Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 649
CGT2
Sentenza 22 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Altro
    Nullità della cartella di pagamento per notifica mediante PEC

    La Corte dichiara l'estinzione del giudizio a seguito dell'adesione alla definizione agevolata.

  • Altro
    Carenza di motivazione della cartella di pagamento

    La Corte dichiara l'estinzione del giudizio a seguito dell'adesione alla definizione agevolata.

  • Altro
    Omessa indicazione delle modalità di calcolo dell'aggio di riscossione e degli interessi

    La Corte dichiara l'estinzione del giudizio a seguito dell'adesione alla definizione agevolata.

  • Altro
    Omessa indicazione del calcolo delle sanzioni

    La Corte dichiara l'estinzione del giudizio a seguito dell'adesione alla definizione agevolata.

  • Altro
    Violazione del principio di proporzionalità delle sanzioni amministrative

    La Corte dichiara l'estinzione del giudizio a seguito dell'adesione alla definizione agevolata.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 649
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 649
    Data del deposito : 22 gennaio 2026

    Testo completo