TRIB
Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 24/06/2025, n. 1267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1267 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione Civile
&&&&&&
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Nella persona del Giudice Unico Onorario GOT Avv. Onofrio Natoli, ha emesso ai sensi dell'art. 429\281 sexies cpc, dando lettura del dispositivo in udienza con contestuale concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (cfr. in generale art. 132 n. 4 cpc), la seguente
SENTENZA
NELLA CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N. RG 2188 \2024
TRA
, nata a [...] il [...] , C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. IRRERA C.F._1
SALVATORE , ricorrente;
CONTRO
, in persona del suo LR pro tempore, C.F. , CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. NOTARO TERESA, resistente.
OGGETTO: Altri istituti del diritto delle locazioni .
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
I procuratori presenti discutono la causa illustrando brevemente le conclusioni, così come da verbale di udienza di cui la presente sentenza costituisce parte integrante, richiamandosi a quelle già rassegnate in atti. Si da atto nello stesso verbale dell'intervenuto rilascio dell'immobile in data 23.5.25. Quindi
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo del 29.5.24 (emesso conseguentemente a convalida di sfratto per morosità), l'opponente impugnava il DI n. 373\24 del 18.4.24 dell'importo per canoni ed oneri condominiali di € 5.320,00 oltre accessori, sostenendo: la nullità e\o illegittimità e\o revocabilità dell'opposto DI, irregolarità della notificazione dell'atto prodromico ex art. 143 cpc;
ciò in quanto detta modalità di notifica non poteva comportare la convalida dello sfratto intimato, e quindi l'emissione del DI opposto. Con invocazioni sul punto di riferimenti giurisprudenziali della Corte Costituzionale e dei giudici di Merito. Indi la necessità della sospensione dell'efficacia dello stesso titolo, anche in quanto la parte non aveva potuto usufruire della possibilità a poter richiedere il c.d. termine di grazia. Con la produzione documentale offerta.
Con decreto del 10.6.24 questo GOT, atteso l'indirizzo giurisprudenziale in tema di notifica di sfratti in generale e della sezione, sospendeva cautelativamente l'esecutorietà del DI opposto, fissando l'udienza di comparizione parti al 28.1.25 e disponendo per l'instaurazione del contraddittorio. si costituiva con atto del 9.1.25, sostenendo: che la Sig.ra CP_1
subentrava nel rapporto contrattuale locatizio a ragione della PT
separazione col marito, non procedendosi peraltro poi alla stipula di altro contratto. Con la poi maturata morosità, anche relativamente a quote condominiali, corrisposte dalla società. Con l'emissione del DI impugnato per € 5.320,00. Che nel citato procedimento a monte in data
15.4.24 veniva pronunziata la convalida dello sfratto. Che il 20.5.24 si proponeva ricorso in opposizione allo sfratto ex art. 668 cpc. Poi
l'odierna opposizione. Con la difesa incentrata sulla non contestazione della morosità, lamentandosi segnatamente della non possibilità a poter richiedere termine di grazia.
Alla suddetta udienza del 28.1.25 chiedeva potersi decidere il CP_1
giudizio, e comunque concedersi la provvisoria esecuzione del DI opposto. L'opponente chiedeva termine per controdeduzioni. Con provvedimento fuori udienza del 29.1.25, questo GOT, rilevata la sostanziale natura documentale del giudizio e che il DI non poteva essere emesso conseguentemente alla nullità\inidoneità in materia del procedimento notificatorio dello sfratto per morosità introduttivo, fissava -motivatamente- l'odierna udienza di precisazione conclusioni, discussione orale e decisione del giudizio.
