalla domanda amministrativa (16.12.2022)
In virtù della età della ricorrente, della entità delle infermità summenzionate, delle capacità psico fisiche residue, della emendabilità delle infermità esaminate, correlate funzionalmente all'eccesso ponderale, tale giudizio è rivedibile a 12 mesi a far data dalle indagini peritali ovvero al mese di Luglio dell'anno 2025
Il giudizio conclusivo pertanto nella vertenza / è Pt_1 CP_1 pertanto:
• La ricorrente è SI invalida nell'ordine del 100% (cento percento) della capacità lavorativa generica, a far data dalla domanda amministrativa
(16.12.2022)
• Rivedibile a 12 mesi a far data dalle indagini peritali ovvero al mese di Luglio dell'anno 2025”.
Si tratta di conclusioni convincenti e logicamente corrette, che si basano sulla completa disamina della documentazione medica e sull'esame obiettivo dell'interessata, come tali pienamente condivisibili in questa sede.
Deve, pertanto, affermarsi che sussiste il requisito sanitario necessario al riconoscimento della pensione di inabilità con decorrenza dalla domanda amministrativa (16.12.2022), con revisione a un anno dalla visita peritale.
Atteso il riconoscimento del diritto sin dalla data della domanda amministrativa, devono essere attribuite alla ricorrente le spese di lite, con distrazione in favore dei procuratori anticipatari. Rimangono definitivamente a carico dell le spese della CTU. CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
3 - in accoglimento del ricorso, accerta che è in possesso Parte_1 del requisito sanitario richiesto ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità, con decorrenza del diritto dalla domanda amministrativa
(16.12.2022), con revisione a un anno dalla visita peritale – luglio 2025;
- condanna l al pagamento delle spese processuali in favore della CP_1 ricorrente, che liquida in complessivi € 5.350,00, oltre iva, cpa e 15% spese forfetarie, da distrarsi in favore dei procuratori anticipatari.
Pone definitivamente a carico dell le spese della CTU. CP_1
Bari, 14 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile
4
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 14 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle forme della trattazione scritta nella causa per controversia in materia di assistenza e previdenza iscritta al n. 12678/2023 del R.G. promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dagli avv.ti Michele Ficco e Claudia Sportelli;
ricorrente
CONTRO
Controparte_1
rappr. e dif. dall'avv. Francesca Mastrorilli;
resistente
FATTO E DIRITTO
Instaurato ATP ex art. 445-bis, c.p.c., per l'accertamento della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della pensione di inabilità, il CTU nominato, Dott. riconosceva una Persona_1 percentuale di invalidità complessiva del 80% e, pertanto, negava il diritto al riconoscimento della pensione di inabilità.
1 Avverso tale valutazione, la ricorrente sollevava tempestivo dissenso ed evidenziava come il nominato CTU, nell'espletamento dell'incarico, non avesse tenuto debitamente conto della documentazione versata in atti.
Parte ricorrente instaura, pertanto, il presente giudizio affinché si accerti la sussistenza del requisito sanitario necessario per il riconoscimento della pensione di inabilità.
Ritualmente evocato in giudizio, l convenuto si costituiva CP_1 ed eccepiva, in via preliminare, la carenza di prova del requisito reddituale e, nel merito, l'infondatezza della domanda per comprovata assenza del requisito sanitario.
Quanto al requisito reddituale, la S.C. ha da ultimo ribadito – sent.
Cass., sez. Lav., 08/04/2019, n. 9755 – che gli accertamenti di cui all'art. 445-bis, c.p.c. hanno ad oggetto solo il requisito sanitario per beneficiare di una prestazione previdenziale o assistenziale. La relativa eccezione dell non merita, pertanto, accoglimento. CP_1
Per quel che concerne l'accertamento del requisito sanitario, nella presente fase, era nominato CTU il Dott. il quale, dopo Persona_2
l'esame della perizianda e della documentazione medica, esprimeva la seguente valutazione:
“CONCLUSIONI
La ricorrente IG.ra , presenta: Obesità patologica Parte_1 di grave entità con infermità scheletrica e vasculo venosa determinante limitazione deambulatoria, cardiopatia ipertensiva con limitazione funzionale e sindrome metabolica complicata da OSAS in attuale ventiloterapia domiciliare
In considerazione delle patologie riscontrate, SI ritiene corretto valutare la ricorrente IG.ra invalida, per riduzione Parte_1
2 della capacità lavorativa nella misura del 100% (cento percento) della totale, a far data dalla domanda amministrativa (16.12.2022)
In virtù della età della ricorrente, della entità delle infermità summenzionate, delle capacità psico fisiche residue, della emendabilità delle infermità esaminate, correlate funzionalmente all'eccesso ponderale, tale giudizio è rivedibile a 12 mesi a far data dalle indagini peritali ovvero al mese di Luglio dell'anno 2025
Il giudizio conclusivo pertanto nella vertenza / è Pt_1 CP_1 pertanto:
• La ricorrente è SI invalida nell'ordine del 100% (cento percento) della capacità lavorativa generica, a far data dalla domanda amministrativa
(16.12.2022)
• Rivedibile a 12 mesi a far data dalle indagini peritali ovvero al mese di Luglio dell'anno 2025”.
Si tratta di conclusioni convincenti e logicamente corrette, che si basano sulla completa disamina della documentazione medica e sull'esame obiettivo dell'interessata, come tali pienamente condivisibili in questa sede.
Deve, pertanto, affermarsi che sussiste il requisito sanitario necessario al riconoscimento della pensione di inabilità con decorrenza dalla domanda amministrativa (16.12.2022), con revisione a un anno dalla visita peritale.
Atteso il riconoscimento del diritto sin dalla data della domanda amministrativa, devono essere attribuite alla ricorrente le spese di lite, con distrazione in favore dei procuratori anticipatari. Rimangono definitivamente a carico dell le spese della CTU. CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
3 - in accoglimento del ricorso, accerta che è in possesso Parte_1 del requisito sanitario richiesto ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità, con decorrenza del diritto dalla domanda amministrativa
(16.12.2022), con revisione a un anno dalla visita peritale – luglio 2025;
- condanna l al pagamento delle spese processuali in favore della CP_1 ricorrente, che liquida in complessivi € 5.350,00, oltre iva, cpa e 15% spese forfetarie, da distrarsi in favore dei procuratori anticipatari.
Pone definitivamente a carico dell le spese della CTU. CP_1
Bari, 14 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile
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