In punto di motivazione e di merito, è sufficientemente assodato che conseguentemente all'inidoneità della procedura di notifica ex art. 143 cpc in materia di sfratti, principio fissato dalla Corte Costituzionale e seguito da quantomeno prevalente giurisprudenza di merito, non potendosi pronunziare la convalida dell'intimato sfratto, non poteva neppure emettersi il DI esecutivo ex lege in materia. Del che la confermata sospensione dell'efficacia esecutiva dello stesso titolo, non potendosi neppure pronunziare la provvisoria esecuzione di un titolo inficiato, del che lo stesso va formalmente revocato, con la condanna alla dovuta sorte capitale con sentenza, come da dispositivo di cui infra.
Nell'ininfluenza in questa sede della vicenda a riguardo il subentro nella locazione ed il rilascio dell'immobile, comunque intervenuto nelle more, così come degli aspetti sviluppati con l'atto di costituzione del
9.1.25. Nel mentre incide la non contestazione in punto di merito della tenutezza circa il quantum, da considerarsi quindi cristallizzato nell'importo richiesto di € 5.320,00, oltre accessori di legge.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, dato atto di quanto sinora, si ritiene giusto ed equo compensarle per intero, atteso precipuamente ed all'evidenza che le parti si sono adoperate infra procedure legali, avanzando richieste previste dall'ordinamento, né vi
è prova di colpevolezze o mala fede. La procedura di sfratto per morosità, richiede la sicura conoscenza o conoscibilità dell'oggetto, evenienza questa non ravvisabile nel caso di specie. La stessa prevede la possibilità di richiedere termine per la purgazione della morosità, qui non esercitabile, con esenzione a prescindere dalla circostanza dell'oggettiva postergazione del pagamento che ne è derivata.
PQM
Il Tribunale, in persona del sottoscritto GOT, sentiti i procuratori delle parti e definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da PT
, nei confronti di in persona del suo LR pro tempore,
[...] CP_1
ogni diversa istanza, difesa e deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
1-revoca il DI opposto, ivi comprese le statuizioni sulle spese, disponendo che la Sig.ra corrisponda a la Parte_1 CP_1
somma di € 5.320,00 oltre interessi di legge ed accessori;
2-compensa le spese di liti.
Così deciso in Messina al termine della Camera di Consiglio del
24.6.25, in calce all'udienza.
IL GOT
&&&&&&
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Nella persona del Giudice Unico Onorario GOT Avv. Onofrio Natoli, ha emesso ai sensi dell'art. 429\281 sexies cpc, dando lettura del dispositivo in udienza con contestuale concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (cfr. in generale art. 132 n. 4 cpc), la seguente
SENTENZA
NELLA CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N. RG 2188 \2024
TRA
, nata a [...] il [...] , C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. IRRERA C.F._1
SALVATORE , ricorrente;
CONTRO
, in persona del suo LR pro tempore, C.F. , CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. NOTARO TERESA, resistente.
OGGETTO: Altri istituti del diritto delle locazioni .
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
I procuratori presenti discutono la causa illustrando brevemente le conclusioni, così come da verbale di udienza di cui la presente sentenza costituisce parte integrante, richiamandosi a quelle già rassegnate in atti. Si da atto nello stesso verbale dell'intervenuto rilascio dell'immobile in data 23.5.25. Quindi
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo del 29.5.24 (emesso conseguentemente a convalida di sfratto per morosità), l'opponente impugnava il DI n. 373\24 del 18.4.24 dell'importo per canoni ed oneri condominiali di € 5.320,00 oltre accessori, sostenendo: la nullità e\o illegittimità e\o revocabilità dell'opposto DI, irregolarità della notificazione dell'atto prodromico ex art. 143 cpc;
ciò in quanto detta modalità di notifica non poteva comportare la convalida dello sfratto intimato, e quindi l'emissione del DI opposto. Con invocazioni sul punto di riferimenti giurisprudenziali della Corte Costituzionale e dei giudici di Merito. Indi la necessità della sospensione dell'efficacia dello stesso titolo, anche in quanto la parte non aveva potuto usufruire della possibilità a poter richiedere il c.d. termine di grazia. Con la produzione documentale offerta.
Con decreto del 10.6.24 questo GOT, atteso l'indirizzo giurisprudenziale in tema di notifica di sfratti in generale e della sezione, sospendeva cautelativamente l'esecutorietà del DI opposto, fissando l'udienza di comparizione parti al 28.1.25 e disponendo per l'instaurazione del contraddittorio. si costituiva con atto del 9.1.25, sostenendo: che la Sig.ra CP_1
subentrava nel rapporto contrattuale locatizio a ragione della PT
separazione col marito, non procedendosi peraltro poi alla stipula di altro contratto. Con la poi maturata morosità, anche relativamente a quote condominiali, corrisposte dalla società. Con l'emissione del DI impugnato per € 5.320,00. Che nel citato procedimento a monte in data
15.4.24 veniva pronunziata la convalida dello sfratto. Che il 20.5.24 si proponeva ricorso in opposizione allo sfratto ex art. 668 cpc. Poi
l'odierna opposizione. Con la difesa incentrata sulla non contestazione della morosità, lamentandosi segnatamente della non possibilità a poter richiedere termine di grazia.
Alla suddetta udienza del 28.1.25 chiedeva potersi decidere il CP_1
giudizio, e comunque concedersi la provvisoria esecuzione del DI opposto. L'opponente chiedeva termine per controdeduzioni. Con provvedimento fuori udienza del 29.1.25, questo GOT, rilevata la sostanziale natura documentale del giudizio e che il DI non poteva essere emesso conseguentemente alla nullità\inidoneità in materia del procedimento notificatorio dello sfratto per morosità introduttivo, fissava -motivatamente- l'odierna udienza di precisazione conclusioni, discussione orale e decisione del giudizio.
In punto di motivazione e di merito, è sufficientemente assodato che conseguentemente all'inidoneità della procedura di notifica ex art. 143 cpc in materia di sfratti, principio fissato dalla Corte Costituzionale e seguito da quantomeno prevalente giurisprudenza di merito, non potendosi pronunziare la convalida dell'intimato sfratto, non poteva neppure emettersi il DI esecutivo ex lege in materia. Del che la confermata sospensione dell'efficacia esecutiva dello stesso titolo, non potendosi neppure pronunziare la provvisoria esecuzione di un titolo inficiato, del che lo stesso va formalmente revocato, con la condanna alla dovuta sorte capitale con sentenza, come da dispositivo di cui infra.
Nell'ininfluenza in questa sede della vicenda a riguardo il subentro nella locazione ed il rilascio dell'immobile, comunque intervenuto nelle more, così come degli aspetti sviluppati con l'atto di costituzione del
9.1.25. Nel mentre incide la non contestazione in punto di merito della tenutezza circa il quantum, da considerarsi quindi cristallizzato nell'importo richiesto di € 5.320,00, oltre accessori di legge.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, dato atto di quanto sinora, si ritiene giusto ed equo compensarle per intero, atteso precipuamente ed all'evidenza che le parti si sono adoperate infra procedure legali, avanzando richieste previste dall'ordinamento, né vi
è prova di colpevolezze o mala fede. La procedura di sfratto per morosità, richiede la sicura conoscenza o conoscibilità dell'oggetto, evenienza questa non ravvisabile nel caso di specie. La stessa prevede la possibilità di richiedere termine per la purgazione della morosità, qui non esercitabile, con esenzione a prescindere dalla circostanza dell'oggettiva postergazione del pagamento che ne è derivata.
PQM
Il Tribunale, in persona del sottoscritto GOT, sentiti i procuratori delle parti e definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da PT
, nei confronti di in persona del suo LR pro tempore,
[...] CP_1
ogni diversa istanza, difesa e deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
1-revoca il DI opposto, ivi comprese le statuizioni sulle spese, disponendo che la Sig.ra corrisponda a la Parte_1 CP_1
somma di € 5.320,00 oltre interessi di legge ed accessori;
2-compensa le spese di liti.
Così deciso in Messina al termine della Camera di Consiglio del
24.6.25, in calce all'udienza.
IL GOT